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PDL 2254

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2254



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BELCASTRO, LO MONTE, COMMERCIO, IANNACCONE, LATTERI, LOMBARDO, MILO, SARDELLI

Istituzione della Giornata nazionale dello studente

Presentata il 2 marzo 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - In tutto il mondo il 17 novembre si celebra la Giornata dello studente. In tale occasione le organizzazioni sindacali e associative degli studenti organizzano manifestazioni nel corso delle quali vengono ricordati i tanti giovani studenti caduti per l'affermazione del diritto allo studio e, più in generale, per i diritti, per la democrazia e per la libertà.
      La data del 17 novembre, non a caso, coincide con quella di due «stragi simbolo», quella avvenuta a Praga ai tempi della cosiddetta «primavera di Praga» e quella avvenuta in Grecia ai tempi della dittatura dei colonnelli, quando moltissimi studenti furono massacrati nelle piazze nel corso di manifestazioni nelle quali rivendicavano i loro diritti.
      Da parte degli studenti, e in particolare dell'Unione degli studenti della Calabria, ci è giunta la sollecitazione a far sì che la data del 17 novembre diventi una data ufficiale e istituzionalizzata con iniziative in tutte le scuole di ogni ordine e grado ma anche al di fuori dagli edifici scolastici, allo scopo di dedicare la giornata alla sensibilizzazione delle giovani generazioni ai diritti, ai doveri, alla democrazia, anche attraverso percorsi di formazione durante l'orario curriculare ed extra curriculare.
      Mi auguro che i colleghi condividano tale proposta approvandola in tempi rapidi, per fare in modo che già dall'anno 2009 si possa celebrare il 17 novembre come Giornata dello studente e rispondere così positivamente e concretamente alla richiesta degli studenti calabresi.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce il 17 novembre quale Giornata nazionale dello studente come momento di notevole importanza formativa allo scopo di responsabilizzare le nuove generazioni ai diritti, ai doveri, alla democrazia e alla partecipazione nel rispetto della tolleranza, anche al fine di contrastare i pregiudizi e le discriminazioni e per l'affermazione delle dignità sociale di tutte le persone sancita dalla Costituzione.

Art. 2.

      1. In occasione della Giornata nazionale dello studente, le regioni, le province e i comuni, anche d'intesa con le scuole di ordine e grado e in coordinamento con le associazioni degli studenti, possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative e incontri nelle scuole e al di fuori di esse, garantendo agli studenti il diritto a partecipare a tali iniziative e incontri.

Art. 3.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le modalità per lo svolgimento delle iniziative e degli incontri di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 4.

      1. La Giornata nazionale dello studente non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 5.

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


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