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PDL 2253

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2253



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FORCOLIN, FUGATTI, COMAROLI, BRAGANTINI, NEGRO, GUIDO DUSSIN, GIDONI, REGUZZONI, BITONCI, BONINO, BUONANNO, CALLEGARI, CHIAPPORI, CONSIGLIO, CROSIO, DAL LAGO, LUCIANO DUSSIN, FEDRIGA, FOLLEGOT, GOISIS, LANZARIN, MACCANTI, MISTRELLO DESTRO, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, PASTORE, RAINIERI, SALVINI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI, VOLPI

Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese relative alla frequenza di scuole dell'infanzia paritarie

Presentata il 2 marzo 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Le norme oggi vigenti in Italia, nel campo del diritto allo studio e della scuola in genere, non garantiscono ancora un effettivo pluralismo educativo. Le famiglie e gli studenti che scelgono scuole non statali (anche comunali, per quanto riguarda la scuola materna) sono in condizioni di grave svantaggio economico rispetto alle altre famiglie e agli altri studenti. I cittadini, le famiglie che preferiscono ricorrere a strutture scolastiche ed educative non statali e non comunali devono sostenerne in proprio i relativi costi, dopo avere peraltro contribuito a pagare, a beneficio altrui, i costi della scuola statale e comunale. Le leggi approvate da alcune regioni costituiscono finalmente un notevole passo avanti nel riconoscimento del ruolo oggettivo di «servizio pubblico» svolto da strutture educative private, mentre la normativa adottata recentemente in altre regioni rimane ancorata a una concezione pubblicistica e totalizzante della scuola, muovendosi nel solco di una logica ormai superata che non si può o non si vuole abbandonare. Pur nel riconoscimento della piena autonomia delle regioni di regolamentare questo importante settore, occorre riconoscere che l'attuale situazione vede la convivenza di sistemi scolastici aperti al privato sociale o caratterizzati da un arroccamento sul ruolo del pubblico, determinando così situazioni di notevole disparità fra i cittadini di uno stesso Stato. È importante sottolineare che in alcune regioni si è di fronte non al riconoscimento di una libertà, ma al semplice, facoltativo e discrezionale allargamento di una offerta che resta sempre governata dal potere pubblico: governata tanto più ferreamente quanto più il denaro delle convenzioni è indispensabile alla sopravvivenza delle scuole «private».
      Occorre, pertanto, favorire l'attuazione del dettato costituzionale dell'articolo 33, quarto comma, che recita: «La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali».
      Equipollenza di trattamento scolastico, si intende su tutti gli aspetti della vita scolastica, compresi quelli economici, proprio perché la Costituzione non ne esclude nessuno. Il «senza oneri per lo Stato», di cui all'articolo 33, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla istituzione di scuole da parte di «enti e privati», va letto alla luce dei contenuti di cui al quarto comma del citato articolo 33 nei riguardi degli alunni di scuole paritarie. «Senza oneri» significa che nessuno può obbligare lo Stato a erigere scuole non statali; nel contempo Stato e regioni possono decidere di sostenere le scuole esistenti, o agevolare i genitori nel compito costituzionale e civile di educare i propri figli.
      Vi è, invece, l'obbligo statale di garantire almeno una scuola dell'obbligo gratuita per tutti i cittadini in base all'articolo 34, secondo comma, della Costituzione. Non vi è riscontro che la scuola dell'obbligo debba essere assicurata solo a chi frequenta le scuole statali. Anzi. La nostra Costituzione si basa sul principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini e sul dovere dello Stato di rimuovere le cause che la impediscono. Tocca allo Stato, quindi, garantire non solo l'insegnamento e l'apprendimento, ma anche l'effettivo esercizio di tali libertà a parità di condizioni.
      Entrando in Europa è venuta ulteriormente a maturare non solo l'esigenza di riformare lo Stato, ma anche di rivedere alcune impostazioni e concezioni che miravano a limitare la libertà di educazione. In Europa siamo, con la Grecia, le uniche due nazioni a non avere compiutamente legiferato in merito alla parità scolastica. Dobbiamo pertanto definitivamente colmare questa carenza.
      In particolare, la presente proposta di legge si rivolge alle famiglie che hanno figli di età compresa tra tre e sei anni che frequentano una scuola dell'infanzia paritaria e mira ad introdurre una detrazione pari al 19 per cento delle spese sostenute per il pagamento delle rette di frequenza.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, è inserita la seguente:

          «e-bis) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di scuole dell'infanzia paritarie».

Art. 2.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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