Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2338

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2338



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DELL'ELCE, DE CAMILLIS, DI CATERINA, D'IPPOLITO VITALE, DIVELLA, FAENZI, FORMICHELLA, FUCCI, GOTTARDO, NASTRI, PAOLO RUSSO, TADDEI

Norme per favorire l'inserimento sociale delle persone con disabilità

Presentata il 25 marzo 2009


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - I disabili nel mondo sono 650 milioni, dei quali quasi 6 milioni solo in Italia (quasi un abitante su dieci). Di questi, solo il 2 per cento riceve servizi e sostegni adeguati. Inoltre, sul luogo di lavoro c'è ancora una forte discriminazione: infatti, mentre la disoccupazione riguarda il 6,8 per cento dei cittadini «ordinari», questo tasso raggiunge il 76 per cento per le persone con disabilità.
      Questi sono alcuni dei dati più importanti diffusi in occasione della firma a New York, il 30 marzo 2007, della Convenzione dei diritti delle persone con disabilità, di cui l'Italia è stata uno dei principali promotori.
      La Convenzione è una vera meraviglia della trattatistica internazionale, e va davvero oltre i problemi ovvi delle barriere architettoniche, dell'assistenza sociale, dell'inserimento lavorativo per i disabili. Essa sancisce, o meglio ribadisce, una sfera completa di diritti dei cittadini disabili e i requisiti per la loro tutela in soli cinquanta articoli, mentre un Protocollo facoltativo sulle comunicazioni consente a individui e gruppi di fare appello al Comitato sui diritti delle persone con disabilità, una volta che tutte le possibilità di ricorso alle autorità nazionali siano esaurite. Questo Comitato di esperti indipendenti, da creare dopo l'entrata in vigore della Convenzione, riceverà rapporti periodici, da parte degli Stati che vi hanno aderito, sul modo in cui essi hanno ottemperato agli obblighi che derivano dal trattato.
      Come detto, l'Italia può vantare di essere una delle prime firmatarie della Convenzione e di aver svolto fin dall'inizio un ruolo di partecipazione al processo di redazione.
      Il testo della Convenzione, infatti, riflette molte delle proposte avanzate dal nostro Paese in fase di negoziazione, con particolare riferimento ai princìpi generali, agli obblighi e agli obiettivi.
      La legislazione attualmente vigente in Italia in tale materia risulta coerente con le finalità della Convenzione e l'impostazione dei suoi temi principali (istruzione, lavoro, accessibilità eccetera).
      Tuttavia, in concreto la realtà è diversa e la posizione del nostro Paese si ridimensiona fortemente quando dalle dichiarazioni astratte di principio si passa alla verifica concreta di ciò che è stato fatto per favorire con efficaci iniziative l'effettivo inserimento delle persone con disabilità nella vita sociale.
      Anche dopo la ratifica della Convenzione da parte dell'Italia, avvenuta nel febbraio 2009 (legge n. 18 del 2009), non ci sono stati da parte del legislatore segnali concreti per quanto riguarda il superamento del vecchio modello culturale di riferimento nella materia - quello medico-assistenziale, che considera la disabilità una malattia - e l'adozione del modello che concentra l'intervento sulla protezione sociale dei disabili basata sui diritti umani con impegni politici, economici ed organizzativi, così da promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.
      La presente proposta di legge vuole essere il primo passo nella direzione indicata e affermata dalla Convenzione delle Nazioni Unite, ovvero quella di garantire ai disabili uguaglianza e dignità al pari delle altre persone.
      La proposta recepisce anche le indicazione dell'Ente sindacale disabili ed infortunati.
      L'articolo 1 enuncia, dunque, i princìpi fondamentali, la cui attuazione è affidata alle agevolazioni previste dalla proposta di legge per le persone con disabilità, con esplicito richiamo alla citata Convenzione.
      L'articolo 2 esplicita l'oggetto dell'intervento normativo proposto delineando, altresì, la platea dei soggetti in favore dei quali sono previste le agevolazioni: si tratta di persone con disabilità, ovvero i portatori di handicap e i portatori di minorazioni civili (invalidi civili, ciechi civili e sordi), i soggetti la cui integrità fisica sia temporaneamente pregiudicata e, infine, i non autosufficienti.
      L'articolo 3 prevede, al comma 1, l'incremento, nella misura del 10 per cento, delle pensioni, delle indennità e degli assegni di cui godono i portatori di minorazioni civili ovvero gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti. L'individuazione dei criteri e delle modalità attuative di quanto disposto al comma 1 è demandata, ai sensi del comma 2, a un apposito regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge.
      L'articolo 4 prevede la concessione dell'indennità di accompagnamento - già prevista in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche - ai soggetti non autosufficienti ovvero a coloro che hanno subito una perdita permanente parziale o totale dell'autonomia delle abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali, da qualsiasi ragione determinata, con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone. L'indennità di accompagnamento, il cui importo è fissato per l'anno 2009 in 472 euro per dodici mensilità, viene erogata indipendentemente dall'età e dal reddito del soggetto al quale è stata riconosciuta una invalidità totale. Le modalità attuative di tali misure saranno definite da un regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, con particolare riferimento all'accertamento e alla valutazione della non autosufficienza.
      L'articolo 5 prevede la possibilità, per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di poter detrarre dal reddito l'importo del canone di locazione in misura doppia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente qualora nel suo nucleo familiare sia presente - anche senza essere a carico - un portatore di disabilità o una persona infortunata: a tali soggetti, dunque, l'articolo in commento riconosce una detrazione pari a 600 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 300 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.
      L'articolo 6 prevede una riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, che viene portata all'1 per cento, sui prodotti sanitari, ortopedici e biomedicali, ovvero tutti gli ausili destinati a compensare menomazioni temporanee o permanenti, destinati ai portatori di handicap o agli infortunati.
      L'articolo 7 dispone, in favore dei proprietari di immobili locati a nuclei familiari in cui sia presente un soggetto con disabilità o infortunato, l'esenzione totale dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Naturalmente tale beneficio fiscale deve essere traslato interamente ai locatari.
      L'articolo 8 dispone che le regioni organizzino sistemi di risposta immediata alle esigenze delle famiglie in cui sono presenti persone con handicap gravi, sia a livello meramente informativo, sia a livello di erogazione di prestazioni previste dalla legislazione vigente, il tutto nell'ambito della garanzia dei livelli essenziali di assistenza.
      L'articolo 9 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione delle misure previste e la necessaria copertura finanziaria.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La Repubblica promuove il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità, contrasta ogni forma di discriminazione attuata nei loro confronti e combatte ogni forma di violazione dei loro diritti, al fine di realizzare la piena integrazione delle persone diversamente abili nella società civile, così come richiesto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

Art. 2.
(Oggetto).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la presente legge disciplina e regolamenta agevolazioni dirette, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, a migliorare la qualità della vita dei soggetti portatori di handicap, dei soggetti non autosufficienti e delle persone la cui integrità fisica sia temporaneamente pregiudicata, nonché dei loro familiari, rimuovendo gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Art. 3.
(Incremento della misura delle provvidenze in favore dei portatori di minorazioni civili).

      1. Gli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità erogati in favore dei mutilati e degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordi sono incrementati nella misura del 10 per cento.
      2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina, con apposito regolamento da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni del comma 1.

Art. 4.
(Indennità di accompagnamento per i soggetti non autosufficienti).

      1. L'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, è riconosciuta a tutti i soggetti non autosufficienti, intendendo per tali le persone che hanno subìto una perdita permanente, parziale o totale, dell'autonomia delle abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive o relazionali, da qualsiasi causa determinata, con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone, considerando anche i fattori ambientali e personali che concorrono a determinare tale incapacità, coerentemente con quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità concernenti la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute.
      2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina, con apposito regolamento da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, anche con particolare riferimento alle modalità di accertamento e di valutazione della non autosufficienza.

Art. 5.
(Agevolazioni fiscali per la locazione dell'abitazione in favore delle famiglie con soggetti portatori di handicap o infortunati).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per canoni di locazione, è inserito il seguente:

      «1.1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, del cui nucleo familiare fa parte, anche senza essere a carico, una persona handicappata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un soggetto infortunato, spetta una detrazione complessivamente pari a:

          a) euro 600, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

          b) euro 300, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41».

Art. 6.
(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti sanitari, biomedicali e ortopedici).

      1. I prodotti sanitari, biomedicali e ortopedici, e comunque tutti gli ausili destinati a compensare menomazioni temporanee o permanenti, destinati a soggetti portatori di handicap o infortunati, sono assoggettati a un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari all'1 per cento.

Art. 7.
(Esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per i proprietari locatari a famiglie con portatori di handicap o soggetti infortunati).

      1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunta la seguente:

          «i-bis) gli immobili locati a famiglie di cui fa parte un portatore di handicap o un soggetto infortunato. I canoni annuali di locazione degli immobili di cui alla presente lettera sono ridotti di un importo pari a quello dell'imposta che sarebbe dovuta in mancanza dell'esenzione, a decorrere dalla data in cui si realizzano le condizioni per l'applicazione dell'esenzione stessa».

Art. 8.
(Facilitazioni per le famiglie con portatori di handicap).

      1. Le regioni, nell'ambito delle misure dirette a garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, organizzano sistemi di risposta immediata alle famiglie di cui fanno parte portatori di handicap gravi sia a livello informativo, sia per la prestazione dell'assistenza prevista dalle norme vigenti.

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 2.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su