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PDL 1839

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1839



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CATANOSO, BOSI, CASTIELLO, CATONE, DE CORATO, DIVELLA, DRAGO, HOLZMANN, LAMORTE, LO MONTE, LO PRESTI, MANNINO, MARSILIO, PAGLIA, PUGLIESE, SAMMARCO, SARDELLI, TORRISI, VALENTINI

Istituzione e regolamentazione del titolo di esperto in medicina manuale vertebrale

Presentata il 29 ottobre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Sono sempre più numerosi gli italiani che ricorrono a terapie mediche alternative o non convenzionali. Nonostante ciò vi è una notevole mancanza di informazione riguardo queste terapie, per cui la maggior parte dei nostri concittadini ricorre a operatori non qualificati, in possesso, in genere, di titoli non riconosciuti dallo Stato.
      In Italia, pur in assenza di una legge quadro nazionale sulle medicine non convenzionali, la Corte di cassazione (da segnalare, da ultimo, la sentenza della VI sezione penale n. 34200 del 20 giugno 2007, riguardante in particolare l'omeopatia) e la Corte costituzionale hanno emanato sentenze inequivocabili sulle responsabilità professionali e sull'esclusività dell'esercizio delle medicine non convenzionali da parte dei soli laureati in medicina abilitati all'esercizio della professione.
      La chiropratica e l'osteopatia sono scarsamente supportate da prove scientifiche basate sull'evidenza (esse trattano alcune patologie muscolo-scheletriche che però queste discipline non individuano con accuratezza), essendo il loro scopo e fondamento originario il trattamento di tutte le malattie del corpo e della psiche.
      Esse mancano, inoltre, di una diagnosi chiara e semplice e, soprattutto, riproducibile inter-operatore e non sono prive di rischi se esercitate da non medici; infatti vengono spesso esercitate da soggetti che non posseggono titoli adeguati e sono utilizzate senza precise indicazioni cliniche e, cosa ancora più grave, senza quella diagnosi medica che deve stare alla base di ogni tipo di terapia.
      Chiunque esprima giudizi diagnostici o appresti interventi curativi senza essere abilitato dallo Stato all'esercizio della professione medica - anche se tale attività si concretizza nell'impiego di mezzi non tradizionali o non convenzionali - commette il reato di esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 348 del codice penale.
      La medicina manuale vertebrale è esercitata solo da laureati in medicina e chirurgia e si è caratterizzata fin dall'inizio per il fatto di:

          1) definire una semeiotica chiara, semplice e riproducibile, basata su test di provocazione del dolore, a livello vertebrale e dei tessuti cutanei, sottocutanei, periostei, tendinei e muscolari, in cui, a seguito di malfunzionamento delle articolazioni tra le vertebre, si instaurano, per via riflessa, punti e zone dolorosi che tendono a divenire autonomi e persistenti, ma che spesso, non avendo riscontri strumentali, non vengono riconosciuti come dipendenti da disturbi della colonna vertebrale. Questa semeiotica manuale dà indicazioni molto precise sulle manovre e sulle strategie terapeutiche da adottare, ma deve necessariamente essere preceduta da un esame medico-clinico generale, completo di tutti gli accertamenti strumentali necessari per una diagnosi differenziale rispetto a patologie più gravi, che potrebbero rendere controindicato l'impiego di manovre manipolative;

          2) utilizzare alcune tecniche terapeutiche manipolative per trattare specifici disturbi dell'apparato muscolo-scheletrico e soprattutto della colonna vertebrale;

          3) integrare strettamente le tecniche manipolative con terapie farmacologiche e strumentali, poiché molto spesso questa sinergia terapeutica si rivela indispensabile per ottenere il risultato voluto.

      Considerate le caratteristiche proprie della medicina manuale vertebrale, relativamente alla diagnosi e alla terapia manipolativa, è necessario prevedere l'istituzione e la regolamentazione di appositi corsi di formazione al fine di conseguire il titolo di esperto in medicina manuale vertebrale, permettendo così ai cittadini di effettuare una scelta terapeutica libera e informata.


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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. La Repubblica, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, riconosce la libertà di scelta terapeutica dell'individuo e la libertà di cura da parte del medico nell'esercizio dell'attività di cui alla presente legge, nell'ambito di un rapporto libero, consensuale e informato con il paziente.
      2. La Repubblica, nell'interesse della salvaguardia del diritto alla salute delle persone, garantisce e favorisce un'adeguata qualificazione professionale post-laurea dei laureati in medicina e chirurgia, promuovendo l'istituzione di appositi corsi di formazione per l'esercizio dell'attività di cui alla presente legge, presso le università degli studi statali e non statali, e provvede altresì a controllarne l'attività e a reprimerne l'esercizio per fini illeciti e in violazione della presente legge.
      3. Le università degli studi statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia, hanno facoltà di stipulare convenzioni con strutture del Servizio sanitario nazionale accreditate per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 2.

Art. 2.
(Istituzione della qualifica di esperto in medicina manuale vertebrale).

      1. Fermo restando il principio, volto alla salvaguardia del supremo interesse della salute dei cittadini e alla tutela della collettività, che la diagnosi, la cura e la terapia sono atti medici, è istituita la qualifica di esperto in medicina manuale vertebrale, che può essere acquisita esclusivamente da laureati in medicina e chirurgia.

Art. 3.
(Esercizio dell'attività di esperto in medicina manuale vertebrale).

      1. L'esercizio dell'attività di esperto in medicina manuale vertebrale è consentito esclusivamente ai medici iscritti nel registro di cui al comma 2.
      2. Presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il registro degli esperti in medicina manuale vertebrale.
      3. Possono iscriversi nel registro di cui al comma 2 soltanto i laureati in medicina e chirurgia che hanno conseguito il relativo titolo, secondo il percorso formativo di cui all'articolo 5.

Art. 4.
(Accreditamento delle associazioni e delle società scientifiche di riferimento).

      1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali accredita le associazioni, in qualsiasi forma giuridica costituite, e le società scientifiche di riferimento operanti nel campo di attività di cui alla presente legge, che presentano apposita domanda al medesimo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In sede di prima attuazione, l'accreditamento di cui al presente comma è effettuato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Sono accreditate, ai sensi del comma 1, le associazioni e le società scientifiche, costituite da laureati in medicina e chirurgia qualificati nell'attività di cui alla presente legge, che, alla data della richiesta di accreditamento, hanno svolto in modo continuativo la loro attività da almeno quattro anni. Ai fini dell'accreditamento è valutata la documentazione relativa all'attività svolta da tali associazioni e società scientifiche, a decorrere dalla data della loro costituzione, nei settori dell'informazione rivolta a utenti e operatori, della formazione professionale, della ricerca scientifica clinica e di base, nonché della promozione sociale nell'attività di cui alla presente legge. È valutata, altresì, la produzione di pubblicazioni, articoli, libri e materiale video e informatico.
      3. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito l'elenco delle associazioni e delle società scientifiche accreditate ai sensi del presente articolo.

Art. 5.
(Formazione degli esperti).

      1. Le università degli studi, statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle rispettive risorse finanziarie, istituiscono master di II livello, corsi di perfezionamento o altri specifici corsi di formazione per il rilascio del titolo di esperto in medicina manuale vertebrale.
      2. Per l'iscrizione ai corsi di formazione di cui al comma 1, ai fini del rilascio del titolo di esperto in medicina manuale vertebrale, sono richieste la laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione professionale.
      3. Il percorso formativo post-laurea è regolamentato ai sensi di quanto previsto dal decreto di cui al comma 7 e si conclude con un esame finale, articolato in una prova orale e in una prova pratica.
      4. Il titolo di esperto in medicina manuale vertebrale è rilasciato al medico che ha superato positivamente l'esame finale conclusivo del corso di formazione di cui al comma 3.
      5. Le università degli studi, statali e non statali, che istituiscono i master di II livello e i corsi di perfezionamento, ovvero altri corsi di formazione ai sensi del comma 1, si avvalgono di docenti di comprovata esperienza nell'attività di cui alla presente legge. Possono, altresì, avvalersi di esperti stranieri che documentino una comprovata esperienza, acquisita nel Paese di provenienza, nell'attività di cui alla presente legge.
      6. Le università degli studi, statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia, hanno facoltà di inserire, nei corsi di laurea in medicina e chirurgia, materie di insegnamento relative all'attività di cui alla presente legge.
      7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce le materie di insegnamento dei corsi di formazione post-laurea per il rilascio del titolo di esperto in medicina manuale vertebrale, nonché i criteri e le modalità del loro eventuale inserimento nei corsi di laurea di cui al comma 6 del presente articolo, previo parere vincolante della commissione permanente istituita ai sensi dell'articolo 6.

Art. 6.
(Commissione permanente).

      1. È istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una commissione permanente che svolge i seguenti compiti:

          a) esprime parere vincolante sull'accreditamento delle associazioni e delle società scientifiche di riferimento di cui all'articolo 4;

          b) promuove e vigila sulla corretta divulgazione della medicina manuale vertebrale, nell'ambito di più generali programmi di educazione alla salute;

          c) elabora linee guida per l'inserimento della medicina manuale vertebrale all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e private del Servizio sanitario nazionale;

          d) verifica e approva i programmi di studio delle università degli studi, statali e non statali, concernenti la medicina manuale vertebrale;

          e) esprime parere al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sul riconoscimento dei titoli di studio equipollenti relativi all'attività di cui alla presente legge, da effettuare ai sensi dell'articolo 7, stabilendo le modalità di presentazione delle relative richieste nonché i criteri e modalità di valutazione delle richieste stesse;

          f) trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

      2. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse dalla commissione permanente costituisce la base per la programmazione degli ulteriori indirizzi di ricerca relativi alla medicina manuale vertebrale e per lo stanziamento dei relativi fondi.

Art. 7.
(Riconoscimento ed equipollenza del titolo di esperto in medicina manuale vertebrale).

      1. Ai fini dell'equipollenza di un proprio titolo di studio al titolo di esperto in medicina manuale vertebrale di cui alla presente legge il riconoscimento è effettuato, su richiesta dell'interessato, con riferimento ai titoli conseguiti in Italia ovvero nei Paesi membri dell'Unione europea o in Paesi terzi prima della data di entrata in vigore della medesima legge e, con riferimento ai soli titoli di studio conseguiti in Italia, nei quattro anni successivi alla medesima data, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo esame delle richieste effettuato dalla commissione permanente di cui all'articolo 6 ai sensi del comma 2 del presente articolo e parere vincolante della stessa commissione. L'interessato può comunicare l'ottenuto riconoscimento all'ordine professionale di appartenenza.
      2. Ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 1, la commissione permanente:

          a) verifica la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del titolo di studio;

          b) valuta i titoli di studio posseduti e l'attività professionale svolta;

          c) valuta il curriculum professionale, i corsi di studi frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte;

          d) qualora non ritenga sufficienti i requisiti di cui alle lettere b) e c) posseduti dal richiedente, stabilisce la necessaria integrazione da conseguire presso le università degli studi, statali e non statali.


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