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PDL 2157

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2157



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MIGLIOLI, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, MARCO CARRA, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU

Disposizioni in materia di tutele sociali e di politiche attive per i lavoratori titolari di rapporti di lavoro non subordinato

Presentata il 4 febbraio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Sono 2.812.700 i lavoratori precari in Italia, secondo gli ultimi dati che si riferiscono al mese di settembre 2008, recentemente pubblicati dalla CGIA di Mestre. Secondo altre stime, la cifra ammonterebbe addirittura a oltre 4 milioni di lavoratori. Un vero esercito di lavoratori, non più giovanissimi, con un'età media di quarantuno anni, il più delle volte altamente scolarizzati, ma con dei compensi che si collocano nella fascia medio bassa di reddito: 15.900 euro annui considerando tutti gli iscritti alla gestione separata dell'INPS, che scendono a circa 8.800 euro con riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi.
      Un lavoratore su otto, dunque, nel nostro Paese è precario. Una realtà molto presente nel sud, ma che sta conoscendo una significativa espansione anche al nord. Negli ultimi cinque anni, infatti, il lavoro precario nel nord è aumentato del 17 per cento - contro un modesto 3,1 per cento di contratti a tempo indeterminato - con punte, però del 24,6 per cento solo nel nord-est.
      Inoltre, il 90 per cento di questi lavoratori ha un unico committente e il 67,8 per cento può contare su un'unica fonte di reddito, percentuale che sale tra i collaboratori arrivando all'84 per cento.
      Una realtà molto diffusa, con scarsissime tutele e che sarà dunque immediatamente investita dalle conseguenze della crisi economica che, secondo l'opinione unanime degli analisti, farà sentire i suoi effetti soprattutto nel biennio 2009/2010. Solo nella pubblica amministrazione, a causa del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 - che ha bloccato il processo di stabilizzazione dei lavoratori precari avviato dalle due leggi finanziarie del precedente Governo Prodi - e del disegno di legge recante delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, già approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato (atto Senato n. 1167), si calcola che i contratti non rinnovati saranno tra i 250.000 e i 300.000. Nel dettaglio - come riportato dagli organi di stampa - sarebbero 47.000, solo nella pubblica amministrazione, i contratti a tempo determinato che non saranno stabilizzati, pur avendo i requisiti richiesti; tra 40.000 e 50.000 i contratti di collaborazione senza prospettive; 23.000 i lavori socialmente utili privi di sbocco; circa 10.000 i contratti interinali dal futuro incerto. In ultimo i tagli alla scuola, che metterebbero a rischio tra i 130.000 e i 150.000 posti di lavoro.
      Secondo un recente rapporto pubblicato dall'università di Roma La Sapienza, sono circa 800.000 gli atipici a «rischio precarietà», cioè coloro che hanno un solo contratto con un unico committente.
      Nel settore privato la situazione non è affatto migliore: il ricorso alla cassa integrazione, secondo gli ultimi dati, nel mese di dicembre 2008 è aumentato del 526 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Alla FIAT di Torino, solo per fare un esempio, nel mese di dicembre 2008 sono stati 48.000 i lavoratori in cassa integrazione ed a febbraio sarà la volta anche degli impiegati, che rimarranno a casa, in cassa integrazione, in 41.000. In questo quadro la condizione dei lavoratori precari è sicuramente quella più a rischio. Sono loro, infatti, i primi che non avranno il contratto rinnovato senza che questo comporti alcuna forma di tutela.
      Una crisi economica di dimensioni mondiali, che ha spinto gli stessi vertici della Confindustria a lanciare un grido di allarme di fronte ai 500-600.000 posti di lavoro a rischio nei prossimi due anni. In questo quadro la risposta del Governo è stata, fino ad ora, totalmente inefficace ed inefficiente. Le risorse destinate agli ammortizzatori sociali, che al momento ammontano a poco più di un miliardo di euro, sono assolutamente insufficienti a far fronte alla crisi del mercato del lavoro e l'aumento di tali risorse, più volte promesso dal Governo, anche in occasione dell'esame del decreto-legge n. 185 del 2008, in realtà non si è ancora concretizzato.
      Nel frattempo le risorse sono state destinate a provvedimenti di propaganda, come il taglio dell'ICI e la detassazione degli straordinari ai quali, come è ovvio, le aziende non ricorrono in periodi di crisi caratterizzate da calo delle vendite e delle commesse.
      Rimangono fuori da qualsiasi forma di tutela, dunque, i lavoratori precari, per i quali non è prevista alcuna forma di sostegno al reddito. Una situazione, questa, che non può essere lasciata a se stessa, come non fosse meritevole della preoccupazione della politica del Governo. Si tratta di migliaia di lavoratori monoreddito, che nel giro di pochi mesi si sono trovati, o si troveranno, senza contratto o senza alcuna possibilità di stabilizzazione.
      Con la presente proposta di legge, - che, è importante sottolinearlo, è parte integrante di un «pacchetto» di tre proposte del gruppo parlamentare del Partito Democratico della Camera, con cui si interviene anche ai fini dell'estensione del tutele a sostegno del reddito, estendendo quelle attualmente esistenti anche ai lavoratori precari, e per armonizzare la normativa sul lavoro flessibile - vogliamo intervenire sul problema della riqualificazione e delle politiche attive in favore dei lavoratori precari assunti con contratti non subordinati.
      L'obiettivo è quello di creare presso l'INPS un fondo nel quale confluiscano le risorse derivanti da un aumento di 0,5 punti percentuali del contributo aggiuntivo di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997, che verrà utilizzato per promuovere percorsi di riqualificazione e riconoscimento professionale anche in funzione di continuità di occasioni e di impiego, e per prevedere misure integrative di previdenza, sanitarie e di accesso al credito. L'aumento del contributo è a totale carico dei datori di lavoro e riguarderà tutti i lavoratori assunti iscritti alla gestione separata dell'INPS.
      L'articolo reca, inoltre, anche una detrazione ai fini dell'IRPEF pari al 7,41 per cento della retribuzione lorda per i parasubordinati e sull'ammontare del fatturato annuo per i titolari di partita IVA, a condizione che tali risorse confluiscano in apposito fondo previdenziale integrativo costituito nell'ambito del nuovo fondo costituito presso l'INPS. Per i soggetti IRPEF che rientrano nei limiti di reddito esenti dall'imposta e che nell'anno precedente hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 20.000 euro, invece, è prevista una contribuzione figurativa al fondo di previdenza integrativo pari a 1.428 euro. La contribuzione figurativa può essere reiterata per non più di tre esercizi fiscali consecutivi.
      Confluiranno nel nuovo fondo, qualora non ancora utilizzate, anche le risorse previste dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria), anch'esse finalizzate, in forma sperimentale, allo stesso processo di formazione e riqualificazione professionale per gli iscritti alla gestione separata.
      Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, inoltre, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, disciplinerà le linee di indirizzo per avviare politiche attive rivolte agli iscritti alla gestione separata sia per il riconoscimento professionale e la certificazione delle competenze acquisite, sia per i percorsi di orientamento professionale e le offerte formative e di aggiornamento professionale dedicate, sia infine per costituire banche dati relative alle offerte di lavoro provenienti da professionisti e parasubordinati iscritti alla gestione separata, consultabili dai committenti.
      L'articolo, 2 prevede, invece, forme di incentivazione finalizzate all'avvio di processi di stabilizzazione del personale precario, prevedendo, per le aziende che assumono a tempo indeterminato lavoratori occupati nella stessa azienda da almeno tre anni, la possibilità di una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali. I contributi non sono dovuti per un periodo di tre anni nel caso di assunzione nei territori del Mezzogiorno, di lavoratori e lavoratrici sopra i cinquanta anni, per le imprese commerciali con meno di cinquanta addetti, per gli studi professionali e per le imprese artigiane. Hanno accesso a tali incentivi le aziende che abbiano sottoscritto accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
      La proposta di legge, infine, contiene misure volte ad evitare fenomeni di elusione delle previsioni dei contratti di lavoro, nonché le modalità di elezione del presidente della comitato di amministrazione del fondo della gestione separata dell'INPS e procedure di quantificazione statistica della platea degli iscritti alla medesima gestione separata.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Sostegno del reddito, formazione, previdenza e accesso al credito).

      1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, il contributo aggiuntivo previsto dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fissato nella misura dello 0,5 per cento, è aumentato in ragione di mezzo punto percentuale per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, con onere a totale carico del datore di lavoro.
      2. Le risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione del comma 1, ferma restando l'attuale destinazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dello 0,72 per cento, sono destinate a interventi a favore dei soggetti di cui al medesimo comma 1 volti, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione, riqualificazione e riconoscimento professionale, anche al fine di favorire la continuità di occasioni di impiego, e a prevedere misure integrative di carattere previdenziale e sanitario e volte ad agevolare l'accesso al credito. Gli interventi di cui al presente comma volti al sostegno del reddito dei destinatari sono subordinati alla loro partecipazione alle iniziative di formazione di cui al comma 9.
      3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 2, le risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinate a un fondo appositamente costituito dalle parti sociali, o, in mancanza, presso l'INPS.
      4. Gli interventi da realizzare a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 3 sono autorizzati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità previste al comma 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione del fondo.
      5. La misura dell'incremento contributivo disposto dal comma 1 può essere adeguata con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa verifica con le parti sociali da effettuare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. In caso di omissione, anche parziale, del versamento dell'incremento contributivo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono versati al fondo di cui al comma 3.
      7. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di costituzione del fondo di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità per il riconoscimento, in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui al comma 1, di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 7,41 per cento della retribuzione annua lorda, ovvero del fatturato annuo per i titolari di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, a condizione che le corrispondenti risorse siano destinate agli interventi previdenziali integrativi realizzati in attuazione del comma 2. A tale scopo il comitato amministratore del fondo di cui al comma 3, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, destina agli interventi previdenziali integrativi una quota della contribuzione di cui al comma 1. Per i soggetti IRPEF che rientrano nei limiti di reddito che danno diritto all'esenzione dall'imposta e che nell'anno precedente hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 20.000 euro è prevista una contribuzione figurativa da destinare agli interventi previdenziali integrativi pari a 1.482 euro. La contribuzione figurativa può essere reiterata per non più di tre anni consecutivi.
      8. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 527, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate al fondo di cui al comma 3 del presente accordo.
      9. Entro tre mesi dalla data di costituzione del fondo di cui al comma 3, le risorse di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vincolate alle iniziative di formazione per gli iscritti alla gestione separata di cui al comma 1 del presente articolo, non pensionati, non ancora utilizzate, sono destinate al predetto fondo di cui al comma 3 del presente articolo e vincolate a iniziative di formazione degli iscritti alla predetta gestione separata.
      10. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, disciplina le linee di indirizzo per avviare politiche attive in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui al comma 1 nei seguenti settori:

          a) riconoscimento professionale e certificazione delle competenze acquisite;

          b) percorsi di orientamento professionale;

          c) offerte formative e di aggiornamento professionale dedicate;

          d) costituzione di banche dati relative alle offerte di lavoro provenienti da professionisti e da altri soggetti iscritti alla gestione separata, consultabili dai committenti. Le banche dati sono inserite in un sistema aperto e trasparente volto a consentire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, basato su una rete di nodi regionali e alimentato dalle informazioni immesse liberamente dai lavoratori. Sono previste e favorite tutte le possibili integrazioni con le banche dati esistenti che concorrono alla formazione della borsa continua nazionale del lavoro di cui agli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

      11. Lo schema del decreto di cui al comma 10 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
      12. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 3, con particolare riferimento alle diverse finalizzazioni di cui al comma 2, al numero di beneficiari e ai risultati conseguiti.

Art. 2.
(Incentivazione di processi di stabilizzazione).

      1. Nei confronti dei datori di lavoro di cui al comma 3, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori occupati nella stessa azienda da almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente, utilizzando contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro a progetto, in somministrazione, di associazione in partecipazione e di prestazione d'opera di cui all'articolo 2222 del codice civile con soggetti privi di autonoma organizzazione, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai sensi delle norme vigenti sono applicati nelle misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. Se le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, come individuati dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane o da studi professionali, ovvero da imprese commerciali che occupano meno di cinquanta addetti, ovvero riguardano lavoratori con più di cinquanta anni di età, non sono dovuti contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono definite le procedure per l'esame delle richieste, da presentare all'INPS, per l'ammissione alle agevolazioni di cui al presente articolo, che si devono comunque concludere entro due mesi dalla presentazione.
      3. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici che, a livello nazionale regionale, territoriale o aziendale, hanno sottoscritto appositi accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale volti a regolare le modalità di esecuzione della prestazione, le qualifiche e mansioni verso cui è accessibile l'attività con contratti di cui al comma 1, i compensi minimi applicabili e le norme di regolazione dei diritti sociali e sindacali.
      4. Nei comparti per i quali gli accordi di cui al comma 3 sono stati conclusi in sede di contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il periodo di applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo è esteso, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, fino a quarantotto mesi.
      5. Nei casi di cui al presente articolo, resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure ordinariamente previste.

Art. 3.
(Misure antielusive).

      1. Al fine di evitare l'elusione delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro, in caso di rapporti di associazione in partecipazione agli utili con apporto di lavoro, il lavoratore associato ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività o, in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo.
      2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali emana, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indirizzi generali ai fini dell'individuazione dei casi in cui può essere effettivamente configurato il rapporto di associazione in partecipazione agli utili con apporto di lavoro e, in particolare, i casi in cui, pur in presenza anche di apporto di lavoro, la partecipazione agli utili con apporto di capitale è considerata sufficiente a considerare legittimi tali rapporti.

Art. 4.
(Modalità di elezione del presidente del comitato amministratore del Fondo della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, delle legge 8 agosto 1995, n. 335).

      1. Il comma 3 dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «3. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i rappresentanti degli iscritti al Fondo, anche laddove nominati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o dall'insediamento del primo comitato amministratore costituito dopo la medesima data».

Art. 5.
(Procedure di quantificazione statistica).

      1. Considerate la diversità delle categorie di soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e l'esigenza di monitorare correttamente l'andamento previdenziale in relazione sia ai futuri interventi previdenziali sia a quelli sociali rivolti agli iscritti alla gestione separata stessa, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'INPS provvede a identificare e a classificare i soggetti iscritti in modo differenziato per le seguenti categorie:

          a) soggetti iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria;

          b) soggetti titolari di pensione previdenziale diretta o di pensione di reversibilità;

          c) soggetti titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto che non sono iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria;

          d) professionisti titolari di partita IVA che non sono iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria;

          e) associati in partecipazione che non sono iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria.

      2. Entro sei mesi dalla data della data di entrata in vigore della presente legge l'INPS provvede a garantire l'aggiornamento trimestrale degli estratti conto relativi alla posizione dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui al comma 1 assicurando la possibilità della loro consultazione sulla rete internet da parte degli iscritti per verificare la correttezza dei versamenti effettuati.


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