Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2150

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2150


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BECCALOSSI, ABELLI, ASCIERTO, BARANI, BARBA, BARBIERI, BERGAMINI, BERRETTA, BIANCONI, BIAVA, BOCCIARDO, BONCIANI, CARLUCCI, CASSINELLI, CATANOSO, CATONE, CERA, CICCIOLI, COLUCCI, CORSARO, DE CORATO, DE LUCA, DI BIAGIO, DI CATERINA, DIMA, DIVELLA, FAENZI, FRANZOSO, FRASSINETTI, FUCCI, GAROFALO, GERMANÀ, GHIGLIA, GIBIINO, GRANATA, LA LOGGIA, LAFFRANCO, LAMORTE, LAZZARI, LISI, LO PRESTI, MANCUSO, MAZZOCCHI, MAZZONI, MISTRELLO DESTRO, MORONI, NASTRI, PAGANO, PATARINO, PELINO, PISICCHIO, POLIDORI, PORCU, PROIETTI COSIMI, RAISI, RUGGERI, SALTAMARTINI, SAMMARCO, SANGA, SCANDROGLIO, SISTO, SPECIALE, STAGNO D'ALCONTRES, TADDEI, TORRISI, VELLA, VITALI, ZACCHERA

Modifica dell'articolo 4 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, in materia di unificazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali

Presentata il 3 febbraio 2009


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Le ragioni che hanno impedito al Governo di esercitare nei tempi stabiliti la delega prevista dall'articolo 4 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, volta a verificare le condizioni per un possibile processo di unificazione delle Casse previdenziali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, come completamento della unificazione dei due Albi professionali, risiedono da un lato nella difficoltà di armonizzare i trattamenti in essere, che sono disciplinati da regolamenti diversi sia per la parte normativa che per la parte economica, dall'altro nelle oggettive difficoltà riscontrate in sede di comparazione dei patrimoni, delle promesse previdenziali e delle proiezioni attuariali.
      Per superare l'impasse ed evitare una situazione di stallo che non gioverebbe alla chiarezza dei comportamenti, alimentando anche infondate aspettative, si ritiene opportuno un provvedimento che, revocando in via definitiva la delega concessa al Governo sulla materia, stabilisca l'iscrizione degli esperti contabili alla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, ma consenta alle due Casse di operare ancora separatamente sulla base della regolamentazione vigente.
      Con specifico riguardo alla figura degli esperti contabili, si evidenziano le ragioni per le quali occorre introdurre una modifica normativa destinata a disciplinare la posizione previdenziale di detta figura.
      La disciplina contenuta nel decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, consente di individuare tre distinte figure professionali: dottore commercialista; ragioniere e perito commerciale; esperto contabile.
      Le tre figure professionali si distinguono tra loro per effetto della diversa iscrizione nelle Sezioni e sottosezioni dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
      A ciò corrisponde una differente abilitazione, così come specificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2005 il quale, nel riferirsi alle attività che «formano oggetto della professione», indica un complesso di capacità professionali che sono comuni agli iscritti nella Sezione A e agli iscritti nella Sezione B, non eliminando la distinzione delle preesistenti specifiche figure, anzi confermandola nella sostanza.
      Ed invero, solo gli iscritti nella Sezione A possono svolgere tutte le attività previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1, mentre agli iscritti nella Sezione B è preclusa la possibilità di esercitare le attività di cui al comma 3 del predetto articolo.
      La distinzione tra le diverse figure professionali dipende anzitutto dalla previsione di differenti titoli soggettivi richiesti per l'iscrizione.
      Ai dottori commercialisti è richiesto di:

          a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienza dell'economia (64/S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienze economico-aziendali (84/S), ovvero delle lauree rilasciate dalle Facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

          b) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, secondo le norme vigenti all'epoca in cui l'esame è stato sostenuto (articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 139 del 2005).

      Agli esperti contabili è richiesto di:

          a) essere in possesso di una laurea triennale nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella classe delle lauree in scienze economiche (28);

          b) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, secondo le norme ad esso relative (articolo 36, comma 4, del decreto legislativo n. 139 del 2005).

      Ai ragionieri e periti commerciali era (la figura è ormai ad esaurimento) richiesto di:

          a) avere conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale ed essere in possesso di un diploma universitario legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni;

          b) avere superato l'esame di Stato abilitativo all'esercizio della professione di ragioniere collegiato e di perito commerciale.

      La diversità tra dottore commercialista, ragioniere ed esperto contabile è ulteriormente rimarcata dalla previsione di esami di abilitazione differenti: uno, infatti, abilita alla professione di dottore commercialista, un altro a quella di ragioniere, un altro ancora, infine, a quella di esperto contabile.
      La distinzione sostanziale tra dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali ed esperti contabili si riflette sull'obbligo delle diverse categorie di mantenere la posizione previdenziale già costituita presso le rispettive Casse di appartenenza.
      A titolo esemplificativo, la Cassa di previdenza per i dottori commercialisti è l'unico (ed obbligatorio) ente previdenziale per i dottori commercialisti che in precedenza erano iscritti (o erano in possesso dei requisiti per iscriversi) nell'ormai soppresso Albo dei dottori commercialisti, non potendo, al contrario, essere accolte eventuali istanze avanzate da professionisti iscritti (o in possesso dei requisiti per iscriversi) nella Sezione A del neo-istituito Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili nella qualità di ragionieri commercialisti.
      Per converso, questi ultimi, avendo maturato anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 139 del 2005 i presupposti ed i requisiti per essere iscritti all'Albo dei ragionieri collegiati e dei periti commerciali, dovranno necessariamente incardinare la loro posizione previdenziale presso la Cassa di previdenza dei ragionieri.
      Del pari, i nuovi iscritti in possesso degli stessi requisiti cumulativi dei professionisti già iscritti agli Albi soppressi ed oggi confluiti nel neo-istituito Ordine dovranno continuare a considerare quale naturale ente previdenziale di riferimento quello presso il quale le preesistenti categorie professionali sono obbligate a costituire il loro rapporto previdenziale.
      Come già accennato, infatti, sono stati soppressi gli Ordini, confluiti nel neo-istituito Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ma non le figure professionali.
      Va osservato che la distinzione tra le diverse figure professionali dipende dalla circostanza che il diploma universitario (requisito minimo caratterizzante la figura professionale del ragioniere collegiato) trova riconoscimento all'interno di un percorso in cui prevale il profilo della formazione professionale rispetto a quello tipico della formazione universitaria, che sfocia invece nel conseguimento della laurea triennale.
      Ciò è tanto vero che né il legislatore né le università considerano il titolo di diploma universitario equipollente alla laurea triennale.
      L'impossibilità oggettiva di procedere ad una equiparazione dei titoli di studio impedisce ai titolari del mero diploma universitario di ritenersi equiparati ai dottori commercialisti ed agli esperti contabili anche solo a fini previdenziali, a prescindere da ogni considerazione sotto il profilo dell'affinità sostanziale dei percorsi formativi pregressi.
      L'irriducibile diversità del titolo di diploma universitario da quello di laurea, nel senso che il secondo attesta il completamento di un percorso di studi più approfondito, vale ad assimilare la figura dell'esperto contabile a quella del dottore commercialista piuttosto che a quella dei ragionieri e periti commerciali.
      Tale considerazione appare rafforzata dalla particolare struttura del percorso formativo universitario articolato in diploma di laurea e laurea specialistica: uno degli obiettivi di tale riforma è proprio quello di agevolare il conseguimento di entrambi i titoli, assicurando al contempo una formazione professionale di buon livello già al momento del rilascio del diploma di laurea.
      Anzi, la particolare struttura del neo-istituito Albo, articolato nella Sezione A (dottori commercialisti) e nella Sezione B (esperti contabili), pare orientata a favorire - grazie anche alla richiamata riforma della formazione post-secondaria - il passaggio dal titolo di esperto contabile a quello di dottore commercialista; il che presuppone un'omogeneità sostanziale nella preparazione di base (ravvisabile, in entrambi i casi, nel conseguimento del diploma di laurea).
      Per tali ragioni si può fondatamente ritenere che l'esperto contabile possa considerare quale suo unico ente previdenziale di riferimento la Cassa dei dottori commercialisti.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 4 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 21, è estesa agli esperti contabili iscritti nella Sezione B dell'Albo di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
      2. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti provvede a modificare la propria denominazione e il proprio ordinamento in coerenza con quanto previsto dal comma 1 e in attuazione dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
      3. Alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti appartengono tutti i dottori commercialisti che, alla data del 31 dicembre 2007, risultavano iscritti nell'Albo di cui al decreto Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, i dottori commercialisti e gli esperti contabili in qualunque tempo abilitati e i tirocinanti dottori commercialisti ed esperti contabili.
      4. Gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, provenienti dai collegi dei ragionieri e periti commerciali rimangono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 160. La Cassa di cui al presente comma è alimentata dai contributi previdenziali versati dai ragionieri e dai periti commerciali secondo le disposizioni vigenti in materia e provvede a fornire ai propri iscritti i relativi trattamenti previdenziali e assistenziali».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su