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PDL 2194

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2194



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARLUCCI

Modifica all'articolo 157 del codice penale, in materia di prolungamento dei termini di prescrizione per i reati di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, riduzione in schiavitù, pornografia e sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne

Presentata l'11 febbraio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - È da più parti invocato un intervento legislativo che riveda i tempi di prescrizione di alcuni reati ai danni dei minori e delle donne e, in particolare, del reato di abuso sessuale a danno delle donne, considerati eccezionalmente brevi soprattutto ove si consideri che il danno causato alle vittime si ripercuote per anni e, purtroppo, talvolta per tutta la vita, e può investire tutte le sfere del privato.
      Con la presente proposta di legge si prevede una modifica all'articolo 157 del codice penale al fine di prolungare i termini di prescrizione per i reati di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo, allo scopo di rafforzare maggiormente la tutela delle vittime.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, le parole: «e 589, secondo, terzo e quarto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «, 572, 589, secondo, terzo e quarto comma, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-sexies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies,».


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