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PDL 2140

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2140



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAPITANIO SANTOLINI, POLI, BOSI, COMPAGNON, MANNINO, NARO, OCCHIUTO, RUVOLO, NUNZIO FRANCESCO TESTA, VOLONTÈ

Modifica alla tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario, e disposizioni per l'incremento della pensione sociale e dell'assegno sociale

Presentata il 3 febbraio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di dare un significato alla particolare condizione di vita in cui viene a trovarsi chi perde il proprio coniuge, ma soprattutto dalla necessità di affermare una realtà familiare spesso non considerata.
      Secondo una recente ricerca dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le persone vedove in Italia sono oltre 4,5 milioni e tra esse vi sono circa 3.800.000 donne e 700.000 uomini. I vedovi e le vedove che hanno più di sessantacinque anni di età sono 3.636.915, quelli tra i cinquanta e i sessantaquattro anni di età sono 711.198 e le persone vedove con meno di cinquanta anni di età sono 155.198.
      I vedovi che vivono da soli sono 2.440.491 e quelli che vivono in strutture residenziali sono 89.240. Le famiglie con capofamiglia vedovo o vedova sono 3.767.359: tra questi 256.528 hanno meno di cinquantacinque anni di età, mentre sono 527.350 le persone rimaste vedove tra i cinquantacinque e i sessantaquattro anni di età.
      Le famiglie dove sono venuti a mancare o la moglie o il marito, con più di sessantacinque anni di età, sono quasi 3 milioni.
      I nuclei familiari con figli sono 189.000 circa, quelli con almeno un figlio minore circa 95.000. Pertanto, le famiglie di vedove o di vedovi costituiscono oltre la metà dei nuclei monogenitoriali, composti per un altro 40 per cento da separati e da divorziati e per il restante 7 per cento da genitori single.
      La morte, soprattutto se precoce, coglie sempre di sorpresa una famiglia, che dovrà riorganizzare i propri tempi, le proprie abitudini, i propri equilibri emotivi, affettivi, lavorativi, sociali ed economici, perché a restare vedovo o vedova non è solo il coniuge superstite, ma l'intero nucleo familiare.
      Le persone vedove vengono a trovarsi in una nuova condizione di vita, in cui si fa fatica a crearsi una nuova identità e un nuovo ruolo nella società, perché in capo a esse insorgono diverse responsabilità. Molte giovani donne devono sostenere il peso della famiglia, spesso con figli a carico, in condizioni economiche difficili, cercando di rendere compatibile il ruolo di madre con quello lavorativo divenuto indispensabile.
      Nonostante tutte le difficoltà e le necessità in cui si vengono a trovare le persone vedove, a esse non sembra, come parrebbe logico, essere riservata alcuna particolare tutela, a differenza di quanto accade per altre categorie.
      La perdita spesso improvvisa del genitore, i problemi economici collegati alla carenza di lavoro, di abitazione e di una politica che già non favorisce la famiglia «canonica», sono cause di disagio per gli adolescenti coinvolti, che sono esposti maggiormente, rispetto ai loro coetanei, a situazioni «a rischio».
      Con la presente proposta di legge intendiamo dare un segnale alle persone vedove nel tentativo di assicurare loro il diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere propri e della loro famiglia, così come sancito anche dall'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
      Secondo l'ISTAT è povero chi ancora oggi è costretto a sopravvivere con meno di metà del reddito medio italiano, ossia con meno di 500-600 euro al mese.
      Molte famiglie di vedovi si ritrovano una pensione di reversibilità inferiore alle somme citate e molto spesso anche nessuna entrata, a causa degli insufficienti contributi versati dal coniuge morto precocemente.
      Si tratta spesso di famiglie monoparentali che non vivono le condizioni delle famiglie separate.
      Se dal rapporto ISTAT 2008 risulta che la condizione delle famiglie è fortemente legata alla situazione occupazionale del capofamiglia, dobbiamo chiederci cosa accade qualora questo viene a mancare, magari precocemente.
      Esistono vedovi e vedove che, avendo decurtata la pensione di reversibilità, si ritrovano, dopo la morte del coniuge, con risorse minime e con debiti da pagare.
      Numerose sono le iniquità che danneggiano la famiglia vedova, tra le quali, a livello normativo, il disposto dell'articolo 1, comma 41, e della connessa tabella F, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede una riduzione dell'importo della pensione ai superstiti che si articola nel 75 per cento, nel 60 per cento e nel 50 per cento nel caso in cui il reddito del superstite superi determinati valori e che considera, ai fini del cumulo, tutti i redditi del beneficiario e non soltanto quelli da lavoro dipendente o autonomo.
      Con la presente proposta di legge intendiamo modificare proprio la citata tabella F, al fine di ridurre un'ingiustizia che impone alla persona rimasta vedova una cospicua riduzione della reversibilità della pensione del coniuge defunto.
      Numerosi sono poi i casi in cui la morte sopraggiunge quando il lavoratore non ha ancora maturato un minimo pensionabile, e il tutto si aggrava in caso di presenza di minori. Questa è però una delle tante condizioni non riconosciute dalla legislazione.
      Mentre le persone vedove restano ancora un soggetto «invisibile» nelle misure attuate dalle politiche sociali, una particolare attenzione sociale e legislativa è messa in atto a vantaggio di altre situazioni familiari quali, ad esempio, quelle connesse al disagio della separazione o di nuclei familiari numerosi.
      La proposta di legge in esame parte dalla considerazione che il reddito condiziona, tra l'altro, il tenore di vita di una famiglia e che questa, intesa come organismo base della società, è da ritenere un bene sociale in senso lato. Di contro, l'attuale normativa previdenziale, in relazione al reddito proprio del coniuge superstite, riduce gli elementi di tutela nei confronti della famiglia «vedova», già mutilata in modo permanente.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede, quindi, la modifica della citata tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura tale da garantire un aumento della percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità con i redditi del beneficiario.
      L'articolo 2 prevede l'elevazione di 100 euro mensili della pensione sociale e dell'assegno sociale in caso di morte precoce del lavoratore.
      L'articolo 3 dispone la copertura finanziaria.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica della tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335).

      1. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 2.
(Incremento della pensione sociale e dell'assegno sociale in caso di morte precoce del lavoratore).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, sono elevati di 100 euro mensili in caso di morte precoce del lavoratore.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante una riduzione pari al 10 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni.


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ALLEGATO 1
(Articolo 1)

«Tabella F
(articolo 1, comma 41)

Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio
Percentuale di cumulabilità: 85 per cento del trattamento di reversibilità
Reddito superiore a 6 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio
Percentuale di cumulabilità: 70 per cento del trattamento di reversibilità
Reddito superiore a 7 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio
Percentuale di cumulabilità: 60 per cento del trattamento di reversibilità

».


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