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PDL 2306

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2306



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STRADELLA

Disposizioni concernenti l'accesso alla professione di costruttore edile

Presentata il 18 marzo 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Qualità del prodotto edile e trasparenza delle operazioni immobiliari sono condizioni di mercato da cui non si può prescindere.
      La presente proposta di legge ha lo scopo di delineare un sistema di selezione per l'accesso alla professione di costruttore edile, esclusi quindi coloro che effettuano mera attività di promozione immobiliare, finalizzato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori - la compatibilità ambientale degli interventi - la sicurezza della qualità e della durata dei prodotti finali nonché la soddisfazione delle esigenze dei consumatori.
      Occorre eliminare dal mercato gli operatori abusivi, che fanno una concorrenza sleale alle imprese «sane» evitando che chiunque, senza preparazione, esperienza e titolo di studio, possa accedere a un settore, quale quello dell'edilizia, che comporta un elevato tasso di rischio per la salute e la sicurezza degli operatori e degli utenti. Tutto ciò può avvenire solo attraverso la previsione per legge di specifici requisiti obbligatori di carattere tecnico-professionale correlati anche al possesso di requisiti di onorabilità e di capacità organizzativa e gestionale dell'impresa.
      Con la presente proposta di legge si intende quindi istituire un sistema di qualificazione obbligatorio per tutti coloro che eseguono, in proprio o per conto di terzi, lavori edili, indipendentemente dalla qualifica di impresa o di ditta artigiana, obbligando contestualmente, attraverso la previsione di specifiche sanzioni, committenti e appaltatori (in caso di subappalti) a utilizzare solo soggetti qualificati.
      Il sistema di qualificazione individuato dalla presente proposta di legge non si applica ai promotori immobiliari in quanto la peculiarità delle operazioni rende difficile riportare in uno schema di garanzie e di qualificazione la loro operatività. In ogni caso vale la regola che tutti i lavori da essi appaltati dovranno essere eseguiti da soggetti qualificati secondo la normativa qui proposta.
      Poiché i requisiti introdotti dalla presente proposta di legge devono considerarsi integrativi e aggiuntivi rispetto a quelli già richiesti oggi per l'iscrizione al registro delle imprese presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si è ritenuto di affidare a queste ultime la gestione di un apposito registro speciale dell'edilizia, che dovrà essere allo scopo istituito, nel quale confluiranno le nuove iscrizioni nonché, ovviamente, tutte quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della legge.
      La proposta di legge prevede, come requisiti minimi di qualificazione, l'obbligo per l'impresa edile (sia in forma individuale che societaria) di comunicare, ai fini dell'iscrizione nel registro dell'edilizia, il nominativo di:

          1) un responsabile tecnico, che può essere il titolare dell'impresa o un suo dipendente ovvero il consigliere di amministrazione;

          2) un responsabile per la prevenzione e per la protezione (che può coincidere con il responsabile tecnico) ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

      La qualifica di responsabile tecnico può essere acquisita e dimostrata tramite il possesso di un titolo di studio, l'esperienza professionale e la frequenza di corsi di formazione nonché l'esame di abilitazione professionale.
      La durata dei corsi e il loro grado di approfondimento dovranno ovviamente essere commisurati al titolo di studio posseduto e all'esperienza lavorativa professionale maturata.
      La qualifica di responsabile tecnico può invece essere riconosciuta automaticamente in capo a coloro i quali hanno svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali, di amministratore o di direttore tecnico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nell'ambito di attività del settore delle costruzioni.
      In ogni caso resta fermo che, oltre ai requisiti di tipo professionale, il responsabile tecnico deve essere in possesso anche di una serie di requisiti morali, individuati dall'articolo 4.
      Qualora, per qualsiasi motivo, non sia più individuabile il responsabile tecnico o il responsabile per la prevenzione e la protezione ovvero tali soggetti abbiano perso i requisiti richiesti dalla presente proposta di legge, è prevista la sospensione dell'attività fino a che non sia nuovamente comunicato il nominativo di un soggetto qualificato.
      La proposta di legge prevede anche che siano soddisfatti i requisiti di capacità organizzativa attraverso la dimostrazione della disponibilità di un minimo di attrezzature per lo svolgimento dell'attività edile.
      L'articolo 11 disciplina il sistema sanzionatorio nei confronti di coloro che esercitano l'attività senza essere in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'attività ovvero senza rispettare gli obblighi e gli adempimenti previsti.
      Peraltro, in caso di affidamento di lavori a soggetti non qualificati sono previste sanzioni pecuniarie anche a carico sia del committente che del direttore dei lavori che verranno comminate da parte del soggetto a ciò preposto.
      Per assicurare il monitoraggio della verifica di sussistenza dei requisiti in capo a coloro che sono iscritti nel registro dell'edilizia, la proposta di legge prevede che tutte le infrazioni siano comunicate da parte delle autorità competenti ad effettuare i controlli, sia alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sia alle casse edili.
      È previsto, infine, un periodo transitorio di adeguamento ai nuovi criteri di accesso al settore da parte di coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono già operanti sul mercato.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, disciplina i requisiti per la qualificazione e per l'accesso alla professione di costruttore edile.
      2. L'accesso alla professione di costruttore edile è subordinato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al possesso di requisiti morali e di requisiti attinenti alla capacità professionale di cui alla presente legge.
      3. Al fine di cui al comma 2, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita la sezione speciale dell'edilizia alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che esercitano una delle attività previste dall'articolo 2.
      4. I requisiti di cui al comma 2 del presente articolo devono ritenersi integrativi di quelli già richiesti ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, o all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 2.
(Definizione dell'attività).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano allo svolgimento delle attività di costruzione, ristrutturazione, manutenzione, restauro e finitura di immobili e di altre opere civili svolte in proprio ovvero eseguite tramite contratto di appalto o di subappalto.
      2. Restano escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività di promozione e di sviluppo di progetti immobiliari.

Art. 3.
(Responsabile tecnico e responsabile per la prevenzione e la protezione).

      1. Per l'esercizio della professione di costruttore edile, all'atto della presentazione della richiesta d'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia istituita presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge, devono essere designati il responsabile tecnico e il responsabile per la prevenzione e la protezione ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
      2. Le qualifiche di responsabile tecnico e di responsabile per la prevenzione e la protezione, di cui al comma 1, possono essere assunte anche da un solo soggetto a ciò designato.
      3. La qualifica di responsabile tecnico è attribuita alternativamente a uno dei seguenti soggetti: titolare dell'impresa, consigliere di amministrazione o persona fisica che ha un rapporto di lavoro dipendente con l'impresa.

Art. 4.
(Requisiti morali del responsabile tecnico).

      1. Il responsabile tecnico di cui all'articolo 3 non può esercitare l'attività di cui alla presente legge, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione, qualora abbia riportato una condanna accertata con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale:

          a) per un delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

          b) per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro secondo del codice penale, nonché per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione e rapina;

          c) per i reati di cui agli articoli 256, 257 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

          d) per i reati previsti dagli articoli 175 e 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

          e) per i reati previsti dall'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

      2. Il responsabile tecnico di cui all'articolo 3 non può, altresì, esercitare l'attività di cui alla presente legge qualora abbia subito l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero di una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575.
      3. Il responsabile tecnico che, successivamente alla nomina, è condannato per uno dei reati di cui al comma 2 o incorre nell'applicazione di una delle misure di cui al comma 3, è esonerato dall'incarico con decorrenza immediata.

Art. 5.
(Requisiti di idoneità professionale).

      1. Il responsabile tecnico di cui all'articolo 3 deve essere in possesso dei seguenti alternativi requisiti di idoneità professionale:

          a) diploma di istruzione tecnica superiore o professionale o titolo equipollente, esperienza lavorativa di almeno sei mesi presso un'impresa edile e frequenza di un corso di formazione di ottanta ore;

          b) laurea in ingegneria o in architettura ovvero laurea con indirizzo economico, gestionale, giuridico, amministrativo e frequenza di un corso di formazione di ottanta ore;

          c) esperienza lavorativa di trentasei mesi negli ultimi cinque anni con la qualifica di operaio specializzato ovvero di livello superiore e frequenza di un corso di formazione di centocinquanta ore;

          d) frequenza di un corso di formazione della durata di duecentocinquanta ore per un periodo non inferiore a sei mesi.

      2. Al termine dei corsi di formazione di cui al comma 1 è sostenuto l'esame di abilitazione professionale.
      3. Fatti, comunque, salvi i requisiti morali di cui all'articolo 4 della presente legge, la qualifica di responsabile tecnico è riconosciuta anche a coloro che hanno svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali, di amministratore o di direttore tecnico ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nell'ambito di attività svolte nel settore delle costruzioni.

Art. 6.
(Attività formativa).

      1. La programmazione e lo svolgimento dei corsi di formazione e la predisposizione delle prove dell'esame di abilitazione di cui, rispettivamente, all'articolo 5, commi 1 e 2, sono affidati agli enti bilaterali costituiti comparativamente tra le organizzazioni di categoria del settore delle costruzioni maggiormente rappresentative a livello nazionale o da altri enti accreditati dalla regione territorialmente competente.
      2. I corsi di formazione di cui al comma 1, differenziati nella durata e nel livello di approfondimento, riguardano le seguenti materie:

          a) diritto civile;

          b) diritto tributario;

          c) urbanistica ed edilizia;

          d) contratto collettivo nazionale di lavoro del settore delle costruzioni;

          e) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

          f) diritto ambientale;

          g) normativa tecnica del settore delle costruzioni.

      3. I programmi dei corsi di formazione, le materie e gli enti autorizzati a organizzarli, nonché la costituzione della commissione per l'esame di abilitazione di cui al comma 1, sono definiti con regolamento adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le organizzazioni di categoria del settore delle costruzioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 7.
(Capacità organizzativa).

      1. All'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 1, comma 3, deve essere dimostrata, tramite idonea documentazione rilasciata dai venditori, locatori o noleggianti, la disponibilità dell'attrezzatura necessaria all'esercizio dell'attività edile per un valore minimo di 10.000 euro.

Art. 8.
(Compiti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

      1. Ai fini di cui alla presente legge, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) verifica dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 1, comma 3;

          b) comunicazione alla cassa edile dell'avvenuta iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui alla lettera a);

          c) controllo periodico, mediante verifiche annuali anche a campione, della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a);

          d) coordinamento e funzionamento del sistema della sezione speciale di cui alla lettera a).

      2. L'esercizio dei compiti di cui al comma 1 è affidato al personale della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura.
      3. Agli oneri sostenuti a seguito dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 si fa fronte con i fondi introitati con il diritto di prima iscrizione di cui al comma 4 corrisposto alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura tramite versamento su un conto corrente appositamente istituito.
      4. Il diritto di prima iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia, di cui all'articolo 1, comma 3, è determinato per l'anno 2010 in 500 euro ed è aggiornato annualmente in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati riferita al mese di dicembre di ogni anno calcolata dall'Istituto nazionale di statistica.
      5. Il Ministro dello sviluppo economico può comunque procedere alla determinazione annuale del diritto di prima iscrizione, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4.
      6. Il diritto di prima iscrizione deve essere versato all'atto della richiesta di iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 1, comma 3.
      7. Il diritto di prima iscrizione non è dovuto nel caso di soggetti che esercitano l'attività di costruttore edile alla data di entrata in vigore della presente legge e che sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione alla sezione speciale per l'edilizia di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 9.
(Sospensione e decadenza dell'attività).

      1. L'esercizio dell'attività di costruttore edile è sospeso qualora venga meno anche uno solo dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4.
      2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, l'esercizio dell'attività può essere ripreso solo se, entro i novanta giorni successivi alla sospensione, l'interessato provvede a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura gli elementi per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4. In mancanza di tale comunicazione, l'iscrizione decade.

Art. 10.
(Norme transitorie).

      1. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 3, è consentita l'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 1, comma 3, previa indicazione del responsabile per la prevenzione e la protezione e del responsabile tecnico, il quale deve comunque possedere i requisiti morali di cui all'articolo 4.
      2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, i requisiti di idoneità professionale di cui al medesimo articolo 5, comma 1, devono essere dimostrati dal responsabile tecnico entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 3.
      3. Coloro che esercitano l'attività di costruttore edile di cui all'articolo 2 alla data di entrata in vigore della presente legge devono iscriversi alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 1, comma 3, entro i novanta giorni successivi alla medesima data, indicando i nominativi del responsabile tecnico e del responsabile per la prevenzione e la protezione, nonché producendo la documentazione di cui all'articolo 7.
      4. Coloro che esercitano l'attività di costruttore edile di cui all'articolo 2 della presente legge e che sono in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ne danno apposita comunicazione, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 1, comma 3, alla competente camera di commercio, industria artigianato e agricoltura contestualmente all'indicazione del responsabile tecnico e del responsabile per la prevenzione e la protezione.

Art. 11.
(Sanzioni)

      1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente in materia, il mancato possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge per l'esercizio della professione di costruttore edile comporta l'applicazione, da parte del prefetto, delle sanzioni amministrative stabilite dal presente articolo.
      2. Il committente che affida l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 2 a soggetto non in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, salvo che dimostri di avere agito in buona fede, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al valore dell'opera realizzata dal soggetto non abilitato, e comunque stabilita in un minimo di 1.000 euro e un massimo di 100.000 euro.
      3. La stessa sanzione di cui al comma 2 si applica al direttore dei lavori. In caso di accertate e reiterate violazioni delle disposizioni della presente legge, il direttore dei lavori è sospeso dall'esercizio della professione per un periodo compreso tra sei mesi e trentasei mesi.
      4. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 senza il possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dalla presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al doppio del valore dell'opera realizzata e con l'immediata confisca di tutte le attrezzature impiegate.
      5. In caso di subappalto, le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche nei confronti dell'appaltatore, salvo che dimostri di avere agito in buona fede nell'affidamento dei lavori.
      6. L'esecuzione dei lavori da parte di un soggetto non iscritto alla sezione dell'edilizia di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero non più in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione è immediatamente sospesa.
      7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, i lavori possono essere ripresi solo dopo avere comunicato all'organo di vigilanza il nominativo di un soggetto abilitato ai sensi della presente legge.
      8. Le violazioni di cui al presente articolo comportano la cancellazione dal registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e dalla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge, ovvero, nel caso di un soggetto non iscritto ai medesimi registro e sezione speciale, il divieto permanente d'iscrizione agli stessi.
      9. Le violazioni di cui al presente articolo sono comunicate alla Cassa edile.

Art. 12.
(Monitoraggio).

1. Al fine di assicurare assicurare una costante attività di monitoraggio sull'attività delle imprese di costruzione e sul rispetto della normativa vigente in materia, tutte le infrazioni relative al corretto svolgimento dell'attività sono comunicate senza ritardo dalle autorità competenti alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.


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