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PDL 2115

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2115



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BARBIERI

Legge sulla montagna e delega al Governo per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia

Presentata il 28 gennaio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende dare concreta attuazione al disposto dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, che prevede l'emanazione di provvedimenti in favore delle zone montane.
      La legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane», tra i molti pregi non è stata, però, in grado di innescare e di favorire lo sviluppo nelle aree montane al fine di arginare lo spopolamento e il crescente degrado ambientale che affliggono la montagna italiana.
      Negli ultimi anni, lo Stato è intervenuto solo attraverso finanziamenti agli stanziamenti già previsti senza elaborare un progetto unificante di sviluppo per una montagna che soffre di una forte emarginazione che la globalizzazione dei mercati commerciali e produttivi rischia di accentuare e nella quale molti comuni vivono ancora in una situazione di notevole disagio economico, sociale e strutturale.
      Risulta, pertanto, necessaria una politica mirata che sappia indirizzare gli interventi e le agevolazioni verso le aree più disagiate e con una più elevata potenzialità di sviluppo, evitando gli interventi «a pioggia» che spesso finiscono per ricadere su territori non proprio bisognosi di sostegno.
      A tale obiettivo è mirata la presente proposta di legge, composta da 34 articoli, di cui auspichiamo un rapido esame da parte delle Assemblee parlamentari.
      Definite le finalità della proposta di legge, l'articolato prevede interventi in materia di organizzazione dei servizi pubblici nei comuni montani, prevedendo un potenziamento del Sistema informativo della montagna e un miglioramento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nonché del servizio sanitario e di quello scolastico. Il capo III definisce i benefìci in campo energetico, di gestione delle acque e di estrazione dei prodotti del sottosuolo mentre il successivo capo si occupa dell'insieme delle attività produttive e delle misure atte a svilupparle attraverso incentivi per il turismo, per la diversificazione delle attività degli agricoltori montani e per le attività economiche in generale, oltre a diverse altre disposizioni in materia di patrimonio forestale, salvaguardia dei pascoli e per i corsi di acqua montani. I due articoli del capo VI prevedono l'assegnazione di un contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche e l'istituzione della Consulta femminile per i problemi delle donne di montagna presso l'Osservatorio della montagna. Tra le disposizioni varie contenute nel capo VII si sottolineano quelle destinate a rendere più efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile, la promozione del reclutamento di truppe alpine e le attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Le disposizioni finali contengono una delega al Governo per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di montagna, l'istituzione della Conferenza nazionale per la montagna e l'approvazione del Piano nazionale triennale delle aree montane. Il capo IX prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo nazionale per la montagna, stabilendo le modalità di finanziamento e i criteri di ripartizione delle risorse disponibili. Lo stesso capo reca, infine, ulteriori modifiche alla legge n. 97 del 1994 e la copertura finanziaria per l'attuazione della legge.


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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
FINALITÀ

Art. 1.
(Finalità).

      1. La salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali delle zone montane rivestono carattere di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione. A esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.
      2. Gli interventi previsti e le risorse individuate dalla presente legge devono considerarsi aggiuntivi e sostitutivi rispetto alle disposizioni vigenti sulle aree montane e sono volti a limitare gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, nonché a garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna.
      3. Gli aiuti concessi ai sensi della presente legge rientrano tra gli aiuti di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a), c) e d), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni. Nelle diverse sedi comunitarie l'Italia si fa promotrice di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, anche in deroga ai princìpi generali della concorrenza, nonché al raggiungimento di una definizione comunitaria che tenga conto delle diverse realtà dell'Unione europea.
      4. Fatte salve le competenze regionali, agli effetti della presente legge si intendono per «comuni montani» i comuni definiti tali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
      5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze a esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI E SOCIALI

Art. 2.
(Organizzazione dei servizi pubblici nei comuni montani).

      1. Le Agenzie fiscali, a invarianza di spesa e tenuto conto delle attività di decentramento già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, promuovono una razionale organizzazione degli uffici, al fine di consentirne l'agevole accesso da parte dei residenti nei territori montani. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto l'organizzazione di tali uffici.
      2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quale autorità di regolamentazione del settore postale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è autorizzato a stipulare, previo conforme avviso del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), un apposito atto aggiuntivo al contratto di programma per il triennio 2009-2011, con Poste italiane Spa, al fine di assicurare, quale livello essenziale minimo delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, che nelle zone montane gli uffici postali periferici e le strutture di recapito siano accessibili a prescindere dalle condizioni di equilibrio economico, anche con apertura degli uffici part-time o con operatori polivalenti ovvero mediante uffici mobili. Per le opere a tale fine occorrenti è autorizzato un contributo di 1.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in favore del concessionario.
      3. Nei comuni montani, d'intesa tra gli enti interessati, è autorizzata l'istituzione di centri multifunzionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per quanto attiene al funzionamento, nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. A tale fine i comuni si avvalgono del Sistema informativo della montagna (SIM) di cui all'articolo 3. Per le eventuali spese di investimento è autorizzato un contributo di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Art. 3.
(Potenziamento del SIM).

      1. Al potenziamento del SIM, costituito nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui alla legge 4 giugno 1984, n. 194, e realizzato ai sensi dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è attribuito carattere prioritario nell'ambito dell'attuazione dei piani di sviluppo informatico.
      2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nella sua qualità di soggetto gestore del SIAN ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, d'intesa con il Corpo forestale dello Stato in relazione alle funzioni a esso attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione e l'integrazione dei servizi telematici già esistenti nell'ambito della pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche ed organizzative del SIM. Restano salve le regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di connettività previsto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
      3. Gli sportelli del SIM presso gli enti locali possono essere utilizzati per l'emissione delle carte di identità elettronica e delle carte nazionali dei servizi, tramite connessione al Centro nazionale dei servizi demografici della direzione centrale per i servizi demografici del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, previa autorizzazione del medesimo Ministero. Tali sportelli possono eventualmente fungere da punti di accesso dei tecnici e degli esercenti la professione notarile per l'invio certificato e documentato degli atti di variazione ipo-catastale, nei casi e con le modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CNIPA.
      4. Per l'avvio degli interventi di cui al presente articolo, comprese la promozione e l'informazione sulla montagna con l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
      5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare le massime diffusione e integrazione dei servizi telematici già esistenti nell'ambito della pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche e organizzative del SIM.

Art. 4.
(Servizi radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa. Reti elettriche).

      1. Nell'ambito delle politiche volte al mantenimento dei servizi essenziali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la fruibilità del servizio pubblico generale radiotelevisivo nelle zone montane, in conformità agli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio e nel rispetto della normativa vigente, prevedendo, in particolare, un graduale aumento della disponibilità del sistema globale per le comunicazioni mobili (GSM).
      2. Le spese per l'installazione, per la manutenzione e per la gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa che servono i territori montani sono poste a totale carico degli enti gestori.
      3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, i collegamenti telefonici in favore dei soggetti residenti nei territori montani sono assoggettati a formule tariffarie speciali per consumatori con esigenze sociali particolari, ai sensi dell'articolo 59 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003.
      4. Le spese per la realizzazione e per il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e a piccoli agglomerati situati in montagna sono poste a totale carico degli enti gestori.

Art. 5.
(Sanità di montagna).

      1. Nell'ambito del potenziamento delle iniziative di e-government e a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, il Ministro per le riforme per il federalismo, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, predispone un progetto per lo sviluppo del servizio di telemedicina, costituito dall'insieme dei servizi sanitari trasmessi a distanza in tempo reale tra due o più punti terminali attraverso l'uso integrato di tecnologie informatiche e di servizi di telecomunicazione su reti dedicate, nelle zone montane e nelle aree marginali dello Stato. Il progetto è approvato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
      2. Nel progetto di cui al comma 1 sono determinati l'uniformità di linguaggio, la compatibilità dei software e degli hardware tra loro connessi, la stabilità dei collegamenti, l'individuazione e la certificazione di standard di qualità; sono inoltre definite le procedure per la raccolta e per la diffusione dei dati statistici.
      3. Nell'ambito dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali (ASL), con l'intesa adottata in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è determinata la correzione verso l'alto della quota capitaria spettante alle ASL operanti nei territori montani.
      4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con Ente italiano montagna (EIM), può istituire annualmente borse di studio in favore di giovani laureati che frequentano scuole di specializzazione e che contestualmente si impegnino a esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, in strutture o in località decentrate di montagna.

Art. 6.
(Sistema scolastico in montagna).

      1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado nei comuni montani, mediante la conclusione di accordi di programma. Gli accordi possono riguardare anche le riduzioni tariffarie dei trasporti pubblici locali da riservare agli studenti. Si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate, le disposizioni dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli accordi di programma sono attuati a livello provinciale, previa intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti locali interessati. A tale fine è autorizzato un contributo di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
      2. Le istituzioni scolastiche insistenti nelle zone montane, nell'ambito della loro autonomia, possono stabilire forme diverse di frequenza scolastica, concentrandola in periodi settimanali o mensili, fatto salvo lo svolgimento del monte di ore minimo di lezione, o prevedendo la possibilità di lezioni a distanza. A tale scopo il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con l'Unione nazionale dei comuni comunità enti montani (UNCEM), predispone progetti pilota di istruzione tenendo conto delle esigenze delle diverse realtà territoriali. A tale fine è autorizzato un contributo di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
      3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione. Le cessioni sono effettuate prioritariamente alle istituzioni scolastiche insistenti nelle aree montane.
      4. Per la prosecuzione del progetto di istruzione riservato a giovani atleti italiani praticanti sport invernali di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 1o agosto 2002, n. 166, è autorizzato un contributo di 2.000.000 di euro annui, di cui almeno il 50 per cento da destinare agli istituti non statali. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con l'UNCEM e il Comitato olimpico nazionale italiano - Federazione italiana sport invernali, determina triennalmente il riparto dei contributi.

Art. 7.
(Interventi in favore dell'associazionismo sociale).

      1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e a interventi nei comuni montani».

Capo III
BENEFÌCI IN CAMPO ENERGETICO, DI GESTIONE DELLE ACQUE E DI ESTRAZIONE DEI PRODOTTI DEL SOTTOSUOLO

Art. 8.
(Utilizzo dei prodotti energetici e dell'acqua in montagna).

      1. L'articolo 10 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

      «Art. 10. - (Autoproduzione e benefìci in campo energetico). - 1. Nei territori montani, a causa del disagio ambientale, può essere concessa dal Ministro dell'economia e delle finanze una riduzione, di cui lo stesso Ministro determina la misura percentuale, del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive.
      2. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche e impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 90 kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, non è sottoposta alla relativa imposta erariale sul consumo.
      3. A integrazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001, le regioni, sentiti anche i comuni e le comunità montane, d'intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono determinare le condizioni per assicurare, nei territori comprendenti comuni montani, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale. Alla copertura dei maggiori costi del servizio si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
      4. Le deroghe di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, possono essere disposte in favore delle zone di montagna qualora non sia economicamente sostenibile la realizzazione di reti acquedottistiche».

Art. 9.
(Agevolazioni per l'estrazione dei prodotti del sottosuolo).

      1. L'utilizzazione di materiale inerte proveniente da territori in comuni ad alta specificità montana originato da lavorazioni di cava o comunque da lavori da scavo, utilizzato per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei comuni montani, non costituisce cessione ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto recante le modalità di attuazione del comma 1.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stabilito in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Capo IV
ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 10.
(Sviluppo del turismo montano).

      1. In attuazione dei princìpi di cui alle lettere c), e) e h) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 135, le regioni possono promuovere, con propri provvedimenti, lo sviluppo del turismo giovanile, scolastico e degli anziani nelle zone montane del territorio nazionale, anche mediante il sostegno a pacchetti vacanza in periodi di bassa stagione.
      2. Salvo diversa decisione regionale, le comunità montane costituiscono sistemi turistici locali ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, accedendo agli interventi ivi previsti. A tale fine è riservata una quota non inferiore al 20 per cento del Fondo di cui all'articolo 6, comma 3, della citata legge n. 135 del 2001, e successive modificazioni.
      3. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti vacanza localizzati nell'ambito delle zone montane».
      4. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, riferite al settore turistico-alberghiero, ai sensi del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 3 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2000, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell'assegnazione delle risorse finanziarie destinate a tali aree.
      5. Per gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è autorizzato un contributo straordinario per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 di complessivi 4.000.000 di euro.
      6. Sono definiti rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee ad offrire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti. Le regioni, con proprie norme, determinano i requisiti delle strutture di cui al primo periodo. L'apertura e la gestione dei rifugi di montagna sono soggette ad autorizzazione regionale. Le regioni, anche in deroga alle disposizioni previste dal testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e al relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, nonché alle disposizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabiliscono i requisiti minimi dei locali di cucina e di quelli destinati al pernottamento e al ricovero delle persone nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento dei reflui delle strutture. Il testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, è abrogato.
      7. I rifugi alpini sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) quando rientrano nelle categorie catastali dei fabbricati C, D ed E.
      8. I rifugi alpini di proprietà del demanio, del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa non possono costituire oggetto delle operazioni di dismissione o di cartolarizzazione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Tali rifugi possono essere concessi in locazione a persone, fisiche o giuridiche, ovvero a enti non aventi scopo di lucro.
      9. In favore dell'Agenzia nazionale del turismo è attribuita, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la somma di 700.000 euro per il finanziamento di iniziative di promozione a livello internazionale della montagna italiana, da inserire nei piani e nei programmi di attività della stessa Agenzia, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, quale parte integrante dell'offerta turistica italiana.

Art. 11.
(Incentivi alle attività diversificate degli agricoltori di montagna).

      1. I coltivatori diretti, singoli o associati, anche se non iscritti ai fini previdenziali all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gestione agricola, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, possono assumere in appalto da enti pubblici e privati, nonché da altri soggetti, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali, tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli e il taglio del bosco, per importi non superiori a 75.000 euro annui. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
      2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti a imposta se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro e avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.
      3. I soggetti di cui al comma 1 sono esclusi dal regime comunitario delle quote-latte purché esercitino l'allevamento in forme tradizionali ed estensive e nel limite produttivo di 80.000 litri annui per azienda. Possono inoltre trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti ai competenti uffici per la meccanizzazione agricola. Tale ultima attività, ai fini fiscali, non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta a imposta.
      4. I coltivatori diretti e i loro familiari, se iscritti ai fini previdenziali all'INPS - gestione agricola, e qualora svolgano le attività di cui ai commi 1, 2 e 3, conservano tale qualifica a ogni fine ed effetto e mantengono l'iscrizione all'INPS - gestione agricola, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, commi secondo e terzo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, a condizione che prestino abitualmente opera manuale nell'azienda agricola. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS - gestione agricola, garantiscono la copertura infortunistica per i soggetti e per le attività di cui ai citati commi 1, 2 e 3.
      5. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico del trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di loro proprietà.
      6. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che hanno sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del rispettivo statuto, esercitano attività di sistemazione e di manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia e anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o dei servizi non sia superiore a 200.000 euro annui.
      7. All'articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, dopo le parole: «operanti nei comuni montani,» sono inserite le seguenti: «nonché, nelle regioni a statuto speciale, gli enti territorialmente competenti,».
      8. All'articolo 27, sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, dopo la parola «commerciale» è inserita la seguente: «, agricolo».
      9. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, attribuisce priorità nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della priorità coltivatrice agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, residenti nei comuni montani, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali.
      10. La priorità di cui al comma 9 del presente articolo può essere applicata anche alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci è composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperanti è composta per almeno il 50 per cento da donne.
      11. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici il servizio di trasporto locale di persone, compreso il trasporto di alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado, purché utilizzino esclusivamente automezzi di loro proprietà e siano in possesso delle prescritte autorizzazioni relative alla sicurezza per il trasporto pubblico.

Art. 12.
(Non applicazione del diritto di prelazione in caso di nuovo affitto).

      1. All'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «4-bis. Nelle zone montane il diritto di prelazione di cui al presente articolo non si applica».

Art. 13.
(Conservazione del patrimonio forestale).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, possono attribuire alle province dei territori montani, alle comunità montane e ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione, in coerenza con le linee guida previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché in coerenza con le linee guida finanziarie e, nell'ambito delle rispettive disponibilità di bilancio, possono attribuire ai medesimi soggetti le quote di parte nazionale previste dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e di programmi comunitari, anche in tema di pari opportunità.

Art. 14.
(Salvaguardia dei pascoli montani).

      1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e di formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni, predispone un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi pascolativi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

Art. 15.
(Fascia di rispetto per corsi d'acqua montani).

      1. Per i corsi d'acqua esistenti nei territori di montagna la regione competente, sulla base delle caratteristiche del territorio interessato e del corso d'acqua, con particolare riferimento al dislivello esistente tra il corso d'acqua e il terreno circostante, può stabilire una fascia di rispetto di estensione inferiore a quella prevista dall'articolo 142, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 16.
(Usi civici in montagna).

      1. Nei comuni montani le controversie relative a compravendite di beni che risultino, successivamente al perfezionamento dell'atto, gravati da diritti di uso civico, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.

Art. 17.
(Agevolazioni per attività economiche nei comuni montani).

      1. L'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

      «Art. 16. - (Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali). - 1. Per i comuni montani e loro frazioni con popolazione fino a 3.000 abitanti la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente inferiore a 75.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tale caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.
      2. Alle attività di affittacamere esercitate nelle zone montane in ambito domestico con un numero di posti letto inferiore o pari a dieci, non si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni».

      2. Le province, i comuni e le comunità montane sono autorizzati ad accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, a un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento, per la ristrutturazione di edifici storici, anche di proprietà di privati, e per il recupero dei centri storici situati in comuni montani.
      3. Per le imprese di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, gli orari di apertura e di chiusura, le chiusure domenicali e festive, nonché le tabelle merceologiche sono definiti con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

Art. 18.
(Locazione di aree sportive attrezzate).

      1. Le disposizioni degli articoli 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, non si applicano alle aree adibite all'esercizio delle piste da sci.

Art. 19.
(Regime di esonero per agricoltori in zone montane).

      1. All'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani individuati nelle rispettive regioni e province autonome ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché nei comuni direttamente confinanti, il limite di esonero stabilito nel primo periodo è elevato a 10.000 euro»;

          b) al terzo periodo, dopo le parole: «il limite di 7.000 euro» sono inserite le seguenti: «o di 10.000 euro».

Art. 20.
(Imposta di registro).

      1. Dopo l'articolo 10 della tabella recante gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente:

      «Art. 10-bis. 1. - Affitti di fondi rustici ubicati in zona montana il cui canone annuo non è superiore a 500 euro».

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E DI AGEVOLAZIONI PER IMPIANTI DI RISALITA

Art. 21.
(Lavori pubblici di competenza statale in montagna).

      1. Nei comuni montani, per le opere di competenza statale di importo fino a 750.000 euro, gli enti appaltanti possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata.
      2. Per l'affidamento dei lavori di cui al comma 1, finalizzati al ripristino di opere già esistenti e danneggiate da calamità naturali o da eventi connessi al dissesto idrogeologico delle aree montane, gli enti appaltanti possono procedere, mediante trattativa privata previo esperimento di gara informale, con l'invito di almeno cinque imprese. Per importi uguali o inferiori a 100.000 euro il numero delle imprese può essere ridotto a tre.
      3. La realizzazione nei comuni montani di opere di competenza statale a carattere complesso e infrastrutturale può essere finanziata, per una quota non superiore al 70 per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dalla cessione da parte degli stessi comuni di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. Alle obbligazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2410 e seguenti del codice civile.
      4. Le attività di progettazione e di realizzazione di opere pubbliche nelle zone montane sono effettuate tenendo conto dell'impatto urbanistico e paesaggistico delle medesime opere.

Art. 22.
(Agevolazioni per impianti di risalita, teleferiche e palorci).

      1. I comuni montani non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei e stradali dei corsi d'acqua e di una cauzione per l'occupazione di terreni demaniali.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, stabilito in 740.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Capo VI
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E ISTITUZIONE DELLA CONSULTA FEMMINILE PER I PROBLEMI DELLE DONNE IN MONTAGNA

Art. 23.
(Contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche).

      1. Per la partecipazione a reti globali di monitoraggio ambientale di rilevante interesse promosse da agenzie internazionali e per il supporto a programmi di sviluppo sostenibile nelle regioni montane nell'ambito del Partenariato internazionale delle Nazioni Unite e del programma SHARE-Asia è assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Art. 24.
(Istituzione della Consulta femminile per i problemi delle donne in montagna).

      1. Nell'ambito dell'Osservatorio per la montagna, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, è istituita la Consulta femminile per i problemi delle donne in montagna, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Consulta esprime parere su tutte le iniziative, di carattere legislativo e progettuale, riguardanti l'implementazione della specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane.

Capo VII
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 25.
(Interventi di protezione civile).

      1. Al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche nelle zone montane sono da considerare esigenze prioritarie la realizzazione di idonee aree di atterraggio per elicotteri e di aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità nonché la realizzazione di reti radio di emergenza. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzato un contributo straordinario in favore del Fondo per la protezione civile di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Art. 26.
(Promozione del reclutamento nelle truppe alpine).

      1. L'Associazione nazionale alpini (ANA) promuove, d'intesa con il Ministero della difesa, che è tenuto a supportarne l'attività, il reclutamento volontario nei reparti delle truppe alpine, secondo il criterio del reclutamento regionale tipico degli stessi reparti, con particolare attenzione al reclutamento nei comuni montani.

Art. 27.
(Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74, concernente l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico).

      1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche ed escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo-ricreativo e culturale, comprese le attività professionali svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi»;

          b) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza e di emergenza sanitarie, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso»;

          c) all'articolo 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità al fine di ottemperare alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, nei soli limiti imposti dalle delibere assunte dalla sede centrale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo.
      1-ter. Il CNSAS può usufruire delle agevolazioni previste dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle sole agevolazioni di natura fiscale previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»;

          d) all'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «5-bis. Le società concessionarie o esercenti impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri.
      5-ter. Il CNSAS presenta, altresì, all'ENAC le proprie osservazioni per la predisposizione delle normative Search and Rescue (SAR) e di ogni altra normativa concernente i servizi di elisoccorso che operano in ambiente montano e in genere negli ambienti ostili e impervi del territorio nazionale.
      5-quater. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 5 e 5-bis, è istituita una commissione paritetica ENAC-CNSAS senza oneri a carico della finanza pubblica».

      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali è autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379.

Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28.
(Delega al Governo per l'emanazione del codice della legislazione in materia di montagna).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, un decreto legislativo recante il codice della legislazione in materia di montagna, secondo i princìpi e criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di montagna, apportando le modifiche necessarie per l'attuazione delle medesime disposizioni;

          b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo, anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e di duplicazioni.

      2. Decorso il termine di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, il decreto legislativo di cui al comma 1 può comunque essere emanato.

Art. 29.
(Conferenza nazionale per la montagna).

      1. È istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la montagna composta da rappresentanti dell'UNCEM, delle regioni, del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. La Conferenza nazionale per la montagna può articolarsi al proprio interno in sezioni specializzate sui diversi temi di competenza della stessa Conferenza, compresa la specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane.
      3. La Conferenza nazionale per la montagna elabora le linee di indirizzo per il coordinamento dello sviluppo delle zone montane e per la predisposizione del Piano di cui all'articolo 30.

Art. 30.
(Piano nazionale triennale delle aree montane).

      1. Il CIPE, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri Ministri competenti, approva il Piano nazionale triennale delle aree montane, di seguito denominato «Piano».
      2. Nel Piano sono definiti gli obiettivi della politica nazionale per la montagna, mediante l'elaborazione delle linee strategiche fondamentali per la valorizzazione e per lo sviluppo dei territori montani.
      3. I contenuti del Piano costituiscono documento preliminare per la predisposizione del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Art. 31.
(Relazione annuale al Parlamento).

      1. Il Ministro per i rapporti con le regioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentiti l'Osservatorio della montagna e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge, nonché della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e al quadro delle risorse da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane. Nella relazione sono raccolti anche i dati delle regioni sull'attività in favore delle zone montane, sui fondi da esse attivati e sugli obiettivi dalle stesse perseguiti.

Capo IX
FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 32.
(Fondo nazionale per la montagna).

      1. L'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - (Fondo nazionale per la montagna). - 1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la montagna, di seguito denominato «Fondo».
      2. La dotazione del Fondo è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo. Con nota analitica, allegata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono specificate le diverse voci che costituiscono il finanziamento del Fondo.
      3. La ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è effettuata, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
      4. I criteri di ripartizione del Fondo tengono conto dell'estensione del territorio montano, dei rischi o dei vincoli ambientali sussistenti, dell'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del tasso di disoccupazione, del livello dei servizi, del grado di accessibilità dei territori nonché della natura e dell'entità delle quote di fiscalità generale attribuite alle regioni a statuto speciale.
      5. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato in favore degli enti locali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge i criteri relativi alla gestione e all'impiego delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo, in relazione agli interventi speciali previsti dall'articolo 1».

Art. 33.
(Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97).

      1. Alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, il comma 3 è abrogato;

          b) all'articolo 17:

              1) i commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 2 sono abrogati;

              2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attività agrituristica svolta in territori montani».

Art. 34.
(Copertura finanziaria).

      1. Alla copertura dei maggiori oneri o delle minori entrate di diretta competenza statale derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

          a) quanto a 1.890.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

          b) quanto a 18.050.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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