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PDL 2187-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2187-A



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

dal ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)

e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(PRESTIGIACOMO)

Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi

Presentato l'11 febbraio 2009

(Relatori: MILANESE, per la VI Commissione;
RAISI, per la X Commissione)


NOTA: Le Commissioni permanenti VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo), il 26 marzo 2009, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.


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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2187 e rilevato che:

                esso reca un contenuto che incide su ambiti normativi differenziati, con misure che appaiono comunque unificate dall'esigenza di fronteggiare le ripercussioni dell'attuale crisi economico-finanziaria sia con incentivi all'acquisto di autoveicoli, mobili ed elettrodomestici (articoli 1, 2 e 6), sia con nuovi meccanismi in materia di imposizione fiscale e di controllo (articoli 3, 4, 5 e 7);

                nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non effettua un adeguato coordinamento con la preesistente normativa che, soprattutto con riguardo alla materia degli incentivi all'acquisto di beni durevoli, denota una significativa stratificazione dovuta principalmente al suo originario carattere temporaneo ed alle numerose proroghe intervenute; peraltro, sia l'articolo 3, comma 2, lettera a) al n. 12), che l'articolo 4 - quest'ultimo solo con disposizioni di carattere temporaneo - incidono indirettamente sul testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, compromettendone così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività;

                il decreto-legge modifica, sia in modo testuale che implicitamente, disposizioni di recentissima approvazione (segnatamente, l'articolo 5, l'articolo 6 e l'articolo 7, comma 2, modificano il decreto-legge, n. 185 del 2008, la cui legge di conversione è stata approvata soltanto lo scorso 27 gennaio); inoltre, l'articolo 3, comma 2, reintroduce nell'ordinamento una disposizione già vigente, ma che era stata poi modificata dal decreto-legge n. 112 del 2008; tali circostanze, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituiscono una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

                il testo, che nel suo complesso ha carattere temporaneo, reca sia una disposizione di interpretazione autentica (articolo 1, comma 10) che norme cui sono conferiti effetti retroattivi, sia pure limitati: l'articolo 1, commi 6 e 7, e l'articolo 2, comma 1, si applicano infatti ai contratti stipulati a decorrere dal 7 febbraio 2009;

                il provvedimento, inoltre, adotta espressioni imprecise ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione (ad esempio, il richiamato articolo 3, comma 2, nel novellare la lettera a), n. 12) dell'articolo 1, comma 368, della legge finanziaria per il 2006 reca un riferimento alla attitudine alla contribuzione delle imprese, usando una locuzione di cui non risulta chiara l'esatta portata, anche in considerazione del fatto che non risulta utilizzata nel vigente ordinamento tributario);

                il disegno di legge non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                esso non è infine provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in difformità con quanto prescritto dal recente «regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione» (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170), che pure consente che taluni atti siano esentati dalla suddetta relazione; secondo l'articolo 9, comma 3 del citato regolamento, in questi casi, «la relazione illustrativa contiene il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative e indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative», elementi che non sono invece rinvenibili nella relazione di accompagnamento;

        alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 3, comma 2 - che sostituisce la lettera a) del comma 368 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, ripristinando, nella sostanza, il testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 - dovrebbe in particolare valutarsi l'opportunità di riformulare in termini di novella dell'articolo 73, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il n. 3) della lettera a) così sostituita, in quanto essa interviene in modo non testuale sul citato testo unico, compromettendo la struttura di fonte unitaria del suddetto corpo normativo;

            all'articolo 6 - secondo cui «con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalità per favorire l'intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'articolo 1» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare tale previsione con il richiamato articolo 9, comma 3, anche con riguardo al termine di adozione del decreto ivi previsto, che risulta essere già scaduto (sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 185);

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1 dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare gli ambiti applicativi dei commi da 11 a 15 - relativi ad un finanziamento straordinario per l'abbattimento delle emissioni di particolato nei gas di scarico - in quanto il primo periodo del comma 11 ed il comma 15 si riferiscono al settore del trasporto pubblico, mentre l'ultimo periodo del medesimo comma 11 si riferisce ai veicoli di proprietà di «aziende che svolgono servizi di pubblica utilità»; peraltro, dovrebbe anche chiarirsi la portata normativa del comma 12, che appare meramente ripetitivo del disposto del comma 11, e conseguentemente verificare l'opportunità di riferire esclusivamente al comma 11 i richiami interni contenuti ai commi 13, 14 e 16;

            all'articolo 3, comma 2, dovrebbe verificarsi, da un lato, se vi sia una sovrapposizione normativa rispettivamente tra i numeri 7 e 14 e 10 e 15 e, dall'altro lato, valutarsi l'opportunità di modificare la locuzione «attitudine alla contribuzione delle imprese», - attualmente contenuta nel nuovo punto n. 12), ma già utilizzata al punto 6) del previgente testo - al fine di chiarirne l'esatta portata normativa, dal momento che tale locuzione non risulta utilizzata in altre disposizioni del vigente ordinamento tributario.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 2187 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi», come modificato dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito;

        rilevato che:

            il decreto-legge, considerato alla luce della sua finalità complessiva, che è quella di fare fronte all'attuale situazione di crisi economica internazionale attraverso una serie di misure volte a sostenere il sistema produttivo nazionale, può essere ricondotto nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), come intesa della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale;

            le singole disposizioni sono per la maggior parte riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato e di perequazione delle risorse finanziarie (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione);

            con riguardo a specifiche disposizioni sono altresì rilevanti le seguenti materie, anch'esse di competenza esclusiva dello Stato: ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione); ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione); previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettera o) della Costituzione); tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione) nonché le seguenti materie che l'articolo 117, terzo comma della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente: armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; governo del territorio; ordinamento della comunicazione;

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE


PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, recante Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (C. 2187);

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

                nella quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge sono stati seguiti criteri prudenziali;

                il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 3, comma 4, è garantito dall'obbligatorietà dell'accesso alla tassazione su base concordataria per i distretti produttivi le cui imprese abbiano optato per la tassazione unitaria;

                tra le poste affrancabili ai sensi dell'articolo 4 non rientra quella relativa all'avviamento;

                la quantificazione dell'onere indicata nella relazione tecnica, con riferimento all'articolo 4, è sovrastimata per l'anno 2014;

                gli interventi della SACE S.p.A. di cui all'articolo 6, non sono assistiti da garanzie dello Stato;

                le autorizzazioni di spesa delle quali è prevista la riduzione con finalità di copertura, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), recano le necessarie disponibilità;

            considerato che l'utilizzo, con finalità di copertura, delle risorse iscritte in bilancio come residui impegnati può ritenersi idoneo solo una volta venuto meno il titolo giuridico sulla base del quale si è proceduto al loro impegno;

            rilevata l'opportunità:

                al fine di evidenziare in modo più trasparente gli oneri recati dal provvedimento, che, innovando la prassi finora vigente, la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 8, evidenzi, da un lato, l'onere complessivo e, dall'altro, anche gli effetti di maggior gettito indotti dalle misure recate dal presente decreto-legge;

                di indicare esplicitamente, nella clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 8, le disposizioni alle quali ascrivere gli oneri derivanti dal provvedimento, anche distinguendo quelli relativi a previsioni di spesa e a limiti di spesa;

            nel presupposto che il Ministero dello sviluppo economico proceda immediatamente, e in ogni caso non oltre la conclusione dell'esame del provvedimento presso questo ramo del Parlamento, agli adempimenti formali necessari alla revoca delle agevolazioni ai fini dell'iscrizione delle relative risorse alla contabilità speciale prevista dalla lettera a), del comma 1, dell'articolo 8;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 8, comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: "Agli oneri derivanti dall'articolo 1, ad eccezione del comma 11, dall'articolo 2, dall'articolo 4, e dall'articolo 5, valutati in 1.087 milioni di euro per l'anno 2009, 270,1 milioni di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni di euro per l'anno 2011, 258,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 289,1 milioni di euro per l'anno 2014, e 77,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e dagli articoli 1, comma 11, e 3, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:".

        Conseguentemente, al medesimo articolo apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: rispettivamente quanto ad euro 99,5 milioni sul capitolo 7420 e quanto ad euro 833,5 milioni;

            b) al medesimo comma, dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) quanto a 726,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 89,6 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure di cui agli articoli 1, 2 e 5";

            c) comma 3, sostituire le parole: di cui al presente decreto, con le seguenti: di cui agli articoli 1, ad eccezione del comma 11, 2, 4 e 5, del presente decreto;

        e con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare i commi 1 e 2 dell'articolo 4, specificando, in linea con quanto affermato dalla relazione tecnica, che dai beni immateriali ai quali si applicano le suddette disposizioni sono esclusi quelli relativi all'avviamento».

(seduta del 19 marzo).

    La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, recante Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (C. 2187);

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

                gli oneri derivanti dalle modifiche apportate dalle Commissioni all'articolo 1, comma 5, possono essere quantificate in 3,75 milioni di euro per l'anno 2009;

                l'estensione dell'incentivo per la trasformazione a GPL e metano anche per le auto euro 2 previsto dall'articolo 1, comma 7, come modificato dalle Commissioni in sede referente, risulta compatibile con lo stanziamento già previsto ai sensi della normativa vigente;

                le disposizioni di cui al comma 11-quater dell'articolo 1 sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di adeguata copertura;

                l'estensione del regime IVA per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3-bis deve avvenire nei limiti delle risorse previste dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008;

                entrambi i fondi richiamati dall'articolo 4, comma 7-bis, hanno natura rotativa, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2003, e pertanto il trasferimento di risorse da un fondo all'altro non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica;

                la clausola di invarianza di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera f), è idonea a garantire che dalle misure di cui al suddetto articolo non derivano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica;

                il Fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, reca le necessarie disponibilità;

                la quantificazione prevista dall'articolo 5-bis, comma 2, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2009, è congrua in quanto destinata alla copertura degli interessi di mora che sarebbero dovuti dai concessionari per il ritardato pagamento del canone;

                il mantenimento in bilancio previsto per le risorse di cui all'articolo 7, comma 1-bis, relative al cinque per mille non è suscettibile di determinare effetti peggiorativi sui saldi in quanto già considerato nei tendenziali di spesa a legislazione vigente;

                all'estensione delle misure di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008 ai debiti pregressi maturati al 31 dicembre 2008, prevista dal comma 1-bis, capoverso 1-bis, dell'articolo 6, può farsi fronte nei limiti delle disponibilità di cui al suddetto articolo;

                la quantificazione degli oneri prevista dall'articolo 7-ter, comma 14, appare conforme a quanto indicato nella relazione tecnica trasmessa con riferimento all'emendamento 7.0212 dei relatori;

            nel presupposto che il Ministero dello sviluppo economico proceda immediatamente, e in ogni caso non oltre la conclusione dell'esame del provvedimento presso questo ramo del Parlamento, agli adempimenti formali necessari alla revoca delle agevolazioni ai fini dell'iscrizione delle relative risorse alla contabilità speciale prevista dalla lettera a), del comma 1, dell'articolo 8;

        esprime

            sul testo elaborato dalla Commissione di merito

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 1 sopprimere il comma 11-quater;

        Conseguentemente, al comma 11-sexies, sopprimere le parole: «, 11-quater»;

            all'articolo 3, comma 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito»;

            all'articolo 3-bis, sostituire le parole: «sulla base delle risorse», con le seguenti: «nei limiti delle risorse»;

            all'articolo 5-bis, comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I contributi sospesi ai sensi del precedente periodo, sono versati, senza aggravio di spesa per interessi e in un'unica soluzione, alla data del primo termine di versamento successivo al 30 settembre 2009».

        Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «All'onere derivante», con le seguenti: «Agli oneri per interessi derivanti».

            all'articolo 6, comma 1-bis, capoverso 1-bis, sostituire le parole; «nei limiti» con le seguenti: «nei limiti delle risorse disponibili»

            all'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il comma 1-ter con il seguente: «1-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 3.750.000 per la copertura di quota parte degli oneri cui all'articolo 1, comma 5, quanto a 1,2 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui al comma 1-quater del presente articolo, e, quanto a euro 25.050.000, per essere riassegnate, nell'anno 2009, al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»;

            b) sostituire l'ultimo periodo del comma 1-quater con il seguente: «Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009»;

            c) sostituire l'ultimo periodo del comma 1-sexies con il seguente: «A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sul fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come rifinanziato dal comma 1-ter del presente articolo;

            all'articolo 7, comma 3-bis, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal collocamento fuori ruolo si provvede rendendo contestualmente indisponibile un numero di incarichi dirigenziali effettivamente ricoperti corrispondente sul piano finanziario.»;

            all'articolo 7, comma 3-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati»;

            all'articolo 7-ter, comma 9, lettera d), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo».

            Sia approvato l'emendamento 8.3 dei Relatori, con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che allo stesso siano apportate le seguenti modificazioni:

            nella parte dispositiva sostituire le parole da «Agli oneri derivanti» fino a: «articolo 5», con le seguenti: «Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 1 a 4 e 5 limitatamente alla parte non coperta ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, dall'articolo 2, dall'articolo 4 ad eccezione del comma 7-bis e dall'articolo 5, comma 1»;

            nella parte consequenziale, alla lettera c), sostituire le parole: «di cui agli articoli 1, ad eccezione del comma 11, 2, 4, e 5» con le seguenti: «di cui agli articoli 1, commi da 1 a 5, 2, 4, 5 e 7-ter, comma 14, del presente decreto».

        e con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare i commi 1 e 2 dell'articolo 4, specificando, in linea con quanto affermato dalla relazione tecnica, che dai beni immateriali ai quali si applicano le suddette disposizioni sono esclusi quelli relativi all'avviamento.

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 7.072;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative in oggetto.

(seduta del 26 marzo).


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2187, recante «Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi»;

            osservato che il provvedimento si inserisce nell'ambito delle misure che il Governo ha varato per contrastare la crisi finanziaria dopo la manovra anticipata di luglio 2008 e il pacchetto delle misure anticrisi di fine novembre 2008, con interventi finalizzati ad affrontare la crisi del settore ed il sostegno alla domanda; a far convergere le politiche nazionali con le indicazioni della Commissione europea e con le misure già adottate o in corso di adozione da parte degli altri Paesi europei; ad orientare le scelte dei consumatori verso prodotti a basso impatto ambientale che vanno nella direzione degli obiettivi di Kyoto;

            considerato che il contenuto del decreto-legge risulta particolarmente opportuno, soprattutto per talune delle materie di più diretta competenza della VIII Commissione, quali ad esempio le disposizioni riguardanti gli incentivi alla sostituzione dei veicoli inquinanti nonché le facilitazioni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica;

            considerata l'opportunità di emanare misure applicative dirette ad implementare la commercializzazione dei filtri antiparticolato che agiscono secondo processi di carattere fisico e nella cui produzione, peraltro, alcune aziende italiane sono all'avanguardia;

            considerato, inoltre, che le disposizioni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici si pongono nell'ambito delle politiche del governo a favore della casa, con particolare riferimento ai giovani e alle giovani coppie e che esse, nell'attuale momento di crisi economica, costituiscono un volano per l'incentivazione delle attività industriali inerenti la lavorazione dei mobili e le attività dell'indotto con ovvi benefici per il settore che rappresenta un importante reparto del made in Italy;

            rilevata quindi l'opportunità di collegare anche le agevolazioni per l'acquisto di mobili ad obiettivi di sostenibilità ambientale, tra i quali si colloca, innanzitutto, la riforestazione, nonché di estendere tutte le agevolazioni di cui all'articolo 2 anche a coloro che acquistano una prima abitazione per uso residenziale entro l'anno 2009;

            considerato infine che, nell'ambito delle misure acceleratorie per la realizzazione dei progetti facenti parte del quadro strategico nazionale introdotte all'articolo 7 nel corso dell'esame da parte delle Commissioni di merito, sia opportuno mantenere espressamente fermo il rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela ambientale, anche al fine di prevenire eventuali contenziosi in sede comunitaria;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il Governo emani opportune misure applicative dirette ad implementare la commercializzazione dei filtri antiparticolato che agiscono secondo processi di carattere fisico;

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di dettare misure che garantiscano che nel sistema degli incentivi siano ricompresi gli automezzi cosiddetti «autocompattatori», utilizzati per la raccolta dei rifiuti urbani, nonché tutti gli automezzi utilizzati per il trasporto merci;

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di invitare il Governo ad individuare - con l'obiettivo di incentivare ulteriormente l'acquisto di veicoli ecologici, l'installazione di impianti a metano e a GPL e l'installazione di filtri antiparticolato su veicoli utilizzati dalle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità - una disposizione che, pur nel rispetto delle rispettive competenze, stimoli gli enti locali ad incentivare con opportune premialità la circolazione pubblica e privata nei centri cittadini dei veicoli a basso contenuto di emissioni inquinanti;

            valutino le Commissioni di merito - al fine di favorire l'acquisto della prima casa, soprattutto da parte dei giovani e delle giovani coppie - l'opportunità di estendere le agevolazioni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 2, anche ai casi di acquisto di una prima abitazione per uso residenziale, entro l'anno 2009, che non sia sottoposta a ristrutturazione edilizia;

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere la concessione degli incentivi per l'acquisto di tutti gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica di cui all'articolo 2, indipendentemente dagli interventi di recupero del patrimonio edilizio;

            valutino altresì le Commissioni di merito - al fine di perseguire gli obiettivi di salvaguardia ambientale previsti dal decreto-legge, tra i quali si colloca, innanzitutto, la riforestazione - l'opportunità di prevedere ulteriori specifici incentivi per l'acquisto di mobili prodotti con legno proveniente da foreste gestite in modo ecosostenibile, secondo precisi standard ambientali garantiti da certificazione;

            all'articolo 7, comma 3-bis, sia espressamente previsto il rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela ambientale, oltre che di quella sull'affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi» (C. 2187, Governo);

            rilevato che il provvedimento reca all'articolo 1 importanti agevolazioni a favore del settore di produzione di autoveicoli e ciclomotori, volte a coniugare gli obiettivi di sostegno alla crescita e all'occupazione con quelli di tutela ambientale;

            che il nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, introduce diverse disposizioni attinenti alle materie di competenza della IX Commissione, volte in particolare a:

                a) estendere l'ambito delle agevolazioni relative all'acquisto dei motocicli;

                b) prevedere un credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti;

                c) demandare ad un regolamento la definizione dei canoni annui dovuti su concessioni relative al demanio marittimo connesse a finalità turistico-ricreative;

                d) fissare in sei anni, rinnovabili di altri sei, la durata minima dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico ferroviario, in modo da agevolare la pianificazione dei servizi, degli investimenti e della gestione del personale;

                e) rivedere la normativa in materia di determinazione del costo medio del carburante ai fini dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto alle imprese di autotrasporto;

                f) permettere al gruppo Tirrenia di utilizzare le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi alla sovvenzione degli esercizi precedenti, per un importo pari a euro 6.615.681;

                g) prevedere che la gestione governativa navigazione laghi, al fine di assicurare la continuità del servizio di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, possa utilizzare per gli esercizi 2009 e 2010 gli avanzi risultanti dai bilanci 2007 e 2008;

                h) destinare una quota pari al 20 per cento delle entrate derivanti da future assegnazioni di frequenze radio alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di comunicazione elettronica, agli oneri relativi alla gestione delle gare di affidamento delle suddette frequenze e a favore dell'incremento del Fondo per il passaggio al digitale;

            che nel nuovo testo è stato altresì introdotto l'articolo 7-bis, con il quale, nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, si sospende fino al 30 giugno 2009 l'efficacia delle modifiche alla disciplina in materia di servizi di trasporto con conducente, previste dal comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

            osservato che la disposizione di cui all'articolo 7-bis risulta in linea con quanto già richiesto nel parere espresso dalla IX Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 207 del 2008, nel quale si osservava che le modifiche introdotte alla disciplina dei servizi di trasporto con conducente erano tali da creare gravi ostacoli all'esercizio dell'attività da parte delle imprese del settore, con evidenti conseguenze negative per gli utenti, e da violare i principi in materia di tutela della concorrenza;

             ritenuto peraltro che, ai fini della revisione della disciplina in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, sarebbe opportuno un termine più ampio di sospensione dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto-legge n. 207 del 2008, sopra richiamate,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 7-bis sostituire le parole «fino al 30 giugno 2009» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2009».

        e con le seguenti osservazioni:

            1) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere anche con riferimento alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, analogamente a quanto previsto per le agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, la possibilità di cumulo con le agevolazioni previste dai commi 228 e 229 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

            2) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di incrementare il tetto di spesa relativo all'agevolazione per l'installazione dei filtri antiparticolato, di cui al comma 11 del medesimo articolo 1, e contestualmente di ampliare la platea dei veicoli ai quali può applicarsi l'agevolazione, includendovi la generalità dei veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 tonnellate;

            3) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, con riferimento alle disposizioni in materia di finanziamento della Gestione Governativa Navigazione Laghi, di prevedere che siano individuate risorse aggiuntive adeguate a garantire la qualità e la continuità del servizio di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;

            4) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di includere fra i parametri rilevanti, ai fini dell'applicazione delle misure di sostegno per il rinnovo del parco automobilistico, oltre che la valutazione delle emissioni inquinanti, anche la dotazione di sistemi di trasporto intelligenti, determinanti per il rafforzamento della sicurezza;

            5) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere le agevolazioni relative all'acquisto di pneumatici ricostruiti anche ad altre modalità di impiego del materiale proveniente da pneumatici dismessi, con particolare riferimento ai prodotti idonei a rafforzare i livelli di sicurezza stradale;

            6) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre misure di incentivazione finalizzate a favorire la sostituzione dei mezzi utilizzati per il trasporto, mediante cisterne, di merci pericolose o infiammabili con mezzi più moderni, dotati di adeguati dispositivi di sicurezza.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 2187, recante «Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi», come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito;

            considerato che il provvedimento d'urgenza adottato dal Governo intende contribuire a fronteggiare l'attuale fase di difficoltà di taluni settori industriali, mirando anche ad un impatto positivo sul complessivo sistema occupazionale;

            auspicato che le misure in esso contenute possano determinare conseguenze positive su tutto il sistema imprenditoriale, anche non direttamente connesso alla grande industria, ma ad esso collegato, sia in termini di filiera - in particolare nel settore della componentistica - che di indotto;

            rilevata l'opportunità di rafforzare - per quanto possibile - le misure finalizzate al sostegno del sistema e, dunque, alla stessa salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, anche mediante interventi diretti a garantire la liquidità delle imprese, oltre che ad assicurare tempi certi per i pagamenti delle forniture;

            osservato, inoltre, che le Commissioni di merito hanno approvato un complesso di misure urgenti a tutela dell'occupazione, di cui all'articolo 7-ter, che intervengono in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cassa integrazione in deroga, di anticipazione dei trattamenti INPS e di incremento della tutela dei lavoratori precari;

            apprezzata altresì l'introduzione, all'articolo 5, del comma 1-bis, che accelera l'entrata a regime delle nuove norme tecniche in materia di costruzioni per il settore dell'acciaio, che potrà produrre effetti benefici sotto il profilo occupazionale in favore dell'intero comparto;

            considerato, inoltre, che è stata positivamente introdotta una disposizione (articolo 7-ter, comma 14) che - andando incontro alla risoluzione approvata in materia dalla XI Commissione, all'unanimità, nella seduta del 26 novembre 2008 - tende ad assicurare che l'INPS non sospenda l'erogazione dei trattamenti pensionistici in favore dei lavoratori esposti all'amianto, sulla base delle certificazioni prodotte dall'INAIL, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva;

            apprezzata, infine, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3-bis, che riconosce i benefici per i beni prodotti dalle imprese che si impegnano a non delocalizzare all'estero la produzione, in particolare per quanto concerne le cosiddette «delocalizzazioni sostitutive»;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            1) nell'accogliere positivamente le disposizioni in materia di tutela dell'occupazione, si raccomanda altresì di vincolare gli aiuti di cui agli articoli 1 e 2 ai livelli occupazionali nei settori industriali interessati, allo scopo di salvaguardare prioritariamente il patrimonio produttivo e occupazionale del Paese;

            2) con riferimento all'articolo 7-ter, nella parte che detta disposizioni relative agli ammortizzatori sociali, occorre adottare una formulazione del testo che escluda in modo chiaro la possibilità di utilizzare per la cassa integrazione ordinaria le risorse da destinare agli ammortizzatori sociali in deroga;

            3) si verifichi altresì la possibilità di introdurre ulteriori misure che, nello sbloccare gli investimenti programmati dagli enti locali, siano anche idonee a favorire un celere accesso delle imprese ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

            4) occorre, in questo contesto, assicurare l'introduzione di una specifica disposizione, non limitata esclusivamente al settore pubblico, che imponga il pagamento dei fornitori entro tempi certi, secondo quanto stabilito dalle direttive comunitarie in materia, anche al fine di rendere fluidi i pagamenti tra imprese nell'ambito della filiera produttiva e dell'indotto;

            5) al citato articolo 7-ter, nell'ambito delle disposizioni che già favoriscono l'accelerazione delle procedure per il pagamento dei trattamenti di cassa integrazione, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare, altresì, strumenti appropriati per garantire la liquidità delle imprese, anche attraverso il rapporto con l'INPS, sotto forma di possibili dilazioni del pagamenti dei contributi, di rateizzazioni di adempimenti relativi a contributi pregressi o di eventuali anticipazioni delle prestazioni;

            6) anche allo scopo di assicurare un concreto sostegno dei relativi livelli occupazionali, valutino inoltre le Commissioni di merito l'esigenza di sostenere gli sforzi di innovazione e sviluppo realizzati da determinati settori produttivi italiani, con particolare riferimento al settore del tessile e della ceramica;

            7) al fine di andare incontro alle aspettative condivise dalle parti sociali firmatarie del relativo accordo, si verifichi infine l'opportunità di apportare apposite modifiche, anche di natura organizzativa e senza oneri aggiuntivi, alla normativa istitutiva del Fondo di solidarietà per il personale dipendente dalle imprese di credito.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2187 Governo, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, recante «misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi», che prevede contributi statali diretti a fronteggiare la crisi internazionale del settore industriale, ed in particolare del comparto automobilistico, nonché a favorire la riduzione delle emissioni prodotte dai veicoli in circolazione nel rispetto della normativa comunitaria in materia;

            tenuto conto del Piano europeo per la ripresa economica (COM(2008)800), approvato dal Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008, che reca, tra l'altro, indicazioni per lo sviluppo di tecnologie pulite per il comparto automobilistico da realizzare mediante partenariati tra i settori pubblico e privato;

            considerato, in via generale, che le disposizioni da esso recate si collocano nell'ambito della Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico di cui alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 21 settembre 2005, nella quale si fissano obiettivi di riduzione di alcune sostanze inquinanti e si rafforza il quadro legislativo di lotta contro l'inquinamento atmosferico;

            esaminato, in particolare, il comma 8 dell'articolo 1, che stabilisce che le agevolazioni per l'acquisto, con contestuale rottamazione, di veicoli a ridotto impatto ambientale possono essere fruite nel rispetto della disciplina degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

            esaminato, inoltre, l'articolo 2, comma 3, che reca una disposizione di natura programmatica, prevedendo che il Ministero dello sviluppo economico promuova la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti interessati dagli incentivi;

            rilevato, in proposito, che tale disposizione appare riferita a tutti gli incentivi considerati dal decreto-legge e, quindi, oltre a ricomprendere i produttori di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer, trova applicazione anche per quanto riguarda le agevolazioni di cui all'articolo 1 (incentivi per i veicoli);

            considerato che nel protocollo sono definiti gli impegni assunti in ordine alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, alle modalità con le quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con fornitori e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonché allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione;

            rilevato, con riferimento all'articolo 1, che, nell'ambito dell'accordo di compromesso raggiunto dal Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 sull'insieme delle proposte relative al pacchetto energia clima, il Parlamento europeo, nella seduta del 17 dicembre 2008, ha approvato una proposta di regolamento per limitare le emissioni di CO2 delle automobili (COM(2007)856), che ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO2 dei nuovi veicoli nell'UE fino a 130 grammi per km nel 2012, nonché una proposta di direttiva volta a fissare nuovi standard per i combustibili utilizzati dai mezzi di trasporto (COM(2007)18);

            ritenuto, in proposito, che tali proposte devono intendersi come parte integrante della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri (COM(2007)19), intesa a raggiungere l'obiettivo comunitario di 120g CO2/km, a vettura;

            considerato che gli articoli 3 e 4 prevedono rispettivamente agevolazioni fiscali dirette a favorire i distretti produttivi («fiscalità di distretto») e le aggregazioni aziendali;

            rilevato, in proposito, che il 25 giugno 2008 la Commissione ha presentato la comunicazione «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno «Small Business Act» per l'Europa) (COM(2008)394), per consentire alle piccole e medie imprese europee di valorizzare pienamente le loro potenzialità in termini di crescita sostenibile nel lungo periodo e di creazione di un maggior numero di posti di lavoro;

            visti i nuovi commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 3, che - previa autorizzazione comunitaria - vincolano l'erogazione delle agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 all'impegno delle imprese a non delocalizzare la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 3, comma 3-bis, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di definire con maggiore puntualità le modalità di erogazione delle agevolazioni statali.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge, in corso di esame presso le Commissioni riunite VI e X della Camera, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi;

          considerato che il decreto-legge in oggetto contempla previsioni che incidono sulla competenza regionale in ordine alle misure recate a favore dei settori industriali, nonché correlativamente attinenti a profili di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione, in relazione alla lettera e) sul «sistema tributario statale» ed l) su «l'ordinamento civile»;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:

          1) sia previsto che le misure di sostegno recate dal provvedimento siano adottate, in sede di attuazione, previo parere della Conferenza unificata;

          2) siano previste nel provvedimento apposite previsioni tese a salvaguardare la solvibilità degli enti locali nei confronti delle aziende fornitrici di beni e servizi, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla disciplina del Patto di stabilità interno.



TESTO
del disegno di legge
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TESTO
delle Commissioni
Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti per il sostegno dei settori industriali in crisi
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti per il sostegno dei settori industriali in crisi
Art. 1.
Art. 1.
      1. È convertito in legge il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.       1. Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

        All'articolo 1:

            al comma 5, dopo le parole: «motociclo fino a 400 cc di cilindrata» sono inserite le seguenti: «ovvero non superiore a 60 kW»;

            al comma 7, dopo le parole: «per le installazioni degli impianti a metano», sono inserite le seguenti: «sugli autoveicoli di categoria euro 0, euro 1 e euro 2,»;

            dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

        «9-bis. Al comma 230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

            "c) copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione".

        9-ter. Il comma 232 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

        "232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano, anche su supporto elettronico, la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

            a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della domanda di immatricolazione o della carta provvisoria di circolazione;

            b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;

            c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione;

            d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente"»;

            dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

        «11-bis. Per le cessioni aventi ad oggetto pneumatici per autoveicoli e motoveicoli opera la solidarietà nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto tra il cedente e il cessionario, qualora siano soggetti passivi d'imposta, prevista dall'articolo 60-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
        11-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede ad adeguare le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, a quanto previsto dal comma 11-bis del presente articolo.
        11-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 11-bis e 11-ter è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria».

        All'articolo 2:

            al comma 1, le parole: «ad alta efficienza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «di classe energetica non inferiore ad A+»;

            il comma 3 è sostituito dal seguente:

            «3. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di monitorare gli effetti del presente decreto, promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonché alle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.»

        All'articolo 3:

            al comma 2:

                al numero 10, le parole: «resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi ed adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto»;

                i numeri 14) e 15) sono soppressi;

            dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        «3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano nei confronti di quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.
        3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-bis è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria»;

            dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        «4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quali quelle della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, di assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito».

            Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

        «Art. 3-bis. - (Estensione del regime dell'IVA per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione comunitaria, possono essere disciplinati le modalità e i termini per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti delle risorse di cui al predetto articolo 7, comma 2, anche ad altre fattispecie con particolare riferimento ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

        All'articolo 4:

            dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

        «7-bis. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, una quota pari a 300 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, giacenti sull'apposito conto di tesoreria, a cura del titolare del medesimo conto, è trasferita al conto di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione».

        All'articolo 5:

            al comma 1, la parola: «sostitute» è sostituita dalla seguente: «sostituite»;

            dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, il termine del regime transitorio di cui al primo periodo è stabilito al 30 giugno 2009"».

        Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

        «Art. 5-bis. - (Misure per il settore turistico). - 1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 settembre 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:

            a) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;

            b) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;

            c) a precisare, in conformità alla normativa vigente, l'esatta definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del citato decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993;

            d) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 03, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;

            e) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;

            f) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari e del tempo di utilizzo dei beni;

            g) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;

            h) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

        2. Nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, nonché della normativa di coordinamento e di attuazione di cui al comma 1, e comunque fino al 30 settembre 2009, è sospesa la riscossione dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contributi sospesi ai sensi del precedente periodo sono versati, senza aggravio di spesa per interessi e in un'unica soluzione, alla data del primo termine di versamento successivo al 30 settembre 2009. Agli oneri per interessi derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

        All'articolo 6, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

            "1-bis. Le disposizioni del comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano, alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con le modalità ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non è consentita l'utilizzazione per spese di personale.
            1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui all'articolo 3, comma 68, della medesima legge n. 244 del 2007, è prorogato al 20 settembre 2009.
            1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte"».

        All'articolo 7:

            al comma 1, primo periodo, le parole: «è eseguito sulla base di criteri» sono sostituite dalle seguenti: «è eseguito prioritariamente sulla base di criteri»;

        dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

            «1-bis. Per l'espletamento delle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base "Funzionamento" del programma "Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali", nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" e del programma "Fondi da assegnare", unità previsionale di base 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente - capitolo n. 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

            1-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 3.750.000 per la copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma 5, quanto a euro 1.200.000 per la copertura degli oneri di cui al comma 1-quater del presente articolo, e, quanto a euro 25.050.000, per essere riassegnate, nell'anno 2009, al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

            1-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2007, si considerano valide le domande pervenute successivamente al termine indicato del 30 settembre e comunque non oltre il 31 dicembre. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente alla ripartizione già stabilita nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2009. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009.

            1-quinquies. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economico-finanziaria, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è destinata alle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove si siano realizzate opere di carattere collettivo per smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95 per cento delle acque ad uso industriale, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi.

            1-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 1-quinquies. A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sul fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come rifinanziato dal comma 1-ter del presente articolo»;

        dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        «2-bis. L'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si interpreta nel senso che il termine di centoventi giorni ivi previsto è di natura ordinatoria. Conseguentemente il potere di accertamento si esercita, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro i termini ivi previsti che decorrono da quello di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente prima della data di entrata in vigore del comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46»;

        dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

        «3-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

            "4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i decreti di cui al comma 1 contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare.";

            b) al comma 5 sono premessi i seguenti periodi: "Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente. Agli oneri derivanti dal collocamento fuori ruolo si provvede rendendo contestualmente indisponibile un numero di incarichi dirigenziali effettivamente ricoperti corrispondente sul piano finanziario."

            3-ter. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili per altri sei nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati".

            3-quater. Al fine di sostenere le imprese interessate dall'attuale congiuntura economico-finanziaria rafforzando gli strumenti di difesa da manovre speculative, la lettera b) del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituita dalla seguente:

             "b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque per cento da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria".

            3-quinquies. Al testo unico di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

            "2-bis. La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso";

            b) il comma 2 dell'articolo 193, è sostituito dal seguente:

        "2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila".

            3-sexies. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il terzo comma dell'articolo 2357 è sostituito dal seguente:

            "Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate";

            b) il secondo comma dell'articolo 2357-bis è sostituito dal seguente:

            "Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni";

            c) il secondo comma dell'articolo 2445, è sostituito dal seguente:

            "L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale."».

        Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 7-bis. - (Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea) - 1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuarsi nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 30 giugno 2009.

            Art. 7-ter. - (Misure urgenti a tutela dell'occupazione). - 1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa".
        2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria o di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1o aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro venti giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
        3. In via sperimentale, per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'INPS è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all'INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità attuative, gestionali dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.
        4. Il primo periodo dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è sostituito dal seguente: «In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, le concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali».
        5. Il primo periodo dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
        6. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.
        7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla citata legge n. 223 del 1991, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
        8. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

        "2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203".
        9. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettere a) e b), le parole: "tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali" sono soppresse;

            b) al comma 1-bis, le parole: "secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: ", fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente";

            c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

        "1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8»;

            d) al comma 14, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: 'al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223' sono inserite le seguenti: 'o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo';

        10. All'articolo 19, comma 7-bis, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "presso il fondo di provenienza" sono inserite le seguenti: "nel triennio precedente" e dopo le parole: "pari a 3.000 euro" sono aggiunte le seguenti: "e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1o gennaio 2009".
        11. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono tenuti, con periodicità almeno settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le opportunità di lavoro disponibili mediante adeguate forme di promozione della pubblicazione o diffusione sugli organi di comunicazione di massa locali. Le comunicazioni di cui al presente comma rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
        12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1,

                1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

        "d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico";

                2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

        "e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici";

                3) alla lettera f), dopo le parole: "di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati" sono inserite le seguenti: ", da casalinghe";

                4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati";

            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito compatibilmente a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio".

        13. All'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: "parenti e affini sino al terzo grado" sono sostituite dalle seguenti: "parenti e affini sino al quarto grado".
        14. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall'INAIL ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
        15. All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        "1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato B annesso al medesimo decreto relativamente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti ad utilizzare per la contrattazione integrativa, nonché per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 67, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle del triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica".
        16. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        "3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai princìpi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma 3.".

        17. All'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 41-bis, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,".
        18. Sono escluse dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi «Adattabilità» e «Occupabilità» conseguenti all'accordo riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo per le aree sottoutilizzate e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2009.
        19. Per maggiori spese degli anni 2009 e 2010 si intende, per la gestione di competenza finanziaria, la differenza tra gli impegni effettivi e gli importi indicati per i corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dai programmi operativi regionali (POR) già approvati dalla Commissione europea alla data dell'accordo di cui al comma 18 e, per la gestione di cassa, la differenza tra i pagamenti effettuati e gli importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella programmazione finanziaria prevista dal POR.
        20. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al reddito e alle competenze, di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome del 12 febbraio 2009, individuate nell'ambito dei Programmi Operativi del Fondo sociale europeo 2007/2013 - assi prioritari adattabilità ed occupabilità, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, su richiesta delle regioni e delle province autonome interessate, le quote dei contributi comunitari e statali previste fino all'annualità 2010 per i predetti assi prioritari. Le risorse anticipate dal Fondo ai sensi del presente comma sono imputate, per la parte comunitaria, agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, agli stanziamenti previsti in favore dei medesimi programmi, ai sensi della citata legge n. 183 del 1987.

        Art. 7-quater. - (Patto di stabilità interno). - 1. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per il 2009 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:

            a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

            b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;

            c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.

        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

            a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007;

            b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

            c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.

        3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il successivo mese di maggio, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
        4. L'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, è sostituito dal seguente:

            "3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle operazioni che producono analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi, gli interessi e gli altri proventi, si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, ovvero spettano l'attribuzione di ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, soltanto se tale regime, ovvero l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi".

        5. Per le operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, resta ferma la potestà dell'amministrazione di sindacarne l'elusività fiscale secondo la procedura di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
        6. La prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che provvederanno alla loro esazione ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
        7. Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
        8. Al fine di accelerare gli interventi necessari alla risoluzione della crisi economica in atto e in attesa della piena attuazione del federalismo fiscale e della costituzione del fondo unico dei trasferimenti erariali attribuiti alle regioni di cui all'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le regioni che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2008 e che rendono disponibili importi per gli enti locali ai sensi del comma 3, e nel limite del doppio delle somme rese disponibili, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse derivanti dallo svincolo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.
        9. Sono abrogati:

            a) il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c), della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

            b) il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

            c) l'articolo 2-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

        10. Restano invariate le previsioni di saldo di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.
        11. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del comma 3 e della verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, procede alla valutazione degli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla data del 31 luglio 2009.
        12. All'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, la parola: "sentita" è sostituita dalle seguenti: "d'intesa con";

            b) al comma 12, primo periodo, le parole: "sentite le regioni" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

            c) al comma 12-bis, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni".

        13. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea.
        14. Non si applicano, altresì, le sanzioni nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2008 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008.
        15. A decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome. Nel caso in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.
        16. Per il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 le certificazioni di cui al comma 667 e al comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono essere inviate entro il termine perentorio del 31 maggio 2009.

        Art. 7-quinquies. - (Fondi). - 1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro.
        2. L'utilizzo del fondo è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi e gli importi da finanziare, indicando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse.
        3. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 400 milioni di euro, è attribuita nell'anno 2009 al fondo di cui al comma 1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata, nell'anno 2012, di 400 milioni di euro.
        4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2009, pari a 400 milioni di euro, si provvede con le risorse di cui al primo periodo del comma 3. Agli oneri per l'anno 2012 derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.
        5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, può essere incrementata anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 e riguardanti:

            a) le risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gestite da Mediocredito Centrale Spa sul conto di tesoreria n. 23514;

            b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, depositate sul conto corrente n. 22047 di tesoreria centrale, intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa. Le risorse di cui alla presente lettera possono essere reintegrate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

        6. Le disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 5 sono trasferite al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, negli importi indicati dal decreto di cui al comma 5.
        7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis e 345-decies, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.
        8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di euro, nonché, per l'anno 2012, di ulteriori 500 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, a 300 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni.
        9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        10. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

            "b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri".

        11. La dotazione finanziaria del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituita dal comma 10 del presente articolo, come prevista in forza della delibera CIPE 6 marzo 2009, è corrispondentemente rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma 4, secondo periodo, e del comma 8, secondo periodo.
        12. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno 2009 la quota del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni medesime, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonché degli importi stimati nei saldi di finanza pubblica, è riassegnata entro un mese da quando le stesse sono disponibili, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento e per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        Art. 7-sexies. - (Disposizioni in materia di trasporti). - 1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il terzo periodo del comma 4 è soppresso;

            b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

        "10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative dei vettori e quelle della committenza".

        2. All'articolo 29, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "non oltre il 16 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 16 maggio".
        3. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi alla sovvenzione degli esercizi pregressi a favore del Gruppo Tirrenia per l'importo di euro 6.615.681,63 possono essere utilizzate a parziale copertura del disavanzo 2008 del medesimo Gruppo. Nei confronti del personale del Gruppo Tirrenia possono essere riconosciute le provvidenze in materia di ammortizzatori sociali previste ai sensi del presente decreto.
        4. Al fine di scongiurare la possibilità che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 è consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614, nonché dall'articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
        5. All'articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "80 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "91 milioni di euro, dei quali 11 milioni destinati alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci,".

        Art. 7-septies. - (Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese). - 1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nelle more della concreta operatività delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario nonché il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle piccole e medie imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del citato Fondo».

        All'articolo 8:

            al comma 1:

                l'alinea è sostituito dal seguente:

        «Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 1 a 5, limitatamente alla parte non coperta ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, dall'articolo 2, dall'articolo 4, ad eccezione del comma 7-bis e dall'articolo 5, comma 1, valutati in 1.087 milioni di euro per l'anno 2009, 270,1 milioni di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni di euro per l'anno 2011, 258,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 289,1 milioni di euro per l'anno 2014, e 77,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e dagli articoli 1, comma 11, e 3, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:»;

                alla lettera a), le parole: «rispettivamente quanto a euro 99,5 milioni sul capitolo 7420 e quanto ad euro 833,5 milioni» sono soppresse;

                dopo la lettera a) è inserita la seguente:

                «a-bis) quanto a 726,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 89,6 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure di cui agli articoli 1, 2 e 5»;

                alla lettera b), le parole: «quanto ad euro» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a»;

            al comma 3, le parole: «di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, commi da 1 a 5, 2, 4, 5 e 7-ter, comma 14, del presente decreto».

        Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

        «Art. 8-bis. - (Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge, n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008) - 1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le società pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 2, 5 e 6 del presente articolo"».


DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO 2009, N. 5


Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2009.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni
Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale del settore industriale e in particolare del comparto automobilistico, anche in relazione all'importanza di questi settori nel sistema produttivo nazionale ed ai riflessi di carattere occupazionale sulle famiglie e sulle imprese;  
        Ritenuta la necessità di collocare in un quadro unitario le disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e di salvaguardia ambientale;  
        Considerate, altresì, le particolari ragioni di urgenza, connesse con la contingente situazione economico-finanziaria delle imprese e del loro indotto e con la necessità di sostenere la domanda di beni durevoli, di favorirne il ricambio con finalità di carattere ambientale e di assicurare obiettivi di rilancio occupazionale;  
        Rilevata, infine, l'esigenza di potenziare le misure fiscali e finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto e dalle linee guida per le politiche nazionali di riduzione delle emissioni di gas-serra;  
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;  
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;  
emana
il seguente decreto-legge:
 
Articolo 1.
(Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici).
Articolo 1.
(Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici).
        1. Fermo restando le misure incentivanti di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro5» che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio, è concesso un contributo di euro 1500.         1. Identico.
        2. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», è concesso un contributo di euro 2500.         2. Identico.
        3. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è aumentato di 1500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.         3. Identico.
        4. Per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è incrementato fino ad euro 4000. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 2.         4. Identico.
        5. In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è concesso un contributo di euro 500.         5. In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata ovvero non superiore a 60 kW nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è concesso un contributo di euro 500.
        6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.         6. Identico.
        7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano, nei limiti della disponibilità prevista dal comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come ulteriormente incrementata dal comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.         7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano sugli autoveicoli di categoria euro 0, euro 1 e euro 2, nei limiti della disponibilità prevista dal comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come ulteriormente incrementata dal comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
        8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.         8. Identico.
        9. Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.         9. Identico.
 

        9-bis. Al comma 230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 

            «c) copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione».

 

        9-ter. Il comma 232 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

 

        «232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano, anche su supporto elettronico, la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

 

            a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della domanda di immatricolazione o della carta provvisoria di circolazione;

 

            b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;

 

            c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione;

 

            d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente».

        10. Il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.

        10. Identico.

        11. Al fine di diminuire le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, è stabilito, nel limite di spesa per l'anno 2009 di 11 milioni di euro, un finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, omologati secondo il decreto del Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, e che garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiori al 90 per cento, su veicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) di categoria N3 ed M3 di classe euro 0, euro 1, euro 2 proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità attraverso l'impiego di veicoli appartenenti alle suddette categorie.         11. Identico.
 

        11-bis. Per le cessioni aventi ad oggetto pneumatici per autoveicoli e motoveicoli opera la solidarietà nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto tra il cedente e il cessionario, qualora siano soggetti passivi d'imposta, prevista dall'articolo 60-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

          11-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede ad adeguare le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, a quanto previsto dal comma 11-bis del presente articolo.
          11-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 11-bis e 11-ter è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
        12. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 è finalizzato alla concessione di contributi per l'installazione dei dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11.         12. Identico.
        13. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 12 sono regolate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con appositi provvedimenti emanati entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano prioritariamente le risorse alle aziende di cui al comma 12 che effettuano servizio nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.         13. Identico.
        14. I contributi di cui al comma 12 sono concessi in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione del dispositivo per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11 e comunque in misura non superiore a 1.000 euro per ciascun dispositivo.         14. Identico.
        15. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 è ripartito, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico.         15. Identico.
        16. I contributi di cui al comma 12 non sono cumulabili con altri contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.         16. Identico.
        17. L'erogazione del finanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, come ripartito ai sensi del comma 15, è subordinata alla notifica da parte della regione o della provincia autonoma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di misure di riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore della mobilità, vigenti al momento dell'erogazione del finanziamento stesso.         17. Identico.
Articolo 2.
(Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici).
Articolo 2.
(Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici).

        1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1o luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1o luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.         2. Identico.
        3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto; nel protocollo sono definiti gli impegni assunti in ordine alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, alle modalità con le quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con fornitori e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonché allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.         3. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di monitorare gli effetti del presente decreto, promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonché alle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.
Articolo 3.
(Distretti produttivi e reti di imprese).
Articolo 3.
(Distretti produttivi e reti di imprese).

        1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono soppresse.

        1. Identico.

        2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:         2. Identico:

            «a) fiscali:

            «a) fiscali:

                1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;

                1) identico;

                2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;

                2) identico;

                3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;

                3) identico;

                4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;

                4) identico;

                5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le disposizioni che seguono;

                5) identico;

                6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

                6) identico;

                7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;

                7) identico;

                8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;

                8) identico;

                9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

                9) identico;

                10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

                10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

                11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;

                11) identico;

                12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

                12) identico;

                13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

                13) identico.

                14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;

                Soppresso;

                15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato;».

                Soppresso;

        3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

        3. Identico.

          3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano nei confronti di quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.
          3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-bis è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
        4. Dall'attuazione del comma 1, nonché dell'articolo 1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati dal presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.         4. Identico.
          4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quali quelle della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, di assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito.
 
Art. 3-bis.
(Estensione del regime dell'IVA per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria).
 

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione comunitaria, possono essere disciplinati le modalità e i termini per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti delle risorse di cui al predetto articolo 7, comma 2, anche ad altre fattispecie con particolare riferimento ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Articolo 4.
(Aggregazione tra imprese).
Articolo 4.
(Aggregazione tra imprese).

        1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate nell'anno 2009, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

        1. Identico.

        2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'anno 2009, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.         2. Identico.
        3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei commi precedenti è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.         3. Identico.
        4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.         4. Identico.
        5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.         5. Identico.
        6. La società risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.         6. Identico.
        7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 6, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.         7. Identico.
          7-bis. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, una quota pari a 300 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, giacenti sull'apposito conto di tesoreria, a cura del titolare del medesimo conto, è trasferita al conto di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.
Articolo 5.
(Rivalutazione sostitutiva immobili).
Articolo 5.
(Rivalutazione sostitutiva immobili).

        1. All'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «con la misura del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili» sono sostitute dalle seguenti: «con la misura del 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili».

        1. All'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «con la misura del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili» sono sostituite dalle seguenti: «con la misura del 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili».

          1-bis. Nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, il termine del regime transitorio di cui al primo periodo è stabilito al 30 giugno 2009».
 
Articolo 5-bis.
(Misure per il settore turistico).
 

        1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 settembre 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:

 

            a) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;

 

            b) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;

 

            c) a precisare, in conformità alla normativa, l'esatta definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del citato decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993.

 

            d) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 03, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;

 

            e) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;

 

            f) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari e del tempo di utilizzo dei beni;

 

            g) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;

 

            h) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

 

        2. Nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, nonché della normativa di coordinamento e di attuazione di cui al comma 1, e comunque fino al 30 settembre 2009, è sospesa la riscossione dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contributi sospesi ai sensi del precedente periodo sono versati, senza aggravio di spesa per interessi e in un'unica soluzione, alla data del primo termine di versamento successivo al 30 settembre 2009. Agli oneri per interessi derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 6.
(Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali).
Articolo 6.
(Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali).

        1. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalità per favorire l'intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'articolo 1.

        1. Identico.

          1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
 

        «1-bis. Le disposizioni del comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano, alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con le modalità ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non è consentita l'utilizzazione per spese di personale.

          1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui all'articolo 3, comma 68, della medesima legge n. 244 del 2007, è prorogato al 20 settembre 2009.
          1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte».
Articolo 7.
(Controlli fiscali).
Articolo 7.
(Controlli fiscali).

        1. Il controllo delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, fruite in sede di liquidazione o autoliquidazione dell'imposta principale, è eseguito sulla base di criteri selettivi approvati con atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che tengono conto di specifiche analisi di rischio circa l'indebito utilizzo delle agevolazioni medesime. La conseguente maggiore capacità operativa per l'Agenzia delle entrate viene destinata all'esecuzione di specifici controlli volti al contrasto dell'utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

        1. Il controllo delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, fruite in sede di liquidazione o autoliquidazione dell'imposta principale, è eseguito prioritariamente sulla base di criteri selettivi approvati con atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che tengono conto di specifiche analisi di rischio circa l'indebito utilizzo delle agevolazioni medesime. La conseguente maggiore capacità operativa per l'Agenzia delle entrate viene destinata all'esecuzione di specifici controlli volti al contrasto dell'utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

          1-bis. Per l'espletamento delle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base «Funzionamento» del programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unità previsionale di base 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente - capitolo n. 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
          1-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2008 sono mantenute in bilancio. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 3.750.000 per la copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma 5, quanto a euro 1.200.000 per la copertura degli oneri di cui al comma 1-quater del presente articolo, e, quanto a euro 25.050.000, per essere riassegnate, nell'anno 2009, al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
          1-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2007, si considerano valide le domande pervenute successivamente al termine indicato del 30 settembre e comunque non oltre il 31 dicembre. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente alla ripartizione già stabilita nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2009. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009.
          1-quinquies. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economico-finanziaria, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è destinata alle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove si siano realizzate opere di carattere collettivo per smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95 per cento delle acque ad uso industriale, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi.
          1-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 1-quinquies. A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sul fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come rifinanziato dal comma 1-ter del presente articolo.
        2. Al comma 18 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «È punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.».         2. Identico.
          2-bis. L'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si interpreta nel senso che il termine di centoventi giorni ivi previsto è di natura ordinatoria. Conseguentemente il potere di accertamento si esercita, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro i termini ivi previsti che decorrono da quello di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente prima della data di entrata in vigore del comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.
        3. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 10 milioni di euro per l'anno 2009, di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.         3. Identico.
 

        3-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

            «4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n 133; i decreti di cui al comma 1 contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare.»;

 

            b) al comma 5 sono premessi i seguenti periodi: «Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente. Agli oneri derivanti dal collocamento fuori ruolo si provvede rendendo contestualmente indisponibile un numero di incarichi dirigenziali effettivamente ricoperti corrispondente sul piano finanziario.».

 

        3-ter. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili per altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati».

 

        3-quater. Al fine di sostenere le imprese interessate dall'attuale congiuntura economico-finanziaria rafforzando gli strumenti di difesa da manovre speculative, la lettera b) del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituita dalla seguente:

 

            «b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque per cento da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria».

 

        3-quinquies. Al testo unico di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all'articolo 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

 

        «2-bis. La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso»;

 

        b) il comma 2 dell'articolo 193 è sostituito dal seguente:

 

        «2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila».

 

        3-sexies. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) il terzo comma dell'articolo 2357 è sostituito dal seguente:

 

        «Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.»;

 

            b) il secondo comma dell'articolo 2357-bis è sostituito dal seguente:

 

            «Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni.»;

 

        c) il secondo comma dell'articolo 2445 è sostituito dal seguente:

 

            «L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque essere effettuata con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale».

 
Articolo 7-bis.
(Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea).
 

        1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuarsi nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 30 giugno 2009.

 
Articolo 7-ter.
(Misure urgenti a tutela dell'occupazione).
 

        1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa».

          2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria o di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1o aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro venti giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
          3. In via sperimentale, per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'INPS è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all'INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità attuative, gestionali dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.
          4. Il primo periodo dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è sostituito dal seguente: «In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, le concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali».
          5. Il primo periodo dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
          6. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.
          7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla citata legge n. 223 del 1991, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
          8. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente:
 

        «2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

          9. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

            a) al comma 1, lettere a) e b), le parole: «tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali» sono soppresse;

 

            b) al comma 1-bis, le parole: «secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente»;

 

            c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
        «1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8»;

 

            d) al comma 14, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: "al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223," sono inserite le seguenti: "o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo"».

          10. All'articolo 19, comma 7-bis, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «presso il fondo di provenienza» sono inserite le seguenti: «nel triennio precedente» e dopo le parole: «pari a 3.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1o gennaio 2009».
          11. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono tenuti, con periodicità almeno settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le opportunità di lavoro disponibili mediante adeguate forme di promozione della pubblicazione o diffusione sugli organi di comunicazione di massa locali. Le comunicazioni di cui al presente comma rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
          12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

            a) al comma 1:

            1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

            «d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico»;

 

            2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

            «e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici»;

 

            3) alla lettera f), dopo le parole: «di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati» sono inserite le seguenti: «, da casalinghe»;

 

            4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            «h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati»;

 

            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito compatibilmente a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.».

 

        13. All'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «parenti e affini sino al terzo grado» sono sostituite dalle seguenti: «parenti e affini sino al quarto grado».

          14. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall'INAIL ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
          15. All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
 

        «1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato B annesso al medesimo decreto relativamente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti ad utilizzare per la contrattazione integrativa nonché per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 67, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle del triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica».

 

        16. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

 

        «3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai princìpi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma 3.».

 

        17. All'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 41-bis, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,».

          18. Sono escluse dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi «Adattabilità» e «Occupabilità» conseguenti all'accordo riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo per le aree sottoutilizzate e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2009.
          19. Per maggiori spese degli anni 2009 e 2010 si intende, per la gestione di competenza finanziaria, la differenza tra gli impegni effettivi e gli importi indicati per i corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dai programmi operativi regionali (POR) già approvati dalla Commissione europea alla data dell'accordo di cui al comma 18 e, per la gestione di cassa, la differenza tra i pagamenti effettuati e gli importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella programmazione finanziaria prevista dal POR.
          20. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al reddito e alle competenze, di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome del 12 febbraio 2009, individuate nell'ambito dei Programmi Operativi del Fondo sociale europeo 2007/2013 - assi prioritari adattabilità ed occupabilità, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, su richiesta delle regioni e delle provincie autonome interessate, le quote dei contributi comunitari e statali previste fino all'annualità 2010 per i predetti assi prioritari. Le risorse anticipate dal Fondo ai sensi del presente comma sono imputate, per la parte comunitaria, agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, agli stanziamenti previsti in favore dei medesimi programmi, ai sensi della citata legge n. 183 del 1987.
 
Art. 7-quater.
(Patto di stabilità interno).
 

        1. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per il 2009 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:

 

            a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

 

            b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;

 

            c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.

 

        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

 

            a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007;

 

            b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

 

            c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.

 

        3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il successivo mese di maggio, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

          4. L'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, è sostituito dal seguente:
 

        «3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle operazioni che producono analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi, gli interessi e gli altri proventi, si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, ovvero spettano l'attribuzione di ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, soltanto se tale regime, ovvero l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi».

 

        5. Per le operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, resta ferma la potestà dell'amministrazione di sindacarne l'elusività fiscale secondo la procedura di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

          6. La prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che provvederanno alla loro esazione ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
          7. Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
          8. Al fine di accelerare gli interventi necessari alla risoluzione della crisi economica in atto e in attesa della piena attuazione del federalismo fiscale e della costituzione del fondo unico dei trasferimenti erariali attribuiti alle regioni di cui all'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le regioni che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2008 e che rendono disponibili importi per gli enti locali ai sensi del comma 3, e nel limite del doppio delle somme rese disponibili, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse derivanti dallo svincolo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.
          9. Sono abrogati:
 

            a) il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c), della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

 

            b) il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

 

            c) l'articolo 2-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

        10. Restano invariate le previsioni di saldo di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

          11. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del comma 3 e della verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, procede alla valutazione degli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla data del 31 luglio 2009.
          12. All'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

            a) al comma 1, la parola: «sentita» è sostituita dalle seguenti: «d'intesa con»;

 

            b) al comma 12, primo periodo, le parole: «sentite le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

 

            c) al comma 12-bis, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni».

 

        13. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea.

          14. Non si applicano, altresì, le sanzioni nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2008 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008.
          15. A decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome. Nel caso in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.
          16. Per il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 le certificazioni di cui al comma 667 e al comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 devono essere inviate entro il termine perentorio del 31 maggio 2009.
 
Art. 7-quinquies.
(Fondi).
 

        1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro.

          2. L'utilizzo del fondo è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi e gli importi da finanziare, indicando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse.
          3. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 400 milioni di euro, è attribuita nell'anno 2009 al fondo di cui al comma 1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata, nell'anno 2012, di 400 milioni di euro.
          4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2009, pari a 400 milioni di euro, si provvede con le risorse di cui al primo periodo del comma 3. Agli oneri per l'anno 2012 derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.
          5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, può essere incrementata anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 e riguardanti:
 

            a) le risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gestite da Mediocredito Centrale Spa sul conto di tesoreria n. 23514;

 

            b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, depositate sul conto corrente n. 22047 di tesoreria centrale, intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa. Le risorse di cui alla presente lettera possono essere reintegrate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

 

        6. Le disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 5 sono trasferite al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, negli importi indicati dal decreto di cui al comma 5.

          7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis e 345-decies della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.
          8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di euro, nonché, per l'anno 2012, di ulteriori 500 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, a 300 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni.
          9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          10. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:
 

            «b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri».

 

        11. La dotazione finanziaria del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituita dal comma 10 del presente articolo, come prevista in forza della delibera CIPE 6 marzo 2009, è corrispondentemente rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma 4, secondo periodo, e del comma 8, secondo periodo.

          12. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno 2009 la quota del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni medesime, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonché degli importi stimati nei saldi di finanza pubblica, è riassegnata entro un mese da quando le stesse sono disponibili, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento e per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 
Art. 7-sexies.
(Disposizioni in materia di trasporti).
 

        1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) il terzo periodo del comma 4 è soppresso;

 

            b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

 

        «10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative dei vettori e quelle della committenza».

 

        2. All'articolo 29, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «non oltre il 16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 16 maggio».

          3. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi alla sovvenzione degli esercizi pregressi a favore del Gruppo Tirrenia per l'importo di euro 6.615.681,63 possono essere utilizzate a parziale copertura del disavanzo 2008 del medesimo Gruppo. Nei confronti del personale del Gruppo Tirrenia possono essere riconosciute le provvidenze in materia di ammortizzatori sociali previste ai sensi del presente decreto.
          4. Al fine di scongiurare la possibilità che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 è consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614, nonché dall'articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
          5. All'articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «91 milioni di euro, dei quali 11 milioni destinati alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci,».
 
Art. 7-septies.
(Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese).
 

        1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nelle more della concreta operatività delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario nonché il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle piccole e medie imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del citato Fondo.

Articolo 8.
(Copertura finanziaria).
Articolo 8.
(Copertura finanziaria).

        1. Ai maggiori oneri derivanti dal presente decreto, valutati rispettivamente in euro 382 milioni per l'anno 2009, euro 230,5 milioni per l'anno 2010, euro 405,8 milioni di euro per l'anno 2011, euro 308,4 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013 ed euro 386,2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede:

        1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 1 a 5, limitatamente alla parte non coperta ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, dall'articolo 2, dall'articolo 4, ad eccezione del comma 7-bis e dall'articolo 5, comma 1, valutati in 1.087 milioni di euro per l'anno 2009, 270,1 milioni di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni di euro per l'anno 2011, 258,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 289,1 milioni di euro per l'anno 2014, e 77,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e dagli articoli 1, comma 11, e 3, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

            a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni di euro per l'anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzazione delle somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, quantificate in euro 933 milioni complessivi, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente quanto ad euro 99,5 milioni sul capitolo 7420 e quanto ad euro 833,5 milioni sul capitolo 7342. A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro è versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni di euro è versata su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro. Una quota delle somme riversate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente pari a 80,5 milioni di euro nell'anno 2010 e 95,9 milioni di euro nell'anno 2012 è riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di cui al comma 2 del presente articolo;

            a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni di euro per l'anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzazione delle somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, quantificate in euro 933 milioni complessivi, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sul capitolo 7342. A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro è versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni di euro è versata su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro. Una quota delle somme riversate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente pari a 80,5 milioni di euro nell'anno 2010 e 95,9 milioni di euro nell'anno 2012 è riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di cui al comma 2 del presente articolo;

 

            a-bis) quanto a 726,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 89,6 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure di cui agli articoli 1, 2 e 5;

            b) quanto ad euro 10 milioni di euro per il 2009, 100 milioni di euro per l'anno 2010, 200 milioni di euro per l'anno 2011 ed euro 308,4 milioni dall'anno 2012, in relazione agli interventi previsti ai sensi dell'articolo 7;

            b) quanto a 10 milioni di euro per il 2009, 100 milioni di euro per l'anno 2010, 200 milioni di euro per l'anno 2011 ed euro 308,4 milioni dall'anno 2012, in relazione agli interventi previsti ai sensi dell'articolo 7;

            c) quanto a 49.955.833 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

            c) identica;

            d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

            d) identica.

        2. Conseguentemente all'utilizzo delle risorse provenienti dalle revoche disposto dal comma 1, lettera a) del presente articolo, il rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assicurato con gli importi di 80,5 milioni di euro e di 95,9 milioni di euro riassegnati, rispettivamente, negli anni 2010 e 2012 ai sensi del comma 1, lettera a), ultimo periodo, nonché con le ulteriori disponibilità accertate a seguito di revoche disposte dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il limite complessivo di 450 milioni di euro previsto dal predetto articolo 11 compatibilmente con gli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto.

        2. Identico.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.         3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 1, commi da 1 a 5, 2, 4, 5 e 7-ter, comma 14, del presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 
Articolo 8-bis.
(Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008).
 

        1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le società pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 2, 5 e 6 del presente articolo».

Articolo 9.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  

        Dato a Roma, addì 10 febbraio 2009.

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Scajola, Ministro dello sviluppo economico.
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.

 


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