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PDL 2241

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2241



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COSENZA

Introduzione dell'articolo 586-bis del codice penale, in materia di omicidio o lesione personale derivanti dalla guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, e modifica all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dello straniero a seguito di condanna per il medesimo reato

Presentata il 25 febbraio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Gli ultimi dati ufficiali dell'Organizzazione mondiale della sanità e dell'Istituto superiore di sanità ci dicono che oltre il 30 per cento degli incidenti stradali sarebbe conseguenza della guida sotto effetto dell'alcol o di sostanze stupefacenti. Il dato più sconcertante nelle statistiche di Polizia e Carabinieri è che gli incidenti più gravi e numerosi sono provocati da giovani che hanno assunto insieme alcol e sostanze stupefacenti. Non è un caso che l'ISTAT abbia rilevato come gli incidenti stradali del fine settimana rappresentino oltre il 44 per cento del totale, con un numero di vittime pari al 45 per cento dei morti e al 47 per cento dei feriti.
      Sempre l'ISTAT ha valutato che, per l'infortunistica stradale, il costo sociale per ogni vita umana spezzata - calcolato in termini d'improduttività della persona, di costi sanitari e di risarcimento anche morale agli eredi - sia pari a circa 1,3 milioni euro. I costi medi per ciascun individuo rimasto ferito possono giungere fino a 40.000 euro, per un costo sociale complessivo di circa 15 miliardi di euro. Queste cifre non ci danno comunque l'idea di quanto dolore e sofferenza ci siano dietro a queste morti, né delle tante tragedie familiari e vite sconvolte.
      Ancora molto si può e si deve continuare a fare, nelle scuole e nelle famiglie, sotto il profilo dell'educazione delle coscienze e della riscoperta dei valori da parte dei giovani. La misura dell'irresponsabilità, dell'incoscienza, del disprezzo per la vita degli altri ci viene dalla nuova moda di mettere su internet i video che mostrano le bravate di giovani alla guida in evidente stato confusionale. Tutto questo non è più accettabile in una società civile. Ma si tratta di un progetto che, per quanto importante e decisivo, non sembra poter essere concretamente realizzato in tempi brevi. Perciò, nel frattempo, non si può più rimandare l'individuazione e l'introduzione nel nostro ordinamento di ogni mezzo necessario per impedire, o quantomeno ridurre ai tassi raccomandati dall'Unione europea, queste continue stragi che coinvolgono vittime innocenti.
      Nonostante le recenti modifiche introdotte nel codice penale dal decreto-legge n. 117 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2007, e dal decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 24 del 2008, permane la necessità di prevedere nuove misure che diano il senso della gravità delle azioni e dell'irresponsabilità di quanti si mettono alla guida annebbiati da alcol e droga. È necessario porre rimedio all'eccessiva superficialità con cui talora si guarda a un fenomeno tanto grave ed è indispensabile responsabilizzare i giovani in merito ai rischi che corrono mettendosi al volante con la mente sconvolta da superalcolici e stupefacenti e sulle drammatiche conseguenze che ha per gli altri il loro comportamento.
      Per queste ragioni l'articolo 1 della presente proposta di legge introduce nel codice penale una specifica fattispecie (morte o lesioni come conseguenza della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) in base alla quale si applicano le pene previste dagli articoli 575, 582 e 583 nei confronti di chi, guidando un veicolo sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o di alcol, sia responsabile di omicidio o di aver procurato lesioni (anche gravi). La magistratura avrà così in mano gli strumenti normativi necessari per impedire che soggetti irresponsabili e privi di ogni scrupolo possano trovarsi nelle condizioni di ripetere, talvolta fin da subito, le loro deprecabili gesta, come testimoniano anche recenti fatti di cronaca che peraltro hanno coinvolto in modo allarmante cittadini stranieri, sia comunitari che extracomunitari, i quali hanno così dimostrato un totale disprezzo per la legge.
      Quanto all'articolo 2 della presente proposta di legge, esso prevede per i cittadini extracomunitari in condizione di clandestinità l'immediata espulsione dopo la loro condanna per il reato di cui al nuovo articolo 586-bis del codice penale. Nella norma - che va ad incidere sul dettato dell'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 - si prevede tuttavia che, qualora non vi sia la certezza che essi, una volta rientrati in patria, scontino effettivamente la sentenza di condanna loro comminata in Italia, la detenzione debba comunque svolgersi nel nostro Paese. Ciò ha lo scopo dichiarato di sottolineare ulteriormente il fatto che per la legislazione italiana il mettersi al volante in condizioni di ubriachezza o di stordimento derivante dall'uso di sostanze stupefacenti è considerato un reale attentato all'incolumità e alla salute pubblica.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 586-bis del codice penale).

      1. Dopo l'articolo 586 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-bis. - (Morte o lesioni come conseguenza della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti). - Quando dai fatti previsti dagli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deriva la morte o la lesione di una persona, si applicano rispettivamente le pene previste dagli articoli 575 ovvero 582 e 583 del presente codice».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

      1. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «entro il limite di due anni» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo,»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. In ogni caso l'espulsione di cui al comma 1 è obbligatoria se lo straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, è stato condannato per il reato di cui all'articolo 586-bis del codice penale, al fine di fargli scontare in patria la pena prevista. Qualora non vi sia la certezza che lo Stato di provenienza intenda o sia in grado di assicurare la piena esecuzione della pena decretata dal giudice italiano, l'espulsione è differita fino al momento in cui il condannato ha scontato in Italia la pena prevista»;

          c) al comma 3 sono premesse le seguenti parole: «Salvo che nei casi previsti dal comma 1-bis,».


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