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PDL N. 2169

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2169



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato D'IPPOLITO VITALE

Introduzione del requisito della costituzione di parte civile per l'accesso ai benefìci previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata

Presentata il 9 febbraio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Nonostante il costante impegno e l'attività di contrasto e di repressione posta in essere dal mondo istituzionale e la mobilitazione generale anche della società civile contro il fenomeno delle mafie, purtroppo la criminalità organizzata è quanto mai presente su tutto il territorio nazionale e semina vittime, oggi come ieri. Come è noto, è considerato vittima della criminalità organizzata di stampo mafioso chiunque, cittadino italiano, straniero o apolide, sia deceduto o abbia subìto un'invalidità permanente per effetto di ferite o di lesioni causate da atti di tale matrice. Il prefetto cura l'istruttoria delle domande volte a ottenere i benefìci economici in favore degli invalidi vittime di atti di criminalità organizzata e dei loro familiari e rilascia, su richiesta degli aventi diritto, la certificazione attestante lo stato di vittima della mafia, necessaria per ottenere i benefìci non economici previsti dalla legislazione vigente (ad esempio collocamento obbligatorio al lavoro con precedenza e con preferenza a parità di titoli, riserva di posti per l'assunzione a ogni livello e qualifica, esenzione dal pagamento del ticket sanitario eccetera). Per familiari della vittima s'intendono il coniuge e i figli a carico all'epoca dell'evento, compresi i figli maggiorenni per i benefìci di cui al decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007 e alla legge n. 244 del 2007, i figli anche non a carico all'epoca dell'evento in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione, i genitori, i fratelli e le sorelle se conviventi a carico all'epoca dell'evento, nonché chiunque risulti a carico della vittima negli ultimi tre anni precedenti all'evento e i conviventi more uxorio. Ovviamente la vittima e i suoi familiari e conviventi hanno diritto ai benefìci purché si accerti la loro estraneità ad ambienti o a rapporti delinquenziali.
      Queste sono, a grandi linee, le disposizioni della legislazione vigente in materia, da cui risulta una grave lacuna: nessuna legge, tranne la legge n. 512 del 1999, istitutiva del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, richiede, tra i requisiti necessari per accedere ai benefìci, la costituzione di parte civile nel processo penale per i reati di cui il o i richiedenti sono persone offese. A questa lacuna si vuole ovviare con la presente proposta di legge che vuole premiare solo chi, esponendosi, e quindi chiaramente dissociandosi dal mondo criminale, si costituisce parte civile nel procedimento in corso. A tale fine non si tocca l'impianto normativo già esistente e si continuano a considerare aventi diritto alla domanda gli stessi soggetti ai quali tale diritto è già riconosciuto, ma si introduce l'obbligo che si costituiscano parte civile nel processo e, dall'altro lato, si elimina, tra i requisiti per essere considerati familiari aventi diritto ai benefìci, quello della convivenza; con quale criterio, infatti, si discriminano i genitori, i fratelli e le sorelle non conviventi? Forse lo stato civile «diluisce» il legame di sangue?
      Infine si introduce la necessità, da parte del prefetto, organo amministrativo preposto al riconoscimento dello status di vittima della criminalità organizzata di stampo mafioso, di verificare l'avvenuta costituzione di parte civile come requisito imprescindibile di ammissibilità della domanda per accedere ai benefìci previsti per le vittime di mafia e di chiedere, a tale fine, un parere al Procuratore nazionale antimafia.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini dell'elargizione dei benefìci previsti dalla legislazione vigente per le vittime della criminalità organizzata e dell'accesso al Fondo di rotazione di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, si considerano aventi diritto a presentare la domanda per l'accesso a tali benefìci i soggetti indicati dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, nonché da altre norme di legge e di regolamento, indipendentemente dal requisito della convivenza con la vittima.
      2. Costituisce requisito unico di ammissibilità della domanda di cui al comma 1 del presente articolo l'avvenuta costituzione di parte civile nel procedimento o nei procedimenti penali per i reati di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del codice di procedura penale, nei quali il richiedente è persona offesa.
      3. Il prefetto, verificata la condizione di ammissibilità di cui al comma 2, inoltra la domanda con le relative documentazioni al Procuratore nazionale antimafia il quale, entro quindici giorni dalla ricezione degli atti, esprime parere sull'ammissione del richiedente ai benefìci.
      4. Nei trenta giorni successivi alla ricezione del parere di cui al comma 3, il prefetto decide sull'ammissione del richiedente ai benefìci, effettuate le indagini che ritiene opportune. Nel caso di indagini particolarmente complesse il termine è prorogato fino al sessantesimo giorno.


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