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PDL 60

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 60



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

REALACCI, MARIANI, SERENI, BOCCI, BRAGA, BRATTI, ESPOSITO, GINOBLE, IANNUZZI, MARANTELLI, MARGIOTTA, MARTELLA, MASTROMAURO, MORASSUT, MOTTA, VIOLA

Norme per la disciplina dell'accesso all'attività imprenditoriale nel settore dell'edilizia

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - È avvertita da più parti - non solo nel mondo imprenditoriale, ma anche in quello del lavoro - la necessità di una legge per la regolamentazione dell'accesso all'attività di impresa nel settore dell'edilizia, che consenta di superare una situazione che, in talune occasioni, diviene inaccettabile poiché non impone, a chiunque intenda operare in tale settore, il possesso di alcuni requisiti di carattere tecnico-professionale. Occorre in particolare evitare, come purtroppo talvolta accade, che chiunque, senza preparazione, esperienza e titolo di studio, possa accedere a un settore, quale quello dell'edilizia, che sconta, tra le sue tante difficoltà, anche la non eccelsa qualificazione.
      Nei Paesi dove esiste un percorso formativo e professionale per poter diventare titolare di una impresa edile, come in Germania e in Francia, il problema del lavoro nei cantieri è stato ridotto a termini fisiologici, mentre in quei Paesi dove questo percorso di accesso alla professione non esiste - come Italia, Spagna, Grecia, Portogallo e Regno Unito - la questione è ancora all'ordine del giorno.
      La motivazione principale della presente proposta di legge è, pertanto, quella di intervenire efficacemente per garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri, prevedendo una formazione preliminare obbligatoria per chi vuole entrare a lavorare nel settore edile. Una simile proposta di legge era stata già presentata nella scorsa legislatura, ma - con il contributo di importanti associazioni categoriali - si è ora arrivati alla definizione di un testo più articolato, nel quale si individuano meglio i percorsi formativi, si valorizza anche il ruolo delle regioni e, soprattutto, s'introduce una norma di immediata attuazione finalizzata a ridurre, da subito, il rischio di infortuni nel comparto.
      Per queste ragioni auspichiamo che il Parlamento approvi la presente proposta di legge, che potrà di certo raccogliere anche il consenso da parte delle associazioni imprenditoriali e dei sindacati dei lavoratori.


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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. L'esercizio delle attività professionali in edilizia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare la tutela della concorrenza secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore dell'edilizia al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori assicurando l'unità giuridica dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
      2. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i princìpi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e dei mestieri affini ed equiparati all'edilizia, di seguito denominati «attività professionali in edilizia».
      3. Le disposizioni della presente legge integrano e attuano i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera m), della legge 3 agosto 2007, n. 123, e successive modificazioni.

Capo II

Art. 2.
(Norme transitorie).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, organizzano, in conformità ai criteri generali determinati con apposito accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, appositi corsi di formazione imprenditoriale aventi ad oggetto elementi fondamentali di:

          a) organizzazione e gestione imprenditoriale;

          b) diritto e legislazione, con specifico riguardo alle seguenti materie:

              1) normativa tributaria;

              2) urbanistica ed edilizia;

              3) lavoro e relazioni sindacali;

              4) previdenza;

          c) salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro;

          d) accesso al mercato e concorrenza;

          e) appalti pubblici e privati;

          f) tutela dei consumatori.

      2. Al termine dei corsi di cui al comma 1 è rilasciato un attestato di frequenza.
      3. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il possesso dell'attestato di frequenza di cui al comma 2, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al capo III, costituisce condizione per l'avvio e per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore dell'edilizia e delle attività professionali in edilizia.
      4. Le imprese operanti nel settore dell'edilizia regolarmente iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a continuare a svolgere la propria attività. Le imprese regolarmente iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane alla data di entrata in vigore della presente legge da meno di due anni, ai fini della prosecuzione della propria attività, e quelle di nuova costituzione sono tenute a designare nella persona del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un dipendente, di un addetto operante nell'impresa secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge o di un soggetto associato in partecipazione, almeno un soggetto in possesso dell'attestato di frequenza di cui al comma 2 secondo i criteri e i termini indicati dall'accordo di cui al comma 1.
      5. In sede di prima attuazione della presente legge, nel caso di imprese artigiane iscritte alla data di entrata in vigore della medesima legge da meno di due anni all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, il responsabile tecnico può essere designato in deroga alla disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 2 della citata legge n. 443 del 1985.
      6. Le disposizioni del presente articolo si applicano sino alla data di attuazione delle disposizioni di cui al capo III, in base ai termini e alle modalità indicati dalle leggi regionali di cui all'articolo 7, comma 2.

Capo III

Art. 3.
(Definizione dell'attività e requisiti).

      1. Ai fini della presente legge le attività professionali in edilizia, esercitate in forma individuale, societaria o cooperativistica ai sensi della legislazione vigente, consistono in:

          a) attività di costruzione, di ristrutturazione, di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo dei beni immobili e delle loro pertinenze, nonché delle opere edili, di ingegneria civile e industriale;

          b) realizzazione di opere di completamento e di finitura dei beni immobili e delle loro pertinenze nonché degli organismi e dei manufatti edilizi.

      2. L'impresa può avere come scopo l'esercizio delle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1 oppure la realizzazione delle sole opere di cui alla citata lettera b).
      3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 del presente articolo è subordinato al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di onorabilità e di capacità organizzativa e finanziaria di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Art. 4.
(Idoneità professionale).

      1. L'impresa esercente attività professionali in edilizia designa, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un dipendente, di un addetto operante nell'impresa secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge o di un soggetto associato in partecipazione, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui al presente articolo. Il soggetto designato non può svolgere tale funzione per conto di altre imprese e non può essere un consulente o un professionista esterno.
      2. I requisiti di idoneità professionale sono i seguenti:

          a) svolgimento di un percorso di formazione professionale, successivo all'obbligo scolastico, rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolato in due moduli tra loro propedeutici:

              1) il primo modulo consiste nello svolgimento di un corso di base della durata di un anno al termine del quale, previa verifica dell'apprendimento, è rilasciato un attestato di qualifica professionale. Tale attestato consente di frequentare il modulo successivo;

              2) il secondo modulo consiste nello svolgimento di un corso di qualificazione professionale della durata di due anni, che si conclude con un esame teorico-pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale; oppure

          b) svolgimento di periodi di inserimento lavorativo in imprese abilitate del settore articolati nel modo seguente:

              1) ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è richiesto lo svolgimento di un periodo di inserimento in imprese esercenti lavori edili e affini, ovvero in enti pubblici operanti nel settore, per un periodo non inferiore a due anni, con mansioni contrattuali almeno di operaio qualificato, integrato da appositi corsi di formazione professionale di natura teorica e di formazione imprenditoriale;

              2) ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è richiesto lo svolgimento di un periodo di inserimento in imprese in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di costruttore edile, ovvero in enti pubblici operanti nel settore edile, per un periodo non inferiore a quattro anni con mansioni contrattuali almeno di operaio qualificato, integrato dalla frequenza di appositi corsi di formazione professionale di natura teorica e di formazione imprenditoriale.

      3. I soggetti in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui alle lettere a) o b) del comma 2 del presente articolo, i quali abbiano svolto altresì un periodo di lavoro pari ad almeno un anno presso un'impresa abilitata del settore in qualità di operaio qualificato, possono esercitare, rispettivamente, le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ovvero le attività di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera b).
      4. I periodi di inserimento lavorativo previsti dal comma 2, lettera b), oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato possono consistere anche nello svolgimento di attività lavorativa qualificata di collaborazione tecnica continuativa mediante l'affiancamento a un responsabile tecnico abilitato, in qualità di titolare dell'impresa, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante, di addetto dell'impresa operante secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge o di un soggetto associato in partecipazione, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per l'operaio qualificato.
      5. I soggetti in possesso di un diploma di laurea in ingegneria o in architettura conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta, o di un diploma di maturità tecnica o professionale, di istruzione tecnica superiore o di alta formazione e studio, in indirizzo relativo al settore dell'edilizia, che conseguono l'attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, al termine di appositi corsi di formazione imprenditoriale organizzati dalle regioni, sono abilitati all'esercizio delle attività professionali in edilizia.
      6. I percorsi di formazione professionale di cui al comma 2, lettera a), sono realizzati secondo criteri di alternanza a periodi di formazione e studi in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere prioritariamente presso le imprese abilitate del settore, che collegano sistematicamente la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, secondo le norme vigenti in materia di alternanza scuola-lavoro.
      7. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio delle attività professionali in edilizia gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
      8. Le competenze formative acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e quella continua svolta durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite in percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente, registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, danno titolo a crediti formativi per la riduzione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, secondo apposite linee guida da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tale fine possono essere valutati i periodi di inserimento consistenti nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore, svolte in qualità di titolare dell'impresa, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante, di lavoratore dipendente o di addetto dell'impresa operante secondo le tipologie contrattuali previste dalle norme vigenti o di soggetto associato in partecipazione.

Art. 5.
(Onorabilità).

      1. L'esercizio dell'impresa operante nei settori di attività di cui all'articolo 3 è subordinato al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

          a) l'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

          b) l'insussistenza di sentenze definitive di condanna, di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale, di sentenze penali definitive di condanna per il reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia di cui all'articolo 513-bis del codice penale e di sentenze penali definitive di condanna per reati concernenti la violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;

          c) l'insussistenza di sentenze penali definitive di condanna a pena detentiva superiore a due anni per delitti commessi nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3.

      2. I requisiti di cui al comma 1 del presente articolo devono essere posseduti dal titolare o dagli amministratori, nel caso di società, e dal responsabile tecnico di cui all'articolo 4.

Art. 6.
(Capacità organizzativa e finanziaria).

      1. L'esercizio dell'impresa operante nei settori di attività di cui all'articolo 3 è subordinato al possesso dei seguenti requisiti di capacità organizzativa e finanziaria:

          a) disponibilità di attrezzature e di mezzi d'opera adeguati in relazione ai lavori di pertinenza e competenza, da dimostrare mediante idonea documentazione rilasciata da parte di venditori, locatori o noleggianti le attrezzature;

          b) disponibilità di risorse finanziarie in misura adeguata all'esercizio dell'attività da intraprendere, da dimostrare mediante attestazione rilasciata da parte di un istituto bancario o finanziario.

      2. Entro tre mesi dall'avvio dell'esercizio d'impresa deve essere presentata copia quietanzata delle fatture di acquisto o del contratto di locazione delle attrezzature e dei mezzi d'opera, ovvero apposita attestazione recante l'indicazione dei noleggianti di cui l'impresa intende avvalersi per la stipula di contratti di noleggio relativi all'impiego delle attrezzature e dei mezzi d'opera in conformità alle disposizioni vigenti, nonché la documentazione attestante la sussistenza della disponibilità economica.
      3. I criteri e le modalità per la documentazione dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, anche con riguardo alle loro variazioni e ai loro aggiornamenti periodici, sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle infrastrutture.
      4. Il titolare dell'impresa individuale o familiare, i soci illimitatamente responsabili per le società di persone, gli amministratori nelle società aventi personalità giuridica e, in ogni caso, il responsabile tecnico di cui all'articolo 4 della presente legge devono comprovare l'inesistenza di notizie a loro carico sui protesti iscritti nel registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e successive modificazioni.

Art. 7.
(Competenze delle regioni).

      1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale:

          a) sono identificati i diplomi previsti dal vigente sistema formativo scolastico, tecnico-professionale, secondario superiore, tecnico-superiore e universitario inerenti le attività di cui all'articolo 3;

          b) sono individuati i criteri professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione professionale e ai fini del rilascio dei diplomi di idoneità professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale;

          c) sono definiti i criteri generali per la programmazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale e imprenditoriale e per l'individuazione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame, di cui all'articolo 4, definendo apposite aree di insegnamento tra quelle di cultura generale, di conoscenza scientifica, professionale e di carattere tecnico, nonché di organizzazione e di gestione imprenditoriali e di diritto e legislazione, con specifico riguardo alle materie dell'urbanistica e dell'edilizia, del lavoro e delle relazioni sindacali, della sicurezza, della prevenzione e della protezione dei rischi negli ambienti di lavoro, dell'accesso al mercato, della concorrenza, degli appalti e della tutela dei consumatori;

          d) sono adottati i criteri per l'organizzazione di corsi di specializzazione e di aggiornamento professionali finalizzati ad elevare o a riqualificare il livello di competenza degli operatori abilitati ai sensi della presente legge, in relazione alle nuove tecniche di lavorazione, ai materiali e alle attrezzature di tipo innovativo, alla bioedilizia e all'edilizia ecosostenibile.

      2. Le regioni, in conformità ai princípi stabiliti dalla presente legge e in base all'accordo di cui al comma 1 del presente articolo, stabiliscono con proprie leggi i percorsi di istruzione e formazione professionale secondo i livelli essenziali stabiliti nel capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame di cui all'articolo 4 della presente legge.
      3. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto urbano e territoriale, adottano provvedimenti per favorire lo sviluppo economico e professionale del settore e definiscono i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, nel rispetto dei princípi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi.
      4. L'attività di cui al comma 3 svolta dalle regioni è volta al conseguimento delle seguenti finalità:

          a) assicurare la migliore qualità dei servizi per l'utilizzatore finale, anche attraverso l'adozione di protocolli d'intesa condivisi con le imprese per il tramite delle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore dell'edilizia e delle attività professionali in edilizia;

          b) promuovere, d'intesa e in collaborazione con le organizzazioni rappresentative del settore dell'edilizia, azioni finalizzate allo sviluppo e all'implementazione dei requisiti di sicurezza e salute per gli addetti al medesimo settore;

          c) favorire condizioni di equilibrato sviluppo del settore dell'edilizia rendendo compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento delle imprese.

Art. 8.
(Sanzioni).

      1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per l'omessa iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, nei confronti di chiunque svolge lavori riconducibili alle attività professionali in edilizia in assenza della predetta iscrizione, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 1.000 euro e non superiori a 10.000 euro.
      2. Nei confronti di chiunque svolge le attività professionali in edilizia, ancorché iscritto al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi delle disposizioni vigenti, senza essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a 750 euro e non superiori a 7.500 euro.
      3. Le violazioni accertate ai sensi dei commi 1 e 2, se reiterate per più di tre volte da parte delle imprese abilitate, comportano altresì, in caso di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane di cui al comma 1, su proposta dei soggetti accertatori.
      4. Il committente che affida lo svolgimento di attività e lavori edili a imprese non abilitate ai sensi della presente legge, ovvero a soggetti privi della qualifica di imprenditore, è punito con una sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.
      5. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento all'entità e alla complessità dei lavori eseguiti, al grado di pericolosità e ad altre circostanze oggettive e soggettive della violazione. All'irrogazione delle sanzioni pecuniarie provvedono, ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
      6. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro dello sviluppo economico, tenendo conto degli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

Art. 9.
(Disposizioni finali e transitorie).

      1. Le disposizioni dell'articolo 4 della presente legge acquistano efficacia dalla data stabilita da ciascuna delle leggi regionali di cui all'articolo 7, comma 2.
      2. Le regioni stabiliscono, in conformità ai princìpi previsti dalla presente legge, i termini e i criteri per l'adeguamento delle imprese
      3. Le disposizioni previste dall'articolo 5 in tema di onorabilità non si applicano finché tutte le regioni non abbiano adottato le disposizioni previste dall'articolo 7 e acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della legge regionale entrata in vigore per ultima.


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