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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2312 |
1. Con effetto dal 1o gennaio 2010, nell'ambito della Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominata «Gestione separata», è istituita una gestione a contabilità separata riguardante l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, cui sono tenuti a iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente un'attività di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a esclusione dei soggetti già iscritti a casse previdenziali private afferenti a ordini o ad albi professionali.
1. Il comitato amministratore della Gestione separata, di cui al comma 2 dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, è integrato da cinque componenti, in rappresentanza dei soggetti di cui all'articolo 1. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità riguardanti la formazione delle liste e lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di cui al presente comma.
1. Ferma restando l'aliquota contributiva vigente fino al 31 dicembre 2009, per il finanziamento della gestione a contabilità separata di cui all'articolo 1 la medesima aliquota, dal 1o gennaio 2010, è stabilita nella misura del 20 per cento ed è applicata sul reddito delle attività determinato in base ai criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi. Si applica un'ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,5 per cento per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione, ai soggetti iscritti alla gestione a contabilità separata, della tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera.
2. L'aliquota contributiva di cui al primo periodo del comma 1 è aumentata al 20,5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2012, al 21 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2014 e al 22 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2016.
3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento previsto dal presente articolo i soggetti che hanno corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. In caso di contribuzione annua inferiore a tale importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi determinati ai sensi del presente comma sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.
1. I soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fermo restando l'obbligo di versamento del contributo alla gestione a contabilità separata istituita ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, possono addebitare ai committenti una percentuale dei compensi lordi in conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni della presente legge, le tutele previste dall'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono estese ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che versano la contribuzione alla Gestione separata.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, gli organi amministrativi delle casse di previdenza dei liberi professionisti di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono deliberare il superamento del vincolo del 2 per cento riferito all'aliquota del contributo integrativo. La delibera è sottoposta, secondo le procedure di legge, all'autorizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e la razionalizzazione del prelievo contributivo, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) superamento delle duplicazioni contributive relative alle medesime quote della retribuzione a carico di differenti gestioni di previdenza obbligatoria;
b) eliminazione dei requisiti contributivi e degli altri limiti posti alla facoltà di avvalersi della totalizzazione dei periodi assicurativi.
1. L'articolo 2116 del codice civile si interpreta nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano anche ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata nell'ipotesi in cui titolare dell'obbligazione contributiva sia il committente, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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