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PDL 2251

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2251



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FRASSINETTI, GRANATA

Disposizioni per promuovere lo sport attraverso la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi

Presentata il 27 febbraio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Lo scopo principale della presente proposta di legge è la promozione, attraverso la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi, di una rinnovata cultura dello sport tesa a un riavvicinamento dei cittadini allo sport in generale e al gioco del calcio in particolare, con l'obiettivo di recuperare i valori della competizione e della «festa» sportiva. In presenza di eventi sempre più violenti, un'occasione di pacifico incontro non solo tra tifosi, ma anche tra intere famiglie, con la fondamentale presenza dei giovani e dei bambini, che rappresentano il futuro della società, appare quindi come il migliore deterrente alle esplosioni di violenza e d'inciviltà.
      Essenza principale di una tale cultura risulta essere, pertanto, la forza d'integrazione sociale e l'affermazione dei valori di solidarietà e di condivisione che, da sempre, gli eventi sportivi ed agonistici suscitano negli animi del pubblico e degli sportivi.
      Non per nulla il termine «sportività» è ispirato ai princìpi di lealtà e di correttezza, a un confronto giocoso in cui non esistono parti in gioco soccombenti, ma solo avversari che riconoscono, nella competizione, i propri limiti e che tendono, con il sacrificio e con l'abnegazione, a un miglioramento delle proprie qualità, partecipando e condividendo con i vincitori le gioie e le euforie.
      Sono questi i valori che si dovrebbero affermare in ogni incontro sportivo, al fine di diffondere, durante ogni evento, quei princìpi di solidarietà, di lealtà e d'impegno che dovrebbero guidare l'agire umano in tutte le attività quotidiane. Per affermare una tale cultura, foriera di significativi benefìci per tutta la collettività, quali un minore allarme sociale e una maggiore sicurezza, occorre assolutamente procedere a una netta riconversione degli attuali impianti sportivi, principalmente degli stadi, che devono cessare di essere luoghi fatiscenti e inutilizzati per tutta la settimana, ad eccezione del giorno in cui è disputata la competizione.
      Lo stadio e gli impianti sportivi in generale devono essere quindi ideati tenendo conto delle sempre maggiori esigenze degli sportivi e del loro modo nuovo di divertirsi; per questo devono diventare luoghi centrali inseriti il più possibile nella vita cittadina, dotati di palestre e piscine e di strutture commerciali, come negozi e punti di ristoro, in modo da poter essere frequentati durante tutta la settimana. In tal modo si creerebbe un rapporto di appartenenza, di familiarità e di continuità tra i fruitori dell'impianto sportivo che, soprattutto nel caso dei giovanissimi, impedirebbe loro di considerare lo stesso impianto come una sorta di zona franca, staccata dalla quotidianità, dove qualsiasi attività, anche illegale, diventa lecita. L'obiettivo è quello di inserire, rendendone possibile la fruizione da parte dei cittadini, sempre di più lo stadio nel contesto sociale, cercando di coinvolgere anche le scuole e auspicando, così, che i tifosi e gli sportivi tornino ad appassionarsi, in particolare, al nostro calcio che, in considerazione della sua tradizione e della sua spettacolarità, ha ragione di essere solo con la presenza appassionata del pubblico sugli spalti.
      Alla luce di quanto illustrato, l'articolo 1 indica il principio ispiratore della presente proposta di legge, che è quello di tutelare e di promuovere la partecipazione alle varie discipline sportive, all'interno di idonei impianti sportivi, intesa come legittimo diritto dell'individuo e dei minori.
      L'articolo 2 indica i parametri che le società sportive sono tenute a rispettare nella realizzazione di nuovi impianti sportivi e sulla ristrutturazione di quelli già esistenti, al fine di garantire ai cittadini maggiori servizi, efficienza e comfort, favorendo, altresì, l'organizzazione di attività ricreative destinate anche ai minori, nonché di suscitare in loro un interesse maggiore alla pratica dello sport, valido strumento di crescita e d'integrazione sociale.
      L'articolo 3 prevede importanti agevolazioni, in ragione dell'importante funzione sociale svolta dall'attività delle società calcistiche, per la realizzazione e per il miglioramento delle sedi dove si svolgono le partite.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge tutela e promuove lo sport come diritto dell'individuo, e in particolare dei minori, come singolo e nell'ambito manifestazioni collettive, favorendone lo svolgimento in impianti sportivi idonei.
      2. Ai fini della presente legge, per impianti sportivi si intendono i centri sportivi pubblici e i centri sportivi privati polifunzionali, destinati allo svolgimento di attività sportive e ricreative alla presenza del pubblico, all'interno dei quali sono previste strutture ricettive per l'intrattenimento e per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative conformi a quanto stabilito dall'articolo 2.

Art. 2.

      1. Le società sportive professionistiche che intendono favorire lo sviluppo dello sport anche attraverso lo svolgimento di attività ricreative negli impianti sportivi sono tenute, nella realizzazione di nuovi impianti sportivi o nella ristrutturazione di quelli esistenti, a:

          a) garantire le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori anche in relazione alla distanza tra i posti destinati al pubblico e il campo di gioco;

          b) prevedere locali da adibire a palestre, piscine, servizi commerciali e spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva;

          c) favorire l'organizzazione di attività ricreative in favore dei minori che incentivino alla pratica dello sport come strumento per la crescita dell'individuo in tutte le fasi evolutive, nonché come strumento di socializzazione e di integrazione.

Art. 3.

      1. Le società sportive professionistiche che procedono a interventi di ristrutturazione o di costruzione di impianti sportivi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 possono accedere alle agevolazioni erogate dall'Istituto per il credito sportivo ai sensi della legislazione vigente in materia nonché a contributi erogati dagli enti locali nel cui territorio sono localizzati i medesimi impianti, ai fini della loro ristrutturazione e della loro messa in sicurezza.


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