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PDL 2232

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2232



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro dell'interno
(MARONI)

dal ministro della giustizia
(ALFANO)

e dal ministro per le pari opportunità
(CARFAGNA)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(PRESTIGIACOMO)

con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(ZAIA)

con il ministro della gioventù
(MELONI)

con il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
(BRUNETTA)

con il ministro per la semplificazione normativa
(CALDEROLI)

con il ministro per le riforme per il federalismo
(BOSSI)

con il ministro della difesa
(LA RUSSA)

e con il ministro per le politiche europee
(RONCHI)

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori

Presentato il 24 febbraio 2009


      

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Onorevoli Deputati! - Il presente decreto contiene una serie di misure urgenti volte, da un lato, al contrasto dei reati di violenza sessuale e ad una più concreta tutela delle vittime dei reati di violenza sessuale e, dall'altro, a rendere più efficaci le procedure di espulsione e di respingimento degli stranieri irregolari, assicurando altresì, attraverso la previsione della predisposizione di un apposito piano straordinario di controllo del territorio, una maggiore tutela della sicurezza della collettività.
      Al fine di fornire una risposta ancora più concreta nella lotta contro la violenza, perpetrata specialmente sulle donne, anche sotto forma del cosiddetto «stalking», con il presente decreto viene introdotta nell'ordinamento, tra i delitti contro la libertà morale, la nuova figura delittuosa relativa agli atti persecutori.
      Lo scopo che il provvedimento si prefigge è in primo luogo quello di dare un segnale di forza e di intransigenza nei confronti di coloro che si rendono colpevoli di delitti così infamanti e nello stesso tempo di costituire un segnale di riconoscimento e di attenzione, tangibile ed evidente, per le persone offese dal reato e per le vittime dei reati stessi, meritevoli di una tutela da parte dello Stato più incisiva rispetto a quella attualmente apprestata dall'ordinamento giuridico.
      L'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale e perpetuati in modo sempre più efferato e brutale su persone anche minorenni sottolinea come questi crimini si stiano sempre più diffondendo nelle varie zone del Paese, e non soltanto in quelle più degradate, sia ad opera di singoli individui sia ad opera del cosiddetto «branco» e cioè con le più odiose e abiette forme della violenza di gruppo.
      La situazione attuale, che come giornalmente evidenziato dalle cronache giornalistiche sta generando un diffuso e generale stato di allarme sociale, costituisce una vera e propria emergenza da fronteggiare attraverso un complessivo e mirato sistema di misure di modifica dell'ordinamento vigente che, allo stato, appare inadeguato per risolvere e per contrastare il preoccupante incremento del fenomeno.
      D'altro canto, occorre porre in essere ulteriori urgenti modifiche alla normativa in tema di contrasto all'immigrazione irregolare, rendendo ancora più efficace la disciplina dell'espulsione e del respingimento degli immigrati clandestini in ossequio ai princìpi contenuti nella direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Lo scopo prioritario della direttiva, infatti, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio e all'allontanamento del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, è quello di consentire agli Stati europei di disporre di adeguati periodi di tempo per l'espletamento delle procedure necessarie all'esecuzione del provvedimento di espulsione.
      Il presente provvedimento d'urgenza mira ad apprestare un complessivo e articolato sistema di misure urgenti che anticipano talune disposizioni contenute nel disegno di legge in materia di sicurezza pubblica (atto Camera n. 2180, già atto Senato n. 733), le norme contenute nell'atto Senato n. 1348 e abbinati, già atto Camera n. 1440, e che, a completamento del sistema, introducono disposizioni in materia di controllo del territorio e di immigrazione.
      Il decreto è diviso in tre capi.
      Nel capo I, l'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica il codice penale sostituendo all'articolo 576 (aggravanti dell'omicidio) il riferimento agli abrogati articoli 519, 520 e 521 del medesimo codice con i nuovi delitti (articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies) introdotti dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, in modo da rendere applicabile la pena dell'ergastolo nel caso in cui dalla commissione dei reati di cui trattasi derivi la morte della vittima. La lettera b) introduce come ulteriore nuova aggravante il fatto commesso dall'autore del delitto di atti persecutori.
      L'articolo 2, comma 1, apporta due modifiche al codice di procedura penale.
      Alla lettera a), che novella il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275, viene estesa l'obbligatorietà della custodia cautelare in carcere, in caso di gravi indizi di colpevolezza, per i seguenti delitti: omicidio (articolo 575 del codice penale); induzione alla prostituzione minorile (articolo 600-bis, primo comma, del codice penale); pornografia minorile, escluso il caso della cessione, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico (articolo 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma del codice penale); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-quinquies del codice penale); violenza sessuale (articolo 609-bis del codice penale), esclusi i casi di minore gravità; atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater del codice penale); violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies del codice penale).
      La presente norma ha, pertanto, lo scopo di assicurare il trattenimento in carcere dei soggetti imputati di taluni delitti contro la libertà individuale e, in particolare, di quelle fattispecie che si sostanziano nella commissione di atti violenza sessuale.
      Con la lettera b) si introduce, all'articolo 380, comma 2, l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza per il delitto di violenza sessuale (articolo 609-bis del codice penale), con esclusione dei casi di minore gravità, e per quello di violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies del codice penale). Tale previsione consente, conseguentemente, la possibilità di celebrare il processo con rito direttissimo.
      L'articolo 3 intende, soprattutto, estendere la speciale disciplina prevista dall'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario anche ai condannati per i delitti di cui agli articoli: 600-bis, primo comma (induzione o sfruttamento di prostituzione minorile), 600-ter, primo e secondo comma (pornografia minorile), 609-bis (violenza sessuale) ad esclusione dei casi di minore gravità, 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), nell'ipotesi più grave di compimento di atti sessuali con minori di età inferiore ai quattordici o ai sedici anni, qualora gli atti siano compiuti da soggetti legati da vincoli familiari o con posizione di autorità o d'influenza nei confronti del minore, e 609-octies (violenza sessuale di gruppo).
      In particolare, la disposizione è finalizzata a impedire l'applicazione dei benefìci previsti dalla suddetta legge e, cioè, i permessi premio, l'assegnazione di lavoro esterno e le misure alternative alla detenzione ai condannati per i delitti citati a meno che i soggetti in questione non collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della medesima legge.
      La presente norma ha, pertanto, lo scopo di fronteggiare in modo più efficace condotte criminose che possano considerarsi di particolare gravità, rendendo l'accesso ai benefìci suddetti più difficile e ancorato a criteri più rigidi rispetto all'attuale normativa.
      L'articolo 4 estende la norma relativa al gratuito patrocinio anche alle vittime dei reati legati alla sfera delle violenze sessuali, anche di gruppo, o del compimento di atti sessuali con minorenni, e ciò anche in deroga ai limiti di reddito stabiliti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che ha introdotto il citato istituto nel nostro ordinamento.
      L'articolo 5 è finalizzato a rendere più efficaci le procedure di espulsione e di respingimento attraverso il prolungamento del periodo di trattenimento degli stranieri irregolari nei centri di identificazione e di espulsione. L'attuale testo dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede un periodo di trattenimento di trenta giorni prorogabili, con convalida del giudice di pace, di ulteriori trenta giorni. La novella introdotta presta ossequio ai princìpi contenuti nella citata direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Con la nuova disposizione, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il periodo di trattenimento è allungato a sessanta giorni, prorogabili di ulteriori sessanta giorni, sempre previa convalida del giudice di pace, fino a un periodo massimo complessivo di trattenimento non superiore a centottanta giorni. Vi è una profonda diversità tra questo testo e quello non approvato dall'Assemblea del Senato della Repubblica: quest'ultimo prevedeva il trattenimento nei centri fino a un periodo massimo di diciotto mesi. Il testo attuale limita invece la permanenza fino a sei mesi, recuperando dalla citata direttiva comunitaria sui rimpatri (2008/115/CE, articolo 15, paragrafi 5 e 6) le ragioni a fondamento di tale allungamento: mancata cooperazione dell'interessato o ritardi nell'ottenimento della documentazione. Resta salvo, in coerenza con l'orientamento della Corte costituzionale, il controllo giurisdizionale su ogni singola proroga, pari a sessanta giorni. La disposizione appare necessaria in quanto l'esperienza consolidata degli ultimi anni ha dimostrato la non sufficienza del tempo massimo previsto dalla «legge Fini-Bossi» per il trattenimento: alcuni Paesi di origine trasmettono i documenti indispensabili per il rimpatrio con notevole ritardo, ovvero non consentono la restituzione dei loro cittadini se non per poche unità per volta. La necessità è altresì confermata dalla circostanza che autori di gravi delitti (come è accaduto a Bologna qualche giorno fa), una volta scarcerati per decorrenza dei termini di detenzione in carcere, non sono ancora identificati e non riescono a esserlo in sessanta giorni. La disposizione appare inoltre urgente perché vi è l'elevata probabilità che nella sola isola di Lampedusa centinaia di stranieri irregolari, proprio per le difficoltà relative alle modalità di rimpatrio, tornino in circolazione entro la fine di marzo.
      L'articolo 6 detta disposizioni in tema di controllo del territorio. Il comma 1 prevede l'attuazione di un apposito piano straordinario di controllo del territorio, in particolare anticipando al 31 marzo 2009 la disposizione contenuta nell'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di stabilizzazione della finanza pubblica, che, in deroga alla normativa vigente, autorizza l'assunzione di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A tale scopo è prevista l'adozione di un apposito decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze.
      Inoltre, il comma 2 prevede, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, la riassegnazione immediata al Ministero dell'interno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di 100 milioni di euro, delle risorse oggetto di confisca, nelle more dell'adozione del decreto attuativo della disposizione contenuta nel quarto periodo del comma 23 del citato articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sul Fondo unico giustizia.
      Il comma 3, poi, prevede la possibilità per i sindaci di avvalersi, previa intesa con il prefetto, della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare agli organi di polizia locale alle Forze di polizia dello Stato eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
      Le associazioni sono iscritte in un apposito elenco. I requisiti di iscrizione nell'elenco, con le relative modalità di tenuta, nonché la definizione degli ambiti operativi sono demandati a un apposito decreto del Ministro dell'interno. La verifica dei prescritti requisiti nonché il loro periodico monitoraggio sono attribuiti alla stessa autorità provinciale di pubblica sicurezza con l'ausilio del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La norma stabilisce, inoltre, che i sindaci, per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi, debbano prioritariamente avvalersi delle associazioni costituite tra personale in congedo delle Forze dell'ordine, delle Forze armate e degli altri Corpi dello Stato. È preclusa, invece, la possibilità per il sindaco di avvalersi delle altre associazioni qualora destinatarie di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
      È prevista, poi, la possibilità per i comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. È, altresì, stabilito che la conservazione dei dati raccolti con i suddetti strumenti sia limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
      Il capo II contiene disposizioni in materia di atti persecutori.
      L'articolo 7 introduce, tra i delitti contro la libertà morale, il nuovo reato di «atti persecutori», che ha lo scopo di sanzionare determinati episodi di minacce o di molestie reiterate, prima che queste possano degenerare in condotte ancora più gravi, quali violenze sessuali o addirittura l'omicidio. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni. Sono previsti aumenti di pena se il fatto è commesso dall'ex partner o nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili. Il delitto è normalmente punibile a querela della persona offesa (ma sono previsti alcuni casi in cui si procede d'ufficio).
      In considerazione del fatto che l'introduzione di una nuova fattispecie di reato opera sul piano repressivo una volta che la condotta è già stata posta in essere e che ciò è tanto più vero in un contesto in cui i procedimenti penali tendono a protrarsi a lungo nel tempo, il provvedimento in esame prevede anche l'introduzione di strumenti cautelari finalizzati a interrompere tali condotte già prima dell'accertamento giudiziale della responsabilità penale. In particolare, l'articolo 8 prevede la possibilità che la persona offesa, prima dell'inizio del procedimento penale, possa richiedere al questore di ammonire oralmente l'autore della condotta. Successivamente all'inizio del procedimento penale, l'articolo 9 prevede, invece, che possa essere applicata la nuova misura cautelare coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Inoltre, la lettera c) del comma 1 novella la norma dell'articolo 392 del codice di procedura penale in tema di incidente probatorio introducendo, tra i reati di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 392, il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (articolo 572 del codice penale) e il reato di atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale), ed estendendo la particolare tutela ivi prevista per i minori di anni sedici anche alle persone offese da tutti i reati contemplati dalla norma in questione, pur se maggiorenni. Si dispone, al contempo, che la relativa richiesta di procedere con incidente probatorio possa pervenire anche dalle stesse persone offese dai reati di cui trattasi.
      L'articolo 10 allunga la durata degli ordini di protezione previsti dal codice civile, con i quali il giudice può ordinare al coniuge o al convivente, che con la sua condotta abbia causato grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro partner, di cessare la condotta stessa, di allontanarsi dalla casa familiare e di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante. Gli articoli 11 e 12 nascono dal riconoscimento dell'esigenza di affiancare alla disciplina repressiva dei comportamenti persecutori una qualche forma di sostegno sociale e psicologico al soggetto che di tali comportamenti è vittima. In particolare, l'articolo 11 prevede che le Forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato agevolino il contatto tra la vittima stessa e i centri antiviolenza. L'articolo 12 istituisce un numero verde che fornirà un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze.
      Il capo III reca la copertura finanziaria.


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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

        In ordine alle disposizioni suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri si fa presente quanto segue:

Articolo 4 - Gratuito patrocinio per le vittime di violenza sessuale.

        La disposizione estende il beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato alle vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo, anche qualora i loro redditi superino le soglie previste dalla legislazione vigente.
        Dal punto di vista finanziario gli effetti derivanti dall'estensione del beneficio risultano compresi nell'ambito del quadro previsionale delle spese di giustizia, tenuto conto, tra l'altro, delle risorse rivenienti dalla statuizione dell'impossibilità, per i condannati per reati di tipo mafioso, di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, pur avendone i requisiti reddituali, che determina evidenti risparmi di spesa a valere sulle spese di giustizia.
        Il numero delle persone offese dai reati di violenza sessuale, compresi i minori, per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale ammonta mediamente a 5.300 unità all'anno, di cui 1.956 da autori ignoti. A fronte di circa 3.500 persone denunciate per tale tipologia di reati, una percentuale pari al 54 per cento è sottoposta a procedimenti penali (1.890 procedimenti sopravvenuti annui). L'estensione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato alle vittime dei reati di violenza sessuale, senza vincoli di reddito e nell'ipotesi prudenziale di assicurare il patrocinio all'intera platea dei possibili beneficiari, determina oneri nella seguente misura:

            costo medio di un patrocinio nel processo penale: euro 903;

            maggior onere per patrocinio: euro 1.706.670

            (euro 903 x 1.890 = euro 1.706.670).

        Si segnala altresì che il calcolo dell'onere appena evidenziato riveste carattere di prudenzialità in considerazione del fatto che le vittime dei reati di violenza sessuale potevano comunque essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato in presenza del requisito reddituale attualmente fissato dalla legge nella misura di euro 9.723,84, ferma restando la facoltà del soggetto di scegliere il difensore di fiducia.
        Il numero delle persone condannate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso ammonta nel solo triennio 2005-2007 a complessive 21.864 unità (con una media di 7.288 persone condannate all'anno). L'impossibilità di essere ammessi in futuro al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per tali soggetti, considerata una prudenziale incidenza di recidività penale del 30 per cento, determina risparmi di spesa ipotizzabili nella seguente misura:

            costo medio di un patrocinio nel processo penale: euro 903;

            risparmio di spesa per le persone già condannate: euro 5.922.957

            (euro 903 x 30 per cento di 21.864 = euro 5.922.957);

            risparmio di spesa per le persone condannate annualmente: euro 1.947.319

            (euro 903 x 30 per cento di 7.288 = euro 1.947.319).

        Analoghe considerazioni possono essere evidenziate in ordine al carattere di prudenzialità della stima dei risparmi di spesa sopra esposta, in quanto la preclusione dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato per le persone condannate era già prevista in presenza del superamento del limite di reddito di euro 9.723,84 annui.
        In conclusione, si evidenzia che gli oneri connessi all'estensione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato alle vittime di reati di violenza sessuale potranno essere fronteggiati con gli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione della giustizia a valere sul capitolo delle spese di giustizia.

Articolo 5 - Trattenimento fino a centottanta giorni.

        Attualmente i centri di identificazione e di espulsione (CIE) operativi sono dieci, per un totale di 1.160 posti disponibili.
        Il periodo di trattenimento massimo fissato dalla legge attualmente vigente è pari a sessanta giorni. La nuova disposizione eleva il periodo massimo di trattenimento a centottanta giorni.
        Relativamente al prolungamento del trattenimento a centottanta giorni si deve osservare che non tutti gli espellendi verranno trattenuti per il periodo massimo, ma molti di essi verranno trattenuti per il tempo strettamente necessario a eseguire l'espulsione o il respingimento. La disposizione infatti articola il periodo di trattenimento in relazione al verificarsi dei presupposti per eseguire i provvedimenti di rimpatrio. Si fa presente che, sulla base del tempo massimo di permanenza attuale di sessanta giorni, il tempo medio di permanenza è stato nell'anno 2007 pari a ventisette giorni. Con il prolungamento previsto dalla disposizione si ritiene che una stima prudenziale per determinare un nuovo tempo medio di permanenza possa individuarsi in quattro volte il tempo medio attuale (30 giorni x 4 = 120 giorni).
        Ipotizzando, pertanto, un periodo di trattenimento medio pari a centoventi giorni - corrispondente a quattro mesi di trattenimento - per garantire la stessa capacità recettiva con il nuovo tempo di permanenza il sistema dovrà avere un incremento di 3.480 nuovi posti, calcolato come segue:

            capacità recettiva attuale con turn over di trenta giorni = 1.160 posti x 365 giorni / 30 (permanenza media degli ultimi due anni) = 14.113;

            volendo garantire la stessa recettività per un periodo di centoventi giorni: 14.113 x 120 / 365 = 4.640;

            ai posti così ottenuti vanno sottratti i posti disponibili ad oggi = 4.640 - 1.160 = 3.480.

        Deve peraltro sottolinearsi che l'articolo 3 del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, prevede, anche al fine della più rapida attuazione della normativa europea che consente il trattenimento degli stranieri da espellere fino a diciotto mesi, una parziale anticipazione del piano di realizzazione di nuovi centri di identificazione e di espulsione, per complessivi mille nuovi posti, con la seguente autorizzazione di spesa:

anno
Costi di costruzione
Costi di gestione
Costi totali
2008
euro   3.000.000
-
euro   3.000.000
2009
euro 37.500.000
-
euro 37.500.000
2010
euro 37.500.000
euro   2.970.000
euro 40.470.000
A decorrere dal 2011
-
euro 20.075.000
euro 20.075.000


        Per la realizzazione dei 2.480 (3.480 - 1.000 = 2.480) nuovi posti, si ipotizza che per 1.500 si provvederà attraverso la costruzione di nuove strutture di permanenza, per i restanti 980 attraverso la ristrutturazione di edifici esistenti.
        La realizzazione ex novo di strutture per 1.500 posti, usando come parametro di riferimento il costo sostenuto per la costruzione dell'ultimo centro di permanenza temporanea e di assistenza (CPTA) a Torino (costo medio per posto realizzato circa euro 78.000), comporterebbe un costo complessivo di euro 117.000.000.
        La ristrutturazione di edifici esistenti per i restanti 980 posti, usando come parametri di riferimento il costo minimo sostenuto per una recente ristrutturazione di un centro per immigrati (centro di Brindisi, dove sono state apportate semplici modifiche, con un costo per posto ristrutturato di circa euro 5.000) e il costo massimo ipotizzato per edifici da ristrutturare completamente (per posto ristrutturato euro 40.000 corrispondente a circa la metà del costo di costruzione ex novo), comporta un costo complessivo di euro 22.050.000. Si sottolinea che il costo di euro 40.000 per posto è quello massimo per la ristrutturazione, oltre il quale non appare economicamente conveniente procedere alla ristrutturazione stessa ma è preferibile, invece, avviare la costruzione ex novo.
        Il costo complessivo derivante da nuove costruzioni e da ristrutturazioni è complessivamente pari a euro 139.050.000, da ripartire in tre anni come segue:

            anno 2009: euro 35.000.000;

            anno 2010: euro 83.000.000;

            anno 2011: euro 21.050.000.

Costi per la permanenza degli stranieri presso i CIE.

        Ai costi di realizzazione delle strutture vanno aggiunti quelli per la permanenza degli stranieri presso i CIE.
        Il costo giornaliero medio di gestione è di euro 55 per ospite (è lo stesso costo già indicato nella relazione tecnica sullo schema del decreto legislativo n. 25 del 2008).
        In relazione ad una progressiva disponibilità delle strutture nel triennio considerato - anche tenuto conto, sulla base di una più approfondita valutazione del cronoprogramma degli interventi, dei tempi di ristrutturazione e di costruzione dei CIE, che renderanno utilizzabili i nuovi posti solo per periodi dell'anno - si ipotizzano i seguenti costi:

            anno 2009: in tale anno non si renderanno operativi nuovi posti nei CIE;

            anno 2010: 3.630.000 (tenendo conto di una disponibilità di 550 posti per centoventi giorni: 550 x 120 x 55 = euro 3.630.000;

            anno 2011: 26.963.750 euro (tenendo conto di una disponibilità di 1.930 posti per centocinquanta giorni: 1.930 x 150 x 55 = euro 15.922.500, a cui vanno aggiunti i costi di gestione dei posti già disponibili 550 x 365 x 55 = euro 11.041.250);

            anno 2012: 49.786.000 euro (tenendo conto della piena disponibilità di 2.480 x 55 x 365).

anno
Costi di costruzione
Costi di gestione
Costi totali
2009
euro 35.000.000
-
euro 35.000.000
2010
euro 83.000.000
euro   3.630.000
euro 86.630.000
2011
euro 21.050.000
euro 26.963.750
euro 48.013.750
A decorrere dal 2012
-
euro 49.786.000
euro 49.786.000


Riepilogo dell'attivazione dei nuovi posti nel sistema anche sulla base del decreto-legge

anno
Posti disponibili
(decreto-legge n. 151 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 186 del 2008)
Posti disponibili
(articolo 39 del decreto legislativo
n. 25 del 2008)
Posti totali
2009
0
0
0
2010
300
(per 180 giorni)
550
(per 120 giorni)
850
2011
1.000
2.480
(di cui 1.930 per 150 giorni)
3.480
Dal 2012
1.000
2.480
3.480


        Riepilogo:

            anno 2009: spese complessive pari a euro 35.000.000;

            anno 2010: spese complessive pari a euro 86.630.000;

            anno 2011: spese complessive pari a euro 48.013.750;

            a decorrere dal 2012: spese complessive pari a euro 49.786.000.

Aumento del numero delle convalide del trattenimento da parte dei giudice di pace.

        La permanenza nei CIE è prorogata fino a un massimo di centottanta giorni attraverso successive convalide da parte del giudice di pace che si ripetono a distanza di sessanta giorni per un numero complessivo massimo di quattro per soggetto interessato. Attualmente l'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede solo due convalide a intervalli di trenta giorni.
        Considerati gli incrementi annui del numero dei posti nel sistema di trattenimento, la stima delle ulteriori convalide per gli armi 2010, 2011 e 2012 è la seguente:

            2009: considerati i tempi per la realizzazione di nuove strutture non saranno attivati nuovi posti nel sistema e quindi non ci saranno nuovi oneri;

            2010: 300 per 180 giorni (decreto-legge n. 151 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2009) + 550 x 120 giorni = 300 posti per 2 convalide e 550 per 1 convalida nell'anno = 1.150 convalide;

            2011: 1.000 x 365 giorni (decreto-legge n. 151 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2009) + 550 x 365 giorni + 1.930 x 150 giorni = 1.550 posti per 4 convalide e 1.930 per 1,5 convalide nell'anno = 9.095 convalide;

            2012: 3.480 per 365 giorni = 3.480 posti x 4 convalide nell'anno = 13.920 convalide.

        Per l'anno 2009 non è previsto un maggiore onere.
        Per il 2010 il maggior onere per l'attività dei giudici di pace interessati è stimato in euro 11.500 per l'emissione dei provvedimenti di convalida del trattenimento (1.150 convalide x euro 10 indennità per provvedimento) e in euro 20.000 per le indennità di udienza (1.000 udienze x euro 20 indennità per udienza), per complessivi euro 31.500.
        Per l'anno 2011 il maggior onere per l'attività dei giudici di pace interessati è stimato in euro 90.950 per l'emissione dei provvedimenti di convalida del trattenimento (9.095 convalide x euro 10 indennità per provvedimento) e in euro 180.000 per le indennità di udienza (9.000 x euro 20 indennità per udienza), per complessivi euro 270.950.
        A decorrere dall'anno 2012 il maggior onere per l'attività dei giudici di pace interessati è stimato in euro 139.200 per l'emissione dei provvedimenti di convalida del trattenimento (13.920 convalide x euro 10 indennità per provvedimento) e in euro 260.000 per le indennità di udienza (13.000 udienze x euro 20 indennità per udienza), per complessivi euro 399.200.
        Con riferimento all'attività di udienza dei giudici di pace, si evidenzia che la stima dei numero di udienze annue è direttamente collegata al numero di provvedimenti di convalida da emettere. Al riguardo è stato ipotizzato prudenzialmente, negli anni di riferimento, un rapporto udienze/convalide leggermente inferiore a 1 in relazione alla possibilità che il giudice di pace emetta più provvedimenti di convalida nel corso della medesima udienza.
        Agli oneri per la maggiore attività dei giudici di pace si aggiungono gli oneri per il patrocinio a spese dello Stato, stimabili, in relazione alla tipologia e alla ricorrenza dei procedimenti, in un importo unitario medio di euro 350, ivi comprese le spese di interpretariato, per la partecipazione di un difensore alle udienze di convalida. Si segnala in proposito che l'importo medio unitario per patrocinio utilizzato nei calcoli (euro 350) è stato determinato in considerazione della contenuta complessità dell'assistenza legale connessa alla ripetitività delle udienze di convalida ogni sessanta giorni di permanenza.
        Per l'anno 2009 non si prevedono ulteriori oneri per il patrocinio a spese dello Stato, per l'anno 2010 euro 402.500 (1.150 convalide x euro 350), per l'anno 2011 euro 3.183.250 (9.095 convalide x euro 350) e a decorrere dall'anno 2012 euro 4.872.000 (13.920 convalide x euro 350).
        Complessivamente, quindi, la disposizione in esame comporta i seguenti oneri derivanti dall'aumento del numero delle convalide effettuate dai giudici di pace:

            anno 2010: euro 434.050;

            anno 2011: euro 3.454.200;

            dall'anno 2012: euro 5.271.200.

        La copertura degli oneri è stata individuata facendo riferimento all'articolo 66 dell'atto Camera n. 2180, che prevede stanziamenti diretti a coprire gli oneri derivanti dalla disposizione prevista nel disegno di legge (atto Senato n. 733) che prorogava il trattenimento nei CIE fino a diciotto mesi, norma non approvata dal Senato della Repubblica.

 
2009
2010
2011
2012
e seguenti
Art. 5 (Trattenimento a 6 mesi)        
Costi di realizzazione CIE
(costruzione e ristrutturazione)
35.000.000
83.000.000
21.050.000
 
Costi per la permanenza
degli stranieri presso i CIE
-
3.630.000
26.963.750
49.786.000
Aumento del numero delle convalide
del trattenimento da parte
dei giudici di pace
-
31.500
270.950
399.200
Oneri per patrocinio a spese
dello Stato e per interpretariato
-
402.500
3.183.250
4.872.000
Totale oneri
35.000.000
87.064.000
51.467.950
55.057.200
Copertura        
Tabella A
35.000.000
64.796.000
48.014.000
48.014.000
Tabella B
-
3.580.000
-
-
Riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa
al Fondo per interventi strutturali
di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
-
18.688.000
3.453.950
7.043.200
Totale copertura complessiva
35.000.000
87.064.000
51.467.950
55.057.200


Articolo 12 - Numero verde anti-violenza.

        La presente relazione tecnica viene redatta tenuto conto dell'esperienza maturata attraverso l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, del numero verde anti-discriminazioni razziali (800-901010), attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 20, per il quale è stata sostenuta la spesa di 580.000 euro complessivi per gli anni 2008-2009.
        Al numero verde risponderanno operatori con adeguata professionalità in grado di raccogliere e di esaminare le segnalazioni nonché di fornire informazioni utili alla risoluzione dei casi prospettati. Il servizio sarà svolto da un gestore scelto mediante apposita gara di appalto e, similmente al numero verde anti-discriminazioni razziali, presenterà le seguenti caratteristiche:

            impiego di operatori in servizio, a turno, durante l'arco dell'intera giornata in grado di fornire una prima assistenza, sia giuridica che psicologica, alle vittime di atti persecutori;

            creazione di un archivio elettronico in grado di generare tabulati e statistiche sugli atti persecutori in Italia;

            attivazione di centri territoriali in grado di prestare ausilio al Dipartimento per le pari opportunità ai fini della comunicazione tempestiva degli atti segnalati alle Forze di polizia competenti;

            formazione periodica del personale operante presso il centro di contatto nazionale e presso i centri territoriali.

        Si forniscono i seguenti elementi sul servizio e sulla previsione dei relativi costi per ciascun anno.

        Servizio:

            richiesta di un server dedicato;

            operatori telefonici dedicati e specializzati;

            una postazione per le 24 ore;

            una postazione solo diurna;

            locali riservati per il server, climatizzati, dotati di sistemi di allarme e di difesa dei dati sensibili, sistema antincendio;

            un software specifico per l'archivio elettronico di raccolta dei dati;

            una remunerazione del soggetto appaltatore del servizio nella misura del 30 per cento.

        Costi annui:

            investimenti hardware e ridondanze 19.375,00;

            software di base 4.166,67;

            centro telefonico di contatto 15.416,67;

            manutenzione del centro telefonico di contatto 1.541,67;

            software applicativo 10.625,00;

            supporto applicativo 24.583,33;

            operatori telefonici 1 postazione per le 24 ore 133.014,68;

            operatori telefonici 1 postazione diurna 96.900,00;

            4 esperti iunior 180.800,00;

            2 esperti senior 52.000,00;

            10 operatori di centro territoriale 120.300,00;

            capo progetto 50.000,00;

            gestione amministrativa 24.889,00;

            formazione operatori e centri territoriali 30.556,00;

        Totale annuo 764.168,02.

        Remunerazione del gestore 30 per cento.

        Totale costi per l'amministrazione 993.418,42.

        La relativa spesa viene coperta mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria 2009).


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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

        1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A) Necessità dell'intervento normativo

        La questione della sicurezza ha assunto un rilievo tale da imporre l'introduzione di disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di violenza sessuale nonché quei fenomeni di violenza compiuti attraverso lo «stalking» (atti persecutori).

B)  Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente

        Il provvedimento apporta modifiche ed integrazioni al codice penale (articoli 576 e 612-bis), al codice di procedura penale (articoli 275, 282-ter, 282-quater, 380, 392, 398 e 498), al codice civile (articolo 342-ter), alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (articolo 76) e al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (articolo 14).

C)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

        L'adeguamento normativo non è in contrasto con la normativa europea (direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004) in materia di diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

D)  Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale

        Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.

E)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

        Le disposizioni del provvedimento non inficiano l'autonomia degli enti locali.

        2. Valutazione dell'impatto amministrativo

A)  Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni

        Le disposizioni recate dal provvedimento non comportano particolari oneri organizzativi per le pubbliche amministrazioni.

B)  Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative

        Si prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità - di un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori.

C)  Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi e di adempimenti burocratici

        Le disposizioni del decreto in esame non determinano nessun onere finanziario e organizzativo a carico di cittadini e di imprese.

        3. Elementi di drafting e linguaggio normativo

        Il provvedimento:

            a) contiene riferimenti legislativi corretti;

            b) introduce nuove definizioni normative (articolo 612-bis del codice penale).


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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Destinatari dell'intervento

        Destinatari del provvedimento sono gli autori di particolari delitti, le vittime dei reati legati alla sfera delle violenze sessuali, anche di gruppo, o al compimento di atti sessuali con minorenni, le vittime di atti persecutori, gli stranieri non appartenenti all'Unione europea, i prefetti, i questori, i sindaci, i pubblici ministeri, i giudici di pace, le Forze dell'ordine, i presìdi sanitari, le associazioni tra cittadini non armati, le istituzioni pubbliche.

B) Obiettivi e risultati attesi

        L'emanazione delle nuove disposizioni ha lo scopo di introdurre norme volte al contrasto dei reati di violenza sessuale, al rafforzamento della tutela delle vittime dei reati di violenza sessuale e all'introduzione del reato di atti persecutori, nonché a rendere più efficaci le procedure di espulsione e respingimento degli stranieri irregolari assicurando, attraverso la predisposizione di un apposito piano straordinario di controllo del territorio, una maggiore tutela della sicurezza della collettività.
Il provvedimento apporta modifiche ed integrazioni al codice penale (articoli 576 e 612-bis), al codice di procedura penale (articoli 275, 282-ter, 282-quater, 380, 392, 398 e 498), al codice civile (articolo 342-ter), alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (articolo 76), al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (articolo 14).

C)  Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni

        È prevista l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità - di un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori.

D)  Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi e di adempimenti burocratici

        Le disposizioni del presente decreto non determinano nuovi oneri finanziari, organizzativi o burocratici a carico di soggetti privati.

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Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Codice Penale

        Art. 576. - (Circostanze aggravanti. Pena di morte).

        Si applica la pena di morte [c.p.  22] se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

            1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;

            2) contro l'ascendente o il discendente [c.c. 75; c.p. 540, 577, n. 1], quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;

            3) dal latitante [c.p.p. 296], per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

            4) dall'associato per delinquere [c.p. 416], per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

            5) nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521;

            5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

(Omissis)

Codice di Procedura Penale

        Art. 275. - (Criteri di scelta delle misure).

(Omissis)


        3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

(Omissis)


        Art. 380. - (Arresto obbligatorio in flagranza).

        1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto [Cost. 13] di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo [c.p. 43], consumato o tentato [c.p. 56], per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
        2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

            a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

            b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

            c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

            d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;

(Omissis)

Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

        Art. 4-bis. - (Divieto di concessione dei benefìci e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).

        1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefìci suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. I benefìci di cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 e citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

(Omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A).

Capo II

CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO

        Art. 76 (L). - (Condizioni per l'ammissione).

    1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84.
        2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
        3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
        4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
        4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

        Art. 14. - (Esecuzione dell'espulsione).

(Omissis)

        5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

(Omissis)

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

        Art. 61. - (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica).

(Omissis)

        22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

(Omissis)

Codice di Procedura Penale.

Titolo VII
INCIDENTE PROBATORIO

        Art. 392. - (Casi).

(Omissis)


    1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.

(Omissis)

        Art. 398. - (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio).

(Omissis)

        5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

        Art. 498. - (Esame diretto e controesame dei testimoni).

(Omissis)

    4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

Codice Civile.

        Art. 342-ter. - (Contenuto degli ordini di protezione).

(Omissis)

    Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

(Omissis)


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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2009.


Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all'introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori, ad una più efficace disciplina dell'espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, nonché ad un più articolato controllo del territorio;

        Ritenuto, pertanto, di anticipare talune delle norme contenute in disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento in materia di sicurezza pubblica e di atti persecutori;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventù, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per le riforme per il federalismo, della difesa e per le politiche europee;

emana

il seguente decreto-legge:


Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLENZA SESSUALE, ESECUZIONE DELL'ESPULSIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Articolo 1.
(Modifiche al codice penale).

        1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il n. 5) è sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies;»;

            b) dopo il numero 5) è inserito il seguente: «5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis;».

Articolo 2.
(Modifiche al codice di procedura penale).

        1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 275, comma 3, le parole: «all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies del codice penale,»;

          b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;».

Articolo 3.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

        1. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,» e dopo la parola: «602» sono inserite le seguenti: «, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, 609-octies»;

          b) al quarto periodo, le parole: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies e 609-quater, secondo comma».

Articolo 4.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

        1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

        «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».

Articolo 5.
(Esecuzione dell'espulsione).

        1. Al comma 5 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.».
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 6.
(Piano straordinario di controllo del territorio).

        1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».
        2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
        3. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
        4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 6. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.
        5. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
        6. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.
        7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
        8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTI PERSECUTORI

Articolo 7.
(Modifiche al codice penale).

        1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

        «Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
        La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
        La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
        Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

Articolo 8.
(Ammonimento).

        1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
        2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
        3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.
        4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

Articolo 9.
(Modifiche al codice di procedura penale).

        1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:

        «Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
        2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
        3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
        4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

        «Art. 282-quater. - (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;

            b) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;

            c) al comma 5-bis dell'articolo 398:

                1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

                2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

                3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

                4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;

            d) al comma 4-ter dell'articolo 498:

                1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

                2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

Articolo 10.
(Modifica all'articolo 342-ter del codice civile).

        1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Articolo 11.
(Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori).

        1. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Articolo 12.
(Numero verde).

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010, euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei Centri di identificazione e di espulsione, si provvede:

          a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 48.014.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 1;

          b) quanto a 3.580.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 2;

          c) quanto a 18.688.000 euro per l'anno 2010, 3.453.950 euro per l'anno 2011, e 7.043.200 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 5, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

        3. Per le finalità di cui all'articolo 12 è autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

        4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 23 febbraio 2009.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Maroni, Ministro dell'interno.
Alfano, Ministro della giustizia.
Carfagna, Ministro per le pari opportunità.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Meloni, Ministro della gioventù.
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa.
Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo.
La Russa, Ministro della difesa.
Ronchi, Ministro per le politiche europee.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.

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Tabella 1
(prevista dall'articolo 13,
comma 1, lettera a))

 
2009
2010
2011
Ministero dell'economia e delle finanze
5.598.000
3.403.000
2.872.000
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
25.600.000
30.029.000
19.729.000
Ministero della giustizia
659.000
 
679.000
Ministero degli affari esteri
2.386.000
26.455.000
20.641.000
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
361.000
2.417.000
2.016.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
16.000
521.000
434.000
Ministero per i beni e le attività culturali
380.000
1.971.000
1.643.000
Totale  .  .  .
35.000.000
64.796.000
48.014.000

Tabella 2
(prevista dall'articolo 13,
comma 1, lettera b))

 
2010

Ministero dell'economia e delle finanze
500.000
Ministero degli affari esteri
3.000.000
Ministero per i beni e le attività culturali
80.000
Totale  .  .  .
3.580.000


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Allegato Disegno di Conversione Decreto Legge Allegato
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