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PDL 2312

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2312


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SAGLIA, CAZZOLA, BALDELLI, ANTONINO FOTI, DI BIAGIO, PELINO

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate, delega al Governo per il riordino e la razionalizzazione del prelievo contributivo, nonché interpretazione autentica dell'articolo 2116 del codice civile

Presentata il 19 marzo 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), istituita dall'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, hanno l'obbligo di iscriversi i lavoratori cosiddetti «parasubordinati» appartenenti a tipologie professionali molto diverse. E ciò non vale solo per le figure più importanti (collaboratori a progetto, venditori porta a porta, pensionati che continuano a svolgere un'attività lavorativa con contratto di collaborazione, lavoratori iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria tenuti a iscriversi anche alla Gestione separata poiché percepiscono un reddito da altre attività), le cui specificità sono evidenziate dall'applicazione di differenti aliquote contributive. Infatti, mentre i collaboratori in via esclusiva pagheranno a regime, dal 2010, un'aliquota contributiva del 26 per cento (limitatamente alla sola copertura pensionistica), le altre categorie sono attestate dal 2008 al 17 per cento (a queste percentuali vanno aggiunte le aliquote relative ad altre prestazioni previdenziali minori).
      Nell'ambito dei collaboratori opera, poi, un'importante differenza. Mentre i detentori di partita IVA sono titolari dell'obbligazione contributiva nei confronti dell'INPS (con diritto di rivalsa del 4 per cento sulla fatturazione ai clienti), negli altri casi è il committente che è tenuto al versamento dei contributi con diritto di rivalsa (in ragione di quote rispettivamente pari a due terzi e a un terzo del totale) sul collaboratore.
      Nel novero dei collaboratori sono ricomprese figure molto diverse tra loro. È il caso dei professionisti che esercitano abitualmente un'attività di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Si tratta, in sostanza, di liberi professionisti per i quali non sono previsti ordini o collegi professionali e che, a differenza di altri, non hanno una cassa autonoma e «privatizzata» ai sensi delle disposizioni vigenti. Questi lavoratori, essendo sottoposti a regime al prelievo per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti del 26 per cento, finiscono per avere una posizione di svantaggio nei confronti dei liberi professionisti con ordine o collegio professionale e con cassa previdenziale, per i quali il prelievo contributivo è attestato intorno al 10-15 per cento.
      Il 28 ottobre scorso il Governo accolse un ordine del giorno alla Camera dei deputati che lo invitava a farsi carico di tale situazione e a valutare l'opportunità di individuare, nell'ambito della Gestione separata, una configurazione specifica per questi professionisti. Il presente progetto di legge prende le mosse da quell'impegno e si propone di affrontare, nel contempo, una serie di altri problemi riguardanti la situazione previdenziale dei professionisti e dei collaboratori.
      L'articolo 1 istituisce, con effetto dal 1o gennaio 2010, una gestione a contabilità separata (all'interno della citata Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995) per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate.
      L'articolo 2 prevede un'integrazione del comitato amministratore della Gestione separata presso l'INPS al fine di riconoscere una rappresentanza alla categoria dei lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate.
      L'articolo 3 fissa al 20 per cento - con decorrenza dal 1o gennaio 2010 - la nuova aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione a contabilità separata, aliquota che salirà gradualmente fino al 22 per cento entro il 2016.
      L'articolo 4 riconosce il diritto di rivalsa sui committenti per una percentuale dei contributi dovuti e l'articolo 5 prevede alcune disposizioni di carattere transitorio.
      L'articolo 6 consente agli organi amministrativi delle casse di previdenza dei liberi professionisti di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 la facoltà di aumentare, previa autorizzazione del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il contributo integrativo, ora bloccato al 2 per cento.
      L'articolo 7 reca una delega al Governo allo scopo di superare le duplicazioni contributive e di migliorare le norme sulla totalizzazione dei contributi.
      L'articolo 8 fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 2116 del codice civile, volta a stabilirne l'applicazione anche ai collaboratori.
      L'articolo 9, infine, prevede la copertura finanziaria della legge.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di una gestione a contabilità separata per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentati).

      1. Con effetto dal 1o gennaio 2010, nell'ambito della Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominata «Gestione separata», è istituita una gestione a contabilità separata riguardante l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, cui sono tenuti a iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente un'attività di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a esclusione dei soggetti già iscritti a casse previdenziali private afferenti a ordini o ad albi professionali.

Art. 2.
(Integrazione del comitato amministratore della Gestione separata).

      1. Il comitato amministratore della Gestione separata, di cui al comma 2 dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, è integrato da cinque componenti, in rappresentanza dei soggetti di cui all'articolo 1. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità riguardanti la formazione delle liste e lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di cui al presente comma.

Art. 3.
(Aliquota contributiva).

      1. Ferma restando l'aliquota contributiva vigente fino al 31 dicembre 2009, per il finanziamento della gestione a contabilità separata di cui all'articolo 1 la medesima aliquota, dal 1o gennaio 2010, è stabilita nella misura del 20 per cento ed è applicata sul reddito delle attività determinato in base ai criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi. Si applica un'ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,5 per cento per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione, ai soggetti iscritti alla gestione a contabilità separata, della tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera.
      2. L'aliquota contributiva di cui al primo periodo del comma 1 è aumentata al 20,5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2012, al 21 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2014 e al 22 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2016.
      3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento previsto dal presente articolo i soggetti che hanno corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. In caso di contribuzione annua inferiore a tale importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi determinati ai sensi del presente comma sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.

Art. 4.
(Facoltà di rivalsa).

      1. I soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fermo restando l'obbligo di versamento del contributo alla gestione a contabilità separata istituita ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, possono addebitare ai committenti una percentuale dei compensi lordi in conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 5.
(Disposizioni transitorie).

      1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni della presente legge, le tutele previste dall'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono estese ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che versano la contribuzione alla Gestione separata.

Art. 6.
(Contributo integrativo delle casse di previdenza dei liberi professionisti).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, gli organi amministrativi delle casse di previdenza dei liberi professionisti di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono deliberare il superamento del vincolo del 2 per cento riferito all'aliquota del contributo integrativo. La delibera è sottoposta, secondo le procedure di legge, all'autorizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 7.
(Delega al Governo in materia di prelievo contributivo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e la razionalizzazione del prelievo contributivo, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) superamento delle duplicazioni contributive relative alle medesime quote della retribuzione a carico di differenti gestioni di previdenza obbligatoria;

          b) eliminazione dei requisiti contributivi e degli altri limiti posti alla facoltà di avvalersi della totalizzazione dei periodi assicurativi.

Art. 8.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2116 del codice civile).

      1. L'articolo 2116 del codice civile si interpreta nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano anche ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata nell'ipotesi in cui titolare dell'obbligazione contributiva sia il committente, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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