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PDL 2232-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2232-A



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro dell'interno
(MARONI)

dal ministro della giustizia
(ALFANO)

e dal ministro per le pari opportunità
(CARFAGNA)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(PRESTIGIACOMO)

con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(ZAIA)

con il ministro della gioventù
(MELONI)

con il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
(BRUNETTA)

con il ministro per la semplificazione normativa
(CALDEROLI)

con il ministro per le riforme per il federalismo
(BOSSI)

con il ministro della difesa
(LA RUSSA)

e con il ministro per le politiche europee
(RONCHI)

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori

Presentato il 24 febbraio 2009

(Relatore: LUSSANA)


NOTA:  La II Commissione permanente (Giustizia), il 26 marzo 2009, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.


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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2232 e rilevato che:

                esso reca disposizioni finalizzate ad assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività mediante misure dirette ad un più efficace contrasto della violenza sessuale e degli atti persecutori configuranti il cosiddetto stalking e ad una più efficace azione di controllo del territorio e di contrasto all'immigrazione clandestina;

                come esplicitamente indicato nella relazione illustrativa, il provvedimento in esame riproduce integralmente disposizioni già approvate dalla Camera dei deputati lo scorso 29 gennaio in occasione dell'esame del disegno di legge C. 1440, recante «Misure contro gli atti persecutori» (in particolare, gli articoli 7, 8 e 9 hanno contenuto identico agli articoli 1 e 2 del citato disegno di legge C. 1440), nonché diversi articoli contenuti nel disegno di legge S. 733, ora C. 2180, già approvato dal Senato lo scorso 5 febbraio ed attualmente all'esame della Camera (segnatamente, le lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 1, sono identiche all'articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 8 del disegno di legge C. 2180; gli articoli 3 e 4 coincidono con l'articolo 41, commi 1 e 4, del disegno di legge C. 2180; gli articoli 10, 12 e 13 riproducono in maniera identica gli articoli 4 e 6); inoltre, l'articolo 5, in materia di prolungamento del periodo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione, introduce una disposizione simile - ma non coincidente - ad una contenuta nel testo originario del disegno di legge S. 733, poi soppressa durante l'esame in Assemblea; infine, l'articolo 6, ai commi da 3 a 6, riprende, definendola ulteriormente, una misura già contenuta nell'articolo 52 del disegno di legge C. 2180;

                inoltre, il decreto-legge reca, al medesimo articolo 6, una disciplina transitoria (avente dunque rango di fonte primaria), destinata tuttavia ad operare nelle more dell'adozione di un decreto ministeriale attuativo di disposizioni contenute nel decreto-legge n. 112 del 2008, per la cui emanazione non è peraltro fissato alcun termine;

                il provvedimento adotta espressioni generiche, imprecise ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione (ad esempio: l'articolo 6 consente la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza per soli sette giorni «fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione», senza che tali esigenze vengano in alcun modo specificate né motivate; inoltre, nella formulazione dell'articolo 7, comma 1, non emerge chiaramente che la persona per la cui incolumità la vittima dello stalking ha fondato timore è quella legata da relazione affettiva alla vittima stessa, sembrando invece riferirsi ad una relazione affettiva con il prossimo congiunto);

                il disegno di legge di conversione presentato dal Governo è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti - rispettivamente - dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

                alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 8, commi 3 e 4 - che dispongono, rispettivamente, un aumento della pena e la procedibilità d'ufficio qualora «il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo» - dovrebbe valutarsi l'esigenza di effettuare un coordinamento con la nuova previsione codicistica del reato introdotta dal precedente articolo 7, in quanto il nuovo articolo 612-bis del codice penale, da un lato, fissa la regola della procedibilità a querela di parte, salvo che in alcuni casi espressamente previsti (tra i quali non è però menzionato quello introdotto dal successivo articolo 8, comma 4) e, dall'altro lato, fissa l'entità della pena ed i casi in cui essa è aumentata, senza però richiamare anche la previsione del comma 3 dell'articolo in commento, che prevede anch'esso un aumento di pena senza indicarne l'entità, e dunque configurando una circostanza aggravante ai sensi dell'articolo 64 del codice penale (Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso);

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 4 - che novella l'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al fine di consentire alla persona offesa da taluni reati a sfondo sessuale l'accesso al gratuito patrocinio «anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto» dovrebbe valutarsi l'opportunità di circoscrivere il riferimento al medesimo articolo 76 ed al successivo articolo 77, atteso che esse sono le uniche disposizioni che, nell'ambito del testo unico, individuano e disciplinano i limiti di reddito per accedere al gratuito patrocinio;

                all'articolo 6, comma 8, valuti la Commissione l'opportunità di indicare elementi di specificazione relativi alle «speciali esigenze» che giustificano la conservazione per un termine superiore ai sette giorni, fissati dal medesimo comma, dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2232 Governo «Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «immigrazione», «ordine pubblico e sicurezza», ad esclusione della polizia amministrativa locale e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che le lettere b), h) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza esclusiva dello Stato;

            esaminato l'articolo 1, comma 1, lettera b) che aggiunge il n. 5.1) al primo comma dell'articolo 576 del codice penale, prevedendo la pena dell'ergastolo se l'omicidio è commesso dall'autore del delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge in esame;

            considerato, in proposito, che tale disposizione non prevede alcuna forma di collegamento tra il fatto degli atti persecutori e quello dell'omicidio ai fini dell'applicazione dell'aggravante, che potrebbe pertanto essere applicata in modo irragionevole;

            esaminato l'articolo 6, comma 6, che, nel prevedere la predisposizione di un piano straordinario di controllo del territorio, stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi;

            tenuto conto che il comma 6-bis dell'articolo 6 si limita a prevedere che il Governo rende comunicazioni ai competenti organi parlamentari sullo schema di decreto di cui al comma 6;

            ritenuto, in proposito, necessario prevedere che le competenti Commissioni possano esprimere il proprio parere sullo schema del decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'articolo 6;

            richiamato il parere espresso dalla I Commissione lo scorso 11 dicembre 2008 sul testo del disegno di legge C. 1440, recante «Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti»;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            all'articolo 1, lettera b), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante, una forma di collegamento tra il fatto degli atti persecutori e quello dell'omicidio;

            al comma 6-bis dell'articolo 6 sia espressamente previsto che le competenti Commissioni parlamentari esprimono un parere al Governo sullo schema di decreto ministeriale di cui al comma 6 dello stesso articolo 6.


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori;

            valutato favorevolmente il disposto, di cui all'articolo 6 del provvedimento, relativo al Piano straordinario di controllo del territorio, finalizzato ad accrescere il grado di tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita di reati a sfondo sessuale;

            preso atto con favore della previsione, di cui all'articolo 6, comma 2, relativamente alla riassegnazione immediata delle somme oggetto di confisca, versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente al 25 giugno 2008, nel limite di 150 milioni di euro per il 2009 per le esigenze urgenti di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico;

            apprezzato che, con riferimento al comma 5, tra le associazioni iscritte nell'elenco, di cui al comma 4, i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato;

            apprezzato inoltre l'inserimento, al medesimo articolo 6, del comma 6-bis circa la comunicazione da parte del Governo alle competenti commissioni parlamentari sul decreto del Ministro dell'interno relativo agli ambiti operativi, ai requisiti per l'iscrizione e alle modalità di tenuta degli elenchi delle associazioni tra cittadini non armati, di cui ai commi 3, 4 e 5;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito, con riferimento al comma 5, l'opportunità di prevedere in via eccezionale il ricorso al coinvolgimento di associazioni di cittadini che non siano appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e ad altri Corpi dello Stato in congedo.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 11 del 2009, recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

            rilevata l'opportunità di riformulare la clausola di copertura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), al fine di renderla conforme alla vigente disciplina contabile;

            rilevata altresì l'opportunità di prevedere, a fini prudenziali, il monitoraggio delle disposizioni relative al gratuito patrocinio di cui all'articolo 4;

            considerato che l'utilizzo con finalità di copertura dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, previsto dall'articolo 13 del decreto-legge, non comporta una violazione del divieto di utilizzo per finalità difformi di accantonamenti preordinati all'adempimento di obblighi internazionali di cui all'articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 468 del 1978, in quanto tale accantonamento presenta una specifica voce programmatica riferita al provvedimento concernente disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

            rilevata comunque l'opportunità di assicurare risorse adeguate a far fronte all'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese, rendendo in particolare disponibili ulteriori risorse per l'anno 2010 nell'ambito dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;

            all'articolo 13, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dello stanziamento del conto capitale» con le seguenti: «della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale»;

            all'articolo 13, dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle misure di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.»;

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la Tabella 1 prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto-legge riducendo opportunamente l'utilizzo nell'anno 2010 dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, eventualmente utilizzando altri accantonamenti del medesimo fondo speciale che presentino adeguate disponibilità.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2232 Governo, di conversione del DL 11/09 recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»;

            visto l'articolo 6, comma 7, del decreto-legge, che autorizza i comuni, per la tutela della sicurezza urbana, ad utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

            valutata l'opportunità di assicurare che tale utilizzo dei sistemi di videosorveglianza avvenga secondo modalità che garantiscano il rispetto dei requisiti fissati dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - con particolare riferimento alla tutela della privacy, del diritto alla vita privata e della libertà di movimento - nonché dei principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE



TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
      1. È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.       1. Il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
       2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 2, comma 1:

            alla lettera a), dopo le parole: «all'articolo 275, comma 3,» sono inserite le seguenti: «secondo periodo,» e le parole: «600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «e 600-quinquies»;

            dopo la lettera a) è inserita la seguente:

            «a-bis) all'articolo 275, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, purché risulti esclusa l'applicazione delle circostanze attenuanti dagli stessi contemplate"».

        All'articolo 6:

            al comma 2, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni»;

            dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        «6-bis. Il Governo rende comunicazione ai competenti organi parlamentari sullo schema del decreto di cui al comma 6».


DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2009, N. 11


Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2009.
 

Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori

    
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all'introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori, ad una più efficace disciplina dell'espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, nonché ad un più articolato controllo del territorio;

 

        Ritenuto, pertanto, di anticipare talune delle norme contenute in disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento in materia di sicurezza pubblica e di atti persecutori;

 

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;

 

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventù, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per le riforme per il federalismo, della difesa e per le politiche europee;

 

emana
il seguente decreto-legge:
 

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLENZA SESSUALE, ESECUZIONE DELL'ESPULSIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLENZA SESSUALE, ESECUZIONE DELL'ESPULSIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Articolo 1.
(Modifiche al codice penale).

Articolo 1.
(Modifiche al codice penale).

        1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

        Identico.

            a) il n. 5) è sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies;»;

 

            b) dopo il numero 5) è inserito il seguente: «5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis;».

 

Articolo 2.
(Modifiche al codice di procedura penale).

Articolo 2.
(Modifiche al codice di procedura penale).

        1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) all'articolo 275, comma 3, le parole: «all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies del codice penale,»;

          a) all'articolo 275, comma 3, primo periodo, le parole: «all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale»;

 

            a-bis) all'articolo 275, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, purché risulti esclusa l'applicazione delle circostanze attenuanti dagli stessi contemplate»;

            b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;».

            b) identica.

Articolo 3.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

Articolo 3.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

        1. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

        Identico.

            a) al primo periodo, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,» e dopo la parola: «602» sono inserite le seguenti: «, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, 609-octies»;

 

          b) al quarto periodo, le parole: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies e 609-quater, secondo comma».

 

Articolo 4.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

Articolo 4.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

      1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

        Identico.

        «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».

 

Articolo 5.
(Esecuzione dell'espulsione).

Articolo 5.
(Esecuzione dell'espulsione).

        1. Al comma 5 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta

        Identico.

giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.».  
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore del presente decreto.  

Articolo 6.
(Piano straordinario di controllo del territorio).

Articolo 6.
(Piano straordinario di controllo del territorio).

        1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».

        1. Identico.

        2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.         2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
        3. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.         3. Identico.
        4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato         4. Identico.
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 6. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.
        5. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.         5. Identico.
        6. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.         6. Identico.
        6-bis. Il Governo rende comunicazione ai competenti organi parlamentari sullo schema del decreto di cui al comma 6.
        7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.         7. Identico.
        8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.         8. Identico.

        

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTI PERSECUTORI

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTI PERSECUTORI

Articolo 7.
(Modifiche al codice penale).

Articolo 7.
(Modifiche al codice penale).

        1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

        Identico.

        «Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

 
        La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.  
        La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una  
persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.  
        Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».  

Articolo 8.
(Ammonimento).

Articolo 8.
(Ammonimento).

        1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

        Identico.

        2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.  
        3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.  
        4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.  

Articolo 9.
(Modifiche al codice di procedura penale).

Articolo 9.
(Modifiche al codice di procedura penale).

        1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        Identico.

            a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:

 

        «Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

 
        2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.  
        3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.  
        4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.  

        «Art. 282-quater. - (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;

 

            b) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

 

        «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;

 

            c) al comma 5-bis dell'articolo 398:

 

                1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

 

                2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

 

                3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

 

                4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;

 

            d) al comma 4-ter dell'articolo 498:

 

                1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

 

                2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

 

Articolo 10.
(Modifica all'articolo 342-ter del codice civile).

Articolo 10.
(Modifica all'articolo 342-ter del codice civile).

        1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

        Identico.

Articolo 11.
(Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori).

Articolo 11.
(Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori).

        1. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

        Identico.

Articolo 12.
(Numero verde).

Articolo 12.
(Numero verde).

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati.

        Identico.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13.
(Copertura finanziaria).

Articolo 13.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno

        Identico.

2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010, euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei Centri di identificazione e di espulsione, si provvede:  

            a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 48.014.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 1;

 

            b) quanto a 3.580.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 2;

 

            c) quanto a 18.688.000 euro per l'anno 2010, 3.453.950 euro per l'anno 2011, e 7.043.200 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 5, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 
        3. Per le finalità di cui all'articolo 12 è autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.  
        4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  

Articolo 14.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

         Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

         Dato a Roma, addì 23 febbraio 2009.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Maroni, Ministro dell'interno.
Alfano, Ministro della giustizia.
Carfagna, Ministro per le pari opportunità.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Meloni, Ministro della gioventù.
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa.
Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo.
La Russa, Ministro della difesa.
Ronchi, Ministro per le politiche europee.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.

 

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Tabella 1
(prevista dall'articolo 13,
comma 1, lettera
a))

 
2009
2010
2011
Ministero dell'economia e delle finanze
  5.598.000
  3.403.000
  2.872.000
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
25.600.000
30.029.000
19.729.000
Ministero della giustizia
    659.000
    679.000
 
Ministero degli affari esteri
  2.386.000
26.455.000
20.641.000
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
    361.000
  2.417.000
  2.016.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
      16.000
    521.000
    434.000
Ministero per i beni e le attività culturali
    380.000
  1.971.000
  1.643.000
                            Totale
35.000.000
64.796.000
48.014.000


Tabella 2
(prevista dall'articolo 13,
comma 1, lettera
b))

 
2010
Ministero dell'economia e delle finanze
  500.000
Ministero degli affari esteri
3.000.000
Ministero per i beni e le attività culturali
      80.000
                            Totale
3.580.000


Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge Allegato
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