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PDL 2105-452-692-748-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2105-452-692-748-A



DISEGNO DI LEGGE

n. 2105

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 22 gennaio 2009 (v. stampato Senato n. 1117)

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

dal ministro per le riforme per il federalismo
(BOSSI)

dal ministro per la semplificazione normativa
(CALDEROLI)

dal ministro per i rapporti con le regioni
(FITTO)

dal ministro per le politiche europee
(RONCHI)

e dal ministro dell'interno
(MARONI)

di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(MATTEOLI)

e con il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
(BRUNETTA)

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 23 gennaio 2009


NOTA: Le Commissioni permanenti V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), il 13 marzo 2009, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2105. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 452, 692 e 748 si vedano i rispettivi stampati.

e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 452, d'iniziativa del deputato RIA

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale

Presentata il 29 aprile 2008

n. 692, d'iniziativa del

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

Presentata il 3 maggio 2008

n. 748, d'iniziativa del deputato PANIZ

Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale

Presentata il 6 maggio 2008

(Relatori: LEONE, per la V Commissione;
Antonio PEPE, per la VI Commissione)


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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2105 e rilevato che:

                esso reca un'ampia delega legislativa al Governo in materia di federalismo fiscale, i cui oggetti ed i cui principi e criteri direttivi sono indicati in termini generali dall'articolo 2 e più analiticamente specificati nei successivi articoli dedicati alle regioni (articolo 7: tributi delle regioni e compartecipazione al gettito; articolo 8: esercizio delle competenze legislative e mezzi di finanziamento; articolo 9: fondo perequativo; articolo 10: finanziamento delle funzioni trasferite) ed agli altri enti locali (articolo 11: finanziamento delle funzioni; articolo 12: autonomia di entrata e di spesa; articolo 13: fondi perequativi; articolo 14: finanziamento delle città metropolitane), nonché nelle disposizioni relative a tutti i livelli di governo (articolo 15: destinazione di risorse aggiuntive ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione; articolo 16: coordinamento e disciplina fiscale; articolo 18: patrimonio degli enti locali) ed, ancora, nelle norme che definiscono discipline transitorie e le fasi di prima applicazione delle nuove previsioni (articoli 19, 20, 21, 22 e 23: disciplina transitoria per le regioni, gli enti locali, le città metropolitane ed introduzione dell'ordinamento transitorio di Roma capitale); infine, gli articoli 24 e 26 specificano principi e criteri direttivi della delega in relazione alla gestione dei tributi e alla salvaguardia finanziaria;

                alle richiamate norme concernenti la delega legislativa, il provvedimento affianca disposizioni immediatamente operative volte ad istituire nuovi organismi (gli articoli 3, 4 e 5 istituiscono, rispettivamente, una Commissione bicamerale, una Commissione tecnica paritetica ed una Conferenza permanente) o modificare competenze di organi parlamentari già esistenti (l'articolo 6 amplia i compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria), nonché a definire nuovi impegni per l'Esecutivo (l'articolo 17 impegna il Governo a proporre, nell'ambito del disegno di legge finanziaria, «norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica» e l'attivazione di un «piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza») ed a fissare obiettivi di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale e le province autonome (articolo 25);

                nel prevedere l'adozione di una disciplina innovativa in materia di rapporti tra lo Stato e gli enti locali, il disegno di legge prefigura un coordinamento con l'ordinamento vigente affidando, con l'articolo 26, ai decreti legislativi il compito di individuare ed abrogare le norme preesistenti ritenute incompatibili; inoltre, l'articolo 24, comma 8, fissa il divieto di operare modifiche, deroghe o abrogazioni implicite delle norme sull'ordinamento transitorio di Roma capitale, divieto che tuttavia ha ovviamente una valenza solo monitoria nei confronti del legislatore, non potendo una norma di legge vincolare giuridicamente una norma successiva di grado gerarchico equivalente;

                il disegno di legge disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previste dalla legge, prevedendo che su di essi sia acquisita la «previa intesa» in sede di Conferenza unificata e, successivamente, sia attivato il procedimento volto all'espressione di un doppio parere da parte di una Commissione bicamerale appositamente costituita e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, vincolando l'Esecutivo a comunicare alle Camere le «specifiche motivazioni» di difformità dall'intesa ovvero che hanno determinato la mancata intesa; sul punto - come già rilevato dal Comitato in analoga circostanza - nei più recenti precedenti in cui è stata prevista la previa intesa per l'esercizio della delega, essa non è stata esercitata (articolo 24, comma 2, della legge n. 328 del 2000; articolo 1, comma 2, della legge n. 53 del 2003; articolo 6 della legge n. 56 del 2005) ovvero è stata esercitata sulla base del parere, in luogo dell'intesa, della Conferenza unificata (alla delega di cui all'articolo 6 della legge n. 172 del 2003 è stata data attuazione con il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 che richiama in premessa solo l'acquisizione del parere reso dalla Conferenza) o addirittura è stata esercitata anche in presenza di un esplicito diniego di intesa sul provvedimento (alla delega di cui all'articolo 4 della citata legge n. 53 del 2003, in materia di alternanza scuola-lavoro, è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 77 del 2005, il cui preambolo dà conto della «mancata intesa»); peraltro, la previa intesa prevista, finalizzata ad una stesura di un testo condiviso tra Governo statale e Giunte regionali, rende potenzialmente meno incisivi i successivi pareri parlamentari;

                inoltre, il disegno di legge prevede, all'articolo 5, l'istituzione nell'ambito della Conferenza unificata della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, superando quindi la cornice tracciata dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che individua nelle tre Conferenze ivi previste (Stato-Regioni, Stato-città e autonomie locali ed Unificata) gli unici soggetti chiamati ad intervenire in tutti i processi decisionali di interesse regionale e delle autonomie;

                il provvedimento adotta espressioni imprecise ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione (ad esempio, all'articolo 2, comma 2, lettera b), si utilizza l'espressione lealtà istituzionale in luogo di quella, più usuale, di leale cooperazione; alla lettera o) del medesimo comma compare la locuzione «continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri»; l'articolo 4 prevede che alla Commissione tecnica paritetica ivi prevista partecipi anche un rappresentante tecnico per ciascun ramo del Parlamento, senza chiarire se esso debba essere dipendente dell'organo che lo designa; l'articolo 12, alla lettera l), richiama la «premialità ai comuni», mentre invece dovrebbe riferirsi a tutti gli enti locali; l'articolo 15 indica tra i parametri di valutazione degli interventi statali ivi previsti anche la «considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo... ai diritti della persona»; l'articolo 24, comma 1, lettera a) si riferisce alle «Agenzie regionali delle entrate» e non, come sarebbe corretto, alle «Direzioni regionali»);

                il disegno di legge presentato dal Governo al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); quest'ultima risulta redatta secondo il modello antecedente a quello attualmente in vigore in quanto il disegno di legge è stato presentato prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 2, comma 6 - secondo cui «almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» - si proceda a definire, in conformità al dettato costituzionale, gli oggetti del decreto legislativo ivi previsto, per la cui adozione viene fissato un termine più breve di esercizio rispetto a quello entro cui spetta al Governo l'esercizio del potere legislativo relativo alla delega conferita dall'articolo in esame, salvo che non si intenda unificare il termine di esercizio della delega al fine di evitare incertezze rispetto al fattore temporale.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 2, commi 3 e 4 - ove si definiscono i meccanismi procedurali per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreti legislativi - dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere, sia per il primo che per il secondo parere, che le Commissioni possano attivare un meccanismo di proroga del termine, analogamente a quanto è consentito alla Commissione bicamerale di cui al successivo articolo 3; dovrebbe altresì precisarsi se la richiesta di proroga possa essere avanzata, oltre che nel caso in cui la materia oggetto degli schemi di decreto legislativo sia particolarmente complessa oppure quando si verifichi l'assegnazione contemporanea alla Commissione per l'espressione del parere di un elevato numero di atti, anche per l'ipotesi in cui gli schemi di decreto siano presentati in prossimità della scadenza del termine per l'esercizio della delega, come viene ordinariamente previsto in presenza di disposizioni di delega complesse;

            all'articolo 17 - ove si impegna il Governo a proporre, nell'ambito del disegno di legge finanziaria «norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica» e l'attivazione di un «piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in esame come novella dell'articolo 11 della legge di contabilità generale n. 468 del 1978, atteso che la norma in esame prefigura nella sostanza un ampliamento del contenuto tipico della legge finanziaria; al riguardo, dovrebbe altresì verificarsi l'opportunità di precisare quali siano gli strumenti giuridici attivabili nel corso del procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza»;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 2, comma 2 - ove si indicano i principi e criteri direttivi generali della delega - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare quale sia la reale portata normativa delle lettere i) e m), che, rispettivamente, impongono al legislatore delegato «la coerenza con i principi di cui all'articolo 53 della Costituzione» ed il «rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», trattandosi evidentemente di principi costituzionali la cui osservanza prescinde da una specifica previsione;

            all'articolo 10 - ove sono stabiliti i principi e criteri direttivi specifici concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni - dovrebbe precisarsi che il primo comma e la rubrica dell'articolo si riferiscono alle sole funzioni amministrative trasferite alle regioni;

            all'articolo 11, comma 1, lettera g) - ove si indica come principio di delega la «valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, anche con riguardo alle loro forme associative, dei territori montani e delle isole minori» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se si tratti di due diversi criteri di valutazione tra cui effettuare una ponderazione, atteso che in esso appaiono emergere finalità tra loro divergenti: mentre per «l'ottimale svolgimento» delle funzioni la dimensione demografica deve essere in via generale consistente (per consentire, ad esempio, la prestazione di servizi a costi unitari minori), la salvaguardia dei piccoli comuni richiede invece che vengano tutelate anche le dimensioni demografiche numericamente esigue;

            all'articolo 13, comma 1, lettere f) e h), nonché all'articolo 20, comma 1, lettera c) - ove si dispone in merito di fondi perequativi - dovrebbe integrarsi il riferimento agli enti locali con un espresso riferimento anche alle città metropolitane, in coerenza con quanto statuito alla lettera a) del citato articolo 13, che infatti istituisce due fondi perequativi: uno a favore dei comuni ed uno a favore delle province e delle città metropolitane;

            all'articolo 22 - che reca una normativa transitoria per le città metropolitane «fino alla data di entrata in vigore della disciplina organica delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge» - dovrebbe individuarsi con maggiore chiarezza l'efficacia temporale delle disposizioni che riguardano le funzioni e l'attribuzione delle risorse alle medesime città metropolitane di nuova istituzione, dal momento che la formulazione letterale del comma 9 non consente di definire in modo univoco se esso sia immediatamente operativo (sia pure «in via provvisoria») ovvero se la sua efficacia risulti subordinata all'attuazione della nuova legge in materia, circostanza che inciderebbe sulla stessa finalità della disposizione transitoria in oggetto; infatti la disposizione in commento fissa la propria efficacia «dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi», che dovrebbero dunque essere quelli indicati dal comma 7 («La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della città metropolitana, individuati dalla legge») e che presuppongono l'avvenuta adozione della suddetta disciplina organica;

            analogamente, all'articolo 23 - volto ad introdurre l'Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, anche in questo caso fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane - dovrebbe valutarsi l'opportunità di definire con maggiore nettezza l'ambito temporale di vigenza della disciplina che, da un lato, appare immediatamente operativa in quanto consente al Consiglio comunale (che assume il nome di Assemblea capitolina) di adottare appositi regolamenti per lo svolgimento di ulteriori funzioni amministrative e dall'altro lato stabilisce, al medesimo comma 4, che il nuovo Statuto di Roma capitale possa essere adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo che, ai sensi del comma 5, disciplina «l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale»;

            al medesimo articolo 23, comma 4 - ove si prevede «lo statuto di Roma capitale che entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» - dovrebbero verificarsi le ragioni giustificative della deroga alla disposizione secondo cui «le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto» (articolo 10 delle preleggi); dovrebbe inoltre valutarsi l'esigenza di incidere testualmente sul testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, ove è contenuto l'elenco degli atti da pubblicare nella «Gazzetta Ufficiale»;

            all'articolo 26, comma 2, lettera c) - secondo cui i decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che «siano previsti adeguati meccanismi diretti a coinvolgere e cointeressare regioni ed enti locali nell'attività di recupero dell'evasione fiscale e nel contrasto all'elusione fiscale» - dovrebbe verificarsi se sia necessaria tale disposizione che appare meramente ripetitiva dei principi e criteri direttivi già indicati all'articolo 2, comma 2, lettera d), volti a prevedere il «coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale» e ancora ripetuta, in termini diversi, dall'articolo 7, comma 1, lettera d), n. 5), sia dall'articolo 26, comma 2, lettera c).


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 2105 Governo, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», come modificato dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito;

            considerato che:

                la delega legislativa al Governo disposta dal disegno di legge è volta all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

                in particolare, la delega è finalizzata alla determinazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 119, secondo comma; all'istituzione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante ai sensi dell'articolo 119, terzo comma; all'individuazione dei criteri per la realizzazione degli interventi speciali previsti dall'articolo 119, quinto comma; alla determinazione dei principi generali per la disciplina del patrimonio degli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma;

                la delega è altresì finalizzata alla definizione di una disciplina transitoria sull'ordinamento di Roma quale capitale della Repubblica, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione;

                con riferimento al riparto legislativo di competenze sancito dall'articolo 117 della Costituzione, il provvedimento, complessivamente considerato, incide innanzitutto sulla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, tendendo a stabilire i principi fondamentali di tale materia;

                sempre con riferimento al riparto legislativo di competenze sancito dall'articolo 117 della Costituzione, singole disposizioni incidono sulle materie «sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane», che l'articolo 117, secondo comma (lettere, rispettivamente, e), m) e p)) della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

                l'articolo 1, comma 2, prevede che alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, «con esclusione degli enti locali ricadenti nel loro territorio», si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 14, 21 e 25 del provvedimento;

                appare necessario individuare con maggiore chiarezza le modalità, i principi e i limiti secondo i quali la riforma si applica alle regioni a statuto speciale;

                l'articolo 2, comma 2, alle lettere h), u) e v), inserisce la previsione di sanzioni di cui non è precisata la natura;

                il provvedimento in esame prevede il ricorso alla procedura per il raggiungimento delle intese nell'ambito dei procedimenti relativi al patto di convergenza di cui all'articolo 17, alla verifica prevista nel principio direttivo di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 19 in materia di princìpi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni, nonché agli accordi previsti dal comma 5 dell'articolo 20, in materia di funzioni attribuite in via provvisoria a comuni e province e stabilisce, per il raggiungimento delle suddette intese o dell'accordo, il ricorso alla procedura ordinaria, in base alla quale, trascorso il termine previsto senza che l'intesa o l'accordo sia stato raggiunto, il Governo può decidere autonomamente;

                la predetta procedura si adatta con difficoltà agli obiettivi di fondo del provvedimento in esame, essendo invece preferibile il ricorso alla procedura prevista dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

                preso atto con favore che, all'articolo 7, comma 1, lettera c), sono state apportate modificazioni volte, tra l'altro, a precisare che le regioni possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali (loro attribuite) e disporre detrazioni solo «entro i limiti fissati dalla legislazione statale»;

                preso atto con favore che, all'articolo 13-bis, con emendamento approvato dalle Commissioni si stabilisce che, con la legge con cui si attribuiscono a una o più regioni forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, si provvede all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie in conformità all'articolo 119 e ai principi del provvedimento;

                sottolineata l'assoluta necessità di assicurare su tutto il territorio nazionale la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nel rispetto del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;

                espresso, infine, l'auspicio che il Governo presenti al Parlamento quanto prima il disegno di legge per il riordino del sistema delle autonomie locali (cosiddetta Carta delle autonomie) e che l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale avvenga in armonia con tale provvedimento ovvero, qualora questo non dovesse essere approvato prima della scadenza del termine per l'esercizio della delega stessa, in armonia con gli indirizzi che emergeranno nel dibattito parlamentare in sede di discussione della Carta delle autonomie;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

                1) all'articolo 1, comma 2, precisare la portata normativa dell'inciso «con esclusione degli enti locali ricadenti nel loro territorio» ed individuare con maggiore chiarezza le modalità, i principi e i limiti secondo i quali la riforma si applica alle regioni a statuto speciale;

                2) all'articolo 25, precisare che la perequazione fiscale dei territori dotati di diversa capacità fiscale deve comunque garantire il rispetto del principio di eguaglianza sull'intero territorio nazionale;

                3) all'articolo 2, comma 2, lettere h), u) e v), precisare la natura delle sanzioni ivi previste;

                4) prevedere il ricorso alla procedura di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini del raggiungimento delle intese nell'ambito dei procedimenti relativi al patto di convergenza di cui all'articolo 17, alla verifica prevista nel principio direttivo di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 19, in materia di princìpi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni, nonché agli accordi previsti dal comma 5 dell'articolo 20, in materia di funzioni attribuite in via provvisoria a comuni e province.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 2105, già approvato dal Senato, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale;

            rilevato che l'articolo 8, comma 1, lettera a), indicando i criteri per la classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa concorrente o residuale regionale, in funzione dell'individuazione della relativa forma di finanziamento, prevede che tra le spese classificate come spese inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, rientrino quelle relative all'istruzione, con particolare riferimento ai servizi e alle prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge tenuto conto della necessità di dare breve attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione;

            sottolineato, altresì, che l'articolo 23, disciplinante l'ordinamento transitorio, non limitato ai profili finanziari, della capitale della Repubblica, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, Cost., in attesa dell'adozione ed attuazione di una disciplina organica sulle città metropolitane - al comma 3 dispone, in particolare, l'attribuzione a Roma capitale, oltre che delle funzioni attualmente spettanti al comune di Roma, di una serie dettagliata di ulteriori funzioni amministrative, tra le quali rientrano anche il concorso, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali, alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali (lettera a)) e al comma 7 prevede il trasferimento, da attuare attraverso un decreto legislativo, a titolo gratuito a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'amministrazione centrale; fatta eccezione per quelle tipologie di beni, da individuare ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), che non siano suscettibili di trasferimento in quanto «di rilevanza nazionale» - inclusi tra questi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale -; che Roma deve essere tutelata ma tenendo conto di un panorama più generale di tutela che non sottragga competenze allo Stato su temi così delicati e che il trasferimento a titolo gratuito dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato a Roma capitale non può essere giustificato in mancanza di verifiche e controlli, in quanto incide su materie importanti la cui attuazione deve essere affidata al potere centrale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera a), appare necessario che si indichino con analoga chiarezza le funzioni per le spese per l'istruzione, così come previsto per la sanità e l'assistenza, in sintonia con il Titolo V della Costituzione;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 23, comma 3, lettera a), occorre evitare che dalle norme ivi contenute possa essere preso lo spunto per la configurazione di un sistema tendente all'approvazione di norme diverse a secondo delle regioni di riferimento dei singoli beni culturali, per scongiurare altresì il rischio che si possano creare corsie diverse per differenti città;

            b) appare opportuno, inoltre, disciplinare la materia della valorizzazione dei beni culturali nell'ambito dell'articolo 8 del disegno di legge in esame;

            c) con riferimento all'articolo 23, comma 7, infine, si valuti l'opportunità di inserire, riguardo la previsione del trasferimento a titolo gratuito dei beni dello Stato all'ente Roma capitale, di forme di verifica e di controllo.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

                esaminato il disegno di legge delega in materia di federalismo fiscale, già approvato dal Senato e attualmente all'esame delle Commissioni V e VI della Camera;

                preso atto che si tratta di un provvedimento sul quale il Governo ha svolto un intenso confronto interistituzionale, anche con i rappresentanti degli enti locali, acquisendo il contributo di diverse forze politiche;

                valutati favorevolmente i principi ispiratori del provvedimento, volto a superare il sistema di finanza regionale e locale ancora improntato a meccanismi di trasferimento, attraverso l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di tributi propri;

                valutata altresì positivamente la previsione di meccanismi di premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti - in termini di equilibri di bilancio, qualità dei servizi, contenuto livello della pressione fiscale e incremento dell'occupazione - ovvero sanzionatori per gli enti che non rispettano gli obiettivi di finanza pubblica;

                tenuto conto che gli ambiti di interesse della VIII Commissione (Ambiente) riguardano materie che coinvolgono - a diversi livelli - le competenze delle regioni e degli enti locali, quali il governo del territorio, la protezione civile e la difesa del suolo e dell'ambiente, cui occorre destinare adeguate risorse per la realizzazione delle politiche definite a livello nazionale (quali ad esempio le infrastrutture, il piano casa, gli interventi di prevenzione ambientale e bonifica del territorio) nonché per le specifiche funzioni attribuite ai predetti enti (sviluppo urbano e pianificazione territoriale, gestione del ciclo dei rifiuti, servizi idrici, trasporto pubblico locale), con l'obiettivo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni;

                apprezzate le misure previste dall'articolo 21 in materia di dotazione infrastrutturale, finalizzate a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale attraverso il recupero del deficit infrastrutturale, incluso quello riguardante il trasporto pubblico locale, anche tenuto conto della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza verso i costi o i fabbisogni standard;

        esprime,

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge recante: «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» (C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb.),

            considerato che, per quanto concerne il finanziamento della spesa per il trasporto pubblico locale, per un verso, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 8, si evidenzia l'esigenza di fornire un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale e si prevede, ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'articolo 9, relativamente alle spese in conto capitale, una attribuzione delle quote del fondo perequativo tale da assicurare l'integrale copertura del fabbisogno standard, per l'altro, si prevede, ai sensi della citata lettera f), una attribuzione delle quote del fondo perequativo relative alle spese di parte corrente finalizzata a ridurne le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante;

            considerato altresì che l'attribuzione delle quote del fondo perequativo per il trasporto pubblico locale è in ogni caso subordinata, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 8, al rispetto di un livello di servizio minimo, fissato a livello nazionale;

            ritenuto in generale che la definizione di un assetto federale della finanza regionale e locale debba innanzitutto garantire l'obiettivo di un più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, nel rispetto dei principi di economicità e corretta gestione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità, in luogo della specifica disciplina dettata dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 e dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 9, di includere il trasporto pubblico locale tra le spese inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui al comma 1, lettera a), numero 1), dell'articolo 8 e al comma 3 del medesimo articolo.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge recante: «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» (C. 2105 Governo, approvato dal Senato);

            nel ritenere opportuna, in considerazione della scelta dello strumento della legge delega per attuare il federalismo fiscale, la previsione di un efficace ruolo di controllo affidato al Parlamento mediante l'istituzione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale;

            considerata altresì necessaria la previsione di meccanismi di perequazione fiscale affidati alla competenza dello Stato che nel rispetto dei principi di solidarietà e coesione sociale siano idonei a contenere le situazioni di disequilibrio economico proprie delle diverse aree territoriali del Paese;

            nel condividere, in particolare, la scelta di introdurre criteri di responsabilità della spesa ai diversi livelli di governo del territorio e l'obiettivo di un fisco più trasparente ed efficiente, in cui il passaggio dalla spesa storica ai costi standard rappresenta una conquista per delineare modelli virtuosi di gestione territoriale favorendo al contempo il controllo democratico da parte dei cittadini;

            ritenuta altresì non rinviabile una riflessione sulla necessità di una revisione degli assetti istituzionali e dei livelli di governo che completi l'attuazione del federalismo fiscale nel nostro ordinamento giuridico ivi compresa una riforma della pubblica amministrazione che si ponga l'obiettivo di favorire la nascita e lo sviluppo delle imprese;

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere meccanismi adeguati ad evitare il rischio di un aumento della pressione fiscale a carico dei cittadini e delle imprese ovvero condizioni di svantaggio per le imprese dovute ad una possibile diversificazione territoriale dell'imposizione fiscale;

            b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di suggerire al Governo iniziative legislative volte al completamento della riforma in senso federale dello Stato modificando l'attuale assetto istituzionale in vista di una concreta semplificazione e di una reale diminuzione dei costi amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 2105, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale»;

            considerato che il provvedimento intende completare il percorso di transizione dell'ordinamento italiano verso una effettiva valorizzazione del sistema delle autonomie territoriali, rafforzando il principio di responsabilità politica delle amministrazioni locali;

            osservato come il testo approvato dal Senato configuri uno sforzo concreto per arrivare a uno sviluppo sostenibile e solidale nell'ambito del principio di unitarietà del Paese, al fine di risolvere in modo strutturale il tema della fiscalità decentrata e di affrontare in modo concordato il rapporto finanziario e tributario tra i vari livelli di governo;

            raccomandata, a tal fine, l'attenzione verso una forma di federalismo basata sull'attuazione responsabile del principio costituzionale di sussidiarietà, nonché sulla salvaguardia dei principi di perequazione e riequilibrio tra zone più sviluppate e aree più svantaggiate del Paese;

            preso atto che - nel contesto normativo complessivo della delega legislativa conferita al Governo sulla materia - si collocano talune disposizioni di più diretto interesse della XI Commissione; rilevato, in proposito, che l'articolo 2, comma 2, lettera ff), nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega, richiede che vi sia una corrispondenza - seppure solo tendenziale - tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico, prospettando inoltre il conferimento ai diversi livelli di governo, tramite appositi strumenti, di una autonomia nella gestione della contrattazione collettiva;

            ritenuto, in proposito, che un livello di contrattazione collettiva legato al territorio può costituire una occasione per rendere più partecipi i lavoratori al raggiungimento dei risultati prefissati; auspicato che l'articolo 15 - che reca i principi e criteri direttivi a cui dovranno conformarsi i decreti legislativi attuativi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione - sia in grado di assicurare efficaci modalità per la destinazione di risorse aggiuntive statali e per la definizione di interventi speciali in favore di determinati enti territoriali, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché per rimuovere gli squilibri economici e sociali;

            valutata positivamente la disposizione contenuta all'articolo 16, comma 1, lettera e), che - all'interno dei criteri per la definizione di un sistema premiante e di un sistema sanzionatorio da applicare nei confronti degli enti che risultino più o meno virtuosi rispetto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ad essi imposti - specifica che i meccanismi premiali riguardano gli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre, nell'ambito dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera ff), un riferimento alla possibile implementazione della contrattazione decentrata a livello territoriale o di distretto, ferme restando le vigenti norme previste in materia dalla legislazione nazionale;

            valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, data anche la crisi economica in corso, che i servizi all'impiego vengano messi nelle condizioni di poter funzionare in maniera omogenea sul territorio nazionale.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2105 Governo, approvato dal Senato, ed abb., recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            siano garantiti standard adeguati di assistenza sull'intero territorio nazionale, in modo omogeneo, attraverso la definizione di livelli essenziali di assistenza sia sanitari che sociali approvati e accompagnati da controlli rigorosi.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge delega in materia di federalismo fiscale, già approvato dal Senato e attualmente all'esame delle Commissioni V e VI della Camera;

            valutati favorevolmente i principi ispiratori del provvedimento, volto a superare il sistema di finanza regionale e locale ancora improntato a meccanismi di trasferimento, attraverso l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di tributi propri;

            considerato che il disegno di legge, nel definire il nuovo assetto dei rapporti finanziari tra i livelli di governo, si colloca nell'ambito del sistema integrato Stato, autonomie e Unione europea, richiamando principi di derivazione comunitaria, quali la sussidiarietà e l'addizionalità, nonché il rispetto dei vincoli comunitari, con particolare riguardo a quelli derivanti dal Patto di stabilità e crescita;

            tenuto conto che la prossima entrata in vigore del Trattato di Lisbona determinerà l'inserimento della coesione territoriale tra gli obiettivi e le politiche dell'UE;

            rilevato che la Commissione europea ha svolto tra ottobre 2008 e febbraio 2009 una consultazione delle autorità regionali e locali, delle associazioni, delle ONG e della società civile sul tema della coesione territoriale, sulla base di un apposito Libro verde e che i risultati della consultazione saranno illustrati nella Sesta, Relazione sulla coesione economica e sociale, la cui presentazione da parte della Commissione europea è attesa per giugno 2009;

            preso atto che l'articolo 13 del disegno di legge individua tra i principi e criteri direttivi concernenti la ripartizione del Fondo perequativo tra gli enti locali la definizione di indicatori di fabbisogno di infrastrutture in coerenza con la programmazione regionale di settore, tenendo altresì conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea e nel rispetto degli obiettivi di coesione economica e sociale;

            rilevata l'opportunità che i meccanismi perequativi previsti dal disegno di legge - con particolare riferimento alle norme sul riparto dei fondi perequativi per gli enti locali e sulla perequazione infrastrutturale - tengano adeguatamente conto dell'inserimento della coesione territoriale tra gli obiettivi e le politiche dell'UE, disposta dal Trattato di Lisbona;

            visto l'articolo 2, comma 2, lettera hh), che prevede l'individuazione di forme di fiscalità di sviluppo in conformità con il diritto comunitario, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività d'impresa;

            considerato che, nell'attuazione della delega, sarà necessario tenere conto della recente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di fiscalità di sviluppo da parte degli enti territoriali (sentenze dell'11 settembre 2008, cause riunite da C-428/06 a C-434/06, e del 6 settembre 2006, causa C-88/03) avendo cura, tra l'altro, di evitare squilibri derivanti da fenomeni di concorrenza fiscale, sia in ambito nazionale che comunitario;

            rilevato infine che l'articolo 26 del disegno di legge reca una clausola di salvaguardia finanziaria in base alla quale l'attuazione della delega deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto europeo di stabilità e crescita;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il disegno di legge C. 2105, approvato dal Senato ed in corso di esame presso le Commissioni riunite V e VI della Camera, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, su cui la Commissione ha espresso parere in data 16 dicembre 2008 alle Commissioni riunite 1a, 5a e 6a del Senato; preso atto che le modifiche apportate al testo del provvedimento nel corso dell'esame recepiscono taluni dei rilievi formulati nel menzionato parere;

            considerato che ai decreti legislativi delegati, in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, è assegnato il compito di coordinare il quadro della finanza pubblica definendo i limiti entro cui può esplicarsi la potestà impositiva dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, in conformità ai principi enucleati dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 37 del 2004;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 2, comma 5, si chiarisca la portata e le modalità di svolgimento della collaborazione tra Governo ed enti territoriali nella fase di predisposizione degli schemi di decreto legislativo;

            2) all'articolo 8, comma 1, lettera b), si definiscano in linea di massima i parametri del costo standard, pilastro del sistema del finanziamento in quanto valore economico che quantifica la spesa per i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) anche in relazione all'intervento perequativo statale; alla lettera d) si chiarisca altresì cosa si intende per tributi regionali considerato che se valutati con aliquota e base imponibile uniforme potrebbero apparire incompatibili con i tributi regionali «propri»;

            3) si accompagni l'approvazione della delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione all'esame della delega per l'individuazione e l'allocazione delle funzioni fondamentali in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, relativamente all'individuazione e all'allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane e della delega per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla riforma del Titolo V della Costituzione e per l'adozione della «Carta delle autonomie», in quanto appare indispensabile individuare le funzioni fondamentali degli enti locali contestualmente alla definizione delle modalità del prelievo fiscale e dell'allocamento delle risorse;

            4) sia inoltre affiancato al fabbisogno standard delle prestazioni erogate il piano di riallineamento definito per obiettivi e risorse certe e si tenga conto di un riconoscimento fiscale ed economico aggiuntivo, compensativo e permanente in relazione alle specificità insulari e montane particolarmente svantaggiate;

            5) siano potenziate le funzioni di controllo attribuite alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) al fine di procedere ad una pronuncia uniforme ed omogenea in sede di espressione del parere sui menzionati schemi di decreto legislativo si preveda che i medesimi schemi siano sottoposti all'esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

            b) si chiarisca il profilo dell'articolo 2, comma 2, lettera dd), ove si richiede la definizione di una disciplina dei tributi locali tale da consentire anche una piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, non apparendo immediatamente evidente il collegamento che il legislatore intende prefigurare fra definizione del sistema tributario locale e favor per l'iniziativa dei cittadini;

            c) all'articolo 10, comma 1, lettera d), ove si prevede una verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard per le spese «essenziali», si precisi in che termini la congruità dei tributi possa essere valutata in correlazione con le funzioni svolte, specie se il tributo non risulti specificamente messo in relazione alle medesime funzioni;

            d) all'articolo 25, comma 2, si precisi la portata del termine «finanza» elevato a parametro di raffronto tra le Regioni a statuto speciale e l'aggregato finanziario pubblico complessivamente inteso, in quanto non appare univoco il riferimento e quindi suscettibile di interpretazioni differenziate a seconda dei diversi parametri utilizzabili;

            e) si preveda nella definizione della fase di transizione la regolamentazione delle forme di federalismo differenziato previste al comma 3 dell'articolo 116 della Costituzione;

            f) sia meglio definito il principio della territorialità delle imposte, principalmente in relazione alla prevista competenza dello Stato in materia di perequazione, e si delinei altresì una concezione dinamica dei livelli essenziali tale da definire anche da un punto di vista qualitativo le caratteristiche dei servizi e delle prestazioni;

            g) si configuri il fondo di perequazione in analogia al modello europeo basato sul sistema del patto di convergenza affinché non si determinino meccanismi perequativi tali da delinearsi quali strumenti di sanatoria delle amministrazioni locali meno virtuose;

            h) nell'ambito della riforma del bicameralismo perfetto e dell'istituzione di una Camera rappresentativa delle regioni e delle autonomie locali, si valuti che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella composizione integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, possa qualificarsi come organo consultivo rappresentativo delle molteplici istanze provenienti dalle autonomie territoriali ove comporre i molteplici e differenziati interessi espressi dai diversi livelli di governo territoriale riconosciuti dalla Costituzione.


TESTO
del disegno di legge n. 2105
approvato dal Senato della Repubblica
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TESTO
delle Commissioni

Capo I
CONTENUTI E REGOLE
DI COORDINAMENTO FINANZIARIO

Capo I
CONTENUTI E REGOLE
DI COORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 1.
(Ambito di intervento).

Art. 1.
(Ambito di intervento).

      1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e rispettando i princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Disciplina altresì i princìpi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni ed il finanziamento di Roma capitale.

      1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Disciplina altresì i princìpi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

      2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 14, 21 e 25.       2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con esclusione degli enti locali ricadenti nel loro territorio, si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 14, 21 e 25.

Art. 2.
(Oggetto e finalità).

Art. 2.
(Oggetto e finalità).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni.

      1. Identico.

      2. Fermi restando gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 e 27, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:       2. Identico:

          a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;

          a) identica;

          b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

          b) identica;

          c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei princìpi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

          c) identica;

          d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale;

          d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;

          e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle

          e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle

rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate proprie di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite; rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;

          f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo o fabbisogno obiettivo che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, e tenendo conto anche del rapporto tra il numero dei dipendenti dell'ente territoriale e il numero dei residenti, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica nonché gli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle rispettive funzioni;

          f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;

          g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;

          g) identica;

          h) individuazione dei princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita;

          h) individuazione dei princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare

  al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni in caso di mancato rispetto di tale termine; individuazione dei princìpi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni a carico dell'ente in caso di mancato rispetto di tale termine;

          i) coerenza con i princìpi di cui all'articolo 53 della Costituzione;

          i) rispetto dei princìpi di cui all'articolo 53 della Costituzione;

          l) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:

          l) identica;

              1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

              2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;

          m) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

          m) identica;

          n) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;

          n) identica;

          o) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

          o) identica;

          p) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:

          p) identico:

              1) istituire tributi regionali e locali;

              1) identico;

              2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia;               2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi di cui al numero 1);

              3) valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;

              3) identico;

          q) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;

          q) identica;

          r)  esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 5;

          r)  esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;

          s) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati siano integralmente contabilizzati nel bilancio dello Stato;

          s) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;

          t) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo

          t) identica;

l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;

          u) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all'articolo 17 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie, fino all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;

          u) identica;

          v) previsione che le sanzioni di cui alla lettera u) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h);

          v) previsione che le sanzioni di cui alla lettera u) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h) o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

          z) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per

          z) identica;

ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;

          aa) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;

          aa) identica;

          bb) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei princìpi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

          bb) identica;

          cc) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

          cc) identica;

          dd) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;

          dd) identica;

          ee) territorialità dei tributi regionali e locali e dei gettiti delle compartecipazioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;

          ee) territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;

          ff) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;

          ff) identica;

          gg) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;           gg) identica;

          hh) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa.

          hh) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.

      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato da relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

      4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per l'espressione       4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni
di un nuovo parere da parte delle Commissioni di cui al comma 3. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa. davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.
      5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, anche al fine di condividere la definizione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni e la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard.       5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.
      6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.       6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca i princìpi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h), primo periodo. Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.
      7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4.       7. Identico.

Art. 3.
(Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

Art. 3.
(Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

      1. È istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

      1. È istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati. La composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari anche dopo la sua costituzione. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari, che formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza.
        1-bis. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.
        1-ter. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
      2. La Commissione assicura il raccordo con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, avvalendosi a tal fine della consultazione di un Comitato esterno di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Esso è composto da dodici membri di cui sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni.       2. Identico.
      3. La Commissione:       3. Identico.

          a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2;

          b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 19 e 20. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui

all'articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5.

      4. La Commissione può chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di venti giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega.

      4. La Commissione può chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di venti giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

      5. La Commissione è sciolta al termine della fase transitoria di cui agli articoli 19 e 20.       5. Identico.

Art. 4.
(Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale).

Art. 4.
(Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale).

      1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata «Commissione», formata da trenta componenti e composta per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra

      1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata «Commissione», formata da trenta componenti e composta per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra

di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Gli oneri relativi sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati. di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
      2. La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie, promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi e svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari e tributari.       2. La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie, promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi e svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari.
      3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.       3. Identico.
      4. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza di cui all'articolo 5 a decorrere dall'istituzione di quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse.       4. Identico.

Art. 5.
(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica).

Art. 5.
(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata «Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico:

          a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica

          a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica

per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento; per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all'articolo 17; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento;

          b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo princìpi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;

          b) identica;

          c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all'articolo 15;

          c) identica;

          d) la Conferenza assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni, ivi compresa la congruità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d); assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;

          d) identica;

          e) la Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali;

          e) identica;

 

          e-bis) la Conferenza mette a disposizione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti;

          f) la Conferenza si avvale della Commissione di cui all'articolo 4 quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività

          f) identica;

istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, è istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;

          g) la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.

          g) la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.

      2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere.

      2. Identico.

Art. 6.
(Compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria).

Art. 6.
(Compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria).

      1. All'articolo 2, primo comma, della legge 27 marzo 1976, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali».

      1. All'articolo 2, primo comma, della legge 27 marzo 1976, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi riferibili».

Capo II
RAPPORTI FINANZIARI
STATO-REGIONI

Capo II
RAPPORTI FINANZIARI
STATO-REGIONI

Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali).

Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i tributi delle regioni,

      1. Identico:

in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza residuale e concorrente;

          a) le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell'IVA, in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza residuale e concorrente nonché le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative;

          b) per tributi delle regioni si intendono:

          b) identico:

              1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni;

              1) identico;

              2) le aliquote riservate alle regioni a valere sulle basi imponibili dei tributi erariali;

              2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;

              3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale;

              3) identico;

          c) per una parte dei tributi di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; possono altresì disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nel rispetto della normativa comunitaria. Sono fatti salvi gli elementi strutturali dei tributi stessi, la coerenza con la struttura di progressività del singolo tributo erariale su cui insiste l'aliquota riservata e la coerenza con il principio di semplificazione e con l'esigenza di standardizzazione necessaria per il corretto funzionamento della perequazione;

          c) per una parte dei tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per una parte dei tributi di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale;

          d) le modalità di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al principio di territorialità. A tal fine, le suddette modalità devono tenere conto:

          d) identico:

              1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi;

              1) identico;

per i servizi, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;

              2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;

              2) identico;

              3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione;

              3) identico;

              4) della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche;

              4) identico;

              5) delle modalità di coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di lotta all'evasione ed all'elusione fiscale;

              soppresso

          e) il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione.

          e) identica.

Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento).

Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento).

      1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni, nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall'articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico:

          a) classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; tali spese sono:

          a) classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione nonché delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali spese sono:

              1) spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

              1) identico;

              2) spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1);

              2) identico;

              3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 15;               3) identico;

          b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera a), numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;

          b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera a), numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;

          c) definizione delle modalità per cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi standard; per il trasporto pubblico locale l'attribuzione delle quote del fondo perequativo è subordinata al rispetto di un livello di servizio minimo, fissato a livello nazionale;

          c) definizione delle modalità per cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi standard;

          d) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1), sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi regionali da individuare in base al principio di correlazione, della riserva di aliquota sull'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all'IVA nonché con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;

          d) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1), sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi propri derivati, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1), dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all'IVA nonché con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;

          e) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri e con quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9;

          e) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), e con quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9;

          f) tendenziale limitazione dell'utilizzo delle compartecipazioni ai soli casi in cui occorre garantire il finanziamento integrale della spesa;           soppressa

          g) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2);

          g) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni;

          h) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera b), in una sola regione; definizione, altresì, delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9;

          h) identica;

          i) definizione delle modalità per cui l'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), è sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi;

          i) definizione delle modalità per cui l'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), fatta eccezione per quelli già destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi;

          l) definizione delle modalità per cui agli oneri delle funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i princìpi della presente legge e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

          l) identica.

      2. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera a), numero 1).       2. Identico.
      3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.       3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti.

Art. 9.
(Princìpi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni).

Art. 9.
(Princìpi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, in relazione alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale di carattere verticale a favore delle regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico:

          a) istituzione del fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA assegnata per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2); le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;

          a) identica;

          b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale;

          b) identica;

          c) definizione delle modalità per cui le risorse del fondo devono finanziare:           c) identica:

              1) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 8 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;

              1) identico;

              2) le esigenze finanziarie derivanti dalla lettera e) del presente articolo;

              2) le esigenze finanziarie derivanti dalla lettera g) del presente articolo;

          d) definizione delle modalità per cui la determinazione delle spettanze di ciascuna regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese al fabbisogno standard;

          d) identica;

          e) è garantita la copertura del differenziale certificato tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi alla regione con riferimento alla quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere d) e h), tali da assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni;

          e) è garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale, alla regione con riferimento alla quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere d) e h), tali da assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni; nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato;

          f) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo

          f) identica;

conto del fabbisogno standard di cui è assicurata l'integrale copertura;

          g) definizione delle modalità in base alle quali per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), le quote del fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri:

          g) identica;

              1) le regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), supera il gettito medio nazionale per abitante, non ricevono risorse dal fondo;

              2) le regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

              3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa;

          h) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione della lettera d) sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.

          h) identica.

 

      1-bis. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi costituzionali in vigore.

Art. 10.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni).

Art. 10.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al finanziamento delle

      Identico.

funzioni trasferite alle regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato;

          b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente aumento:

              1) per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2);

              2) per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 4;

          c) aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA destinata ad alimentare il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

          d) definizione delle modalità secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.

Capo III
FINANZA DEGLI ENTI LOCALI

Capo III
FINANZA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 11.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane).

Art. 11.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al finanziamento delle

      1. Identico:

funzioni di comuni, province e città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e città metropolitane, in:

          a) identica;

              1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale;

              2) spese relative alle altre funzioni;

              3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 15;

          b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo;

          b) identica;

          c) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante;

          c) identica;

          d) definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;

          d) identica;

          e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell'articolo 13;           e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell'articolo 13 e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;

          f) il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali è senza vincolo di destinazione;

          f) identica;

          g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, anche con riguardo alle loro forme associative, dei territori montani e delle isole minori.

          g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, ove associati con una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, dei territori montani e delle isole minori.

Art. 12.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali).

Art. 12.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico:

          a) la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;

          a) identica;

          b) definizione delle modalità secondo cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono

          b) identica;

prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

          c) definizione delle modalità secondo cui le spese delle province relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale;

          c) identica;

          d) disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di applicazione in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;

          d) disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;

          e) disciplina di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di applicazione in riferimento a particolari scopi istituzionali;

          e) disciplina di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi istituzionali;

          f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali;

          f) identica;

          g) previsione che le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel proprio territorio, specificando

          g) identica;

gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;

          h) previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni;

          h) identica;

          i) previsione che gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini;

          i) identica;

          l) previsione che la legge statale, nell'ambito della premialità ai comuni virtuosi, in sede di individuazione dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per ciò che concerne la spesa in conto capitale.

          l) previsione che la legge statale, nell'ambito della premialità ai comuni e alle province virtuosi, in sede di individuazione dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per ciò che concerne la spesa in conto capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della medesima regione.

Art. 13.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali).

Art. 13.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico:

          a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza

          a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali,

tra il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 12, con esclusione dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), del medesimo articolo e dei contributi di cui all'articolo 15, tenendo conto dei princìpi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera l), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica; in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 12, con esclusione dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), del medesimo articolo e dei contributi di cui all'articolo 15, tenendo conto dei princìpi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera l), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

          b) definizione delle modalità con cui viene periodicamente aggiornata l'entità dei fondi di cui alla lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di finanziamento;

          b) identica;

          c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), avviene in base a:

          c) identica;

              1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;

              2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti;

          d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui alla lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione

          d) identica;

del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata;

          e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard;

          e) identica;

          f) definizione delle modalità in base alle quali, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative;

          f) definizione delle modalità in base alle quali, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le città metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative;

          g) definizione delle modalità per cui le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni e alle province inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base dei criteri di cui alla lettera d), e delle entrate standardizzate, nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui alla presente lettera;

          g) identica;

          h) i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province del territorio sono trasferiti dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate,

          h) i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province e le città metropolitane del territorio sono trasferiti dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata

e di conseguenza delle quote del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dalla lettera g), applicano comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della presente legge. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dalla lettera g), applicano comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della presente legge. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
 

Art. 13-bis.
(Attuazione dell'articolo 116,
terzo comma, della Costituzione).
 

      1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai princìpi della presente legge.

Capo IV
FINANZIAMENTO
DELLE CITTÀ METROPOLITANE

Capo IV
FINANZIAMENTO
DELLE CITTÀ METROPOLITANE

Art. 14.
(Finanziamento delle città metropolitane).

Art. 14.
(Finanziamento delle città metropolitane).

      1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2, è assicurato il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di

      1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2 e in coerenza con i princìpi di cui agli articoli 11, 12 e 13, è assicurato il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva

entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle città metropolitane tributi ed entrate proprie, anche diverse da quelle assegnate ai comuni, nonché disciplina la facoltà delle città metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera d). corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle città metropolitane tributi ed entrate proprie, anche diverse da quelle assegnate ai comuni, nonché disciplina la facoltà delle città metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera d).

Capo V
INTERVENTI SPECIALI

Capo V
INTERVENTI SPECIALI

Art. 15.
(Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione).

Art. 15.
(Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico:

          a) definizione delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato;

          a) identica;

          b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

          b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

          c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori;           c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;

          d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;

          d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona; l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

          e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L'entità delle risorse è determinata dai medesimi provvedimenti.

          e) identica.

Capo VI
COORDINAMENTO
DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO

Capo VI
COORDINAMENTO
DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO

Art. 16.
(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo).

Art. 16.
(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico:

          a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive

          a) identica;

per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;

          b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;

          b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità e crescita per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;

          c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni;

          c) identica;

          d) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali;

          d) identica;

          e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti, ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale, ivi compresi quelli di carattere ambientale, ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile; introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'alienazione

          e) identica;

di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente nonché l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali.

Art. 17.
(Patto di convergenza).

Art. 17.
(Patto di convergenza).

      1. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo e a stabilire, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, gli obiettivi di servizio, il livello di ricorso al debito nonché l'obiettivo programmato della pressione

      1. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione e a stabilire, per

fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali. Nel caso in cui il monitoraggio rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello. ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, le modalità di ricorso al debito nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali. Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.

Capo VII
PATRIMONIO
DI REGIONI ED ENTI LOCALI

Capo VII
PATRIMONIO
DI REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 18.
(Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni).

Art. 18.
(Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i princìpi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico:

          a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali;

          a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione

  da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire;

          b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;

          b) identica;

          c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni;

          c) identica;

          d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.

          d) identica.

Capo VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni).

Art. 19.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano una disciplina transitoria per le regioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico:

          a) i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9 si applicano a regime dopo l'esaurimento di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni come media nel triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via straordinaria, ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 9;

          a) identica;

          b) l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 9 avviene a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di cinque anni;

          b) identica;

          c) per le materie diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso in cui, in sede di attuazione dei decreti legislativi, emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune regioni, lo Stato può attivare a proprio carico meccanismi correttivi di natura compensativa di durata pari al periodo transitorio di cui alla presente lettera;           c) per le materie diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso in cui, in sede di attuazione dei decreti legislativi, emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune regioni, lo Stato può attivare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, meccanismi correttivi di natura compensativa di durata pari al periodo transitorio di cui alla presente lettera;
 

          c-bis) i meccanismi compensativi di cui alla lettera c) vengono attivati in presenza di un organico piano di riorganizzazione dell'ente, coordinato con il Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza di cui all'articolo 17;

          d) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lettere b) e c);

          d) identica;

          e) garanzia per le regioni, in sede di prima applicazione, della copertura del differenziale certificato tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h);

          e) garanzia per le regioni, durante la fase transitoria, della copertura del differenziale certificato, ove positivo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h);

 

          e-bis) acquisizione al bilancio dello Stato, durante la fase transitoria, del differenziale certificato, ove negativo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h);

          f) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sia, per il complesso delle regioni, non inferiore al valore degli stanziamenti di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 10 e che si effettui una verifica, concordata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'adeguatezza e della congruità delle risorse finanziarie delle funzioni già trasferite.

          f) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sia, per il complesso delle regioni di cui al medesimo articolo, non inferiore al valore degli stanziamenti di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 10 e che si effettui una verifica, concordata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'adeguatezza e della congruità delle risorse finanziarie delle funzioni già trasferite.

        1-bis. La legge statale stabilisce i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione.

Art. 20.
(Norme transitorie per gli enti locali).

Art. 20.
(Norme transitorie per gli enti locali).

      1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico:

          a) nel processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate  forme di copertura finanziaria coerenti con i princìpi della presente legge;

          a) identica;

          b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, non inferiore al valore dei trasferimenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e);

          b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, corrispondente al valore dei trasferimenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), e che si effettui una verifica di congruità in sede di Conferenza unificata;

          c) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all'articolo 15, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 12, tenendo conto dei princìpi previsti

          c) identica;

dall'articolo 2, comma 2, lettera l), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

          d) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:

          d) identico:

              1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l'80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;

              1) identico;

              2) per comuni e province l'80 per cento delle spese è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;

              2) per comuni e province l'80 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;

              3) ai fini del numero 2) si prendono a riferimento gli ultimi bilanci certificati a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 2;

              3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento l'ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 2;

          e) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alla lettera d).

          e) identica.

      2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno standard o alla capacità fiscale di cui agli articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le fun

      2. Identico.

zioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.
      3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:       3. Identico.

          a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

          b) funzioni di polizia locale;

          c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

          d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

          e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

          f) funzioni del settore sociale.

      4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

      4. Identico.

          a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

          b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;

          c) funzioni nel campo dei trasporti;

          d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;

          e) funzioni nel campo della tutela ambientale;

          f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

      5. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano la possibilità che l'elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata.

      5. Identico.

Art. 21.
(Perequazione infrastrutturale).

Art. 21.
(Perequazione infrastrutturale).

      1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, da ricondurre nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, riguardanti la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

          a) valutazione dell'estensione delle superfici territoriali;

          a) estensione delle superfici territoriali;

 

          a-bis) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;

          b) valutazione del parametro della densità della popolazione e della densità delle unità produttive;

          b) densità della popolazione e densità delle unità produttive;

          c) considerazione dei particolari requisiti delle zone di montagna;

          c) particolari requisiti delle zone di montagna;

          d) valutazione della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;

          d) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;

          e) valutazione della specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.           e) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

      2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 19 e 20, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

      2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 19 e 20, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Art. 22.
(Norme transitorie per le città metropolitane).

Art. 22.
(Norme transitorie per le città metropolitane).

      1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina organica delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse.

      1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse.

      2. Le città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli. La proposta di istituzione spetta:       2. Le città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. La proposta di istituzione spetta:

          a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;

          a) identica;

          b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 50 per cento dei comuni della provincia interessata che rappresentino nel complesso almeno il 50 per cento della popolazione;           b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia interessata che rappresentino, unitamente al comune capoluogo, almeno il 60 per cento della popolazione;

          c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il 50 per cento dei comuni della provincia medesima che rappresentino almeno il 50 per cento della popolazione.

          c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia medesima che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione.

      3. La proposta di istituzione di cui al comma 2 contiene la perimetrazione della città metropolitana, secondo il principio della continuità territoriale, comprende almeno tutti i comuni proponenti e reca una proposta di statuto provvisorio della città metropolitana. Sulla proposta è acquisito il parere della regione da esprimere entro novanta giorni. Si osservano le seguenti modalità:

      3. La proposta di istituzione di cui al comma 2 contiene la perimetrazione della città metropolitana, secondo il principio della continuità territoriale, comprende almeno tutti i comuni proponenti e reca una proposta di statuto provvisorio della città metropolitana. Sulla proposta è acquisito il parere della regione da esprimere entro novanta giorni. Si osservano i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) il territorio metropolitano coincide con il territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il comune capoluogo;

          a) identica;

          b) la città metropolitana si articola al suo interno in comuni;

          b) il territorio della città metropolitana si articola al suo interno in comuni;

          c) lo statuto provvisorio della città metropolitana definisce le forme di coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano; disciplina altresì le modalità per l'elezione o l'individuazione del presidente del consiglio provvisorio di cui al comma 6. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in base alla legge di cui al comma 1;

          c) identica;

          d) sulla proposta di istituzione della città metropolitana è indetto un referendum tra tutti i cittadini dei comuni inclusi nella perimetrazione contenuta nella proposta di istituzione; il referendum è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere; in caso di parere regionale negativo, il quorum di validità è del 30 per cento.

          d) sulla proposta di istituzione della città metropolitana è indetto un referendum tra tutti i cittadini della provincia; il referendum è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere; in caso di parere regionale negativo, il quorum di validità è del 30 per cento.

      4. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni, è disciplinato il procedimento di indizione e di svolgimento del referendum di cui alla lettera d) del comma 3, osservando le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto compatibili.       4. Identico.
      5. Con le modalità stabilite dalla legge di cui al comma 1, successivamente al referendum di cui alla lettera d) del comma 3, verranno definitivamente istituite le città metropolitane.       5. Ai fini dell'attuazione del comma 2, con uno o più decreti legislativi da adottare per ciascuna città metropolitana nel termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, sono istituite le città metropolitane in conformità con la proposta approvata nel referendum di cui alla lettera d) del comma 3 e con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
        5-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 5, corredati delle deliberazioni e dei pareri prescritti, sono trasmessi al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata, che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
      6. Con le città metropolitane istituite ai sensi del presente articolo è istituita una assemblea rappresentativa, denominata «consiglio provvisorio della città metropolitana», composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente della provincia. Nessun emolumento, gettone di presenza o altra forma di retribuzione è attribuita ai componenti       6. Identico.
del consiglio provvisorio in ragione di tale incarico.
      7. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della città metropolitana, individuati dalla legge di cui al comma 1, che provvede altresì a disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. La legge di cui al comma 1 stabilisce la disciplina per l'esercizio dell'iniziativa da parte dei comuni della provincia non inclusi nella perimetrazione dell'area metropolitana, in modo da assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa l'inclusione nell'area metropolitana ovvero in altra provincia.       7. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della città metropolitana, individuati dalla legge di cui al comma 1, che provvede altresì a disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. La legge di cui al comma 1 stabilisce la disciplina per l'esercizio dell'iniziativa da parte dei comuni della provincia non inclusi nella perimetrazione dell'area metropolitana, in modo da assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa l'inclusione nell'area metropolitana ovvero in altra provincia già esistente.
      8. Dalla data di proclamazione dell'esito positivo del referendum di cui al comma 3, lettera d), e fino alla data di entrata in vigore della disciplina organica di cui al comma 1, il finanziamento degli enti che compongono la città metropolitana assicura loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle funzioni da esercitare in forma associata o congiunta, nel limite degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.       8. Identico.
      9. Ai soli fini delle previsioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della città metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi.       9. Identico.
      10. Ai medesimi fini di cui al comma 9 sono, altresì, considerate funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:       10. Identico.

          a) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

          b) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;

          c) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

Art. 23.
(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione).

Art. 23.
(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione).

      1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

      1. Identico.

      2. Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.       2. Identico.
      3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:       3. Identico.

          a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;

          b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;

          c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;

          d) edilizia pubblica e privata;

          e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;

          f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;

          g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

      4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      5. Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:       5. Identico.

          a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;

          b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.

      6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Lo status dei membri dell'Assemblea capitolina è disciplinato dalla legge dello Stato.       6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è disciplinato lo status dei membri dell'Assemblea capitolina.
      7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i princìpi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:       7. Identico.

          a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

          b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera d).

      8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

      8. Identico.

      9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale.       9. Identico.
        9-bis. Per la città metropolitana di Roma capitale si applica l'articolo 22 ad eccezione del comma 2, lettere b) e c). La città metropolitana di Roma capitale, oltre alle funzioni della città metropolitana, continua a svolgere le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 24.
(Princìpi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni).

Art. 24.
(Princìpi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico:

          a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle regioni e degli enti locali con il Ministero dell'economia e delle finanze e con le Agenzie regionali delle entrate in modo da configurare dei centri di servizio regionali per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali;

          a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle regioni e degli enti locali con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, al fine di utilizzare le direzioni regionali delle entrate per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali;

          b) definizione, con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, le singole regioni e gli enti locali, delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell'evasione.

          b) identica.

 

Art. 24-bis.
(Contrasto dell'evasione fiscale).
 

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

          a) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonché di diretta collaborazione

volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi;
 

          b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di emersione di maggior gettito attraverso l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Capo IX
OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETÀ PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Capo IX

OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETÀ PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Art. 25.
(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome).

Art. 25.
(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome).

      1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di convergenza di cui all'articolo 17 e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l).

      1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di convergenza di cui all'articolo 17 e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l).

      2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte       2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i
di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge. rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge.
      3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:       3. Identico.

          a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

          b) definiscono i princìpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;

          c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera hh), e alle condizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d).

      4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise.

      4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.

      5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.       5. Identico.
      6. La Commissione di cui all'articolo 4 svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata.       6. Identico.

Capo X
SALVAGUARDIA FINANZIARIA
ED ABROGAZIONI

Capo X
SALVAGUARDIA FINANZIARIA
ED ABROGAZIONI

Art. 26.
(Salvaguardia finanziaria).

Art. 26.
(Salvaguardia finanziaria).

    1. L'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto europeo di stabilità e crescita.

    1. L'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

      2. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che:       2. Identico:

          a) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni;

          a) identica;

          b) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria;

          b) identica.

          c) siano previsti adeguati meccanismi diretti a coinvolgere e cointeressare regioni ed enti locali nell'attività di recupero dell'evasione fiscale e nel contrasto all'elusione fiscale.

          Soppressa

      3. Per le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5 si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

      3. All'istituzione e al funzionamento della Commissione e della Conferenza di cui agli articoli 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione e della Conferenza di cui al primo periodo sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione e della Conferenza non spetta alcun compenso.

        3-bis. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 27.
(Abrogazioni).

Art. 27.
(Abrogazioni).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione.

      1. Identico.


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