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PDL 2217

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2217



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VELO, BRANDOLINI, FARINONE, GRAZIANO

Disposizioni per assicurare la corretta informazione dell'opinione pubblica sulla mancanza di scientificità delle previsioni probabilistiche effettuate attraverso l'uso di oroscopi, carte, numeri o pratiche analoghe

Presentata il 17 febbraio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge trova giustificazione nel fatto che, sempre di più e senza alcun controllo, proliferano, su numerosi organi di stampa, riviste e trasmissioni radiotelevisive di vario genere (tra cui purtroppo anche alcuni giornali radio della stessa RAI), letture o esposizioni di oroscopi nonché di carte, numeri o pratiche analoghe di cui, come è ben noto, non vi è alcuna prova scientifica della validità predittiva.
      Da alcuni anni l'Unione astrofili italiani ha intrapreso una battaglia informativa volta, quantomeno, a limitare i danni socio-culturali e, in alcuni casi, anche economici che derivano da questa pratica.
      Non si tratta, infatti, di un'attività innocua, da considerare con simpatia e con indulgenza. In alcuni casi essa ha provocato vere e proprie tragedie economiche per molte famiglie, sfociate in processi penali di risonanza nazionale.
      Attraverso mezzi audio-visivi (oggi anche informatici), rischiano di essere perpetrate delle autentiche truffe in danno di persone in gravi difficoltà o non adeguatamente capaci di distinguere la differenza tra una previsione basata su dati reali e scientifici e una fondata su semplici sensazioni, miraggi o, ancor peggio, sulla deliberata intenzione di ingannare.
      La presente proposta di legge non prevede, ovviamente, il divieto di queste antiche pratiche, ma solo un intervento informativo obbligatorio, da parte di tutti gli organi che ospitano dette attività (stampa, radio e televisioni), affinché sia ben messo in evidenza che le previsioni astrologiche o altre consimili arti non hanno alcun fondamento scientifico. A ben vedere, vi è anzi la prova del contrario in quanto, come messo in evidenza da alcuni gruppi di ricercatori che hanno monitorato in modo scientifico tali attività, è emerso che le previsioni astrologiche preannunciate non si sono verificate mai nei termini indicati, anche quando riguardavano fatti di rilevanza mondiale.
      Del resto, già l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'articolo 5-ter del regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001, vieta lo svolgimento di attività di questo genere nelle fasce orarie che vanno dalle ore 7 alle ore 23. Inoltre, il testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, all'articolo 9 prevede l'istituzione, presso l'allora Ministero delle comunicazioni, del Comitato di controllo in materia, tra l'altro, di servizi di astrologia, di cartomanzia e assimilabili, mentre il codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, prevede una tutela rafforzata in materia di televendite, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia e assimilabili.
      Ciò tuttavia non basta, ed è compito del Parlamento prevedere un minimo di regolamentazione che, senza vietare comportamenti legati a libere scelte, obblighi però a una seria e puntuale informazione sui limiti oggettivi che queste pratiche presentano, proprio perché tali scelte, per essere libere, devono essere basate su un minimo di informazione.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di assicurare la corretta informazione dell'opinione pubblica sulla mancanza di scientificità delle previsioni probabilistiche effettuate attraverso l'uso di oroscopi, carte, numeri o pratiche analoghe, pubblicate a mezzo stampa, trasmesse da emittenti radiotelevisive e diffuse mediante le reti telematiche o di telecomunicazione, ogni comunicato relativo a tali previsioni è preceduto e seguito dal seguente avviso: «Le previsioni probabilistiche sono basate su elementi e su deduzioni che mancano di riscontro scientificamente provato».
      2. L'avviso di cui al comma 1 è comunicato in voce nelle trasmissioni radiofoniche; con sottotitoli e in voce nelle trasmissioni televisive; in forma scritta nei casi di pubblicazioni a mezzo stampa e di diffusione mediante le reti telematiche o di telecomunicazione.
      3. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono disciplinate le ulteriori modalità di trasmissione degli avvisi e il loro contenuto nonché le modalità di irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 2.

Art. 2.
(Sanzioni).

      1. In caso di inottemperanza alle disposizioni della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica ai responsabili delle previsioni probabilistiche di cui all'articolo 1, comma 1, nonché ai titolari di concessioni o di autorizzazioni a trasmettere programmi radiofonici e televisivi, una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro, se la diffusione delle suddette previsioni è avvenuta a livello regionale o sub-regionale, e da 4.000 euro a 40.000 euro, se la diffusione è avvenuta a livello nazionale o interregionale. Ai fini di cui al presente comma, per responsabili delle previsioni probabilistiche si intendono sia i soggetti che personalmente espongono al pubblico tali previsioni, sia i soggetti responsabili della produzione dei relativi programmi radiofonici o televisivi, pubblicazioni a mezzo stampa o diffusioni mediante le reti telematiche o di telecomunicazione.
      2. In caso di diffusione delle previsioni probabilistiche mediante le reti telematiche o di telecomunicazione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre, oltre alle sanzioni previste dal comma 1, con provvedimento motivato, anche la sospensione provvisoria della diffusione delle stesse previsioni.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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