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PDL 2100

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2100



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU

Norme per l'estensione delle misure di sostegno del reddito dei lavoratori esclusi dall'applicazione degli strumenti previsti in materia di ammortizzatori sociali

Presentata il 23 gennaio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La crisi economica internazionale, come ampiamente previsto, sta facendo ormai sentire i suoi effetti anche nel nostro Paese. Gli ultimi dati, recentemente resi noti dal servizio studi della Confindustria, configurano il 2009 e il 2010 come due anni di recessione con conseguente tracollo dei posti di lavoro: secondo gli stessi dati nell'anno in corso saranno 600.000 i lavoratori che perderanno il posto di lavoro e la disoccupazione salirà all'8,4 per cento. Solo nel mese di dicembre 2008, il ricorso alla cassa integrazione ordinaria da parte delle aziende ha conosciuto un incremento pari al 526 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Dati questi che prefigurano un anno particolarmente nero per l'occupazione italiana.
      Ma in questo quadro, già di per sé abbastanza fosco, si inserisce il problema dei lavoratori con contratto a termine, cioè dei lavoratori cosiddetti «precari».
      Un lavoratore su otto nel nostro Paese è precario. Un fenomeno molto vasto e in costante crescita: il lavoratore atipico è molto più frequente nel sud del Paese, ma avanza anche nelle regioni del nord. Secondo i dati che la Confederazione generale italiana artigiana (CGIA) di Mestre ha pubblicato pochi giorni fa, i lavoratori precari in Italia ammontano a 2.812.000, circa il 12 per cento degli occupati. Una realtà molto presente nel sud, ma che sta conoscendo una significativa espansione anche al nord. Negli ultimi cinque anni, infatti, il lavoro precario nel nord è aumentato del 17 per cento - contro un modesto 3,1 per cento di contratti di lavoro a tempo indeterminato - con punte, però, del 24,6 per cento solo nel nord-est.
      Vi sono, quindi, migliaia di lavoratori privi di tutele, che saranno i primi a pagare gli effetti della crisi economica. Si stima che sono circa 305.000 i contratti scaduti solo al 31 dicembre 2008, ai quali il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, del Governo, in materia di sostegno all'economia, ha risposto con un sussidio del 10 per cento sull'ultima retribuzione. Inoltre, la platea dei precari che beneficerà delle norme contenute nel citato decreto-legge non sarà superiore al 10 per cento del totale dei lavoratori precari. In un recente studio pubblicato dall'università degli studi «La Sapienza» di Roma, si calcola che siano oltre 800.000 i lavoratori atipici a «rischio precarietà», vale a dire con un solo contratto di lavoro e con un solo committente.
      Di fronte a questa situazione gli strumenti predisposti dal Governo si sono rilevati totalmente inefficaci a contrastare la profonda crisi in atto. Gli stanziamenti previsti e la platea alla quale si riferiscono i benefìci, in particolare del citato decreto-legge n. 185 del 2008, appaiono sottostimati e totalmente inadeguati a fare fronte alla grave crisi economica e occupazionale che investirà il nostro Paese nei prossimi due anni: per molti dei lavoratori a contratto, infatti, il contratto di lavoro nel 2009 non verrà rinnovato. A questo si uniscono le norme del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che hanno abolito il processo di stabilizzazione del personale precario avviato con le due leggi finanziarie del Governo Prodi e che lasceranno senza lavoro, entro il termine ultimo del 29 luglio 2009, circa 60.000 lavoratori precari della pubblica amministrazione.
      La politica economica fino ad ora proposta dal Governo non è intervenuta su nessun aspetto strutturale della crisi in atto, al fine di operare a difesa dei salari, dei posti di lavoro e del rilancio dei consumi; né sono, fino ad ora, stati approntati significativi incrementi di risorse per sostenere gli ammortizzatori sociali, così come l'opposizione ha richiesto in più occasioni.
      Il gruppo del Partito Democratico avanza quindi una precisa proposta per agire su tre fattori: reddito, ammortizzatori sociali e impresa. Per creare un sistema di ammortizzatori sociali anche per i lavoratori precari servono 2 miliardi di euro su base annua, che corrispondono a meno di un punto di prodotto interno lordo (PIL). In questo senso, le prime mosse che il Governo ha messo in campo a inizio legislatura non sono state molto lungimiranti: i 3 miliardi di euro persi per l'eliminazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), oltre alle risorse per detassare gli straordinari (una misura quest'ultima, peraltro, assolutamente inappropriata poiché in un momento di crisi economica e di rischio occupazionale gli straordinari sicuramente non sono una misura alla quale ricorrono le aziende in difficoltà) avrebbero potuto essere indirizzati per un aumento delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali, vera e propria emergenza dell'anno in corso.
      Con la presente proposta di legge, le cui disposizioni erano già state presentate come emendamenti in occasione dell'esame del disegno di legge per la conversione del citato decreto-legge n. 185 del 2008, ci prefiggiamo di dare una risposta forte alla crisi intervenendo sul settore più a rischio, quello della precarietà, in favore dei 3 milioni di lavoratori precari privi di qualsiasi tutela, per estendere anche a essi gli attuali istituti degli ammortizzatori sociali.
      Accedono alle tutele previste dalla presente proposta di legge i lavoratori che fino ad ora ne risultano esclusi: vale a dire i lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori e alle imprese che non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e dei contratti di lavoro a tempo parziale verticale; i dipendenti da imprese del settore artigiano; gli apprendisti; i titolari di partita IVA con un reddito inferiore a 22.000 euro. A questi soggetti vengono estese le tutele sociali al momento riconosciute a tutti gli altri lavoratori, vale a dire la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione. L'entità e la durata minima dei trattamenti non potranno essere inferiori al 50 per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente.
      L'erogazione dei suddetti istituti di sostegno al reddito è, naturalmente, subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di un patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego.
      Concorrono all'aumento delle risorse, oltre agli stanziamenti provenienti dalla fiscalità generale, anche un contributo delle imprese che accedono agli ammortizzatori sociali, nella misura ridotta del 30 per cento per il primo anno, l'apporto degli enti bilaterali e contributi provenienti dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.
      Un intervento economico robusto che vuole andare nel senso di affrontare la crisi in atto con misure mirate e specifiche a tutela dei soggetti più deboli sul mercato del lavoro. Una misura di sostegno reale ed efficace dei redditi dei lavoratori che per primi saranno colpiti dalle conseguenze della crisi internazionale e che si muove nell'ambito della strategia universalistica che dovrà caratterizzare la definitiva riforma degli ammortizzatori sociali, secondo le linee guida concordate tra il Governo Prodi e le parti sociali, con il Protocollo del 23 luglio 2007, un accordo condiviso da oltre 5 milioni di lavoratori e di pensionati che ne hanno accolto lo spirito, le finalità e i mezzi per la sua concreta e integrale realizzazione.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di un fondo per la tutela del reddito dei lavoratori precari).

      1. Al fine di realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori impiegati con qualsiasi forma contrattuale e delle imprese di qualsiasi dimensione e categoria, nonché al fine di sostenere l'occupazione e di rispondere alle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, è istituito un fondo per la tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di licenziamento, cui affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia.
      2. Accedono agli interventi del fondo di cui al comma 1:

          a) i lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori e alle imprese che non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e dei contratti di lavoro a tempo parziale verticale;

          b) i dipendenti da imprese del settore artigiano o di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano;

          c) gli apprendisti;

          d) i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché i soggetti con rapporti di collaborazione continuativa e coordinata di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, che hanno l'obbligo di versamento all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), che operano in regime di monocommittenza e che hanno conseguito nell'anno precedente alla richiesta di contributi a carico del fondo un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000 euro.

Art. 2.
(Estensione delle tutele del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di licenziamento).

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, è riconosciuto l'accesso ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di licenziamento:

          a) cassa integrazione ordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

          b) cassa integrazione straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

          c) cassa integrazione in deroga alla normativa vigente in materia;

          d) indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

          e) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272;

          f) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

      2. L'entità e la durata minima dei trattamenti di cui al comma 1 non possono essere inferiori al 50 per cento dei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia;
      3. Alle misure di cui al comma 1, definite ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono sommarsi gli interventi integrativi a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
      4. Con effetto dal 1o gennaio 2009 i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

Art. 3.
(Patto di servizio e contributo delle aziende).

      1. L'erogazione dei trattamenti di cui all'articolo 2 è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di un apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui all'articolo 2, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
      2. Le imprese che intendono accedere ai trattamenti di cui all'articolo 2 sono tenute al versamento della contribuzione corrispondente nella misura ridotta del 30 per cento per il primo anno.

Art. 4.
(Contributo dei fondi paritetici interprofessionali).

      1. I fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro, ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

Art. 5.
(Risorse finanziarie).

      1. Il fondo di cui all'articolo 1 è alimentato con le seguenti risorse:

          a) 289 milioni di euro per l'anno 2009, 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

          b) il contributo delle imprese di cui all'articolo 3, comma 2;

          c) eventuali contributi da parte dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

          d) un contributo a carico dello Stato pari a 400 milioni annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

      2. L'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, è abrogato.
      3. Al fine di potenziare l'attività ispettiva sul territorio e il contrasto di possibili usi distorsivi degli istituti di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1 della presente legge, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
      4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 689 milioni di euro per l'anno 2009, a 704 milioni di euro per l'anno 2010, a 304 milioni di euro per l'anno 2011 e a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2009, a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede:

          a) mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, a valere in via prioritaria sulle somme residue non destinate alle finalità previste dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni relative agli interventi a valere sulla predetta quota;

          b) mediante le economie derivanti dall'attuazione della disposizione dell'articolo 2, comma 4, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

          c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

      5. Qualora, a fronte del protrarsi degli effetti della crisi internazionale, si rendano necessari e indifferibili ulteriori interventi del fondo di cui all'articolo 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

          a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e ad altre spese fisse; delle spese per interessi; delle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; dei trasferimenti in favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sul reddito delle persone fisiche; delle risorse dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

          b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

          c) versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche e ad enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al capitolo di cui all'alinea;

          d) emissione di titoli del debito pubblico.

      6. Il decreto di cui al comma 5 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
      7. Quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzi nell'anno 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determini un miglioramento del saldo netto da finanziare, è destinata all'incremento del fondo di cui all'articolo 1. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non superiore al 30 per cento al medesimo fondo.
      8. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, in coerenza con i princìpi stabiliti dalla normativa vigente in materia.


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