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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2100 |
1. Al fine di realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori impiegati con qualsiasi forma contrattuale e delle imprese di qualsiasi dimensione e categoria, nonché al fine di sostenere l'occupazione e di rispondere alle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, è istituito un fondo per la tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di licenziamento, cui affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia.
2. Accedono agli interventi del fondo di cui al comma 1:
a) i lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori e alle imprese che non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e dei contratti di lavoro a tempo parziale verticale;
b) i dipendenti da imprese del settore artigiano o di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano;
c) gli apprendisti;
d) i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché i soggetti con rapporti di collaborazione continuativa e coordinata di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, che hanno l'obbligo di versamento all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), che operano in regime di monocommittenza e che hanno conseguito nell'anno precedente alla richiesta di contributi a carico del fondo un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000 euro.
1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, è riconosciuto l'accesso ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di licenziamento:
a) cassa integrazione ordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) cassa integrazione straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) cassa integrazione in deroga alla normativa vigente in materia;
d) indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
e) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272;
f) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
2. L'entità e la durata minima dei trattamenti di cui al comma 1 non possono essere inferiori al 50 per cento dei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia;
3. Alle misure di cui al comma 1, definite ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono sommarsi gli interventi integrativi a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
4. Con effetto dal 1o gennaio 2009 i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.
1. L'erogazione dei trattamenti di cui all'articolo 2 è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di un apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui all'articolo 2, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
2. Le imprese che intendono accedere ai trattamenti di cui all'articolo 2 sono tenute al versamento della contribuzione corrispondente nella misura ridotta del 30 per cento per il primo anno.
1. I fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro, ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.
1. Il fondo di cui all'articolo 1 è alimentato con le seguenti risorse:
a) 289 milioni di euro per l'anno 2009, 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;
b) il contributo delle imprese di cui all'articolo 3, comma 2;
c) eventuali contributi da parte dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
d) un contributo a carico dello Stato pari a 400 milioni annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
2. L'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, è abrogato.
3. Al fine di potenziare l'attività ispettiva sul territorio e il contrasto di possibili usi distorsivi degli istituti di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1 della presente legge, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 689 milioni di euro per l'anno 2009, a 704 milioni di euro per l'anno 2010, a 304 milioni di euro per l'anno 2011 e a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede,
quanto a 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2009, a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede:
a) mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, a valere in via prioritaria sulle somme residue non destinate alle finalità previste dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni relative agli interventi a valere sulla predetta quota;
b) mediante le economie derivanti dall'attuazione della disposizione dell'articolo 2, comma 4, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
5. Qualora, a fronte del protrarsi degli effetti della crisi internazionale, si rendano necessari e indifferibili ulteriori interventi del fondo di cui all'articolo 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e ad altre spese fisse; delle spese per interessi; delle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; dei trasferimenti in favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sul reddito delle persone fisiche; delle risorse dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche e ad enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al capitolo di cui all'alinea;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
6. Il decreto di cui al comma 5 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
7. Quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzi nell'anno 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determini un miglioramento del saldo netto da finanziare, è destinata all'incremento del fondo di cui all'articolo 1. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non superiore al 30 per cento al medesimo fondo.
8. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, in coerenza con i princìpi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
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