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PDL 2274

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2274



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MATTESINI, CALEARO CIMAN, DE BIASI, FRONER, GATTI, GNECCHI, LOVELLI, LULLI, MARCHIONI, NANNICINI, SBROLLINI, FEDERICO TESTA, VICO

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici e norme per la tutela dei consumatori

Presentata il 10 marzo 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si occupa del mercato delle gemme. Nel settore commerciale della gioielleria vige infatti un quadro di insufficiente regolamentazione, facilmente constatabile all'atto dell'acquisto di un gioiello. Si tratta di un mercato complesso nel quale rischiano di imporsi il pressappochismo, la confusione e l'improvvisazione. Tale rischio si può scongiurare con una risposta concreta e positiva, quella della trasparenza del mercato e della specializzazione degli addetti lungo tutta la filiera.
      Leader incontrastato nel campo del design e della qualità dei prodotti, il made in Italy del gioiello deve oggi riconquistare l'appeal che per anni gli aveva permesso di chiudere i consuntivi con alte percentuali di crescita, mentre oggi tutti i suoi numeri sono all'insegna dell'instabilità. Infatti, da qualche anno, il settore - composto da oltre 10.000 aziende, 25.000 dettaglianti, 500 grossisti e un totale di circa 127.000 addetti - deve recuperare il terreno perduto. Si tratta di ridare ossigeno a un comparto che al dettaglio si traduce in un valore di 5.500 milioni di euro distribuito in un volume di 22.500.000 pezzi. Numeri significativi, che vanno ad aggiungersi a quelli della produzione: oltre 47.000 aziende, che lavorano all'anno 509 tonnellate di oro, 3,3 tonnellate di platino, 780 tonnellate di argento, 28 tonnellate di corallo, 612.000 carati di diamanti e 530.000 momme di perle. Il mercato italiano costituisce il principale polo mondiale per la lavorazione di gemme tagliate (Valenza Po, Vicenza, Arezzo, Caserta e così via) e il valore delle esportazioni raggiunge il 70 per cento per un giro di affari di 4.562 milioni di euro. Un patrimonio inestimabile dal punto di vista della storia, della tradizione, del gusto, dell'arte e del design oltre che da un punto di vista strettamente economico. Le gemme si vanno sempre più affermando come «bene rifugio» e, lentamente ma con regolarità, aumenta il numero dei clienti che richiede un certificato di analisi. I diamanti, in particolare, ormai da anni, sono quotati in base a caratteristiche definite secondo precisi criteri internazionali che, con un impegno comune, sarebbero perfettamente sovrapponibili. Il nostro Paese è stato a lungo leader mondiale nella lavorazione e nel commercio dei preziosi, ma tale primato è ormai insidiato nell'ambito del processo della globalizzazione. Mentre nell'ultimo decennio il prodotto di mera oreficeria segna il passo, il gioiello con gemme sta vivendo, al contrario, una fase di crescita lenta ma costante. Un settore, quindi, di rilevante importanza per la nostra economia che, per contro, è parzialmente affetto da una certa mancanza di trasparenza per quanto concerne la circolazione di una consistente parte dei prodotti, carenti dal punto di vista della certificazione di qualità. In questa atmosfera trovano un terreno fertile anche taluni laboratori di analisi compiacenti, che alimentano l'inquinamento del mercato, fattore che non favorisce il consumatore e che nuoce all'immagine del settore nel suo insieme. Questi problemi rendono irrinunciabile una concreta risposta da parte del Parlamento, che tramite l'approvazione di una legge specifica deve supportare le iniziative che puntano a una maggiore diffusione della cultura e dei servizi di certificazione di qualità dei prodotti, insistendo altresì per una maggiore regolamentazione delle analisi e del loro utilizzo, nonché per una migliore preparazione professionale degli addetti. Proprio dalla parte più attenta e seria della categoria giungono oggi proposte che hanno l'obiettivo di rendere trasparente la vendita di gemme e di tutelare in tal modo gli interessi dei consumatori. Si tratta di trovare strumenti concreti di controllo della qualità che non siano tuttavia tanto coercitivi da costituire un appesantimento della filiera, che contribuisce alla commercializzazione del prodotto finito. La filiera delle gemme è complessa: si parte dalla miniera per passare al trasporto nei luoghi tipici di lavorazione che variano nel tempo in relazione alla maggiore o minore economicità dei fattori produttivi. Si passa, poi, ai centri di raccolta e di vendita commerciale dei prodotti tagliati, pronti per essere utilizzati dai produttori di gioielleria e da altre figure industriali e commerciali. A questo punto intervengono i cosiddetti «importatori», grossisti di gemme che, in tutto il mondo, selezionano, acquistano e propongono ai propri clienti (i produttori di gioielleria ma non solo) ciò che hanno reperito sui mercati internazionali o direttamente presso le taglierie sui luoghi di produzione dei gioielli. I luoghi di produzione non sono quasi mai gli stessi dove avviene il ritrovamento delle gemme-materia prima. A questo punto del lungo cammino le figure commerciali che immettono le gemme nel mercato finale sono molte e di diversa tipologia. Si va dal commerciante all'ingrosso, che distribuisce con la propria rete di rappresentanza ai negozianti, alle forme di distribuzione che avvengono presso le fiere del settore, alla vendita televisiva, fino alla vendita abusiva da parte di operatori italiani e stranieri non inquadrati fiscalmente, né muniti di licenza di alcun tipo che si propongono direttamente ai privati senza alcun controllo. Ci sono poi gli effetti della globalizzazione: molti commercianti di gemme provenienti dalla Cina, dall'India, dal Brasile e da altri Paesi emergenti che rappresentano le proprie ditte presso le fiere di settore, usando talvolta anche altri canali di vendita quali le cosiddette «mostre di minerali», che si trasformano in occasioni surrettizie dove si vende dal diamante al sasso lucidato da utilizzare come ferma porta. Introdurre gemme nel nostro Paese è dunque molto facile. A queste forme di vendita si associano, infine, i venditori abituali porta a porta, sulle spiagge, per le strade, nei mercatini e così via. Da queste considerazioni conviene partire per proporre soluzioni adeguate riguardo a come gli operatori ufficiali possano svolgere la loro attività in un mercato controllato e di maggiore garanzia per il cliente finale.
      Da qui l'esigenza di emanare una normativa nazionale che indichi la natura degli elementi che compongono un gioiello, realizzato in Italia, attraverso un'etichettatura collegata a un certificato gemmologico obbligatorio. Infatti, a fronte delle possibilità offerte dalle attuali tecniche di indagine gemmologica che consentono di giungere all'individuazione e alla classificazione della natura e delle caratteristiche qualitative del materiale gemmologico impiegato, risulta ancora poco praticata o quasi assente ogni forma di certificazione di qualità nella produzione italiana. Infatti, i rapporti fiduciari sviluppati attraverso la catena di produzione-distribuzione spesso non sono supportati da considerazioni oggettive sulla qualità e condizionano fortemente il valore della gemma. Nella maggior parte dei casi la vendita di un gioiello non è accompagnata dalla produzione di un certificato gemmologico che attesti la natura e le caratteristiche tecniche degli elementi (gemme, metallo prezioso) che lo compongono. Nella migliore delle ipotesi, e generalmente solo nel caso di un oggetto di valore elevato, si riceve un'indicazione di massima di tali caratteristiche, sovente con l'uso errato di definizioni, apposte su un foglio dell'esercente, a volte nemmeno intestato, che non costituisce alcun titolo in caso di contestazione. Questa situazione deriva dalla mancanza di una specifica normativa che conduca gli operatori del settore, dall'importatore delle materie prime al dettagliante finale, a presentare una documentazione tecnica che riporti le caratteristiche dei materiali gemmologici sotto forma di un'etichettatura del prodotto finito, così come avviene per la maggior parte delle altre categorie merceologiche (alimenti, tessili eccetera). C'è poi un aspetto, non secondario, da considerare: la chiarezza e il rispetto nei confronti del consumatore, che deve essere messo in condizione di valutare al momento dell'acquisto la qualità del prodotto, unitamente al suo prezzo.
      Le disposizioni della presente proposta di legge mirano, dunque, alla tutela degli operatori, tramite una migliore qualificazione professionale, alla repressione del mercato sommerso e, dunque, a garantire, in ultima analisi, il consumatore finale. In sostanza, da un lato è necessario colpire il vasto mercato del sommerso e dell'abusivo per poi colpire i comportamenti scorretti o illeciti di quegli operatori ufficiali che arrecano un grave danno all'intero settore. Dall'altro lato, è necessario costruire un'efficace forma di tutela per gli utenti finali, che consenta di conoscere esattamente la natura dei materiali gemmologici, anche al fine di una loro tracciabilità.
      La normativa vigente è sostanzialmente composta dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, e dal relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, che nel settore dei metalli preziosi ha avviato un nuovo sistema di controlli dei titoli e dei marchi. Le disposizioni in esso contenute prevedono il controllo delle aziende produttive della filiera orafa da parte degli ispettori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso l'appoggio tecnico dei laboratori camerali per le analisi di prima istanza. In caso di difformità del titolo del campione analizzato, la ditta ha la facoltà di richiedere la revisione dell'analisi che viene svolta, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, dal laboratorio chimico dell'Agenzia delle dogane di Roma.
      Tale procedura ha contribuito a sensibilizzare l'industria e l'artigianato orafi a prestare maggiore attenzione, rispetto al passato, nell'apporre sia il marchio di identificazione sia il titolo, verificando la corrispondenza del metallo prezioso utilizzato. Per quanto riguarda, invece, il settore dei materiali gemmologici, non esiste alcuna normativa né nazionale né comunitaria che preveda la certificazione delle gemme a partire dall'importazione in Italia. È dunque indispensabile statuire norme atte a stabilire la tracciabilità della filiera delle gemme, tramite l'obbligo di apporre su ogni gioiello commercializzato un'etichetta identificativa delle materie prime utilizzate, che sia univocamente riconducibile a un apposito certificato gemmologico nel caso in cui vi siano montate delle gemme. Tale norma non avrebbe senso, tuttavia, se il processo di trasparenza non avesse luogo a monte del dettagliante, lungo tutta la catena, e non avrebbe senso se l'obbligo della tracciabilità non discendesse dall'importatore all'eventuale grossista fino al dettagliante. Per questa ragione è istituito un elenco degli importatori e dei produttori che devono essere certificati e sono previsti il confezionamento e la certificazione delle gemme il cui valore superi i 250 euro. Inoltre, con la produzione di un certificato di analisi gemmologica da parte di un laboratorio accreditato, il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni è posto a carico dell'importatore, del grossista o del laboratorio che lavora la gemma, mentre il dettagliante ha l'obbligo di esporre il certificato collegato alla gemma medesima e di esporre nel luogo di vendita una tabella informativa stabilita dal Ministero dello sviluppo economico. Ciò non è sufficiente a evitare del tutto la possibilità di transazioni fraudolente e, dunque, da un lato si prevede che l'obbligo della certificazione sia esteso a tutte le occasioni di vendita al dettaglio, fiere, esposizioni, vendite porta a porta e televisive, mentre da un altro lato si punta alla repressione del mercato illegale e sommerso. Da qui le norme che riguardano, da un lato, l'accreditamento dei laboratori di analisi presso il Sistema nazionale per l'accreditamento di laboratori (SINAL) per le prove previste dai metodi di analisi gemmologica indicati nel regolamento in conformità alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025, dall'altro lato la definizione di un sistema sanzionatorio collegato al sistema della tracciabilità dei prodotti.
      Tuttavia la miglior difesa del consumatore rimane e rimarrà la fiducia verso l'operatore al quale si rivolge ed è per questo che la presente proposta di legge punta molto sulla formazione degli addetti del settore, unico vero modo per elevare la qualità del prodotto italiano e per renderlo inattaccabile sul mercato globale. Oggi infatti le novità nel campo delle gemme si rincorrono con una certa frequenza e, quindi, oltre alla formazione di base per i nuovi addetti del settore (operatori, collaboratori e dipendenti) si tratta di offrire un aggiornamento costante agli addetti già presenti nel mercato. Si tratta di formare professionisti esperti nelle tecniche gemmologiche tradizionali e in quelle tecnologicamente più innovative, fornendo la conoscenza dell'enorme potenziale costituito dalle numerose specie e varietà gemmologiche utilizzabili in commercio, diffondendo la conoscenza delle norme di tutela del consumatore, del concetto di qualità in campo gemmologico, dei mercati di approvvigionamento, dei canali di distribuzione, dei meccanismi di produzione e distribuzione nel mercato del gioiello.
      Pertanto occorre dare vita a un sistema formativo, promosso dalle regioni, in grado di diversificare le varie figure professionali dal responsabile degli approvvigionamenti e del controllo di qualità delle gemme presso aziende del settore (produzione, vendita all'ingrosso e al dettaglio); al tecnico-analista di laboratori di analisi gemmologiche; al responsabile degli addetti alla vendita; al tecnico-analista gemmologico presso istituti di credito su pegno, case d'asta e assicurazioni. Esistono già, d'altra parte, sia master universitari che istituti specializzati in grado di contribuire a dare una svolta qualitativa e professionale a questo rilevante settore dell'economia nazionale.
      Il capo I della presente proposta di legge reca le disposizioni generali. L'articolo 1, comma 1, definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge, vietando in primo luogo l'importazione, la detenzione a scopo di vendita, la vendita o la distribuzione a titolo gratuito di materiali e prodotti gemmologici, con una denominazione diversa da quella prevista dal presente progetto di legge, o privi della certificazione di qualità prevista dai successivi articoli 9 e 10. Il comma 2 elenca i materiali ai quali si applicano le disposizioni contenute nella presente proposta di legge, mentre il comma 3 stabilisce che con regolamento del Ministro dello sviluppo economico siano fissati le modalità per il riconoscimento delle caratteristiche costitutive dei materiali gemmologici e i metodi di analisi gemmologica per la determinazione della categoria commerciale di appartenenza. Il comma 4 chiarisce, infine, che le disposizioni contenute nella presente proposta di legge si applicano anche nei casi in cui i prodotti siano proposti al consumatore mediante una tecnica di comunicazione a distanza e che le denominazioni dei diversi materiali gemmologici debbano essere riportate sulla proposta di contratto o di vendita a distanza.
      L'articolo 2, comma 1, reca le definizioni, chiarendo il significato, ai fini della presente proposta di legge, di dizioni quali materiale gemmologico, materiale gemmologico naturale, materiale gemmologico trattato, materiale gemmologico sintetico, materiale gemmologico artificiale, materiale gemmologico composito, materiale gemmologico agglomerato, vetro artificiale, perla coltivata o di coltura, con o senza nucleo, imitazione di perla o perla imitazione.
      L'articolo 3 si occupa di denominazioni commerciali dei materiali gemmologici. Il comma 1 stabilisce l'obbligo di applicare precise denominazioni ai materiali di cui si tratta (naturale, trattato, sintetico, artificiale). Il comma 2 specifica che la nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici naturali è quella riportata nel prospetto I della norma UNI EN 10245; per i materiali gemmologici sintetici, di cui al comma 3, è quella riportata nel prospetto II della norma UNI EN 10245; per i materiali gemmologici artificiali, di cui al comma 4, è quella riportata nel prospetto III della norma UNI EN 10245. Il comma 5 precisa che le predette denominazioni devono essere indicate in modo chiaro e visibile sulle etichette che accompagnano il prodotto e su tutti i documenti commerciali o pubblicitari che ad esso si riferiscono. Il comma 6 stabilisce che all'atto della vendita il dettagliante è tenuto a utilizzare esclusivamente le predette denominazioni per indicare i prodotti oggetto della vendita, che devono essere esposte in modo visibile nella tabella istituita dal successivo articolo 8, comma 1.
      Il comma 7 stabilisce che per la denominazione dei materiali indicati è vietato l'uso dei termini «semiprezioso» e «fino». Il comma 8 stabilisce inoltre che le perle coltivate o di coltura sono denominate «perle coltivate segate 3/4 o segate 1/2», a seconda della loro forma, quando esse sono state segate o molate, mentre il comma 9 stabilisce che le perle coltivate sono denominate «perle coltivate composite o mabe» quando sono il risultato dell'assemblaggio, a opera dell'uomo, di una parte superiore costituita da una bolla di coltura perlacea con una parte inferiore di madreperla e con un riempimento interno di materiale vario.
      L'articolo 4 disciplina i trattamenti applicabili ai materiali gemmologici. Il comma 1 stabilisce che la denominazione dei materiali gemmologici trattati deve essere completata dall'indicazione del trattamento subito. Il comma 2 sancisce le terminologie da adottare riguardo ai principali trattamenti operati sulle gemme, allo stato attuale dei procedimenti tecnologici (termodiffuso o diffuso, impregnato, irradiato, oliato, otturato o infiltrato, ricoperto, riscaldato, tinto). Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico si provveda ogni due anni all'aggiornamento delle predette terminologie. Il comma 4 infine stabilisce che, per i prodotti sopra indicati debba essere messa a disposizione dell'acquirente e consegnata, insieme alla fattura o allo scontrino fiscale, una scheda informativa in cui sono descritti i trattamenti applicati, i loro effetti e le precauzioni da prendere per la conservazione della gemma.
      Il capo II disciplina la responsabilità degli operatori, i sistemi di certificazione e i laboratori di analisi. L'articolo 5, al comma 1, istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'elenco nazionale degli importatori e dei produttori di materiali gemmologici che devono essere certificati (ai sensi del successivo articolo 10) per assicurare la provenienza certa e il valore reale delle gemme che sono poste in vendita. Il comma 2 stabilisce che con il regolamento previsto dall'articolo 1, comma 3, si provveda a stabilire i criteri e le modalità di iscrizione all'elenco. Il comma 3 prevede che gli importatori e i produttori abbiano l'obbligo di indicare, nei documenti di accompagnamento e nelle fatture di vendita, la provenienza dei materiali gemmologici ai sensi delle disposizioni previste dalla presente proposta di legge. Il comma 4 stabilisce che i commercianti all'ingrosso, gli artigiani intagliatori e i rivenditori al dettaglio di materiali gemmologici e di oggetti costituiti da materiali gemmologici hanno l'obbligo di controllare, all'atto dell'acquisto, che la fattura di vendita contenga la descrizione dei diversi passaggi della merce ai fini della sua tracciabilità e che corrisponda alle eventuali certificazioni di qualità che l'accompagnano.
      L'articolo 6 disciplina l'importazione di materiali gemmologici. Il comma 1 prevede che l'importatore e il produttore di materiali gemmologici hanno l'obbligo di provvedere alla confezione di ogni singola pietra di valore superiore a 250 euro, che deve essere sigillata e accompagnata da una certificazione di qualità. Il comma 2 vieta l'importazione e l'immissione sul mercato italiano di materiali gemmologici privi della predetta confezione e da parte di soggetti non iscritti all'elenco istituito dalla presente proposta di legge.
      L'articolo 7, al comma 1, stabilisce che le regioni, in accordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, organizzino per gli operatori interessati, corsi di formazione volti alla conoscenza dei materiali di cui alla presente proposta di legge, alla loro lavorazione e alla loro commercializzazione.
      Il comma 2 prevede che i nuovi operatori, compresi gli orafi che trattano materiali gemmologici, per conseguire l'abilitazione alla lavorazione e al commercio dei materiali gemmologici, hanno l'obbligo di partecipare a corsi di formazione per la formazione di base, seguiti da tre anni di apprendistato in un'azienda del settore certificata secondo i princìpi del successivo comma 4. Il comma 3 prevede l'obbligo degli operatori in attività, dei loro coadiuvanti e dei dipendenti di partecipare a corsi obbligatori di aggiornamento di carattere biennale. Il comma 4, come precedentemente accennato, stabilisce che i corsi di formazione o di aggiornamento siano organizzati dalle regioni in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori del settore e dei consumatori, e che diano luogo alla certificazione di qualità dell'operatore. Il comma 5 stabilisce che la partecipazione ai corsi di formazione o di aggiornamento dia diritto a esporre un marchio di qualità riconoscibile dall'acquirente e collegato a campagne promozionali pubbliche con cadenza minima annuale, dirette a creare nei consumatori la conoscenza del marchio medesimo e delle problematiche connesse alla qualità delle gemme. Il comma 6 prevede che le regioni, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le associazioni di categoria del settore e con le associazioni dei consumatori, stampino un vademecum per la corretta informazione del consumatore riguardo all'acquisto dei materiali gemmologici. Il vademecum riporta sinteticamente e in modo chiaro le norme della presente proposta di legge ed è diffuso presso gli esercizi commerciali e nei luoghi di esposizione nei quali si svolga la vendita dei materiali di cui alla presente proposta di legge.
      L'articolo 8 introduce il tema della tutela del consumatore. Il comma 1, al fine di garantire una corretta informazione del consumatore, stabilisce che al regolamento di cui all'articolo 1, comma 3, sia allegata una tabella contenente le caratteristiche dei materiali gemmologici e le loro denominazioni commerciali specificate dall'articolo 3. La predetta tabella riporta altresì la denominazione e le caratteristiche dei materiali esteri con denominazioni differenti da quelle previste per i materiali di produzione italiana. Il comma 2 prevede, inoltre, che la tabella sia esposta in modo visibile negli esercizi commerciali e nei luoghi di esposizione nei quali si svolge la vendita al dettaglio per favorire la comparazione da parte dell'acquirente. Infine, il comma 3 prevede che l'immissione sul mercato italiano di materiali gemmologici legalmente fabbricati o commercializzati all'estero sia consentita a condizione che essa sia effettuata garantendo un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dalla presente proposta di legge.
      L'articolo 9 reca norme in materia di laboratori. Il comma 1 prevede che i laboratori che effettuano l'analisi dei materiali gemmologici in commercio e che rilasciano le relative certificazioni della categoria di appartenenza siano abilitati a tale attività dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o appartengano alle stesse, o a loro aziende speciali, oppure all'Agenzia delle dogane. Il comma 2 stabilisce che i predetti laboratori debbano offrire garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale, volta in particolare al settore della gemmologia per la determinazione della categoria di appartenenza dei materiali gemmologici in commercio. I laboratori devono essere inoltre accreditati presso il SINAL per le prove previste dai metodi di analisi gemmologica indicati nel regolamento, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Il comma 3 stabilisce, inoltre, che la domanda di abilitazione sia presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio corredata della documentazione comprovante la dotazione organica del personale addetto al laboratorio, con le relative qualifiche professionali, e l'attrezzatura del laboratorio destinato alle prove di gemmologia per le quali è richiesta l'abilitazione. Il comma 4 sancisce che il personale del laboratorio abilitato sia tenuto a osservare alcune prescrizioni quali il divieto di esercitare, sia in proprio, direttamente o indirettamente, sia alle dipendenze di terzi o in collaborazione o in società con terzi, qualsiasi attività di commercio o di lavorazione nel settore dei materiali gemmologici; il divieto di eseguire, in proprio, nel laboratorio al quale è addetto, analisi e ricerche non per conto del laboratorio stesso; il rispetto del segreto professionale. Il comma 5, inoltre, chiarisce che la vigilanza e il controllo sui laboratori abilitati sono esercitati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.
      L'articolo 10 tratta il tema della certificazione di qualità. Il comma 1 prevede che i soggetti imprenditoriali di cui all'articolo 5 abbiano l'obbligo di richiedere un'apposita certificazione relativa alla produzione dei materiali gemmologici, rilasciata da uno dei laboratori abilitati oppure da un organismo di certificazione accreditato a livello comunitario, in base alle normative tecniche vigenti. Il comma 2 prevede che i laboratori e gli organismi di certificazione svolgano periodicamente, presso l'importatore e il produttore, controlli sui materiali pronti per la vendita, tramite perizie che non danneggino il prodotto finito. Le modalità di tali controlli, mediante il prelievo di campioni di oggetti e i relativi esiti di prova, sono stabiliti con il più volte citato regolamento di cui all'articolo 1, comma 3.
      L'articolo 11, comma 1, si occupa della vigilanza sull'importazione, sull'esportazione e sulla produzione dei materiali gemmologici, esercitata dall'Agenzia delle dogane, che per tale attività si avvale sia dei laboratori e degli organismi certificati di cui all'articolo 9, che delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Il comma 2 prevede che il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, esercita le funzioni di ufficiale e agente di polizia giudiziaria, debba attestare di aver frequentato con esito positivo un apposito corso teorico-pratico di formazione in materia di gemmologia promosso dalla regione. Il comma 3 stabilisce che, ai fini dell'identificazione, il predetto personale debba essere dotato di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente. Il comma 4 precisa, inoltre, che il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura effettua ispezioni e controlli, anche senza preavviso, avendo facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di materiali gemmologici.
      L'articolo 12 prevede le sanzioni, mentre l'articolo 13 fissa l'entrata in vigore della legge decorsi due mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. È fatto divieto di importare, esporre, detenere a scopo di vendita, vendere o distribuire a titolo gratuito i materiali e i prodotti gemmologici con una denominazione diversa da quella prevista dalla presente legge e privi della certificazione di qualità di cui agli articoli 9 e 10.
      2. Le disposizioni della presente legge si applicano:

          a) ai minerali di origine naturale, formatisi in giacimenti naturali;

          b) ai minerali sintetici;

          c) ai prodotti artificiali;

          d) alle perle naturali e ad altri materiali organici di origine animale o vegetale, tradizionalmente utilizzati in gioielleria;

          e) alle perle coltivate o altrimenti denominate;

          f) alle imitazioni di perle;

          g) ad ogni altro materiale gemmologico derivante dall'applicazione di nuove tecnologie.

      3. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti le associazioni di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale e il Comitato centrale metrico, sono fissati le modalità per il riconoscimento delle caratteristiche costitutive dei materiali gemmologici di cui al comma 2 e i metodi di analisi gemmologica per la determinazione della categoria commerciale di appartenenza.
      4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei casi in cui i prodotti di cui al comma 2 sono proposti al consumatore mediante una tecnica di comunicazione a distanza. In tali ipotesi, le denominazioni indicate all'articolo 3 devono essere riportate sulla proposta di contratto o di vendita a distanza.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende:

          a) per «materiale gemmologico», una sostanza naturale, sintetica o artificiale adatta all'uso di adorno personale o di ornamentazione;

          b) per «materiale gemmologico naturale», una sostanza di origine inorganica od organica esistente in natura;

          c) per «materiale gemmologico trattato», un materiale gemmologico di origine naturale modificato dall'uomo nelle proprietà chimiche o fisiche;

          d) per «materiale gemmologico sintetico», una sostanza inorganica od organica prodotta mediante procedimenti tecnologici, che possiede caratteristiche chimiche e fisiche simili a quelle dei corrispondenti materiali naturali;

          e) per «materiale gemmologico artificiale», una sostanza inorganica od organica prodotta mediante procedimenti tecnologici, le cui caratteristiche chimiche e fisiche non corrispondono a nessun materiale naturale noto;

          f) per «materiale gemmologico composito», un materiale costituito da poche parti distinte, di forma prestabilita, di natura uguale o diversa, di origine naturale, sintetica o artificiale, incollate a formare un'unica gemma;

          g) per «materiale gemmologico agglomerato», un materiale formato da un insieme di granuli irregolari di origine naturale, sintetica o artificiale, aggregati artificialmente con o senza l'ausilio di collanti o mediante riscaldamento o compressione;

          h) per «vetro artificiale», un materiale artificiale amorfo ottenuto per raffreddamento da un fuso di qualunque composizione chimica;

          i) per «perla coltivata o di coltura, con o senza nucleo», un materiale prodotto da molluschi perliferi di acqua salata o dolce, in seguito a intervento dell'uomo;

          l) per «imitazione di perla o perla imitazione», un materiale di qualsiasi composizione costituito da una o più parti di origine naturale, sintetica o artificiale, prodotto dall'uomo per ottenere la forma e l'aspetto delle perle, senza possedere le loro proprietà fisiche o chimiche o la loro struttura cristallina.

Art. 3.
(Denominazioni commerciali).

      1. È fatto obbligo di applicare le seguenti denominazioni ai materiali di cui all'articolo 2:

          a) «naturale», nel caso di materiale gemmologico naturale;

          b) «trattato», nel caso di materiale gemmologico trattato;

          c) «sintetico», nel caso di materiale gemmologico sintetico;

          d) «artificiale», nel caso di materiale gemmologico artificiale.

      2. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici naturali è quella riportata nel prospetto I della norma UNI EN 10245.
      3. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici sintetici è quella riportata nel prospetto II della norma UNI EN 10245.
      4. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici artificiali è quella riportata nel prospetto III della norma UNI EN 10245.
      5. Le denominazioni previste ai commi da 1 a 4 devono essere indicate in modo chiaro e visibile sulle etichette che accompagnano il prodotto e su tutti i documenti commerciali o pubblicitari che a esso si riferiscono.
      6. All'atto della vendita il dettagliante è tenuto a utilizzare esclusivamente le denominazioni di cui al comma 5 per indicare i prodotti oggetto della vendita. Le predette denominazioni devono essere esposte in modo visibile nella tabella di cui all'articolo 8, comma 1.
      7. Per la denominazione dei materiali indicati dal presente articolo è vietato l'uso dei termini «semiprezioso» e «fino».
      8. Le perle coltivate o di coltura, definite ai sensi della lettera i) del comma 1 dell'articolo 2, sono denominate «perle coltivate segate 3/4 o segate 1/2», a seconda della loro forma, quando esse sono state segate o molate.
      9. Le perle coltivate di cui al comma 8 sono denominate «perle coltivate composite o mabe» quando sono il risultato dell'assemblaggio, a opera dell'uomo, di una parte superiore costituita da una bolla di coltura perlacea con una parte inferiore di madreperla e con un riempimento interno di materiale vario.

Art. 4.
(Norme in materia di trattamenti).

      1. La denominazione dei materiali gemmologici trattati deve essere completata dall'indicazione del trattamento subìto dai medesimi materiali.
      2. In base ai procedimenti tecnologici, le terminologie da adottare riguardo ai principali trattamenti operati sulle gemme sono le seguenti:

          a) per «termodiffuso o diffuso», si intende un materiale di origine naturale che ha subìto un procedimento modificatore con apporto di elementi chimici cromofori;

          b) per «impregnato», si intende un materiale di origine naturale i cui pori sono stati riempiti con sostanze estranee non colorate;

          c) per «irradiato», si intende un materiale di origine naturale che ha subìto modificazioni mediante radiazioni non visibili, particelle atomiche o sub-atomiche;

          d) per «oliato», si intende un materiale di origine naturale che ha subìto permeazione di fratture con olio o con altri liquidi oleosi con o senza aggiunta di coloranti;

          e) per «otturato o infiltrato», si intende un materiale di origine naturale che ha subìto il riempimento di cavità o di fessure con materiali fluidi che induriscono. Tale trattamento è dichiarabile se è visibile alla lente a 10 ingrandimenti;

          f) per «ricoperto», si intende un materiale di origine naturale che è stato rivestito totalmente o parzialmente da sostanze estranee;

          g) per «riscaldato», si intende un materiale di origine naturale che ha subìto un procedimento termico modificatore senza apporto di elementi chimici cromofori;

          h) per «tinto», si intende un materiale di origine naturale i cui pori, interstizi o fratture, naturali o indotti, sono permeati di sostanze coloranti.

      3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico si provvede ogni due anni all'aggiornamento delle terminologie di cui al comma 2.
      4. Per i prodotti indicati nel presente articolo deve essere messa a disposizione dell'acquirente e consegnata, insieme alla fattura o allo scontrino fiscale, una scheda informativa in cui sono descritti i trattamenti applicati, i loro effetti e le precauzioni da prendere per la conservazione del prodotto.

Capo II

RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI, SISTEMI DI CERTIFICAZIONE, LABORATORI DI ANALISI

Art. 5.
(Istituzione dell'elenco nazionale degli importatori e dei produttori di materiali gemmologici).

      1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'elenco nazionale degli importatori e dei produttori di materiali gemmologici, che devono essere certificati ai sensi dell'articolo 10 per assicurare la provenienza certa e il valore reale dei materiali di cui all'articolo 2 posti in vendita.
      2. Con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.
      3. Gli importatori e i produttori hanno l'obbligo di indicare nei documenti di accompagnamento e nelle fatture di vendita la provenienza dei materiali gemmologici ai sensi delle disposizioni previste dalla presente legge.
      4. I commercianti all'ingrosso, gli artigiani intagliatori e i rivenditori al dettaglio di materiali gemmologici e di oggetti costituiti da materiali gemmologici hanno l'obbligo di controllare, all'atto dell'acquisto, che la fattura di vendita contenga la descrizione dei diversi passaggi della merce ai fini della sua tracciabilità e che corrisponda alle eventuali certificazioni di qualità che l'accompagnano.

Art. 6.
(Norme in materia di importazione di materiali gemmologici).

      1. L'importatore e il produttore di materiali gemmologici hanno l'obbligo di provvedere al confezionamento di ogni singola pietra di valore superiore a 250 euro, che deve essere sigillata e accompagnata da una certificazione di qualità conforme alle disposizioni della presente legge.
      2. Sono vietate l'importazione e l'immissione sul mercato italiano di materiali gemmologici da parte di soggetti non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, e al di fuori delle modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

Art. 7.
(Formazione).

      1. Le regioni, in accordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, organizzano per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, corsi di formazione volti alla conoscenza dei materiali di cui alla presente legge, alla loro lavorazione e alla loro commercializzazione.
      2. I soggetti, compresi gli orafi che trattano materiali gemmologici, che intendono conseguire l'abilitazione alla lavorazione e al commercio dei materiali gemmologici hanno l'obbligo di partecipare a corsi per la formazione di base, seguiti da tre anni di apprendistato in un'azienda del settore certificata ai sensi del comma 4.
      3. I soggetti che già esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'attività di produzione e di importazione di materiali gemmologici, nonché i loro coadiuvanti e dipendenti partecipano a corsi obbligatori di aggiornamento di carattere biennale.
      4. I corsi di formazione o di aggiornamento di cui al comma 1 sono organizzati dalle regioni in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori del settore e dei consumatori, e danno luogo alla certificazione di qualità dell'operatore.
      5. La partecipazione ai corsi di formazione o di aggiornamento di cui al comma 1 dà diritto a esporre un marchio di qualità riconoscibile dall'acquirente, le cui caratteristiche sono definite con il decreto di cui al comma 4. Il Ministero dello sviluppo economico cura la realizzazione di campagne di comunicazione pubbliche, con cadenza almeno annuale, dirette a promuovere nei consumatori la conoscenza del marchio di cui al presente comma e delle problematiche connesse alla qualità delle gemme.
      6. Le regioni, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le associazioni di categoria del settore e con le associazioni dei consumatori, provvedono alla stampa di un vademecum per la corretta informazione del consumatore riguardo all'acquisto dei materiali gemmologici. Il vademecum riporta sinteticamente e in modo chiaro il contenuto della presente legge ed è diffuso presso gli esercizi commerciali e nei luoghi di esposizione nei quali si svolge la vendita dei materiali di cui alla presente legge.

Art. 8.
(Tutela del consumatore).

      1. Al fine di garantire una corretta informazione del consumatore, al regolamento di cui all'articolo 1, comma 3, è allegata una tabella contenente le caratteristiche dei materiali di cui al medesimo articolo 1 e le loro denominazioni commerciali ai sensi dell'articolo 3. La tabella riporta altresì la denominazione e le caratteristiche dei materiali fabbricati o commercializzati all'estero con denominazioni differenti da quelle previste per i materiali di produzione italiana.
      2. La tabella di cui al comma 1 è esposta in modo visibile nei locali e nei luoghi di esposizione nei quali si svolge la vendita al dettaglio dei materiali di cui alla presente legge, al fine di favorirne la comparazione da parte dell'acquirente.
      3. L'immissione sul mercato italiano di materiali gemmologici legalmente fabbricati o commercializzati all'estero è consentita a condizione che essa sia effettuata garantendo un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dalla presente legge.

Art. 9.
(Norme in materia di laboratori).

      1. I laboratori che effettuano le analisi dei materiali gemmologici in commercio e che rilasciano le relative certificazioni della categoria di appartenenza sono abilitati a tale attività dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o devono appartenere alle stesse, o a loro aziende speciali, oppure all'Agenzia delle dogane.
      2. I laboratori di cui al comma 1 devono offrire garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale, in particolare per quanto riguarda il settore della gemmologia, ai fini della determinazione della categoria di appartenenza dei materiali gemmologici in commercio. I medesimi laboratori devono essere accreditati presso il Sistema nazionale per l'accreditamento di laboratori (SINAL) per le prove previste dai metodi di analisi gemmologica indicati nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 3, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
      3. La domanda di abilitazione ai fini di cui al comma 1 è presentata alla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed è corredata della documentazione comprovante:

          a) la dotazione organica del personale addetto al laboratorio, con le relative qualifiche professionali;

          b) l'attrezzatura del laboratorio destinato alle prove di gemmologia per le quali è richiesta l'abilitazione.

      4. Il personale dei laboratori di cui al comma 1 è tenuto a osservare le seguenti prescrizioni:

          a) divieto di esercitare, sia in proprio, direttamente o indirettamente, sia alle dipendenze di terzi o in collaborazione o in società con terzi, qualsiasi attività di commercio o di lavorazione nel settore dei materiali gemmologici;

          b) divieto di eseguire, in proprio, nel laboratorio al quale è addetto, analisi e ricerche non per conto del laboratorio stesso;

          c) rispetto del segreto professionale.

      5. La vigilanza e il controllo sui laboratori abilitati volti a verificare l'osservanza dei requisiti previsti dal presente articolo sono esercitati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 10.
(Certificazione di qualità).

      1. Ai fini della presente legge i soggetti di cui all'articolo 5 hanno l'obbligo di richiedere un'apposita certificazione relativa alla produzione dei materiali gemmologici, rilasciata da uno dei laboratori abilitati ai sensi dell'articolo 9 oppure da un organismo di certificazione accreditato a livello comunitario, in base alle normative tecniche vigenti.
      2. Ai sensi del presente articolo, i laboratori e gli organismi di certificazione di cui al comma 1 svolgono periodicamente, presso l'importatore e il produttore, controlli sui materiali pronti per la vendita tramite perizie che non danneggiano il prodotto finito. Le modalità di tali controlli, mediante prelievo di campioni di oggetti, e i relativi esiti di prova, sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 11.
(Vigilanza).

      1. La vigilanza sull'importazione, sull'esportazione e sulla produzione dei materiali gemmologici è esercitata dall'Agenzia delle dogane che per tale attività si avvale sia dei laboratori e degli organismi certificati di cui all'articolo 9, sia delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.
      2. Il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, esercita le funzioni di ufficiale e agente di polizia giudiziaria, deve attestare di aver frequentato con esito positivo un apposito corso teorico-pratico di formazione in materia di gemmologia promosso dalla regione.
      3. Ai fini dell'identificazione, il personale di cui ai commi 1 e 2 deve essere dotato di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
      4. Il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura effettua ispezioni e controlli, anche senza preavviso. A tale fine, il medesimo personale ha facoltà di accesso ai locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di materiali gemmologici.

Art. 12.
(Sanzioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono previste le seguenti sanzioni:

          a) chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene per la vendita, anche a distanza, materiali gemmologici privi dei documenti che li accompagnano o in cui non siano chiaramente riportate le denominazioni commerciali e ogni altra eventuale indicazione prevista dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 155 euro a 1.550 euro;

          b) chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene per la vendita, anche a distanza, materiali gemmologici accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono essere confuse con quelle previste dalla medesima legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 31 euro a 310 euro;

          c) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita, anche a distanza, i materiali gemmologici indicati all'articolo 2 privi della scheda informativa in cui sono descritti i trattamenti applicati, i loro effetti e le precauzioni da prendere per la conservazione della gemma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 31 euro a 310 euro.

      2. Salvo i casi di minore gravità, qualora il fatto costituisca reato, alla condanna penale consegue la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.
      3. In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale ove applicabili, alla sanzione consegue la sospensione dall'esercizio dell'attività di produzione o di commercio di materiali gemmologici per un periodo da un minimo di quindici giorni a un massimo di sei mesi. Nella determinazione del periodo di sospensione dall'esercizio dell'attività si tiene conto del periodo di sospensione eventualmente eseguito, per i medesimi fatti, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 13.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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