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PDL 2313

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2313



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LUCIANO ROSSI, BARBIERI, CERONI, IANNARILLI, MAZZUCA, MINARDO, NOLA, PALMIERI, PIZZOLANTE

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia

Presentata il 19 marzo 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge reca disposizioni finalizzate a regolamentare l'accesso al settore delle costruzioni nonché a prevedere interventi per elevare la preparazione professionale e tecnica dei neo-imprenditori e di quelli già in attività.
      Rifuggendo da ogni logica corporativa, la presente proposta di legge mira a conseguire un duplice obiettivo: da un lato, la salvaguardia delle imprese qualificate e, dall'altro, la tutela del committente/consumatore e del lavoratore.
      Ciò vuole dire, altresì, che un'attenzione particolare viene posta sulla questione della tutela e della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto costruttori qualificati e imprese regolamentate significano cantieri sicuri e una riduzione significativa del numero elevato degli incidenti professionali che in questo settore annualmente si registrano e che - solo in parte - sono giustificati dalla pericolosità intrinseca delle diverse attività che nelle imprese di costruzioni si svolgono quotidianamente.
      In quest'ottica assume rilievo anche la questione della presenza sul mercato degli operatori abusivi che fanno una concorrenza sleale alle imprese sane, quelle che pagano le tasse e i contributi ai loro dipendenti, che rispettano le misure di sicurezza previste dalla legge e che adempiono a tutti gli obblighi che le normative vigenti impongono.
      È evidente che un'impresa in regola, ligia agli adempimenti di legge, soffre in modo particolare la concorrenza di chi opera in maniera non corretta, e di chi pratica sistematicamente l'evasione fiscale e contributiva e, di conseguenza, riesce ad abbattere i propri costi in maniera tale da determinare profonde alterazioni nel mercato.
      È facile immaginare quanto questa realtà crei problemi di mercato e sociali di dimensioni rilevanti e con conseguenze gravi:

          1) il consumatore non ha la minima tutela nei confronti di queste pseudo-imprese anche perché quasi sempre non esistono attestazioni dei lavori eseguiti e dei compensi corrisposti;

          2) aumenta il rischio di incidenti sul lavoro - con responsabilità che vengono poi attribuite anche al committente - poiché questi operatori non usufruiscono di interventi formativi e non conoscono la legislazione in materia di sicurezza sul lavoro;

          3) lavorando con compensi bassi e non potendo scaricare le imposte sui beni strumentali e sui prodotti da impiegare, queste pseudo-imprese scelgono gli strumenti, le tecniche e i materiali meno costosi e di minore qualità con evidente danno dei diritti del consumatore;

          4) chi lavora in nero non paga le tasse, anche perché spesso non può dichiarare di svolgere un'attività per non perdere diritti acquisiti, e non crea nuova occupazione regolare;

          5) i lavori fatti male e la mancanza di garanzia verso il consumatore mettono in cattiva luce l'intero settore dell'edilizia e causano diffidenza anche verso le imprese regolari che oltre al danno devono subire anche la beffa della concorrenza sleale sui prezzi da parte di questi operatori.

      Secondo un recente rapporto congiunturale del Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio (CRESME), la quota di mercato abusivo rappresenta il 60 per cento del valore della produzione di tutto il settore delle costruzioni. In pratica, un'importante fetta del consistente mercato della manutenzione e del recupero è appannaggio di «imprese» che offrono un servizio e che usano prodotti di scarsa qualità, che creano spesso problemi al cliente finale, che non garantiscono interventi soddisfacenti, che non pagano le tasse, che non creano occupazione regolare e che mettono in cattiva luce l'intero settore aumentando la diffidenza del consumatore, dell'utente del bene-casa.
      Per superare questa situazione inaccettabile è necessario imporre a chi intende operare nel settore il possesso di alcuni requisiti di carattere tecnico-professionale correlati a specifici requisiti di onorabilità e, con riferimento alla struttura organizzativa e gestionale dell'impresa, ad appositi requisiti di capacità organizzativa e finanziaria.
      Non è un caso, infatti, che nei Paesi dove esiste un percorso formativo e professionale per poter diventare titolare di un'impresa edile, come in Germania e in Francia, il problema del lavoro nero e della conseguente evasione fiscale e contributiva sia stato ridotto in termini fisiologici, mentre in quei Paesi dove questo percorso di accesso alla professione non esiste come Italia, Spagna, Grecia, Portogallo e Regno Unito, la questione è all'ordine del giorno e il consumatore, e gli stessi lavoratori di conseguenza, risultano meno tutelati.
      Si tratta di questioni, quelle alle quali abbiamo fatto riferimento, di elevato impatto sociale in considerazione anche del fatto che il settore dell'edilizia e quello delle costruzioni sono stati caratterizzati - negli ultimi anni - da uno straordinario trend di crescita sia in termini di occupazione che di produzione, risultando determinanti per lo sviluppo del Paese.
      Questa tumultuosa crescita ha comportato, tuttavia, la necessità di provvedimenti che rendano il mercato più trasparente attraverso un processo che garantisca la sicurezza di tutti gli operatori che tuteli maggiormente il consumatore e che qualifichi con sempre più efficacia il rapporto tra impresa e utente finale.
      La presente proposta di legge va in questa direzione ed è incentrata su due requisiti di base che devono essere in possesso degli operatori del settore: la formazione e l'esperienza professionali, princìpi e orientamenti peraltro sanciti anche a livello comunitario.
      Su questo piano si è inteso porre l'accento, come già rilevato, soprattutto sulle problematiche inerenti la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, che dovrebbero rappresentare l'elemento centrale della formazione obbligatoria per i neo imprenditori.
      Il testo dell'articolato si suddivide in tre capi, nei quali si definiscono, rispettivamente, i princìpi e le finalità che ispirano la nuova disciplina, le misure da applicare in sede di prima attuazione e la disciplina delle attività professionali nel settore dell'edilizia a regime.
      Nel capo I (articolo 1) è espressamente stabilito che la disciplina proposta è mirata a definire i princìpi fondamentali dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia (denominate «attività professionali in edilizia»), nell'ambito della legislazione di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione.
      Nella sua impostazione organica la medesima norma stabilisce che l'esercizio delle attività professionali in edilizia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione il quale, oltre a stabilire che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'«utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana», prevede un'esplicita riserva di legge in base alla quale si possono determinare «i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».
      Dai princìpi così enunciati discendono direttamente alcune finalità essenziali secondo le quali la nuova disciplina è volta ad assicurare l'adozione di criteri di omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso al mercato delle imprese e degli operatori professionali del settore, nonché a garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori per i relativi aspetti legati all'esercizio dell'attività professionale.
      In tale ottica il provvedimento risulta diretto a tutelare l'unità giuridica dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 120, primo comma, della Costituzione, in base al quale viene preclusa la possibilità di limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro attività (professione, impiego o lavoro) ed è riconosciuto, al secondo comma, il potere sostitutivo da parte del Governo centrale nei confronti delle regioni e degli enti locali laddove siano ravvisate esigenze di «tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica» dell'ordinamento e di «tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali».
      In sostanza, l'impostazione complessa adottata dal capo I risponde all'esigenza di definire i princìpi fondamentali e, al contempo, di indicare le finalità e i limiti rispetto ai quali sia lo Stato che le regioni e gli enti locali possono esercitare le proprie competenze legislative e amministrative, in conformità alle attribuzioni previste dalla revisione della parte seconda della Costituzione.
      Il capo I si conclude con una specifica previsione mirata a integrare e ad attuare i princìpi e criteri direttivi generali introdotti dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, recante «Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia», in modo tale da applicare quanto espressamente disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera m), di tale legge - che già prevede, in generale, l'adozione di un «sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati» - ai fini dell'esercizio delle attività professionali in edilizia.
      Il capo II (articolo 2) prevede che, in sede di prima attuazione della nuova disciplina, con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito «Conferenza Stato-regioni), sentite le organizzazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, siano determinati appositi criteri generali per l'organizzazione, da parte delle regioni, di corsi specifici di formazione imprenditoriale, della durata di almeno 80 ore, aventi ad oggetto elementi fondamentali di organizzazione e di gestione imprenditoriali, di normativa tributaria, di urbanistica e di edilizia, del lavoro e della previdenza, della salute e della sicurezza sul lavoro, della prevenzione e della protezione dei rischi negli ambienti di lavoro, della concorrenza, degli appalti pubblici e privati e della tutela dei consumatori.
      Sarebbe opportuno che, nell'ambito della formazione finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, venissero utilizzati gli schemi formativi previsti per la formazione degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, se del caso prevedendo il riconoscimento di crediti formativi o, meglio, il rilascio di attestati validi anche ai fini della copertura dei suddetti ruoli.
      La norma prevede, infatti, che al termine dei corsi sia rilasciato un attestato di frequenza, con verifica positiva dell'apprendimento, il cui possesso, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge, dovrà costituire condizione per l'avvio e per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore dell'edilizia.
      Al fine di rendere concretamente e tempestivamente efficace il nuovo sistema di qualificazione imprenditoriale, la norma dispone che le regioni siano chiamate a organizzare i relativi corsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sulla base dei criteri determinati con apposito accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni.
      Il regime di prima attuazione della disciplina, tenendo conto della specifica esperienza professionale e imprenditoriale maturata dalle imprese già operanti nel settore, prevede un trattamento differenziato nei confronti delle imprese di edilizia regolarmente iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane da almeno due anni alla data di entrata in vigore della legge, stabilendo che le stesse siano autorizzate a continuare a svolgere la propria attività senza doversi avvalere di un addetto qualificato in possesso del nuovo attestato di frequenza.
      Invece le imprese iscritte da un periodo inferiore ai due anni, ai fini della prosecuzione della propria attività, e quelle di nuova costituzione saranno tenute ad avvalersi, nella persona del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un dipendente, di un addetto operante nell'impresa secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, o di un associato in partecipazione, di almeno un soggetto qualificato in possesso del relativo attestato di frequenza.
      A tale proposito si è ritenuto necessario prevedere una specifica deroga in favore delle imprese artigiane, in quanto la legge 8 agosto 1985, n. 443, che regolamenta tale peculiare forma imprenditoriale richiederebbe che «L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali» (articolo 2, quarto comma).
      Da ciò potrebbe derivare, per le imprese legittimamente costituite in forma artigiana e il cui titolare, per qualsiasi motivo, non riesca ad acquisire i nuovi titoli che la presente proposta di legge introduce, la cancellazione delle stesse imprese degli albi provinciali in cui sono state iscritte, con la conseguente perdita delle agevolazioni previste per il settore.
      Ciò potrebbe costituire un grave danno per le imprese, soprattutto nel caso siano stati concessi finanziamenti agevolati (ad esempio ArtigianCassa), che si ritiene ingiusto, e quindi da evitare.
      Secondo l'impostazione della presente proposta di legge, in sede di prima attuazione, le disposizioni del capo II rimangono in vigore fino alla data di effettiva applicazione del capo III, attinente alla disciplina organica a regime sull'accesso all'esercizio delle attività professionali in edilizia, da attuare in base ai termini e alle modalità indicati dalle disposizioni di competenza delle regioni.
      Il capo III detta gli aspetti sostanziali della disciplina concernente la definizione delle attività professionali in edilizia e dei requisiti di idoneità professionale, di onorabilità e di capacità organizzativa e finanziaria necessari per l'esercizio dell'attività, riconoscendo apposite competenze alle regioni e definendo un rigoroso regime sanzionatorio.
      L'articolo 3 costituisce un cardine fondamentale della disciplina, stabilendo che le attività professionali in edilizia sono subordinate al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di onorabilità e di capacità organizzativa e finanziaria indicati negli articoli seguenti.
      Tali attività devono essere svolte in forma d'impresa, individuale, societaria o cooperativistica, e possono avere ad oggetto:

          a) attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione, di restauro e risanamento conservativo di beni immobili e loro pertinenze, di organismi e manufatti edilizi, di opere d'ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale, che risultano di maggiore complessità tecnica, professionale, organizzativa e gestionale e che risultano riconducibili, propriamente, nell'ambito della professione complessa di costruttore edile;

          b) attività di completamento e finitura di opere edili, compresi i relativi lavori di manutenzione e riparazione, che risultano di natura tecnicamente e organizzativamente meno complessa rispetto a quelle elencate nella lettera a).

      Tale definizione, distinguendo tra le due categorie di attività, tiene conto della classificazione internazionale ATECO in modo da corrispondere in senso tendenzialmente omogeneo alle definizioni statistiche già consolidate nei Paesi europei.
      L'articolo 4 sancisce il requisito dell'idoneità professionale in base al quale ogni impresa esercente le attività professionali in edilizia deve designare, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un dipendente, di un addetto operante nell'impresa secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge o di un soggetto associato in partecipazione, almeno un responsabile tecnico in possesso di appositi requisiti tecnico-professionali, e afferma, altresì, il principio della «immedesimazione» del responsabile tecnico con la rispettiva impresa, in base al quale risulta preclusa al soggetto designato la possibilità di svolgere tale funzione per conto di altre imprese e di essere un consulente o un professionista esterno all'impresa medesima.
      In base alla norma i requisiti di idoneità professionale potrebbero essere differenziati tramite vari percorsi alternativi consistenti, rispettivamente, nella partecipazione a corsi di formazione e di istruzione professionali o nello svolgimento di periodi di esperienza lavorativa e professionale in imprese del settore, da integrare reciprocamente secondo i princìpi previsti dalle norme vigenti in materia di alternanza tra studio e lavoro.
      In via specifica la presente proposta di legge prevede che lo svolgimento del percorso di formazione professionale, successivo all'obbligo scolastico, sia articolato in due moduli tra loro propedeutici:

          1) il primo modulo consiste nello svolgimento di un corso di base della durata di un anno al termine del quale, previa verifica dell'apprendimento, è rilasciato un attestato di qualifica professionale che consente di frequentare il modulo successivo;

          2) il secondo modulo consiste nello svolgimento di un corso di qualificazione professionale della durata di due anni, che si conclude con un esame teorico-pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale.

      Ciascuno dei titoli così conseguiti, laddove seguiti da un periodo d'inserimento lavorativo presso imprese del settore già abilitate (e tali dovranno considerarsi anche quelle che lo saranno ai sensi della disciplina transitoria), ovvero in enti pubblici operanti nel settore, di almeno un anno in qualità di operaio qualificato, può assumere, rispettivamente, valore abilitante all'esercizio delle attività professionali in edilizia, distinguendo tra le attività professionali maggiormente complesse di costruttore edile (di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3), per le quali sarebbe necessario percorrere con esito positivo ambedue i moduli formativi integrati dal predetto periodo annuale di esperienza lavorativa in azienda, e le attività meno complesse di completamento e finitura (di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3), per le quali sarebbe sufficiente percorrere con esito positivo il primo modulo di base integrandolo con il predetto periodo annuale di esperienza lavorativa in azienda.
      La presente proposta di legge, in via alternativa al percorso di formazione professionale integrato da esperienze lavorative, prevede anche la possibilità di inserirsi direttamente con periodi di esperienza lavorativa in imprese abilitate del settore, articolati nel modo seguente:

          1) ai fini dell'esercizio delle attività maggiormente complesse di costruttore edile (di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3) è richiesto lo svolgimento di un periodo di inserimento in imprese abilitate dello specifico settore, ovvero in enti pubblici operanti nel settore medesimo, per un periodo non inferiore a quattro anni, con mansioni contrattuali almeno di operaio qualificato, integrato da appositi corsi regionali di formazione professionale di natura teorica e di formazione imprenditoriale di almeno 320 ore, in conformità ai criteri determinati con accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni;

          2) ai fini dell'esercizio delle attività meno complesse di completamento e finitura (di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3) è richiesto lo svolgimento di un periodo di inserimento in imprese abilitate dello specifico settore, ovvero in enti pubblici operanti nel settore medesimo, per un periodo non inferiore a due anni con mansioni contrattuali almeno di operaio qualificato, integrato da appositi corsi regionali di formazione professionale di natura teorica e di formazione imprenditoriale di almeno 160 ore, in conformità ai criteri determinati con accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni.

      Al fine di garantire che lo svolgimento dei periodi di inserimento nelle imprese del settore sia realizzato in modo da assicurare un reale apprendimento delle mansioni tecniche e delle conoscenze professionali, la norma prevede che tali periodi consistano, oltre che in rapporti di lavoro qualificato subordinato, anche nello svolgimento di un'attività qualificata di collaborazione tecnica e continuativa prestata mediante l'«affiancamento» continuo rispetto a un responsabile tecnico abilitato operante nell'impresa stessa, secondo i casi, da parte degli stessi titolari, soci o loro collaboratori familiari partecipanti al lavoro, di addetti operanti secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge o di soggetti associati in partecipazione, con mansioni o con monte ore equivalenti a quelle previsti dalla contrattazione collettiva per l'operaio qualificato.
      Per esigenze di coerenza la presente proposta di legge prevede, altresì, che i soggetti in possesso di un diploma di laurea o titolo equivalente in ingegneria o in architettura conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta, o di un diploma di maturità tecnica o professionale, di istruzione tecnica superiore o di alta formazione e studio, o titolo equivalente, in indirizzo relativo al settore dell'edilizia, che conseguano l'attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, al termine di appositi corsi di formazione imprenditoriale organizzati dalle regioni in conformità ai criteri determinati con accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni, si considerano abilitati all'esercizio delle attività professionali in edilizia.
      Infine, la presente proposta di legge prevede, in conformità alla disciplina vigente in materia di percorsi di istruzione e formazione professionale, che le competenze formative acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e quella continua svolta durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite in percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente registrate nel «libretto formativo del cittadino» (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003), diano titolo ad appositi crediti formativi per la riduzione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, secondo apposite linee guida da definire in sede di accordo in Conferenza Stato-regioni.
      A tale fine si propone che possano essere valutati anche i periodi di inserimento in azienda consistenti nello svolgimento delle varie forme di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa.
      L'articolo 5 introduce specifici e rigorosi requisiti di onorabilità ai fini dell'esercizio delle imprese operanti nelle attività professionali in edilizia, quale presupposto essenziale per garantire condizioni di trasparenza e di legalità nel settore.
      Tali requisiti devono essere posseduti dal titolare o dagli amministratori nel caso di società, e comunque dal responsabile tecnico immedesimato nell'impresa, e consistono soprattutto nell'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di misure di prevenzione in materia di «antimafia» o di criminalità organizzata, nell'insussistenza di sentenze definitive di condanna per reati di rilevante gravità (moralità professionale, illecita concorrenza con violenza o minaccia, violazioni in materia di lavoro, di previdenza e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, condanne a pene detentive superiori a due anni per delitti commessi nell'esercizio delle attività edili), nonché nell'inesistenza di notizie su protesti.
      La presente proposta di legge, all'articolo 6, prevede, altresì, alcuni requisiti di capacità organizzativa e finanziaria ai fini dell'esercizio dell'impresa, consistenti nella disponibilità di attrezzature e di mezzi d'opera adeguati in relazione ai lavori di pertinenza e di competenza, nonché nella disponibilità di risorse finanziarie in misura adeguata all'esercizio dell'attività da intraprendere, da dimostrare mediante apposite documentazioni e attestazioni, secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
      L'articolo 7 completa il quadro istituzionale della disciplina attribuendo apposite competenze alle regioni in conformità all'assetto costituzionale del riparto delle attribuzioni tra lo Stato e le regioni.
      In tale ottica si prevede che con accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, siano identificate le varie categorie di diplomi o titoli equivalenti previsti dal vigente sistema formativo scolastico, tecnico-professionale, secondario superiore, tecnico-superiore e universitario, inerenti le attività professionali in edilizia, che siano individuati gli standard professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione professionale e ai fini del rilascio dei diplomi e degli attestati di idoneità professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale e che siano definiti i criteri generali per la programmazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale e imprenditoriale e per l'individuazione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame.
      In particolare si prevede che mediante l'accordo stesso siano adottati i criteri per l'organizzazione di corsi di specializzazione e di corsi obbligatori di aggiornamento professionale finalizzati a elevare o a riqualificare il livello di competenza degli operatori già abilitati, in relazione alle nuove tecniche di lavorazione e all'evoluzione dei materiali e delle attrezzature, specie con riferimento alla bioedilizia e all'edilizia ecosostenibile.
      In coerenza con i criteri sanciti dall'accordo, la presente proposta di legge attribuisce alle regioni il compito di stabilire i relativi percorsi di istruzione e formazione professionale.
      La presente proposta di legge riconosce altresì alle regioni un'ampia potestà relativamente all'adozione di provvedimenti per favorire lo sviluppo economico e professionale del settore, tenendo conto delle esigenze del contesto urbano e territoriale, e di definire i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, nel rispetto dei princìpi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi, con l'obiettivo di assicurare la migliore qualità dei servizi per l'utilizzatore finale, di promuovere, d'intesa e in collaborazione con le organizzazioni rappresentative del settore, azioni finalizzate allo sviluppo e all'implementazione dei requisiti di sicurezza e di salute per gli addetti al settore e di favorire condizioni di equilibrato sviluppo del settore, rendendo compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento delle imprese.
      Con l'articolo 8 s'introduce un rigoroso e articolato sistema sanzionatorio nei confronti di coloro che esercitano l'attività senza essere in possesso di uno o più dei requisiti previsti per l'accesso all'attività professionale ovvero senza rispettare gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla nuova disciplina.
      Le sanzioni, da commisurare secondo la gravità delle violazioni e l'entità o la complessità delle opere eseguite, possono essere di natura pecuniaria e accessoria, quale la sospensione dell'attività.
      Nel sistema sanzionatorio sono coerentemente coinvolti anche i committenti che non si avvalgono di operatori qualificati ai sensi di legge, rivolgendosi a mestieranti e ad abusivi.
      Tale sistema, nel pieno rispetto delle competenze delle regioni e della Conferenza Stato-regioni, è mirato a reprimere le forme di abuso che possono incidere pesantemente sul regime di concorrenza in cui operano le imprese della categoria, alimentando l'illegalità nel settore e compromettendo le condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro.
      Con l'articolo 9 sono dettate alcune semplici norme finali in base alle quali si stabilisce che le disposizioni sull'accesso alle attività professionali in edilizia, di cui al capo III, divengono efficaci dalla data indicata dalle relative disposizioni di attuazione emanate dalle regioni.
      In conclusione, la presente proposta di legge è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi;

          a) maggiore qualificazione delle imprese a garanzia dei cittadini consumatori;

          b) emersione del lavoro nero e, quindi, eliminazione della concorrenza sleale;

          c) migliore sicurezza sul lavoro, obiettivo importantissimo dato che l'incidenza di gravi infortuni sul lavoro nel settore edilizio è molto elevata.


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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI E FINALITÀ

Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva per la tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i princìpi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia, di seguito denominate «attività professionali in edilizia».
      2. L'esercizio delle attività professionali in edilizia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione.
      3. La presente legge è volta ad assicurare la tutela della concorrenza secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché ad assicurare la tutela dei consumatori e dei lavoratori garantendo l'unità giuridica dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
      4. Le disposizioni della presente legge integrano e attuano i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera m), della legge 3 agosto 2007, n. 123, ai fini dell'esercizio delle attività professionali in edilizia.

Capo II
MISURE DI PRIMA ATTUAZIONE

Art. 2.
(Misure di prima attuazione).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge le regioni, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, organizzano, in conformità ai criteri generali determinati con apposito accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, appositi corsi di formazione imprenditoriale, della durata di almeno 80 ore, aventi ad oggetto elementi fondamentali di:

          a) organizzazione e gestione imprenditoriali;

          b) diritto e legislazione, con specifico riguardo alle seguenti materie:

              1) normativa tributaria;

              2) urbanistica ed edilizia;

              3) lavoro e relazioni sindacali;

              4) previdenza;

              5) salute e sicurezza sul lavoro e prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro;

              6) accesso al mercato e concorrenza;

              7) appalti pubblici e privati;

              8) tutela dei consumatori.

      2. Al termine dei corsi di cui al comma 1 è rilasciato un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento.
      3. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il possesso dell'attestato di frequenza di cui al comma 2, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al capo III, costituisce condizione per l'avvio e per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore dell'edilizia.
      4. Le imprese regolarmente iscritte al registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, o all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, operanti nel settore dell'edilizia da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzate a continuare a svolgere la propria attività. Le imprese iscritte al citato registro o albo, operanti nel settore dell'edilizia da meno di due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della prosecuzione della propria attività, e le imprese di nuova costituzione sono tenute ad avvalersi, nella persona del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un dipendente, di un addetto operante nell'impresa secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge o di un soggetto associato in partecipazione, di almeno un soggetto qualificato, in possesso dell'attestato di frequenza di cui al comma 2 secondo i criteri e i termini indicati dall'accordo di cui al comma 1.
      5. Le imprese artigiane iscritte alla data di entrata in vigore della presente legge da meno di due anni nell'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, possono avvalersi, in deroga alla disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 443 del 1985, di un soggetto qualificato diverso dall'imprenditore artigiano.
      6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del capo III emanate dalle regioni, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9.

Capo III
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Art. 3.
(Definizione dell'attività e dei requisiti).

      1. Ai fini della presente legge le attività professionali in edilizia, esercitate in forma individuale, societaria o cooperativistica ai sensi della legislazione vigente, consistono in:

          a) attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione, di restauro e risanamento conservativo di beni immobili e di loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi e di opere d'ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale;

          b) attività di completamento e finitura di opere edili, compresi i relativi lavori di manutenzione e di riparazione.

      2. L'impresa può avere come scopo l'esercizio delle attività di cui alla lettera a) del comma 1, ivi comprese le opere di cui alla lettera b) del medesimo comma, oppure lo svolgimento delle sole opere di completamento e finitura.
      3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 del presente articolo è subordinato al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di onorabilità e di capacità organizzativa e finanziaria di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Art. 4.
(Idoneità professionale).

      1. L'impresa esercente le attività professionali in edilizia designa, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un dipendente, di un associato in partecipazione o di un addetto, operanti nell'impresa secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui al presente articolo. Il soggetto designato non può svolgere tale funzione per conto di altre imprese e non può essere un consulente o un professionista esterno.
      2. I requisiti di idoneità professionale sono alternativamente i seguenti:

          a) svolgimento di un percorso di formazione professionale, successivo all'obbligo di istruzione, rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolato in due moduli tra loro propedeutici: 1) il primo modulo consiste nello svolgimento di un corso di base della durata di un anno al termine del quale, previa verifica dell'apprendimento, è rilasciato un attestato di qualifica professionale. Tale attestato consente di frequentare il modulo successivo; 2) il secondo modulo consiste nello svolgimento di un corso di qualificazione professionale della durata di due anni, che si conclude con un esame teorico-pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale. Ciascuno dei titoli di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, se seguito da un periodo di inserimento lavorativo presso un'impresa abilitata del settore pari ad almeno un anno in qualità di operaio qualificato, assume, rispettivamente, valore abilitante all'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e lettera a);

          b) svolgimento di periodi di inserimento lavorativo in imprese abilitate del settore articolati nel modo seguente:

              1) ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è richiesto lo svolgimento di un periodo di inserimento lavorativo in imprese in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività del settore, ovvero in enti pubblici operanti nel medesimo settore, per un periodo non inferiore a due anni, con mansioni contrattuali almeno di operaio qualificato, integrato da appositi corsi di formazione professionale di natura teorica e di formazione imprenditoriale di almeno 160 ore;

              2) ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è richiesto lo svolgimento di un periodo di inserimento lavorativo in imprese in possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività del settore, ovvero in enti pubblici operanti nel medesimo settore, per un periodo non inferiore a quattro anni, con mansioni contrattuali almeno di operaio qualificato, integrato da appositi corsi di formazione professionale di natura teorica e di formazione imprenditoriale di almeno 320 ore.

      3. I periodi di inserimento lavorativo previsti dal comma 2, lettere a) e b), oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato, possono consistere anche nello svolgimento di attività lavorativa qualificata di collaborazione tecnica continuativa mediante l'affiancamento a un responsabile tecnico abilitato, in qualità di titolare dell'impresa, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante, di addetto dell'impresa operante secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge o di soggetto associato in partecipazione, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per l'operaio qualificato.
      4. I soggetti in possesso di un diploma di laurea o titolo equivalente in ingegneria o in architettura conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta, o di un diploma di maturità tecnica o professionale, di istruzione tecnica superiore o di alta formazione e studio, o titolo equivalente, in indirizzo relativo al settore dell'edilizia, che conseguono l'attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, al termine di appositi corsi di formazione imprenditoriale organizzati dalle regioni, si considerano abilitati all'esercizio delle attività professionali in edilizia.
      5. I percorsi formativi di cui alla lettera a) del comma 2 sono realizzati secondo criteri di alternanza tra periodi di formazione e di studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere prioritariamente presso le imprese abilitate del settore dell'edilizia, che colleghino sistematicamente la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, secondo le norme vigenti in materia di alternanza tra scuola e lavoro.
      6. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio delle attività professionali in edilizia gli attestati e i diplomi o titoli equivalenti rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
      7. Le competenze formative acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e quella continua svolta durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite in percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente, registrate nel libretto formativo del cittadino ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, danno titolo ad appositi crediti formativi per la riduzione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, secondo apposite linee guida da definire con apposito accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tale fine possono essere valutati i periodi di inserimento lavorativo consistenti nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore dell'edilizia, svolta in qualità di titolare dell'impresa, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante, di lavoratore dipendente o di addetto dell'impresa operante secondo le tipologie contrattuali previste dalle norme vigenti o di soggetto associato in partecipazione.

Art. 5.
(Onorabilità).

      1. L'esercizio dell'impresa operante nei settori di attività di cui all'articolo 3, comma 1, è subordinato al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

          a) l'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

          b) l'insussistenza di sentenze definitive di condanna, di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale, di sentenze penali definitive di condanna per il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all'articolo 513-bis del codice penale e di sentenze penali definitive di condanna per reati concernenti la violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;

          c) l'insussistenza di sentenze penali definitive di condanna a pena detentiva superiore a due anni per delitti commessi nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 1;

          d) l'inesistenza di notizie su protesti a loro carico iscritti nel registro informatico dei protesti di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e successive modificazioni.

      2. I requisiti stabiliti dal comma 1 del presente articolo devono essere posseduti dal titolare, o dagli amministratori nel caso di società, e dal responsabile tecnico di cui all'articolo 4.

Art. 6.
(Capacità organizzativa e finanziaria).

      1. L'esercizio dell'impresa operante nei settori di attività di cui all'articolo 3, comma 1, è subordinato al possesso dei seguenti requisiti di capacità organizzativa e finanziaria:

          a) disponibilità di attrezzature e di mezzi d'opera adeguati in relazione ai lavori di pertinenza e di competenza, da dimostrare mediante idonea documentazione rilasciata da parte di venditori, locatori o noleggianti per le attrezzature e per i mezzi d'opera;

          b) disponibilità di risorse finanziarie in misura adeguata all'esercizio dell'attività da intraprendere, da dimostrare mediante attestazione rilasciata da parte di un istituto bancario o finanziario.

      2. Entro tre mesi dall'avvio dell'esercizio d'impresa devono essere presentate la copia quietanzata delle fatture di acquisto o del contratto di locazione delle attrezzature e dei mezzi d'opera, ovvero un'apposita attestazione recante l'indicazione dei noleggianti di cui l'impresa intende avvalersi per la stipula di contratti di noleggio relativi all'impiego delle attrezzature e dei mezzi d'opera in conformità alle disposizioni vigenti, nonché la documentazione attestante la sussistenza della disponibilità economica.
      3. I criteri e le modalità per la documentazione e per l'aggiornamento periodico dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 7.
(Competenze delle regioni).

      1. Ai fini dell'articolo 4, con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale:

          a) sono identificati i diplomi o titoli equivalenti previsti dal vigente sistema formativo scolastico, tecnico-professionale, secondario superiore, tecnico superiore e universitario inerenti le attività di cui all'articolo 3, comma 1;

          b) sono individuati gli standard professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione professionale e ai fini del rilascio dei diplomi e degli attestati di idoneità professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale;

          c) sono definiti i criteri generali per la programmazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale e imprenditoriale e per l'individuazione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame, di cui all'articolo 4, definendo apposite aree di insegnamento tra quelle di cultura generale, di conoscenza scientifica, professionale e di carattere tecnico, nonché di organizzazione e gestione imprenditoriali e di diritto e di legislazione, con specifico riguardo alle materie dell'urbanistica e dell'edilizia, del lavoro e delle relazioni sindacali, della sicurezza, della prevenzione e della protezione dei rischi negli ambienti di lavoro, dell'accesso al mercato, della concorrenza, degli appalti e della tutela dei consumatori;

          d) sono adottati i criteri per l'organizzazione di corsi di specializzazione e di corsi obbligatori di aggiornamento professionale finalizzati a elevare o a riqualificare il livello di competenza degli operatori abilitati ai sensi della presente legge, in relazione alle innovazioni normative, alle nuove tecniche di lavorazione e all'evoluzione dei materiali e delle attrezzature, specie con riferimento alla bioedilizia e all'edilizia ecosostenibile.

      2. Le regioni, in conformità alle disposizioni della presente legge e in base all'accordo di cui al comma 1, stabiliscono con proprie disposizioni i percorsi di istruzione e formazione professionale secondo i livelli essenziali di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame di cui all'articolo 4 della presente legge.
      3. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto urbano e territoriale, adottano provvedimenti per favorire lo sviluppo economico e professionale del settore dell'edilizia e definiscono i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, nel rispetto dei princìpi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi.
      4. L'attività svolta dalle regioni ai sensi del comma 3 è volta al perseguimento delle seguenti finalità:

          a) assicurare la migliore qualità dei servizi per l'utilizzatore finale, anche attraverso l'adozione di protocolli d'intesa condivisi con le imprese per il tramite delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale del settore dell'edilizia;

          b) promuovere, d'intesa e in collaborazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale del settore dell'edilizia, azioni finalizzate allo sviluppo e all'implementazione dei requisiti di sicurezza e di salute per gli addetti al settore;

          c) favorire condizioni di equilibrato sviluppo del settore dell'edilizia, rendendo compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento delle imprese.

Art. 8.
(Sanzioni).

      1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per l'omessa iscrizione all'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese di cui all'articolo 2, comma 4, nei confronti di chiunque svolge lavori riconducibili alle attività professionali in edilizia in assenza della predetta iscrizione, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 1.000 euro e non superiori a 10.000 euro.
      2. Nei confronti di chiunque svolge le attività professionali in edilizia, ancorché iscritto all'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese, senza essere in possesso di uno o più requisiti di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a 750 euro e non superiori a 7.500 euro.
      3. Le violazioni accertate ai sensi dei commi 1 e 2, se reiterate per più di tre volte da parte delle imprese abilitate, comportano altresì, in caso di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori.
      4. Il committente che affida lo svolgimento di attività e di lavori edili a imprese non abilitate ai sensi della presente legge, ovvero a soggetti privi della qualifica di imprenditore, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
      5. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono accertate secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento all'entità e alla complessità dei lavori eseguiti, al grado di pericolosità e ad altre circostanze oggettive e soggettive della violazione. All'irrogazione delle medesime sanzioni amministrative pecuniarie provvedono, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
      6. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, tenendo conto degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

Art. 9.
(Disposizioni finali).

      1. Fatto salvo quanto previsto dai capi I e II, l'efficacia delle disposizioni del presente capo decorre dalla data indicata dalle relative disposizioni attuative emanate dalle regioni.
      2. Le regioni stabiliscono i termini e i criteri per l'adeguamento delle imprese alle disposizioni attuative emanate ai sensi del comma 1 in conformità alle disposizioni della presente legge.


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