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PDL 2242

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2242


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARLUCCI

Istituzione del Registro telematico delle associazioni e società coreutiche e agevolazioni fiscali in favore delle medesime

Presentata il 25 febbraio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La coreutica, o arte della danza, affonda le sue radici nell'antica Grecia (danza in greco antico si dice «chorèia»): la danza, una delle tre arti sceniche dell'antichità insieme al teatro e alla musica, rappresenta la prima espressione artistica del genere umano, che si manifesta mediante i movimenti del corpo.
      Attraverso la danza si assiste ad una sincronizzazione di gesti e movimenti che, accompagnati da una serie di strumenti diversi, come le luci, la musica e i costumi, costituiscono espressione di creatività ed arte.
      La danza è stata storicamente utilizzata anche con funzioni particolari: oltre ad essere una vera e propria arte, è divenuta nel corso dei secoli la portavoce di valori morali e religiosi, di esigenze pratiche, simbolo di folklore e tradizione, mezzo di educazione e trasmissione di princìpi e valori socialmente riconosciuti.
      Quello della danza è un settore piuttosto complesso ed articolato: le migliaia di scuole di danza in Italia (propriamente associazioni e società coreutiche) a cui tantissimi giovani si iscrivono sia per praticare i diversi tipi di danza a livello dilettantistico, sia per iniziare un percorso professionale lungo e difficile per diventare ballerini professionisti, si trovano molto spesso a dover affrontare difficoltà legate soprattutto all'inadeguatezza delle risorse derivanti dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS).
      Per tale motivo molte scuole di danza ricorrono ad un escamotage, che però svilisce la loro connotazione originaria di associazioni e società culturali impegnate nella formazione coreutica, in quanto scelgono di trasformarsi in società o associazioni sportive al fine di vedere riconosciuta la propria attività come «attività sportiva dilettantistica» e ottenere l'iscrizione nell'apposito Registro nazionale del CONI (il Registro nazionale telematico è stato istituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, dal regolamento approvato con delibera del Consiglio nazionale del CONI n. 1228 dell'11 novembre 2004), per accedere alle agevolazioni fiscali previste per tale settore.
      Questa trasformazione è testimoniata dal significativo aumento, negli ultimi quattro anni, dei «tesserati» della Federazione italiana danza sportiva, una federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI per organizzare e normare «lo sport della danza sportiva in Italia».
      Tale Federazione, nata originariamente per regolamentare le migliaia di associazioni e società che si occupano di danza sportiva (ossia balli standard, balli latino-americani, danze caraibiche), da qualche anno annovera fra i «settori sportivi» anche le «danze artistiche», ossia la danza classica e la danza moderna e contemporanea che, per storia e tradizioni, sono attività culturali e non possono certamente definirsi attività sportive.
      In sostanza il vantaggio fiscale insito nello status di associazione o società sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI sta trasformando sempre più le scuole di danza da centri di formazione artistica in centri per lo sport.
      Negli ultimi anni l'attività sportiva dilettantistica ha infatti ricevuto particolare attenzione da parte del legislatore. Oltre all'introduzione di norme di carattere civilistico, finalizzate a dare certezza giuridica all'associazionismo sportivo, numerosi sono stati i provvedimenti fiscali finalizzati a sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche nello svolgimento della loro attività.
      Fra le principali agevolazioni ricordiamo: convenzioni con la SIAE che permettono di beneficiare di sconti sui diritti musicali per l'attività in palestra, ma anche per gare, manifestazioni e feste; sconti fiscali sulle tariffe del metano; sconti ed esenzioni sulle insegne; riduzioni sulla pubblicità; riduzioni della tassa sui rifiuti; corsia preferenziale nell'affidamento in gestione di impianti pubblici e palestre, aree di gioco ed impianti sportivi scolastici (legge n. 289 del 2002, articolo 90, commi 25 e 26).
      Anche nella legge finanziaria 2007 non mancano disposizioni dirette a favorire lo sviluppo delle discipline sportive. Per promuovere la pratica sportiva tra i bambini e i giovani dai cinque ai diciotto anni è stata infatti prevista la possibilità per le famiglie di detrarre dall'IRPEF, nella misura del 19 per cento e fino a un massimo di 210 euro, le spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
      La presente proposta di legge intende restituire alle scuole di danza la loro valenza culturale ed artistica, dando alle società e associazioni private impegnate nella diffusione della danza a livello amatoriale e professionale gli stessi aiuti e benefìci riservati oggi in via esclusiva a favore delle società sportive dilettantistiche alle quali è stato riconosciuto lo status di «attività sportiva dilettantistica» attraverso l'iscrizione nel Registro nazionale del CONI.
      Ciò significherebbe dare pari opportunità alle numerose scuole impegnate nella formazione coreutica in maniera capillare sull'intero territorio nazionale, preservandone la vocazione artistica.
      A tal fine andrebbe istituito un apposito registro presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a cui affidare il compito di creare l'anagrafe delle scuole di danza e una banca dati, sancendo l'equiparazione alle associazioni che godono dello status di «attività sportiva dilettantistica», da utilizzare anche come strumento di verifica finanziaria.
      Il Registro telematico per le associazioni e società coreutiche restituirebbe al settore della danza la sua valenza culturale anche nella formazione del pubblico e dei cittadini nei confronti dell'arte e della cultura e coinvolgerebbe positivamente migliaia di scuole di danza private e milioni di lavoratori occupati nel settore e di giovani che frequentano le scuole, i quali concepiscono la danza quale formazione artistica e non come pratica sportiva.
      La presente proposta di legge si compone di quattro articoli: l'articolo 1 definisce alcuni princìpi; l'articolo 2 dispone l'istituzione del Registro telematico per le associazioni e società coreutiche e ne individua le finalità; l'articolo 3 ne disciplina il funzionamento; infine, l'articolo 4 dispone l'equiparazione del regime tributario delle associazioni e società coreutiche a quello delle associazioni sportive dilettantistiche.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi).

      1. La Repubblica considera l'attività coreutica mezzo fondamentale di espressione artistica e di promozione educativa e culturale; ne riconosce pertanto la rilevanza sociale, ne promuove la tutela, la diffusione e lo sviluppo, nel rispetto della libertà di creazione e di diffusione, in applicazione dei princìpi costituzionali.

Art. 2.
(Istituzione e finalità del Registro telematico delle associazioni e società coreutiche).

      1. Al fine di creare un'anagrafe e una banca dati delle associazioni e società coreutiche presenti sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Registro telematico delle associazioni e società coreutiche, di seguito denominato «Registro».
      2. Il Registro è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali e i dati in esso contenuti sono oggetto di verifica annuale anche ai fini della trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate dell'elenco delle associazioni e società coreutiche in esso iscritte.

Art. 3.
(Modalità di iscrizione nel Registro).

      1. Possono essere iscritte nel Registro le associazioni o società coreutiche che svolgano attività di insegnamento, promozione e valorizzazione delle varie discipline della danza.
      2. L'iscrizione è contraddistinta da un numero generato automaticamente dal software di gestione composto da elementi alfanumerici che indicano la data della richiesta di iscrizione, il numero d'ordine e lo stato della richiesta, provvisoria o definitiva.
      3. La richiesta di iscrizione nel Registro è presentata utilizzando gli appositi moduli resi disponibili su internet e presso gli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali.
      4. La compilazione e l'invio del modulo telematico determina l'iscrizione provvisoria. Il Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso gli uffici competenti, provvede all'accertamento dell'identità del legale rappresentante dell'associazione o società coreutica richiedente nonché della sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione.
      5. La costituzione dell'associazione o società coreutica nonché il possesso dei requisiti sono certificati da una dichiarazione che il legale rappresentante ovvero un suo delegato presenta al competente ufficio del Ministero per i beni e le attività culturali, nelle forme previste dalla normativa vigente. In caso di iscrizione per via telematica, la validazione della stessa da parte del Ministero per i beni e le attività culturali deve avvenire entro cinque giorni dalla trasmissione del modulo via internet, trascorsi i quali la richiesta telematica si ritiene priva di qualsiasi effetto.
      6. L'iscrizione definitiva nel Registro è disposta con provvedimento del competente ufficio del Ministero per i beni e le attività culturali.
      7. Il Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso gli uffici preposti, procede, tramite verifiche a campione, al controllo della veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 5, disponendo la revoca dell'iscrizione in caso di accertata non veridicità delle stesse.
      8. Le associazioni e società coreutiche iscritte nel Registro comunicano, con le stesse modalità previste dal presente articolo, tutte le modificazioni intervenute nei propri dati entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.
      9. Sono cancellate dal Registro, con provvedimento del competente ufficio del Ministero per i beni e le attività culturali, le associazioni che:

          a) ne fanno espressamente richiesta;

          b) perdono i requisiti per l'iscrizione;

          c) non comunicano le modificazioni di cui al comma 8 nel termine ivi previsto.

Art. 4.
(Agevolazioni tributarie a sostegno delle associazioni e società coreutiche).

      1. Alle associazioni e società coreutiche iscritte nel Registro si applicano le agevolazioni tributarie previste per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.


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