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PDL 2337

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2337



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARINELLO, GIOACCHINO ALFANO, VINCENZO ANTONIO FONTANA, MARSILIO, SOGLIA, STAGNO d'ALCONTRES, TOCCAFONDI, TORRISI

Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, in materia di promozione per anzianità dei tenenti colonnelli al grado di colonnello e loro collocamento a disposizione

Presentata il 25 marzo 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ristabilisce il principio di eguaglianza retributiva per gli ufficiali, all'atto del raggiungimento senza demerito delle soglie temporali previste, equiparato al trattamento economico complessivo spettante ai colonnelli ed ai generali di brigata.
      L'equiparazione rappresenterebbe almeno una gratificazione economica per tutti coloro che, a causa del restringimento del vertice della piramide di carriera, pur essendo valutati idonei al grado superiore, non possono accedervi per mancanza di posti disponibili.
      In questo modo si eviterebbe anche la rivendicazione di aumenti retributivi «a pioggia», ora percepiti da numerosi ufficiali superiori come «assegno di valorizzazione», detto anche vice dirigenziale, la cui entità è bloccata da anni e il cui eventuale e prospettato incremento andrebbe a pesare in modo indiscriminato sulle casse del Ministero della difesa.
      Questa legge si propone di diventare una parte integrante del «riordino delle carriere» militari.
      Pertanto l'articolo 1 prevede l'annullamento della barriera del numero chiuso, rappresentato dal limite dell'organico del ruolo di appartenenza, per la promozione a grado di colonnello nel ruolo permanente a disposizione.
      L'articolo 2 pone, tuttavia, un limite a queste promozioni, prevedendo che i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo siano collocati nella posizione di colonnello nel ruolo permanente a disposizione, dal 1o gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età, sempre che siano stati valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, con un'anzianità nel grado non inferiore a dieci anni.
      L'articolo 3, infine, provvede alla copertura finanziaria, prevedendo un aumento delle aliquote sui prodotti alcolici.
      Per i motivi di cui sopra, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

      «L'avanzamento si effettua ad anzianità, senza demerito. Alle promozioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti massimi numerici di cui all'articolo 3».

Art. 2.

      1. All'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo le parole: «giudicati idonei ma non iscritti in quadro,» sono inserite le seguenti: «con un'anzianità nel grado non inferiore a dieci anni,».

Art. 3.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 11 milioni di euro per l'anno 2009 e in 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 2.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 11 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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