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PDL 2164

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2164



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato OSVALDO NAPOLI

Estensione della facoltà di esonero anticipato dal servizio, prevista dall'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai dipendenti delle comunità montane prossimi al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima

Presentata il 5 febbraio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Con l'accorpamento e la riorganizzazione delle comunità montane si avrà un certo esubero di personale amministrativo. È necessario, quindi, intervenire con misure adeguate per ridurre il numero del personale delle comunità montane e per diminuire i costi di tale personale per liberare risorse economiche per la funzionalità delle stesse.
      L'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto, infatti, l'esonero dal servizio per alcuni pubblici dipendenti che abbiano determinati requisiti. È auspicabile, quindi, che anche i dipendenti delle comunità montane possano essere inclusi tra coloro che possono ottenere questo diritto. Si tratta, in grande parte, di personale che ha lavorato per lungo tempo all'interno della comunità montana.
      È, quindi, opportuno intervenire al più presto con l'approvazione della presente proposta di legge che consente un risparmio concreto di risorse economiche che potrebbero essere investite in altri settori fondamentali per l'interesse della collettività; in caso contrario, le comunità montane dovrebbero utilizzare quasi tutte le loro risorse economiche per il mantenimento del predetto personale.
      La presente proposta di legge, quindi, ha lo scopo principale di ridurre i costi di gestione delle comunità montane al fine di liberare risorse economiche per garantire i fini istituzionali delle medesime comunità.
      Si tratta, pertanto, di una norma equa e giusta che consente un risparmio di spesa per le comunità montane che costituiscono un punto di riferimento importante per la collettività e che garantiscono investimenti strategici nei numerosi settori delle loro attività.
      La presente proposta di legge prevede, infatti, la possibilità per il personale delle comunità montane di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni. L'amministrazione di appartenenza ha la facoltà, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento economico temporaneo pari al 50 per cento di quello complessivamente corrisposto in servizio.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 il personale in servizio presso le comunità montane può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità contributiva massima di quaranta anni.
      2. La richiesta di esonero dal servizio di cui al comma 1 è presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a condizione che entro l'anno solare essi raggiungano il requisito minimo di anzianità contributiva richiesto, e non è revocabile.
      3. È data facoltà all'amministrazione di appartenenza del personale di cui al comma 1, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta presentata ai sensi del comma 2.
      4. Durante il periodo di esonero dal servizio, al dipendente spetta un trattamento economico temporaneo pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto, con competenze fisse e accessorie, all'atto del collocamento nella nuova posizione.
      5. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza che sarebbe a lui spettato se fosse rimasto in servizio.
      6. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni o consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da consorzi o da società dagli stessi partecipate. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui può derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.


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