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PDL 2156

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2156


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BERRETTA, CATANOSO

Disposizione concernente la classificazione, ai fini previdenziali e assistenziali, degli enti cooperativi che esercitano attività connesse o strumentali a quella agricola

Presentata il 4 febbraio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Con questa proposta di legge cerchiamo di porre rimedio ad una ingiusta discriminazione che stanno subendo i braccianti agricoli.
      A seguito dell'interpello del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 marzo 2007 le cosiddette «cooperative senza terra», a causa di una interpretazione restrittiva da parte di alcuni ispettori dell'INPS, non vengono più classificate nel settore agricoltura di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
      Si tratta di cooperative, prive di fondi agricoli costituenti patrimonio sociale, che sono istituite fra produttori agricoli con lo scopo di fornire supporto e particolari servizi ad aziende di dimensione piccola o piccolissima che non sarebbero in grado di realizzarli da sole, stante le oggettive difficoltà tecniche ed organizzative e gli alti costi da sopportare.
      Il problema sorto ultimamente riguarda l'assunzione di operai a tempo determinato (braccianti agricoli) con lo scopo unico ed esclusivo di distaccarli presso singole aziende agricole.
      Negli ultimi mesi, tale prassi consolidata è stata riconosciuta come illegittima perché le cooperative in questione opererebbero come agenzie di somministrazione di lavoro.
      Tutto ciò ha causato un'insopportabile discriminazione fra i lavoratori che, pur svolgendo l'attività di braccianti agricoli, vengono inquadrati nel settore servizi e terziario, vedendosi misconosciute le giuste provvidenze ed il dovuto trattamento contributivo e previdenziale.
      La situazione di disparità tra i lavoratori impiegati sullo stesso fondo è inaccettabile: i lavoratori assunti dal proprietario vengono inquadrati come braccianti agricoli, mentre quelli assunti attraverso le cooperative, seguendo l'interpretazione dell'INPS, vengono inquadrati come lavoratori del terziario e dei servizi.
      Tutto ciò provoca indiscutibili svantaggi per quest'ultima tipologia di lavoratori che si vedono preclusa la possibilità di accedere agli strumenti di sostegno per il reddito specificamente previsti per i lavoratori agricoli.
      Le attività svolte da tali lavoratori sono quelle previste dall'articolo 2135 del codice civile, ed in particolare raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Tale pratica è indispensabile per le aziende di piccole dimensioni nei periodi in cui la cura e lo sviluppo del ciclo biologico impone l'utilizzo di mezzi meccanici e di manodopera straordinari, specie per operazioni quali la raccolta e la potatura.
      Con il comma 1 proponiamo dunque la classificazione di tali cooperative nel settore agricoltura.
      Con il comma 2 proponiamo di riconoscere la qualifica di bracciante agricolo anche ai lavoratori che hanno rapporti di lavoro in corso al fine di sanare l'inspiegabile discriminazione che hanno subìto.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini dell'applicazione delle norme vigenti in materia di previdenza e di assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli enti cooperativi che esercitano attività connesse e strumentali a quella agricola di cui all'articolo 1235 del codice civile, nonché attività di acquisto, commercializzazione e fornitura di mezzi tecnici utili all'attività agricola e zootecnica, ovvero lavorazioni con macchine e attrezzature agricole, che assumono operai a tempo determinato o indeterminato al fine di distaccarli, anche in via esclusiva, presso singole aziende agricole ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si considerano compresi tra i datori di lavoro del settore agricoltura di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
      2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche relativamente ai rapporti previdenziali e assicurativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.


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