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PDL 2088

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2088



PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato MANTINI

Modifiche agli articoli 87 e 104 della Costituzione, in materia di nomina di un terzo dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte del Presidente della Repubblica

Presentata il 22 gennaio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Fin dalla sua configurazione con la legge 24 marzo 1958, n. 195, cui hanno fatto seguito numerose modifiche, il Consiglio superiore della magistratura (CSM) è l'organo di autogoverno della magistratura la cui disciplina, come noto, trova origine, innanzitutto, nell'articolo 104 della Costituzione.
      Dal complesso delle disposizioni costituzionali, dalla dottrina prevalente e dalla stessa giurisprudenza costituzionale emerge che la principale funzione del CSM è quella di garantire l'indipendenza della magistratura attraverso atti che hanno diversa natura giuridica ma che in larga parte sono ricorribili davanti alla giurisdizione del giudice amministrativo.
      Gli interventi legislativi più recenti hanno riguardato la modifica delle regole elettorali e, fatto rilevante, la tipizzazione degli illeciti disciplinari, essenziale punto di riferimento per l'esercizio del potere disciplinare.
      Il CSM ha svolto storicamente un ruolo di assoluto rilievo nell'esercizio dei compiti ordinamentali a esso affidati.
      Negli anni recenti si è tuttavia sviluppato in Italia, a seguito della stagione delle inchieste giudiziarie su «Tangentopoli», un diffuso conflitto tra politica e magistratura, che ha assunto connotati diversi, ma che ha prodotto un'indiscutibile e preoccupante lacerazione delle relazioni istituzionali.
      Si sono registrate ingerenze oggettive su processi in corso e, d'altro canto, non sono mancate iniziative giudiziarie, non sempre fondate, che hanno prodotto mutamenti politici rilevanti nei confronti degli organi politici elettivi.
      Gli esempi sono ormai numerosi e significativi in un senso e nell'altro.
      Nell'ordinamento democratico, fondato sulla Costituzione, il principio di legalità deve ispirare ogni azione e ciò deve valere in primo luogo per chi amministra la cosa pubblica.
      L'abolizione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere nel 1993 (attuata con la modifica dell'articolo 68 della Costituzione da parte della legge costituzionale n. 3 del 1993) ha consentito una più ampia libertà di indagine nei confronti dei parlamentari.
      Parallelamente si è diffusa la prassi della pubblicazione anticipata, sui giornali e sulle televisioni, dei contenuti delle intercettazioni, anche prima del vaglio della rilevanza penale di esse da parte del giudice, attraverso fughe di notizie che restano sempre impunite.
      Le cronache segnalano, inoltre, casi frequenti di errori giudiziari o di malfunzionamento della giustizia a causa di condotte soggettive che si aggiungono ad aggravare i problemi storici del «servizio giustizia» in Italia.
      Per entrambi tali profili si è ormai diffusa la convinzione nel Paese che la complessità dei temi della gestione della giustizia e l'accresciuto potere di incidenza della magistratura nell'arena politica debbano comportare una maggiore integrazione istituzionale della magistratura attraverso una modifica della composizione dell'organo di autogoverno che è il CSM.
      Restano immutate le prerogative e le funzioni del CSM a garanzia dell'indipendenza della magistratura. Ma al fine di accrescere l'autorevolezza e di ridurre gli effetti perversi del «correntismo» nella stessa magistratura, da più parti riconosciuti, è utile proporre una diversa composizione del Consiglio riducendo da due terzi a un terzo la quota dei componenti direttamente eletti dalla magistratura e attribuendo al Capo dello Stato, che del CSM è il Presidente ai sensi della Costituzione, il potere di nominare un terzo dei componenti tra coloro che hanno esercitato altissime cariche nelle istituzioni e nella magistratura e che godono di una posizione di indipendenza.
      Si propone pertanto che il Presidente della Repubblica nomini tali componenti tra coloro che hanno già esercitato la carica di Presidente delle Camere, di Presidente della Corte costituzionale, di Presidente o di Procuratore generale della Corte di cassazione, di Presidente del Consiglio di Stato o di Presidente della Corte dei conti.
      La soluzione proposta appare coerente con i compiti che la Costituzione affida al CSM e tale da rafforzarne il prestigio nell'ordinamento democratico.


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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Il quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «Gli altri componenti per un terzo sono eletti da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per un terzo sono eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio e per un terzo sono nominati dal Presidente della Repubblica tra coloro che hanno esercitato la carica di Presidente di una delle Camere, di Presidente della Corte costituzionale, di presidente o di procuratore generale della Corte di cassazione, di Presidente del Consiglio di Stato o di Presidente della Corte dei conti».

      2. Al decimo comma dell'articolo 87 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ne nomina un terzo dei componenti non di diritto».


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