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PDL 2114

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2114



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARAGNANI

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni

Presentata il 27 gennaio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dalla necessità, da un lato, di diminuire la capacità impositiva dei comuni e, dall'altro, di fare chiarezza in una materia - quella delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni - che, per le tante sentenze discordanti sui ricorsi presentati da molti operatori economici interessati dalla normativa, rischia di creare comportamenti diversi tra i comuni che intendono applicarla. Innanzitutto, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, della legge n. 449 del 1997, «Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1o gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato».
      Tale facoltà comporta il rischio di aumenti molto elevati dell'imposta comunale sulla pubblicità e quindi la presente proposta di legge è finalizzata a ridurre al 20 per cento il limite massimo dell'aumento anche per limitare il potere discrezionale dei comuni. A tale proposito si cita il caso recente di Bologna, che ha visto penalizzati i commercianti ai quali sono state irrogate oltre duemila multe per importi pari anche ad alcune migliaia di euro per mancati pagamenti dell'imposta comunale sulla pubblicità riferiti soprattutto agli anni 2006 e 2007, con successiva proroga dei termini di pagamento fino al 31 marzo.
      Occorre poi fare un'altra considerazione sulla base del fatto che, stanti la confusione e l'arbitraria interpretazione della legge da parte degli enti locali, è necessario stabilire una normativa definitiva, che limiti i presupposti per l'applicazione e per l'importo dell'imposta, in modo da tutelare i titolari di attività economiche e i consumatori che potrebbero essere penalizzati dal «pretesto» di «fare cassa» da parte dei comuni nei loro momenti di difficoltà economica. In presenza, peraltro, di abusi e della pretesa di molti enti locali di sanzionare qualsiasi violazione alla legge vigente, occorre distinguere in modo netto i mezzi pubblicitari tassabili dai semplici avvisi o indicazioni al pubblico.
      La presente proposta di legge, pertanto, intende vietare un eccessivo aggravio impositivo a carico dei soggetti che utilizzano i mezzi pubblicitari, che vanno tenuti nettamente distinti dai semplici avvisi o indicazioni rivolti al pubblico (articolo 1, comma 1).
      In tale senso la presente proposta di legge intende ripristinare il testo della disposizione vigente fino al 1999 in materia di facoltà per gli enti locali di applicare maggiorazioni sulle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Come già ricordato, l'articolo 11, comma 10, della legge n. 449 del 1997 nel testo vigente fino al 1999 consentiva agli enti locali di aumentare fino ad un massimo del 20 per cento le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Con la legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000) la norma è stata modificata al fine di prevedere la facoltà per gli enti locali di procedere a un ulteriore aumento, fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, stabilendo che le superfici frazionarie si arrotondano al mezzo metro quadrato. Ferma restando la potestà regolamentare dell'ente locale, la modifica (articolo 1, comma 2) proposta intende limitare l'ammontare della maggiorazione ad un massimo del 20 per cento dell' imposta base.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Non si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i semplici avvisi o indicazioni rivolti al pubblico, che devono essere tenuti distinti dai mezzi pubblicitari soggetti all'imposta sulla pubblicità».

      2. All'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 30, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato» sono soppresse.


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