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PDL 2094

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2094


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

TENAGLIA, VELTRONI, FERRANTI, BOCCI, BRANDOLINI, CARELLA, CASTAGNETTI, D'ANTONA, D'INCECCO, GARAVINI, GIANNI FARINA, GINEFRA, LARATTA, LOSACCO, MARCHI, MARCHIONI, MARGIOTTA, PIERDOMENICO MARTINO, MAZZARELLA, MELIS, GIORGIO MERLO, MERLONI, MIGLIOLI, NARDUCCI, PELUFFO, MARIO PEPE (PD), QUARTIANI, REALACCI, RIGONI, SAMPERI, SIRAGUSA, TIDEI, VANNUCCI, VELO, VIOLA, ZAMPA, CAPANO, CAVALLARO, CIRIELLO, CONCIA, CUPERLO, VACCARO

Modifiche al codice di procedura penale per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto

Presentata il 22 gennaio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La riforma che si propone si fonda sulla consapevolezza che un'affermazione rigorosa dell'obbligatorietà dell'azione penale corre il rischio di risolversi, nei fatti, nella negazione della funzione propria del principio dell'obbligatorietà, essenziale per la tenuta dei valori di legalità e di eguaglianza.
      Non può essere trascurato che la sostanziale vanificazione dell'obbligatorietà dell'azione passa anche per il rifiuto di confrontarsi con soluzioni normative che, ben lungi dal negarla, mirano a darle la necessaria effettività, introducendo moduli di flessibilità nel suo concreto operare.
      Da qui l'idea che oggi sia ormai improcrastinabile il ricorso a istituti capaci di alleggerire il carico giudiziario, evitando le verifiche processuali. Occorre predisporre alternative al processo per la definizione di vicende che, pur astrattamente valutabili sul piano della rilevanza penale, non esigono un processo.
      Un primo istituto, già molto approfondito dalla dottrina e sperimentato sul terreno del processo minorile e della giustizia
 

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penale di pace, è quello della cosiddetta «irrilevanza penale del fatto» o, meglio, della «particolare tenuità del fatto».
      Per tutti quei numerosi fatti che, pur tipici, si presentano già ad una prima delibazione con un contenuto offensivo talmente modesto da non giustificare l'impiego della costosa risorsa del processo, la risposta deve essere la richiesta di archiviazione.
      Sul punto possono essere superate le perplessità di quanti ritengono che la particolare tenuità del fatto debba essere accertata in contraddittorio con l'interessato e pronunciata con sentenza, imponendo comunque la verifica di un fatto penalmente rilevante e quindi la definizione del processo con un epilogo non certo favorevole per l'interessato; o di quanti, ancora, osservano che la particolare tenuità del fatto, involgendo un giudizio sulla personalità dell'autore del fatto medesimo, non possa non essere oggetto di un provvedimento che non abbia la forma e la sostanza della sentenza.
      La particolare tenuità del fatto, invece, ha una potenzialità deflattiva del carico di lavoro degli uffici inquirenti, che non potrebbe esplicarsi se l'accertamento fosse affidato a uno sviluppo processuale talmente avanzato da imporre l'adozione della sentenza.
      È necessario allora strutturare l'istituto incentrandolo sull'accertamento di una responsabilità soltanto «in ipotesi», che può fare a meno di valutazioni sulla personalità dell'autore del fatto. Alla definizione con archiviazione per particolare tenuità del fatto dovrebbe giungersi sulla base di un'argomentazione così articolata: «per questo fatto, che si ipotizza sia stato commesso dal soggetto individuato, il processo è una risposta eccessiva e quindi inadeguata».
      Quello che è in gioco non è il profilo soggettivo del fatto, ma la sua connotazione oggettiva; quindi la sede procedimentale è certo adeguata per la valutazione della particolare tenuità del fatto, con la conseguenza che la definizione del procedimento ben può essere affidata alla pronuncia di archiviazione.
      L'estromissione delle valutazioni sulla personalità dell'autore potrebbe far dubitare dell'opportunità di fare ricorso all'archiviazione per tenuità del fatto le volte in cui ci si trovi di fronte a fatti che solo se considerati isolatamente hanno scarso contenuto offensivo. La particolare tenuità del fatto se utilizzata come causa di archiviazione, farebbe perdere di vista la «serialità» di condotte che nel loro ripetersi assumono i caratteri della gravità. A tale osservazione può replicarsi che la definizione con archiviazione non impedisce certo al pubblico ministero la riapertura, in ogni momento, delle indagini e quindi non preclude che i diversi fatti, su cui in precedenza ha chiesto e ottenuto una pronuncia di archiviazione, siano valutati unitariamente in modo da far rilevare loro la carica offensiva della serialità, che impone l'avvio del processo.
      Nella prospettiva di un'incentivazione dell'effetto deflattivo del carico di lavoro penale ispirato alla superfluità del processo in un più ampio scenario che valorizzi il principio di mitezza della risposta penale si è regolato l'istituto della particolare tenuità del fatto in tutti gli snodi dell'iter processuale, a cominciare dall'archiviazione fino alla sentenza dibattimentale.
      I parametri per l'individuazione della «particolare tenuità», anche alla luce dei precedenti progetti di legge presentati alla Camera nelle diverse legislature, sono espressi dalla «modalità della condotta» e dalla «esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa».
      Nel primo parametro è ricompreso anche il grado della colpevolezza perché, per assicurare una valutazione oggettiva, anche l'elemento soggettivo del reato deve essere ricostruito insieme ai dati di fatto del comportamento stesso.
      Il secondo parametro è comprensivo di tutte le possibili conseguenze lesive, sia nei reati di danno sia nei reati di pericolo, e quindi anche del danno morale.
      Quanto alla tutela della persona offesa e del danneggiato dal reato, si è ritenuto
 

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che le soluzioni - e in particolare la scelta di non attribuire alla sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto alcun effetto vincolante nei giudizi civili di danno - non pregiudichino la loro posizione nel procedimento, posto che:

          1) in sede di archiviazione la norma si inserisce nel sistema di cui all'articolo 408 del codice di procedura penale;

          2) all'udienza preliminare è sempre assicurato il contraddittorio, eventualmente rafforzato dalla possibilità di costituirsi parte civile;

          3) nella successiva fase del giudizio, nella quale dovrebbe giungersi al proscioglimento per tenuità per ipotesi rare e residuali, la persona offesa che propone l'azione di risarcimento davanti al giudice penale terrà conto di questo possibile epilogo.

      Si propone pertanto di modificare la disciplina dell'archiviazione, consentendo che il procedimento possa essere definito già nella fase delle indagini preliminari affinché l'effetto deflattivo della particolare tenuità del fatto sia il più ampio possibile.
      Non può però trascurarsi l'eventualità che la particolare tenuità del fatto possa essere apprezzata ad azione penale esercitata, e quindi in fase processuale. Si è allora modificata la disciplina sia della definizione dell'udienza preliminare con sentenza di non luogo a procedere che la fase del giudizio, prevedendo una specifica ipotesi di proscioglimento.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: «come reato» sono inserite le seguenti: «o che per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità».

Art. 2.

      1. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: «non costituisce reato» sono inserite le seguenti: «o che, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità».

Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 530-bis. - (Proscioglimento per particolare tenuità del fatto). - 1. Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità».

Art. 4.

      1. All'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

 

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del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione anche quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità».


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