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PDL 2070

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2070



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOBBA

Disposizioni in materia di perequazione dei trattamenti previdenziali risarcitori in base ai princìpi dell'ordinamento europeo

Presentata il 15 gennaio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Nonostante l'Unione europea già nel 2000 abbia adottato due direttive per vietare discriminazioni sui luoghi di lavoro e per impedire discriminazioni in altri momenti della vita quotidiana, l'attuazione delle leggi e la rivendicazione delle pari opportunità non sono ancora oggi sufficienti per garantire che tutti godano realmente di parità di trattamento.
      È quindi fondamentale agire in modo efficace per districare il groviglio di diseguaglianze che avvolge determinati settori prendendo atto del fatto che la nostra società sta invecchiando e cambiando in modo multietnico. La crescente diversità, insieme a un'infinità di opportunità da cogliere, pone nuove sfide da affrontare in maniera più efficace, in particolare:

          a) sensibilizzando i cittadini sui loro diritti in merito alla parità di trattamento, avendo ben chiaro che eguaglianza non significa uniformità e che quindi si devono considerare differenze e diversità per assicurare a ogni individuo una reale parità di trattamento;

          b) stabilendo interventi di sostegno ai redditi minimi e alle pensioni, considerato che la normativa sarà unificata in senso europeo, e ricollegandosi ai valori previdenziali emersi fin dalla Rivoluzione francese o nelle teorie del sistema risarcitorio elaborate da Bismarck nella Germania dell'ottocento.

      Su tale punto è da evidenziare come oggi, in Italia, il trattamento privilegiato ordinario dei pubblici dipendenti (articoli 64 e seguenti del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092), compresi i militari e le Forze di polizia, rappresenti un istituto tipico del nostro sistema giuridico, ove la comunità è chiamata a farsi carico dei cittadini che, in conseguenza dell'adempimento dei propri doveri lavorativi, hanno subìto una menomazione fisica che, in molti casi, rende incompatibile la prosecuzione del loro servizio.
      Mentre la pensione privilegiata è rimasta ancorata ai princìpi contenuti nel testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, di cui al regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, fino al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, la corrispondente disciplina per il lavoratore privato, inaugurata fin dal 1917, con il decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, più volte modificata nel corso degli anni trenta, quaranta e cinquanta e disciplinata ora dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha trovato ulteriori, opportuni «aggiustamenti» nel decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con una prima, ovvia, considerazione: per il lavoratore pubblico sono ancora applicate norme risalenti a novanta anni fa, per il lavoratore privato, invece, la normativa è stata aggiornata di pari passo con il progresso della società civile.
      Occorre ricordare come nel nostro Paese le due categorie di lavoratori, privati e pubblici, godano, in caso di invalidità, rispettivamente dei seguenti provvedimenti:

          a) il lavoratore privato, contestualmente all'assunzione, si avvale di un'assicurazione di infortunio i cui costi sono posti a carico del datore di lavoro e gestiti da uno specifico ente (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). In caso di incidente lo stesso lavoratore ha diritto a una rendita per la diminuita capacità lavorativa, scissa dalla pensione retributiva o contributiva maturata; la stessa, esente da imposizione fiscale (o imposta sul reddito della persona fisica), è proporzionata al danno subìto in attività e a un coefficiente del salario percepito precedentemente all'infortunio o alla malattia, sulla base della categoria di appartenenza (agricoltura, commercio, industria eccetera);

          b) il lavoratore pubblico non gode di un'assicurazione di infortunio in quanto il suo datore di lavoro (lo Stato) si è assunto l'obbligo, in caso di incidente o di invalidità, di procedere direttamente all'indennizzo (soggetto a ritenuta fiscale). In particolare, se l'interessato è un appartenente alle Forze armate o dell'ordine la cosiddetta «pensione privilegiata» è pari alla base pensionabile maturata per la pensione normale, aumentata di un decimo (articolo 67, quarto comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973), se è un dipendente civile la pensione è pari a un quarantesimo della base pensionabile anzidetta per ogni anno di servizio utile (salvo assegnazione alla prima categoria ove è pari ad otto decimi della stessa base pensionabile), senza l'ulteriore maggiorazione del decimo (che, invece, è riconosciuto ai dipendenti civili degli enti locali e delle aziende sanitarie locali).

      In considerazione del valore sociale di tale causa invalidante il nostro sistema previdenziale, assistenziale e finanziario ha previsto esenzioni o agevolazioni quali quelle concesse:

          a) con il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alle pensioni di guerra di ogni tipo e alle relative indennità accessorie, agli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie alle somme collegate alle decorazioni al valor militare, nonché alle somme riscosse a titolo di risarcimento del danno di guerra e ai cespiti da invalidità o da morte percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita;

          b) con la legge 23 novembre 1998, n. 407, alle pensioni dirette e di reversibilità riconosciute per effetto di ferite o di lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo, disciplina estesa ai casi di contrasto alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (in seguito ai fatti accaduti nella regione Puglia inerenti il contrabbando di tabacco);

          c) con semplice circolare esplicativa alle rendite vitalizie di infortunio sul lavoro (circolare del Ministero delle finanze - direzione generale delle imposte dirette n. 29 del 31 maggio 1979, protocollo n. 8/1206).

      A fronte di quanto riportato appare tuttavia contraddittorio che lo stesso sistema previdenziale continui a negare al lavoratore pubblico, invalido per causa di servizio, un'esenzione anche parziale dall'imposizione fiscale, riferita all'integrazione del 10 per cento sulla pensione retributiva o contributiva.
      A questo punto una considerazione appare ovvia: che differenza esiste tra un appartenente alle Forze armate o dell'ordine infortunato o deceduto in conseguenza di atti di terrorismo o della criminalità organizzata rispetto al collega che, allo stesso modo, è rimasto ferito o è scomparso per mano della criminalità comune o durante una manifestazione sportiva (ad esempio l'ispettore di polizia Raciti) o è stato investito da un pirata della strada, dopo aver svolto anni di lavoro magari in condizioni di disagio fisico o ambientale? Che differenza sussiste tra le rispettive vedove e i rispettivi orfani? Quale differenza c'è con chi è titolare di rendita da infortunio sul lavoro, o con il suo coniuge superstite?
      Il principio di eguaglianza formale, sancito dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione, impone al legislatore di assicurare a ognuno eguaglianza di trattamento, quando eguali siano le condizioni soggettive e oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione (Corte costituzionale, sentenze nn. 3 e 28 del 26 gennaio 1957).
      Nella grande maggioranza dei Paesi europei esiste un unico sistema pensionistico, previdenziale e risarcitorio.
      La proposta di legge che si presenta intende, pertanto, coinvolgere non solo le autorità istituzionali del nostro Paese ma, contemporaneamente, quelle dell'Unione europea, affinché anche nel settore pensionistico si diffondano analoghi concetti unitari che possano rafforzare i rapporti di rappresentanza, la competitività economica, lo sviluppo della nostra moneta unica e un interscambio dei lavoratori.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Trattamento di quiescenza risarcitorio).

      1. Il dipendente statale dichiarato inabile al servizio per infermità o per lesioni da esso dipendenti ha diritto a un trattamento previdenziale ordinario determinato su quanto maturato durante la sua attività di servizio e a un trattamento previdenziale risarcitorio, esente da imposte, calcolato sullo stipendio medio annuo della categoria di appartenenza e in proporzione al grado di invalidità riconosciuta.

Art. 2.
(Norma transitoria. Incremento delle pensioni a carico del bilancio dello Stato).

      1. Fatto salvo, se più elevato, l'importo della pensione in pagamento, i trattamenti pensionistici privilegiati previsti dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono maggiorati, rispettivamente, del 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 e 60 per cento in caso di ascrivibilità delle menomazioni, rispettivamente, alla ottava, settima, sesta, quinta, quarta, terza, seconda e prima categoria previste dalla tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Pensione privilegiata tabellare).

      1. Le pensioni di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come da ultimo incrementate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, sono maggiorate del 50 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2009 e di un ulteriore 50 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Art. 4.
(Regolamentazione dei procedimenti).

      1. Al fine di pervenire a una regolamentazione omogenea dei procedimenti relativi al riconoscimento della causa di servizio presso le diverse amministrazioni, è istituita un'apposita commissione composta da funzionari amministrativi e da esperti di medicina legale per la determinazione e per la classificazione delle patologie, nonché per la riduzione e per la semplificazione degli adempimenti posti a carico degli stessi enti e dei soggetti interessati al riconoscimento dei benefìci.    


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