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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2229 |
Modifiche al codice penale.
Articolo 1. - (Violenza sessuale). - L'attuale pena prevista per il reato di violenza sessuale dall'articolo 609-bis del codice penale è quella della reclusione da cinque a dieci anni. La presente proposta di legge prevede la detenzione non inferiore ad anni ventuno equiparando così il reato di violenza sessuale a quello di omicidio (articolo 575 del medesimo codice penale).
Articolo 2. - (Circostanze aggravanti). - Le pene previste dall'articolo 609-ter del codice penale in caso di circostanze aggravanti del reato di violenza sessuale sono stabilite nella reclusione da sei a dodici anni. La presente proposta di legge prevede, invece, un massimo di trenta anni in modo da trasmettere il messaggio inequivocabile che chi compie, ad esempio, un atto di violenza sessuale contro un minore commette un reato che è perfino più grave rispetto a un omicidio. Inoltre oggi alcune delle circostanze aggravanti prevedono che la pena sia inasprita se la violenza sessuale è commessa contro una persona di età inferiore a quattordici anni o contro una persona di età inferiore a sedici anni nel caso in cui colpevole sia il padre (anche adottivo), il tutore o un ascendente. Con la presente proposta di legge l'età viene portata in entrambi i casi a diciotto anni. Infine, l'attuale formulazione dell'articolo 609-ter prevede pene tra sette e quattordici anni di reclusione se la vittima è di età inferiore a dieci anni: nella presente proposta di legge, invece, viene previsto l'ergastolo poiché un padre che abusa della propria figlia rappresenta la peggiore delle aberrazioni ed è, quindi, un pericolo per l'intera società oltre che per la sua famiglia.
Articolo 3. - (Atti sessuali con minorenne). - L'articolo 609-quater del codice penale prevede, in caso di atti sessuali con minorenne, la pena della reclusione da cinque a dieci anni. Nel confermare questi limiti, la presente proposta di legge interviene solo con alcune norme di coordinamento alla luce delle modifiche apportate all'articolo 609-bis del medesimo codice.
Articoli 4. - (Corruzione di minorenne) e 5. - (Ignoranza dell'età della persona offesa). - L'articolo 609-quinquies del codice penale prevede che è punito chi compie atti sessuali alla presenza di minori di età inferiore a quattordici anni; la presente proposta di legge aumenta tale limite di età, portandolo a diciotto anni. La stessa modifica è introdotta nell'ipotesi di eventuale ignoranza dell'età minore della persona offesa, disciplinata dall'articolo 609-octies del codice penale.
Articolo 6. - (Querela di parte). - Oggi il codice penale, all'articolo 609-septies, prevede che si proceda d'ufficio solo in presenza di cinque circostanze aggravanti e quindi non per il reato «base» di violenza sessuale, per il quale, invece, è necessaria la denuncia da parte della persona offesa. Nella presente proposta di legge si prevede che si proceda sempre e solo d'ufficio: ciò appare necessario alla luce del fenomeno della mancata presentazione della denuncia, per i motivi più vari, da parte di molte persone che hanno subìto violenza sessuale.
Articolo 7. - (Violenza sessuale di gruppo). - In caso di violenza sessuale di gruppo, l'articolo 609-octies del codice penale prevede che la pena sia compresa tra sei e dodici anni di reclusione. Alla luce della «ratio» che la ispira e della volontà d'inasprire il più possibile le punizioni, la presente proposta di legge porta la pena detentiva per la violenza sessuale di gruppo a un massimo di venticinque anni.
Modifiche al codice di procedura penale.
Articolo 8. - (Custodia cautelare in carcere). - La presente proposta di legge esclude esplicitamente chi sia indagato per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale dalla possibilità di usufruire, nella fase delle indagini, della custodia cautelare in carcere disposta ai sensi dell'articolo 285 del codice di procedura penale.
Articolo 9. - (Ricorso ai procedimenti speciali). - La presente proposta di legge esclude esplicitamente chi sia rinviato a giudizio per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale dalla possibilità di ricorrere ai procedimenti speciali di cui al libro sesto del codice di procedura penale: giudizio abbreviato, giudizio direttissimo, giudizio immediato e procedimento per decreto.
Articolo 10. - (Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona). - Oggi, in presenza di più sentenze di condanna irrevocabili per più reati della medesima natura in capo a una persona, il giudice applica la sentenza che ha stabilito la condanna meno grave, ai sensi dell'articolo 669 del codice di procedura penale. La presente proposta di legge introduce nel citato articolo 669 il comma 1-bis in base al quale, nello specifico caso di persone gravate da più condanne per altrettanti reati di violenza sessuale commessi, il giudice ha il dovere di ordinare che siano eseguite tutte le sentenze, le cui pene sono sommate senza interruzione temporale.
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
L'articolo 11 della presente proposta di legge, recante modifiche alla legge n. 354 del 1975, afferma esplicitamente che chi si trova in carcere per aver commesso reati di violenza sessuale non può mai e in alcuna circostanza godere dei regimi dei permessi premio, dell'affidamento in prova ai servizi sociali in casi particolari, della detenzione domiciliare e dell'ammissione alla semilibertà.
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in materia di allontanamento dallo Stato italiano per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno.
L'articolo 12 della presente proposta di legge interviene sull'articolo 21 del decreto legislativo n. 30 del 2007, riguardante la presenza di cittadini di altri Paesi comunitari nel territorio italiano. Con le modifiche apportate si vuole ottenere la certezza che i cittadini comunitari condannati per reati di violenza sessuale siano espulsi dall'Italia e ritornino nel rispettivo Paese di origine per scontare, in modo intero, la pena loro inflitta dalla magistratura italiana. Se, tuttavia, non ci sia la certezza dell'esecuzione della pena, si prevede che il condannato sconti la pena in Italia, ma terminata la reclusione, sia immediatamente espulso.
Introduzione di nuove norme.
Infine, la presente proposta di legge introduce alcune norme nuove nell'ordinamento italiano:
a) l'articolo 13 istituisce, presso il Ministero dell'interno, un elenco pubblico e consultabile da tutti, in cui sono inseriti in tempo reale tutti i nominativi, con le relative fotografie, di chi è tornato in libertà dopo avere scontato una o più pene per reati riconducibili alla violenza sessuale; le relative modalità attuative sono demandate a un decreto del Ministro dell'interno;
b) l'articolo 14 - ispirandosi alla legislazione introdotta in Francia dalla «Loi n. 2008-174 du 25 février 2008», pubblicata dal «Journal Officiel de la République Française» - delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi recanti l'istituzione di centri di ospedalizzazione forzata nei quali siano inviati, in base ai princìpi e criteri direttivi della delega, coloro che abbiano scontato una o più pene per reati riconducibili alla violenza sessuale, qualora una commissione appositamente costituita li giudichi ancora socialmente pericolosi e a rischio di recidiva. Ogni anno chi è internato in questi centri è sottoposto a una valutazione al fine di rinnovare o meno la sua permanenza. La detenzione può essere prorogata, di anno in anno, anche senza limiti. Il detenuto può tornare in libertà in modo definitivo qualora chieda di essere sottoposto ad appositi trattamenti chimici individuati in un apposito elenco tenuto e aggiornato a cura del Ministero della giustizia;
c) infine, l'articolo 15 prevede la realizzazione di una campagna informativa pubblica sui pericoli della violenza sessuale, finalizzata, in particolare, a invitare alla vigilanza le potenziali vittime e a fungere da deterrente nei confronti dei potenziali aggressori.
Copertura finanziaria.
Le risorse necessarie (articolo 16) per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 sono reperite a valere sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, e successive modificazioni.
1. All'articolo 609-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore ad anni ventuno»;
b) il terzo comma è abrogato.
1. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) all'alinea, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a trenta anni»;
2) al numero 1), le parole: «anni quattordici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto»;
3) al numero 5), le parole: «gli anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto»;
b) al secondo comma, le parole: «da sette a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette anni all'ergastolo».
1. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, alinea, le parole: «stabilita dall'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dalla reclusione da cinque a dieci anni» e le parole «, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo,» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a ventuno anni».
1. All'articolo 609-quinquies del codice penale, le parole: «di anni quattordici» sono sostituite dalle seguenti: «di anni diciotto».
1. All'articolo 609-sexies del codice penale, le parole: «di anni quattordici» sono sostituite dalle seguenti: «di anni diciotto».
1. L'articolo 609-septies del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 609-septies. - (Querela di parte). - Per l'accertamento dei reati di cui agli articoli 609-bis e 609-quater si procede d'ufficio».
1. Al secondo comma dell'articolo 609-octies del codice penale, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a venticinque anni».
1. All'articolo 285 del codice di procedura penale è aggiunto, infine, il seguente comma:
«3-bis. La custodia cautelare in carcere viene sempre disposta nei confronti di chi sia indagato per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale».
1. Gli imputati dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale non possono usufruire dei procedimenti speciali previsti dal libro sesto del codice di procedura penale.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 669 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«1-bis. Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili riguardano tutte i
reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice ordina l'esecuzione di tutte le sentenze, le cui pene sono sommate senza interruzione temporale».
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis:
1) le parole: «609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies,» sono sostituite dalle seguenti: «609-ter,»;
2) le parole: «dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 609-ter»;
b) all'articolo 30-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Del regime dei permessi premio di cui al presente articolo non può comunque godere, in ogni caso e in qualunque circostanza, il condannato per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale»;
c) all'articolo 50 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Dell'ammissione alla semilibertà non può comunque godere, in ogni caso e in qualunque circostanza, il condannato per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale»;
d) il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 54 è sostituito dal seguente: «La presente disposizione non si applica ai condannati all'ergastolo e ai condannati per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale».
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, è in ogni caso sempre adottato entro trenta giorni dalla condanna in via definitiva per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, al fine di consentire l'espiazione della pena inflitta dalla magistratura italiana nello Stato di provenienza. Qualora non vi sia la certezza che lo Stato di provenienza intenda o sia in grado di assicurare l'espiazione della pena, il provvedimento di allontanamento è differito al momento in cui il condannato per i reati di cui al periodo precedente abbia scontato la pena inflitta per i medesimi reati».
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'elenco pubblico dei condannati per reati di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne, di corruzione di minorenne e di violenza sessuale di gruppo, di seguito denominato «elenco».
2. L'elenco è pubblico e consultabile.
3. Nell'elenco sono inseriti i nominativi con le relative fotografie di coloro che, scontata la pena per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies
e 609-octies del codice penale, tornano in libertà.
4. Le modalità di tenuta, di aggiornamento e di pubblicità dell'elenco sono stabilite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
1. Al fine di evitare il rischio di recidiva da parte dei soggetti condannati per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di centri di ospedalizzazione forzata presso gli istituti di pena e, ove necessario, presso le strutture carcerarie inutilizzate alla medesima data di entrata in vigore.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) i centri di ospedalizzazione forzata sono destinati alla terapia, in regime di internato, per un periodo di un anno, rinnovabile senza limiti, dei soggetti condannati per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale che, scontata la relativa pena, sono giudicati ancora pericolosi per la società o a rischio di recidiva;
b) all'interno dei centri di ospedalizzazione forzata, sono attuate apposite terapie di tipo medico e psicologico finalizzate alla rieducazione dei soggetti di cui alla lettera a) e al loro reinserimento nella società;
c) la decisione se rinnovare o meno, alla prescritta scadenza annuale di cui alla lettera a), l'internamento presso i centri di ospedalizzazione forzata spetta ad un'apposita commissione nazionale formata da tre magistrati e da tre medici specializzati nella cura delle devianze sessuali nominati, rispettivamente, con decreto del Ministro della giustizia e con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
d) al fine di ottenere la dimissione, il soggetto internato presso un centro di ospedalizzazione forzata ha la facoltà di richiedere la somministrazione di trattamenti farmaco-chimici per l'eliminazione della libido connessa con gli atti sessuali onde evitare recidive dei reati di cui alla lettera a). Tali trattamenti sono individuati in un apposito elenco istituito, presso il Ministero della giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, aggiornato ogni cinque anni con la medesima procedura.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, per il parere, alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi sono comunque adottati.
1. Al fine di invitare le donne a prestare massima vigilanza rispetto al pericolo di subire violenze sessuali e di fungere da deterrente nei confronti dei potenziali autori di reati di violenza sessuale, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge, cura la realizzazione di una campagna
informativa pubblica sui pericoli della violenza sessuale.
2. La campagna informativa di cui al comma 1 è attuata mediante la sua pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'interno e sui giornali quotidiani e periodici a maggiore diffusione, nonché mediante la sua diffusione attraverso i programmi televisivi e radiofonici di maggior ascolto pubblico destinati all'informazione. A tale fine, il Ministro dell'interno stipula apposita convenzione con la Federazione italiana editori giornali e con la RAI-Radio-televisione italiana Spa.
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge si provvede a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, e successive modificazioni.
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