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PDL 2314

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2314



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SCHIRRU, GNECCHI, CODURELLI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BRAGA, DAMIANO, FADDA, GATTI, MADIA, MARROCU, MIGLIOLI, MOSCA, MURER, RAMPI, SANTAGATA, VELO

Disposizioni riguardanti il trattamento tributario delle pensioni privilegiate ordinarie

Presentata il 19 marzo 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Il trattamento di quiescenza privilegiato ordinario dei dipendenti pubblici (articoli 64, 65, 66 e 67 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092), compresi i militari e le Forze di polizia, rappresenta un istituto tipico del nostro sistema giuridico, in base al quale la comunità è chiamata a farsi carico di quei cittadini che, in conseguenza dell'adempimento dei propri doveri lavorativi, hanno subìto una menomazione fisica tale da rendere incompatibile la prosecuzione del servizio.
      Dopo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 398 del 1989, ha riconosciuto la natura «risarcitoria/non reddituale» delle pensioni privilegiate «tabellari», cioè di quelle concesse ai militari di leva equiparati (circa 65.000 soggetti, pari a circa il 20 per cento del totale), resta da rendere giustizia all'innegabile «entità risarcitoria» presente anche nella pensione privilegiata ordinaria del personale di carriera, per il quale la pensione privilegiata è determinata dalla pensione normale sulla base degli anni di servizio prestati, aumentata di un decimo.
      In considerazione di tale valore sociale, appare contraddittorio che il nostro sistema previdenziale, di assistenza e finanziario, da un lato, abbia previsto, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, esenzioni e agevolazioni concernenti ad esempio:

          1) le pensioni degli invalidi civili, dei non vedenti e dei sordi;

          2) le pensioni di guerra e gli assegni connessi alle pensioni privilegiate;

          3) i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti a titolo assistenziale o quale risarcimento per danni di terzi per qualsiasi infortunio (sportivo, domestico, connesso alla circolazione stradale eccetera);

          4) tutti i cespiti da invalidità o da morte (articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita;

          5) le rendite da infortunio sul lavoro (con semplice circolare del Ministero delle finanze n. 29 del 1979, a firma dell'allora Ministro pro tempore Reviglio).

      Da un altro lato, il nostro sistema previdenziale, di assistenza e finanziario ha continuato a negare alle infermità per causa di servizio l'esenzione dall'imposizione fiscale sebbene:

          1) con ordinanza n. 390 del 1997 la Corte costituzionale avesse auspicato un necessario approfondimento del legislatore sulle ragioni della disparità di trattamento fiscale riservato alle pensioni privilegiate rispetto alle rendite dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e ai trattamenti erogati agli invalidi civili;

          2) in data 27 febbraio 2003 l'Aula della Camera dei deputati avesse votato un ordine del giorno, accolto dal Governo come raccomandazione, per impegnare l'esecutivo a predisporre provvedimenti che potessero «rendere giustizia a tutti i titolari di pensione privilegiata».

      L'accoglimento di tale raccomandazione rappresenta un importante successo che tocca direttamente l'Unione nazionale mutilati e invalidi per servizio, i suoi rappresentanti e i suoi iscritti, nonché i 350.000 invalidi per servizio presenti nel nostro Paese.
      È necessario, infine, considerare che le leggi finanziarie 2007 e 2008 (leggi 27 dicembre 2006, n. 296, e 24 dicembre 2007, n. 244) hanno previsto stanziamenti in favore di coloro, che in servizio di ordine pubblico o di soccorso, hanno riportato un'invalidità non inferiore all'80 per cento - le cosiddette «vittime del dovere» (articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) - al fine della progressiva estensione di alcuni benefìci già concessi alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo (di cui alle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, e 3 agosto 2004, n. 206), le quali, tra l'altro, godono anche dell'esenzione fiscale del trattamento pensionistico stesso. Inoltre, in tutti questi anni non si è mai legiferato in favore del personale, che rappresenta circa il 60 per cento dei soggetti interessati, che è divenuto invalido, in modo più o meno grave, durante gli anni di lavoro prestati in condizioni di disagio fisico o ambientale e in servizi giornalieri diurni e notturni. Infine, bisogna considerare che, nell'ambito del settore privato, l'articolo 2, comma 533, della citata legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), che ha introdotto il comma 7-bis dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, che reca una delega al Governo in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, ha previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mentre il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato incrementato di soli 2,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010 (citato articolo 2, comma 534, della legge n. 244 del 2007).
      Per tutte le ragioni esposte si rende doveroso approvare la presente proposta di legge, che riconosce anche alle pensioni privilegiate ordinarie dei dipendenti civili e militari dello Stato e degli altri enti locali natura risarcitoria.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le pensioni privilegiate ordinarie concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato e degli enti locali, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, hanno carattere risarcitorio e concorrono nella misura del 90 per cento annuo alla determinazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede, per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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