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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2160 |
1. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, riconosce, promuove e sostiene la funzione sociale degli organismi a carattere di mutualità e senza fini di lucro, in conformità ai princìpi di cui agli articoli 2, 35, 45 e 118, quarto comma, della Costituzione.
2. Ai fini della presente legge per «mutualità volontaria» s'intende un'operazione mediante la quale un gruppo di persone soggette agli stessi rischi conferisce una somma di denaro quale contributo allo scopo di raccogliere i mezzi economici necessari alla copertura dei rischi derivanti da eventi dannosi previamente determinati.
3. Il mutuo soccorso, o mutualità integrativa volontaria, deve essere perseguito senza fine di speculazione privata attraverso organismi mutualistici volontari costituiti secondo i princìpi dettati dalla presente legge.
4. La presente legge detta i princìpi fondamentali e le norme per la valorizzazione della mutualità associata e stabilisce i princìpi ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni mutualistiche nonché i criteri cui devono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
1. Ai sensi della presente legge è socio di un organismo mutualistico volontario ogni persona che ha partecipato alla costituzione dell'organismo stesso o che ha acquistato la qualità di socio successivamente. Gli ulteriori requisiti per la partecipazione
sono oggetto delle disposizioni statutarie dei singoli sodalizi.
2. Gli organismi mutualistici volontari possono essere costituiti per libera determinazione da tutti i cittadini.
3. La presente legge riconosce agli organismi mutualistici volontari esistenti da almeno dieci anni il diritto di continuare a svolgere la loro attività; entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli statuti di tali organismi devono essere uniformati alle disposizioni della medesima legge.
1. Gli organismi mutualistici volontari garantiscono ai soci, previo versamento di un contributo, l'adempimento integrale delle obbligazioni contrattuali assunte nell'esercizio delle attività previste dai rispettivi statuti.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono costituiti per il perseguimento di fini esclusivamente mutualistici. A essi è pertanto vietato l'esercizio di attività lucrative, anche se marginali, e di ogni altra attività inconciliabile con i loro scopi sociali ad eccezione di iniziative di solidarietà economica, quali la costituzione di spacci di generi vari a esclusiva utilità dei soci e con destinazione assoluta di eventuali ricavi al perseguimento delle finalità statutarie del sodalizio. Sono fatti salvi i rimborsi delle spese documentate e approvate dal consiglio di amministrazione o, in via di urgenza, dal presidente del sodalizio.
3. Gli organismi mutualistici volontari possono esercitare, tra le altre, attività di previdenza, assicurazione, assistenza sanitaria e piccolo credito in favore dei loro soci.
4. Gli organismi mutualistici volontari sono dotati di un fondo comune e delle risorse economiche di cui all'articolo 12, la cui gestione è disciplinata da leggi regionali, nei limiti dei quali rispondono delle obbligazioni sociali.
1. Gli organismi mutualistici volontari acquistano personalità giuridica, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Essi sono costituiti, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, con atto pubblico, contenente l'indicazione dei soci promotori, degli scopi esclusivamente mutualistici senza fini di lucro del sodalizio, nonché della denominazione e della sede sociale dello stesso.
2. Il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del comma 1 del presente articolo è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per beneficiare delle disposizioni degli articoli 13 e 14.
1. La registrazione degli organismi mutualistici volontari è effettuata presso il registro delle persone giuridiche, disciplinato dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
1. Lo statuto degli organismi mutualistici volontari prevede:
a) l'indicazione della denominazione sociale con l'individuazione del tipo di attività esercitata;
b) l'indicazione esatta dell'oggetto sociale;
c) l'indicazione della sede sociale;
d) le condizioni e le modalità per l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
e) i diritti e gli obblighi dei soci e dell'organismo;
f) i contributi fissi o, eventualmente, i contributi supplementari;
g) la forma di organizzazione scelta per la gestione del sodalizio;
h) i poteri e le attribuzioni dei singoli organi;
i) le condizioni di nomina e di revoca dei membri degli organi e la loro specificazione;
l) le regole relative alle maggioranze e al numero legale nelle deliberazioni;
m) la designazione degli organi o dei membri degli organi che hanno la rappresentanza esterna dell'organismo;
n) le condizioni per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità;
o) le cause statutarie di scioglimento e di estinzione dell'organismo.
2. Lo statuto prevede, altresì, che in caso di estinzione o di scioglimento dell'organismo mutualistico volontario i beni rimasti successivamente al pagamento degli obblighi legali siano devoluti al comune in cui ha sede l'organismo stesso che ne cura la custodia, salva diversa determinazione dell'assemblea dei soci adottata in due successive convocazioni tenute a distanza di almeno venti giorni tra loro, con specifico ordine del giorno. Se l'organismo di mutuo soccorso si ricostituisce entro dieci anni dallo scioglimento, i beni finanziari e quelli capitalizzati, oltre agli eventuali beni mobili e immobili, tornano nella sua disponibilità senza che il comune possa vantare su di essi alcun diritto.
1. L'amministrazione dell'organismo mutualistico volontario è demandata in via esclusiva ai soci ai quali è stata conferita la carica di amministratore, eletti in sede di assemblea plenaria appositamente convocata. Essi hanno mandato temporaneo, revocabile in caso di inerzia o di indegnità, di durata non superiore a tre anni, salvo diversa disposizione statutaria, e sono rieleggibili.
2. Lo statuto individua la sfera di competenza in cui gli amministratori possono operare e determina se gli stessi sono tenuti a prestare cauzione nei confronti dell'organismo mutualistico.
3. Tutte le cariche sociali, salvo quanto previsto al comma 4, sono elettive, compresa quella del presidente.
4. Il presidente onorario nonché i soci onorari sono nominati in un'apposita assemblea, su proposta del consiglio direttivo.
1. Gli amministratori sono personalmente responsabili dell'adempimento dei doveri inerenti al loro mandato, della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali e della piena osservanza dello statuto sociale.
2. Non risponde delle illegittimità riscontrate l'amministratore che si dissocia dalle determinazioni adottate, facendo risultare esplicitamente il suo dissenso nelle deliberazioni o provvedendo a comunicare la sua decisione per iscritto ai sindaci.
3. Non risponde delle deliberazioni illegittime l'amministratore che non vi ha preso parte per assenza giustificata.
4. Gli amministratori, nonché i sindaci e i liquidatori per gli adempimenti di loro competenza, rispondono civilmente nei confronti degli organismi mutualistici volontari di appartenenza secondo le norme sul mandato e, nei casi più gravi, qualora
siano colpevoli di omissioni di dati concernenti la gestione patrimoniale in resoconti o in relazioni indirizzati all'assemblea generale o ad autorità esterne, ne rispondono in sede penale.
1. Le deliberazioni dell'assemblea, adottate in violazione delle disposizioni della presente legge o dello statuto, possono essere annullate su istanza degli organi del sodalizio, di almeno un terzo dei soci o del pubblico ministero.
2. Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori o dei sindaci, i soci che rappresentano un terzo del numero degli iscritti, dopo avere fatto svolgere dai probiviri un'inchiesta interna senza alcun concreto risultato, possono denunciare i fatti al tribunale, il quale può:
a) ordinare, sentiti gli amministratori e i sindaci, una formale ispezione;
b) disporre, ove si accertino irregolarità, gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea designando un commissario ad acta, qualora gli organi del sodalizio siano inadempienti.
1. Il tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, nei casi più gravi può nominare un'amministrazione giudiziaria per un periodo di tempo limitato e con poteri definiti; può inoltre convocare l'assemblea per la nomina di nuovi amministratori per la messa in liquidazione del sodalizio.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono essere adottati anche su richiesta del pubblico ministero.
3. Avverso i provvedimenti del tribunale può essere rivolto reclamo alla corte di appello, che si pronuncia in camera di consiglio.
1. Qualora l'organismo mutualistico volontario, nell'esercizio delle proprie attività, contravvenga alle disposizioni della presente legge o dello statuto, il tribunale, su istanza di almeno un terzo dei soci iscritti o del pubblico ministero, può ingiungere al sodalizio di rimuovere, nel termine di sessanta giorni, gli effetti delle determinazioni illegittimamente adottate.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 del presente articolo, il tribunale può ordinare la cancellazione del sodalizio dal registro delle persone giuridiche disciplinato dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
3. Avverso il decreto del tribunale è ammesso reclamo, entro trenta giorni, alla corte di appello, che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo ha effetto sospensivo.
1. Gli organismi mutualistici volontari traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attività da:
a) quote e contributi dei soci;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni od enti pubblici, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifici e documentati progetti o attività;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) altre entrate compatibili con le finalità mutualistiche degli organismi stessi;
g) ricavi derivanti da iniziative di solidarietà economica, quali spacci di generi vari a esclusiva utilità dei soci o manifestazioni interne al sodalizio.
1. Gli atti costitutivi degli organismi mutualistici volontari e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
2. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di loro competenza in favore degli organismi mutualistici volontari, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Le quote sociali e i contributi volontari versati dai soci o da soggetti esterni agli organismi mutualistici volontari sono deducibili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel limite massimo di 1.500 euro annui.
1. Agli organismi mutualistici volontari si applica il regime previsto per i circoli ricreativi, culturali e sportivi e per le associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.
1. Gli organismi mutualistici volontari riconosciuti ai sensi della presente legge sono ammessi di diritto al patrocinio a spese dello Stato.
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato d'uso beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli organismi mutualistici volontari per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
2. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, recupero, restauro, adeguamento alle norme di sicurezza e straordinaria manutenzione di strutture o di edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, nonché per la dotazione delle relative strutture e per la loro gestione, gli organismi mutualistici volontari sono ammessi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, alle facilitazioni previste per i privati, in particolare per quanto riguarda l'accesso al credito agevolato.
1. Gli organismi mutualistici volontari sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, salvo quanto disposto da leggi speciali.
2. Gli organismi mutualistici volontari devono trasmettere al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali copia dei loro statuti, la relazione annuale sull'attività svolta e il rendiconto finanziario per ciascun anno, entro il primo semestre dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono, e devono fornire le notizie statistiche che il Ministero richieda; essi devono, inoltre, sottoporsi all'attività di controllo effettuata dagli uffici centrali e periferici del medesimo Ministero.
3. Gli accertamenti, le verifiche e le indagini devono essere preceduti da formali contestazioni al presidente dell'organismo mutualistico volontario interessato.
1. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita la Commissione autonoma per la mutualità integrativa volontaria, di seguito denominata «Commissione», la quale è presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato ed è composta da quattro rappresentanti designati dalle associazioni interregionali degli organismi mutualistici volontari, da quattro rappresentanti dei coordinamenti regionali dei medesimi organismi e da due esperti nel settore della mutualità integrativa volontaria.
2. La Commissione, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ha i seguenti compiti:
a) formulare pareri sui provvedimenti legislativi del Governo adottati in materia di mutualità volontaria integrativa;
b) coordinare l'attività degli organismi mutualistici volontari con gli altri organismi del mondo dell'associazionismo e del volontariato;
c) proporre agli organi competenti interventi di carattere legislativo volti a promuovere, sviluppare e tutelare la mutualità integrativa volontaria;
d) favorire la soluzione in termini conciliativi delle controversie tra gli organismi mutualistici volontari e i loro soci;
e) promuovere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione di un organismo di coordinamento della mutualità volontaria europea del quale facciano parte le associazioni mutualistiche maggiormente rappresentative degli Stati membri dell'Unione europea e che abbia come compito fondamentale quello di sollecitare l'adozione da parte del Parlamento europeo di uno statuto della mutualità integrativa europea.
3. La Commissione si riunisce presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed è convocata almeno due volte l'anno o su richiesta della metà più uno dei componenti o di un'associazione interregionale degli organismi mutualistici volontari comprendente almeno quattro regioni.
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