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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1953 |
Disposizioni per l'adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra e dell'indennità di assistenza e di superinvalidità in favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio e dei loro superstiti
1. Al primo capoverso della tabella F allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978», e successive modificazioni, le parole: «Per due superinvalidità contemplate» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuna superinvalidità interdipendente contemplata».
2. Le disposizioni sul complesso di due infermità previste dalla tabella F-1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 non si applicano ai grandi invalidi di guerra e per servizio.
1. Gli assegni di superinvalidità previsti dalla tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo modificata dall'articolo 5 della presente legge, sono unificati in un unico assegno il cui importo è aumentato del 10 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2009 e di un ulteriore 10 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2010.
2. Gli importi dell'assegno per cumulo di infermità previsto dalla tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo modificata dall'articolo 1 della presente legge, rideterminati dall'allegato II annesso alla legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 10 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2009 e di un ulteriore 10 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2010.
3. Gli aumenti previsti dai commi 1 e 2 sono estesi ai grandi invalidi per servizio, disciplinati dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dalla legge 2 maggio 1984, n. 111, e dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, accompagnata da un'altra invalidità prevista nei numeri 1) e 2) della lettera A-bis) della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, quando sussiste una terza infermità, interdipendente, ascrivibile alle prime cinque categorie della tabella A allegata al medesimo testo unico, l'indennità di accompagnamento aggiuntiva è concessa in misura doppia rispetto a quella prevista».
1. Alle vedove e ai vedovi dei grandi invalidi di guerra e per servizio ascritti alla tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da
ultimo modificate dall'articolo 5 della presente legge, è liquidato d'ufficio, con decorrenza dal 1o gennaio 2009, in aggiunta al trattamento loro spettante previsto dalla tabella G allegata allo stesso testo unico, un assegno supplementare nella misura dell'80 per cento degli assegni previsti dalla tabella C, dalla tabella E e dalla tabella F allegate al medesimo testo unico, come da ultimo modificate dalla presente legge, di cui in vita usufruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare compete purché la vedova o il vedovo abbiano convissuto con il dante causa e gli abbiano prestato assistenza.
2. Agli orfani disabili o minori di età dei grandi invalidi di guerra e per servizio, all'atto del decesso del genitore, è concesso, a domanda, a decorrere dal 1o gennaio 2009, un assegno pari al 50 per cento degli importi degli assegni previsti dalla tabella C, dalla tabella E e dalla tabella F allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo modificate dalla presente legge, di cui in vita usufruiva il grande invalido.
3. Gli aumenti previsti dai commi 1 e 2 sono estesi ai grandi invalidi per servizio disciplinati dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dalla legge 2 maggio 1984, n. 111, e dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13, fermo, comunque, l'obbligo, in caso di grandi invalidi di guerra e per servizio, di dover optare per l'assegno di guerra o per quello di servizio.
1. Alla tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera E) sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
«5-bis) Sordità bilaterale superiore all'80 per cento, quando si aggiunge a due superinvalidità già ascritte alla lettera A), numero 1), e alla lettera A-bis), numero 1), la perdita anatomica di ambedue gli occhi e delle due mani.
5-ter) Perdita anatomica di una mano, quando si aggiungono la perdita anatomica di tre dita dell'altra mano o la grave compromissione funzionale di essa, nonché la cecità bilaterale assoluta e permanente.
5-quater) Amputazione dei quattro arti insieme, quando si aggiungono altre infermità quali, a titolo esemplificativo, la diminuzione dell'udito del 70 per cento, disturbi nervosi di tipo depressivo, osteoporosi e artrosi della colonna vertebrale, disturbi all'apparato digerente o cardiocircolatorio.
5-quinquies) Cecità bilaterale assoluta e permanente e amputazione o mancata funzionalità degli arti inferiori, quando si aggiunge la diminuzione dell'udito pari almeno all'80 per cento»;
b) alla lettera H) sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
«5-bis) Disturbi nervosi di tipo depressivo.
5-ter) Osteoporosi e artrosi della colonna vertebrale e degli arti parzialmente amputati.
5-quater) Ipertiroidismo con asportazione chirurgica di almeno un lobo tiroideo.
5-quinquies) Disturbi dell'apparato digerente con infiammazione del colon e varici.
5-sexies) Amputazione di un arto superiore o inferiore fino a comprendere la perdita di una mano o di un piede».
2. Gli assegni di superinvalidità previsti dalla tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo modificata dal comma 1 del presente articolo, sono erogati qualora ciascuna delle infermità ascritte ai numeri da 5-bis) a 5-quinquies) della lettera H) si aggiunga a una superinvalidità già ascritta ai numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera A) della medesima tabella E.
1. I medicinali di classe C, già erogati a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203, ai titolari di pensioni di guerra diretta vitalizia, sono erogati anche in favore del coniuge e dei figli disabili o minori di età degli stessi, nonché in favore dei grandi invalidi per servizio, dei loro coniugi e dei loro figli disabili o minori di età.
1. I benefìci economici previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge sono corrisposti d'ufficio, per i grandi invalidi di guerra, dalle competenti direzioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze che hanno in carica la partita di pensione del grande invalido e, per i grandi invalidi per servizio, dai competenti uffici dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.
2. Ai benefìci economici previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge si applica l'adeguamento automatico previsto dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 49 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede, per gli anni 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al medesimo Ministero e al Ministero della solidarietà sociale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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