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PDL 2216

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2216



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE NICHILO RIZZOLI

Disposizioni concernenti il trasporto gratuito dei donatori di sangue sui mezzi di trasporto pubblico

Presentata il 17 febbraio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - I donatori di sangue sono uomini e donne che donano il loro sangue in maniera gratuita, anonima, per autentiche solidarietà e cultura della donazione, salvando quotidianamente centinaia di vite umane a loro sconosciute e che non conosceranno mai.
      La trasfusione di sangue è un trapianto liquido che viene effettuato quando il numero dei globuli rossi nel paziente in cura scende sotto i livelli di sicurezza, quando il tasso di emoglobina scende sotto una certa percentuale, quando c'è o c'è stata un'emorragia, quando il midollo osseo non produce le cellule del sangue e per un gran numero di patologie di varie origine e severità. In ogni caso, quando i globuli rossi e l'emoglobina sono sotto i livelli di sicurezza senza una trasfusione di sangue c'è un concreto pericolo di vita.
      Dal sangue donato dai donatori si estraggono, altresì, tutte le varie componenti ematiche, dalle piastrine ai globuli bianchi all'albumina e a molti altri prodotti biologici cosiddetti «salvavita» usati comunemente per moltissime patologie.
      In occasione di interventi chirurgici importanti, inoltre, deve esserci a disposizione, per legge, una certa quantità di sangue del gruppo sanguigno del paziente, pronta a essere trasfusa in previsione di qualunque emergenza durante e dopo l'intervento stesso.
      In medicina e in chirurgia, dunque, c'è sempre un grande bisogno di sangue; purtroppo i donatori sono sempre troppo pochi in proporzione alle richieste di sangue umano che, invece, sono in grande aumento. È necessario, pertanto, far crescere il piccolo esercito dei donatori di sangue i quali, in modo del tutto volontario e animati da puro spirito di solidarietà, compiono un gesto estremamente importante, sia dal punto di vista sociale che culturale. È necessario assicurare una maggiore informazione della popolazione per favorire il diffondersi della cultura della donazione, e, conseguentemente, l'aumento delle scorte di sangue umano custodite presso le banche del nostro Servizio sanitario nazionale. Dobbiamo ricordare, infatti, che la solidarietà - oltre che l'individuale - dovrebbe essere un comportamento sociale.
      Possiamo lasciare che una questione così importante come quella della salvezza di vite umane sia affidata solo ai gesti di altruismo personale?
      Il sangue non si può pagare e, naturalmente, non si può comprare, essendo la donazione gratuita e spontanea; il vero problema è che serve molto più sangue di quello attualmente a disposizione grazie alla generosità dei donatori.
      Lo Stato, che pure usufruisce di questa preziosa solidarietà, in cambio assicura ai donatori solo la gratuità delle analisi specifiche per verificare il loro buono stato di salute e non mostra nei loro confronti nessun altro segnale concreto di attenzione e, soprattutto, di riconoscenza.
      La presente proposta di legge intende, quindi, riconoscere l'importanza della solidarietà prevedendo per i donatori di sangue il diritto a usufruire gratuitamente dei mezzi di trasporto pubblico locale e nazionale, ovvero autobus, tram, metropolitane e treni. Il centro trasfusionale attesterà nell'apposita tessera di riconoscimento di «donatore» le avvenute emo-donazioni, che dovranno essere almeno due in un anno.
      Ricordiamo che un donatore abituale maschio può donare il sangue non più di quattro volte all'anno (una donazione ogni tre mesi) mentre una donna in età fertile non più di due o tre volte; pertanto, l'intervento normativo proposto comporterà - a fronte di un impegno contenuto per le finanze pubbliche - la concreta possibilità per lo Stato di risparmiare le risorse attualmente destinate all'acquisto di sangue umano dalle banche del sangue estere nei sempre più numerosi periodi di carenza di sangue nelle banche italiane.
      L'approvazione di questa proposta di legge, infatti, costituirà uno stimolo importante per l'incremento delle donazioni e per il conseguente aumento delle scorte di sangue delle banche del servizio sanitario nazionale.
      Inoltre, in tale modo si instaurerà un circolo virtuoso grazie al quale, partendo dall'aumento delle donazioni di sangue e passando per la salvezza di molte vite, si arriverà a una maggiore disponibilità di cellule staminali il cui impiego, oggi e nel prossimo futuro, assume un'importanza fondamentale per la cura e per la sconfitta di molte patologie, anche di natura oncologica.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Gratuità dei mezzi di trasporto pubblico per i donatori di sangue).

      1. I donatori di sangue e di emocomponenti hanno diritto a usufruire gratuitamente dei mezzi di trasporto pubblico locale e nazionale.
      2. Il diritto di cui al comma 1 è subordinato all'effettuazione di almeno due emo-donazioni all'anno, comprovate dalla loro registrazione, con indicazione della relativa data, sulla apposita tessera di riconoscimento di donatore da parte degli organi competenti della struttura trasfusionale presso la quale sono stati effettuati i prelievi.

Art. 2.
(Norme di attuazione).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, adotta le norme per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, stabilendo, in particolare, le modalità per il rilascio dei titoli di viaggio gratuiti in favore dei donatori di sangue di cui al medesimo articolo 1.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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