PDL 2194
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2194
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CARLUCCI
Modifica all'articolo 157 del codice penale, in materia di prolungamento dei termini di prescrizione per i reati di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, riduzione in schiavitù, pornografia e sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne
Presentata l'11 febbraio 2009
Onorevoli Colleghi! - È da più parti invocato un intervento legislativo che riveda i tempi di prescrizione di alcuni reati ai danni dei minori e delle donne e, in particolare, del reato di abuso sessuale a danno delle donne, considerati eccezionalmente brevi soprattutto ove si consideri che il danno causato alle vittime si ripercuote per anni e, purtroppo, talvolta per tutta la vita, e può investire tutte le sfere del privato.
Con la presente proposta di legge si prevede una modifica all'articolo 157 del codice penale al fine di prolungare i termini di prescrizione per i reati di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo, allo scopo di rafforzare maggiormente la tutela delle vittime.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, le parole: «e 589, secondo, terzo e quarto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «, 572, 589, secondo, terzo e quarto comma, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-sexies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies,».