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PDL 2272

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2272



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CODURELLI, BELLANOVA, GNECCHI, SCHIRRU

Modifiche all'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, e all'articolo 66 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per il riconoscimento dell'indennità di maternità in favore delle pescatrici autonome delle acque interne

Presentata il 10 marzo 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Il nostro ordinamento non riconosce, a tutt'oggi, un diritto fondamentale, come quello dell'indennità di maternità, alle pescatrici autonome delle acque interne. Sicuramente si tratta di una categoria residuale che, tuttavia, non per questo deve essere esclusa dal diritto in questione, considerato che il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151, ai capi X (Disposizioni speciali) e XII (Libere professioniste) estende tale tutela alle lavoratrici e ai lavoratori assunti nelle pubbliche amministrazioni a tempo determinato (articolo 57), alle lavoratrici stagionali (articolo 59), a tempo parziale (articolo 60) e a domicilio (articolo 61), agli addetti ai servizi domestici e agricoli (articoli 62 e 63), alle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (articolo 64), ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili (articolo 65), nonché alle lavoratrici libere professioniste (articolo 70).
      Il regime previdenziale delle pescatrici autonome delle acque interne risale alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante «previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne», che elenca le prestazioni previdenziali alle quali le lavoratrici in questione hanno diritto (assegno per il nucleo familiare, assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indennità di malattia e di tubercolosi, prestazioni in caso di infortuni e di malattie professionali) ma non comprende la maternità. Inoltre, l'INPS con la circolare n. 186/03, ha precisato che l'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, che ha definito, con nuove attribuzioni la figura dell'imprenditore ittico, non ha in realtà delineato una nuova figura imprenditoriale, bensì ha ricompreso, sotto tale denominazione, quei soggetti che, già costituiti come imprese della pesca, cooperative della pesca, pescatori autonomi o imprenditori agricoli per l'attività di acquacoltura, utilizzano gli ecosistemi acquatici. Per tale ragione il panorama normativo risulta, sotto il profilo all'attenzione, immutato. Per quanto sopra esposto, tenuto conto che, a legislazione vigente, per le esercenti attività di pesca marittima e delle acque interne non è previsto alcun obbligo di versamento di contributi per la maternità, non risulta attualmente possibile riconoscere alle lavoratrici di cui si tratta il diritto all'indennità in parola.
      Ritengo, quindi, necessario prevedere opportune modifiche alle norme vigenti al fine di estendere anche alle pescatrici autonome delle acque interne l'applicazione delle disposizioni a tutela della maternità delle donne lavoratrici, indipendentemente dalla natura della qualificazione del rapporto di lavoro e dalla loro condizione professionale.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250).

      1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, è sostituito dal seguente:

      «Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando sono associate in cooperative o in compagnie beneficiano del trattamento di maternità e del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per le malattie presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali con le modalità previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 66 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

      1. L'articolo 66 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

      «Art. 66. - (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome, le imprenditrici agricole e le pescatrici autonome delle acque interne). - 1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, alle imprenditrici agricole a titolo principale e alle pescatrici autonome delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, è corrisposta un'indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68».

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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