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PDL 2228

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2228



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SAVINO, GIACHETTI, CATONE, RENATO FARINA, RAISI, SAMMARCO, VELLA, VENTUCCI

Modifica all'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di rimozione degli ostacoli alla fruizione dei servizi turistici

Presentata il 20 febbraio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituisce un passo iniziale di un più articolato percorso politico volto a modificare una consolidata prassi praticata dall'industria alberghiera che prevede l'applicazione dei cosiddetti «supplementi di prezzo» della camera singola. La scelta se applicare o meno tale supplemento di prezzo nonché la sua entità sono lasciate alla libera intrapresa degli operatori del settore e raggiungono, in taluni casi, livelli molto elevati (talvolta anche il 30 per cento in più del prezzo di listino), penalizzando una vastissima ed eterogenea platea di cittadini-consumatori.
      La legge 29 marzo 2001, n. 135, recante la «Riforma della legislazione nazionale del turismo» sancisce al capo I, articolo 1, una serie di princìpi fondamentali, in base ai quali la Repubblica riconosce, tra l'altro, nel turismo un elemento di sviluppo economico, di progresso sociale e di crescita culturale. Tali princìpi sono stati attuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, dopo l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», e sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori.
      Fermo restando che le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei princìpi fondamentali prima richiamati, con la presente iniziativa legislativa si vuole ugualmente sollecitare il Governo ad agire nelle sedi competenti (prima tra tutte la Conferenza Stato-regioni) e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di ripensare in modo più contemporaneo i medesimi princìpi, nonché gli strumenti della politica del turismo.
      Sebbene l'Italia sia da sempre meta turistica privilegiata, negli ultimi anni la sua quota di mercato nel turismo mondiale è andata via via diminuendo a causa della scarsa competitività della nostra industria alberghiera e ricettiva. Questa situazione rischia di peggiorare ulteriormente nel contesto dell'attuale crisi economico-finanziaria globale. Secondo l'Organizzazione mondiale del turismo, le mete che hanno registrato i maggiori incrementi durante il 2008 sono state l'America del nord (più 4 per cento) l'Africa (più 5 per cento) e il Medio Oriente (più 11 per cento). Le mete che nel 2009 subiranno, invece, le più significative flessioni sono le destinazioni tradizionali dell'Europa mediterranea (tra le quali naturalmente la Spagna e l'Italia).
      Le preoccupazioni del Governo circa una forte flessione di questo comparto è talmente fondata che nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», all'articolo 19, comma 11, ha esteso i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità anche ai dipendenti delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti. Ciò si è reso necessario poiché le stime più accreditate prospettano la chiusura di circa settemila imprese di questo comparto entro la fine del 2009.
      Con la presente iniziativa legislativa, sia pure nella consapevolezza che non è possibile stabilire per legge un «prezzo di Stato» - ancorché non riferito a servizi primari - poiché si profilerebbe un'evidente illegittima interferenza alle regole del libero mercato e alla normativa europea, si vuole, tuttavia, porre al centro dell'attenzione la necessità di rivedere una pratica invalsa tra gli operatori del comparto turistico; tutto ciò coinvolgendo la Conferenza Stato-regioni e le associazioni di categoria e nel pieno rispetto delle competenze che la citata legge n. 135 del 2001 e il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, attuativo di quanto in essa disposto, assegnano alle regioni e alle province autonome in materia di valorizzazione e di sviluppo del sistema turistico.
      A nostro avviso, è necessario, infatti, aggiornare alcuni dei princìpi fondamentali sanciti dalla citata legge quadro per poter meglio adeguare la politica del turismo ai cambiamenti sociali e demografici in atto. Del resto numerosi settori industriali (si pensi, ad esempio, alla grande distribuzione alimentare) negli ultimi anni si sono adeguati all'emergente mercato dei «single». In molti casi anche la grande distribuzione turistica ha dimostrato di sapersi adeguare a tali particolari domande di mercato. Sul punto va rilevato che le stime demografiche registrano un fortissimo aumento della popolazione che vive da sola, con un indice molto elevato per la categoria dei pensionati. Infatti, quando si parla di «single» non s'intendono naturalmente solo i celibi e i nubili, ma anche i divorziati, i separati e i vedovi. Tale segmento di popolazione è spesso economicamente penalizzato in quanto non può condividere le spese di beni primari con alcuno (ad esempio: bollette della luce e del gas e spese condominiali) e molto spesso è beneficiario di una «pensione minima».
      Che la questione sollevata dalla presente proposta di legge sia oggetto da tempo di un vivace dibattito, lo testimonia la presenza sul web di blog e di forum dedicati al tema. Dai numerosi contatti sulla rete di internet si possono raccogliere utili informazioni su come la pratica del supplemento di prezzo per la camera singola viene applicata nel nostro Paese e all'estero. Talvolta tale supplemento di presso non viene richiesto o è assai modesto in concomitanza della bassa e media stagione. Altre volte il supplemento di prezzo non viene invece richiesto nell'ambito di attività o di offerte promozionali di volta in volta pubblicizzate sul web, oppure esistono tipologie di strutture ricettive che «puniscono» maggiormente i «single», con maggiorazioni particolarmente elevate. Così come esistono zone del mondo dove il supplemento di prezzo è ragionevole (alcuni Paesi dell'Unione europea), o altre località dove lo stesso quasi non esiste, così come, al contrario, ci sono zone in cui il supplemento di prezzo per la camera singola è pari al doppio del prezzo della camera matrimoniale (Canada, Stati Uniti d'America, Australia).
      Da questo quadro si evince che la prassi in questione è completamente arbitraria, lasciata - com'è giusto che sia - alle autonome determinazioni degli operatori; ma con una comune (errata) convinzione di fondo e cioè che il «business» delle vacanze debba essere gestito come se viaggiassero solo le coppie. Tale convinzione non solo è anacronistica, ma finisce, come si è detto, per penalizzare molti potenziali cittadini i quali, proprio per le maggiorazioni loro imposte, rinunciano a viaggiare e, quindi, a consumare e a spendere.
      Nell'ambito dell'attuale fase recessiva e dell'esiziale contrazione dei consumi da essa ingenerata, l'idea di una campagna di promozione turistica, nella quale i primari tour operator italiani annuncino una sostanziale rivisitazione delle loro strategie commerciali con forti riduzioni dei supplementi di prezzo delle camere e dei soggiorni vacanzieri per singoli, può costituire un interessante incentivo per coloro i quali (e non sono pochi, si parla di circa cinque milioni di italiani, il 30 per cento della sola popolazione residente a Milano) spesso si vedono costretti a rinunciare a viaggiare. Senza considerare che, oltre a stimolare la domanda interna, nuovi e più moderne iniziative di politica turistica potrebbero rendere la nostra offerta più competitiva rispetto ai partner stranieri ed europei in particolare. Terzo e ultimo motivo per il quale si ritiene la presente iniziativa legislativa un modesto, ma virtuoso segnale in senso anticiclico, è che con essa si può dare respiro a un settore che non solo occupa lavoratori altamente qualificati, ma che costituisce una fonte di occupazione anche per i lavoratori al primo impiego, fornendo loro esperienza lavorativa e competenza.
      Negli ultimi anni il senso del viaggio è profondamente cambiato: il turismo contemporaneo ha sviluppato una forte dimensione vocazionale e passionale, delineando nuove frontiere. Sempre secondo le statistiche dell'Organizzazione mondiale del turismo, intorno al 2010 il numero di turisti in giro per il mondo arriverà a superare il miliardo di persone e gli scenari degli spostamenti sono in continua evoluzione. Per capire cosa sta accadendo bisogna dimenticare il concetto ormai obsoleto di «destinazione»: le mete del nuovo secolo hanno a che fare più con le emozioni che con la geografia. In un mondo già tutto esplorato l'unico viaggio ancora consentito è inseguire un sogno, un'idea, la propria irrinunciabile e a volte (solitaria) vocazione. Il nuovo turismo non consuma più delle destinazioni, in quanto tali, ma piuttosto delle esperienze. La vacanza è diventata soprattutto un'occasione per esprimere un interesse specifico o per dare corpo a una passione.
      Il mezzo più usato per «costruirsi» una vacanza su misura e a dimensione della propria personalissima fantasia è - ancora - la rete internet. Secondo le più recenti statistiche, l'85 per cento dei turisti utilizza il web se e quando pensa di mettersi in viaggio ed è proprio navigando in rete che spesso ci si «costruisce» la propria vacanza, consultando siti e agenzie on linee che propongono un «prodotto turistico» che non ha confini. Sono nate così «tribù» di viaggiatori accomunati dagli stessi interessi a cui sapienti tour operator offrono un catalogo, sempre aggiornabile, di «emozioni». Ecco allora il cosiddetto «turismo etnico», che ripercorre gli antichi itinerari delle migrazioni del passato; quello enogastronomico; quello religioso o comunque spirituale; il turismo estremo rigorosamente ecocompatibile e altri tipi di offerta. In ogni caso, non è più la meta finale che conta, ma l'emozione della ricerca. Emozione che purtroppo ha spesso un costo eccessivamente esoso e insostenibile per molti.
      Alla luce di queste considerazioni, si ritiene che tale situazione di fatto sia in stridente contrasto con i princìpi fondamentali sanciti dalla legge quadro n. 135 del 2001, la quale, come già rilevato, all'articolo 1 riconosce al turismo, oltre che un ruolo strategico per lo sviluppo economico del Paese e per favorirne la crescita competitiva, anche un ruolo centrale per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività. Con la presente proposta di legge si ritiene, pertanto, di contribuire a perseguire tali obiettivi, rendendo il prodotto turistico fruibile dalla più ampia platea di cittadini, anche da parte di coloro i quali, per un proprio status, ne sono stati finora in qualche modo penalizzati.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 135, è sostituita dalla seguente:

          «e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli, anche economici, che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi e ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali, anche attraverso il contenimento, entro una determinata soglia da stabilire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'entità del supplemento di prezzo della camera singola nelle strutture alberghiere, al fine di evitare ulteriori penalizzazioni nei confronti di una vasta platea di potenziali fruitori e, in particolare, dei citati soggetti anziani percettori di redditi minimi da pensione;».


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