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PDL

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1971



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BOSI, CATANOSO, CICCANTI, COMPAGNON, MANNINO, NARO, RUGGERI, RUVOLO, SPECIALE, TASSONE, ZINZI

Disciplina dell'attività di trasporto di persone effettuato mediante noleggio di autoveicoli con conducente

Presentata il 1o dicembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - L'esercizio dell'attività di trasporto di persone effettuato mediante noleggio di autoveicoli con conducente costituisce una forma di servizio al pubblico che incontra sempre più interesse; essa rientra nella sfera della libera iniziativa economica cui possono essere imposti vincoli solo per esigenze di valore sociale o prescrizioni finalizzate a migliorare l'efficienza del servizio e a tutelare la libera concorrenza e quindi l'utente.
      La normativa vigente risulta carente e poco chiara a causa della stratificazione di diversi provvedimenti, non sempre collegati tra loro, il che pregiudica quell'organicità indispensabile per l'armonico esercizio di un'attività sempre più importante nell'ambito delle complesse esigenze connesse alla crescita del Paese in una dimensione europea.
      Con la presente proposta di legge si intendono, pertanto, stabilire princìpi generali e norme particolari finalizzai alla riqualificazione e al rilancio di quest'attività, disciplinandone l'esercizio nel pieno rispetto dei princìpi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento comunitario cui la proposta di legge stessa si ispira e si uniforma.
      In particolare si intendono garantire:

          1) la trasparenza del mercato nel rispetto delle singole specificità;

          2) la tutela della libera concorrenza tra imprese autorizzate contrastando il fenomeno dell'abusivismo;

          3) la libertà di accesso al mercato da parte delle imprese nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla tutela della libera circolazione delle persone;

          4) la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali e la tutela delle condizioni di lavoro;

          5) la parificazione dell'attività di trasporto di persone effettuato mediante noleggio di autoveicoli con conducente all'attività di trasporto di persone effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;

          6) l'inserimento dell'attività di trasporto di persone effettuato mediante noleggio di autoveicoli con conducente nei servizi pubblici di linea, quale servizio integrativo;

          7) l'inserimento dell'attività di trasporto di persone effettuato mediante noleggio di autoveicoli con conducente nei servizi del settore turistico, quale servizio integrativo.

      Si intende, in definitiva, riqualificare, rilanciare e disciplinare in maniera organica e articolata l'attività di trasporto di persone effettuato mediante noleggio di autoveicoli con conducente, nella convinzione che tale servizio costituisca un'opportunità, importante e ineludibile, per fornire una risposta completa e efficiente ad una pluralità di esigenze, riferibili a importanti settori di utenza, sia nei grandi centri urbani sia nelle varie località turistiche, anche a supporto e a integrazione del servizio di trasporto pubblico.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. L'esercizio dell'attività di trasporto di persone rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza in conformità a quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
      2. La presente legge, nei limiti di cui al comma 1, ha come finalità quella di garantire, in particolare:

          a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività di trasporto di persone effettuato mediante noleggio di autoveicoli con conducente in conformità al principio della libera circolazione delle persone;

          b) la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali degli esercenti l'attività di trasporto di persone effettuato mediante noleggio di autoveicoli con conducente, la tutela delle condizioni di lavoro;

          c) l'omogeneizzazione e la parificazione dell'attività di trasporto di persone effettuato mediante noleggio di autoveicoli con conducente all'attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente;

          d) l'inserimento dell'attività di trasporto di persone effettuato mediante noleggio di autoveicoli con conducente nei servizi pubblici di linea, quale servizio integrativo;

          e) l'inserimento dell'attività di trasporto di persone effettuato mediante noleggio di autoveicoli con conducente nel settore turistico, quale servizio integrativo;

          f) la facile accessibilità al servizio offerto dall'attività di trasporto di persone effettuate mediante noleggio di autoveicoli con conducente negli scali portuali, aeroportuali e ferroviari, prevedendo apposite aree di sosta riservate per tali autoveicoli.

      3. La presente legge, fermo restando quanto stabilito dalla legge 11 agosto 2003, n. 218, stabilisce i princìpi e le norme generali a tutela della concorrenza nell'ambito dell'attività di trasporto di persone effettuato mediante noleggio di autoveicoli con conducente, compresi i veicoli immatricolati per uso speciale e omologati per il trasporto di persone e gli autoveicoli immatricolati per uso di terzi da noleggiare con conducente ai sensi della presente legge, nel rispetto dei princìpi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento comunitario.

Art. 2.
(Definizioni e classificazioni).

      1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autoveicoli con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, svolgono l'attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2, utilizzando autoveicoli rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.
      2. Per servizio di noleggio di autoveicoli con conducente si intende quanto previsto dall'articolo 82, commi 4 e 5, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, intendendo per corrispettivo ogni uso del veicolo a fini commerciali e pubblicitari e, comunque, diversi da quelli strettamente privati.
      3. Gli autoveicoli immatricolati per uso di terzi da noleggiare con conducente ai sensi della presente legge sono dotati di una apposita targa di riconoscimento, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
      4. Ai fini della presente legge, per servizio pubblico di noleggio di autoveicoli con conducente si intende esclusivamente il servizio di trasporto di persone effettuato mediante autoveicoli posti a disposizione dell'utente, e il cui costo è oggetto di contrattazione e di fatturazione.
      5. La copertura assicurativa per danni arrecati ai terzi trasportati stipulata da soggetti privati perde la sua efficacia quando l'autoveicolo è utilizzato in modo abusivo per il servizio pubblico di noleggio di cui al comma 4.

Art. 3.
(Definizione dei parametri di riferimento).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 1, al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore del noleggio di autoveicoli con conducente e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale, definisce con propria deliberazione i parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle singole regioni:

          a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;

          b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 5.

Art. 4.
(Adempimenti delle regioni).

      1. Al fine di definire i contenuti e le modalità delle prestazioni che le imprese esercenti l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente sono tenute a fornire ai committenti o ai sottoscrittori delle relative offerte, di subordinare l'effettivo esercizio al rispetto della regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di rapporti di lavoro e di prestazioni di guida, di assicurare condizioni omogenee per l'inserimento sul mercato delle imprese nazionali, nonché di definire annualmente, d'intesa con le associazioni di categoria delle imprese nazionali, le tariffe massime per i servizi di noleggio determinate in base ai diversi modelli degli autoveicoli utilizzati, spetta alle regioni adottare propri atti legislativi o regolamentari rispondenti ai criteri di tutela della libertà di concorrenza di cui alla presente legge, sentito il parere di un'apposita commissione consultiva regionale, composta da due rappresentanti della regione, da un rappresentante di ogni associazione di categoria delle imprese nazionali, comunque in numero almeno pari a tre, da un rappresentante del settore turistico e da un rappresentante dei consumatori.
      2. In particolare, spetta alle regioni l'adozione di atti legislativi o regolamentari volti a:

          a) stabilire i requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5;

          b) fissare le modalità e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attività di trasporto di persone.

      3. Per un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese professionali esercenti l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente, ai fini degli adempimenti e degli interventi da compiere a livello nazionale e comunitario, le regioni istituiscono il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di persone mediante noleggio di autoveicoli con conducente e provvedono a inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese di noleggio di autoveicoli con conducente titolari delle autorizzazioni da ciascuna di esse rilasciate ai sensi dell'articolo 5, con la specificazione del numero di autoveicoli in dotazione, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento, da parte dello stesso Ministero, di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autoveicoli con conducente aventi sede sul territorio nazionale.

Art. 5.
(Accesso al mercato).

      1. L'attività di noleggio di autoveicoli con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di un'apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui tali imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale.
      2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, definito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.
      3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a imprenditori privati che svolgono prevalentemente l'attività di autonoleggiatore e consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autoveicoli con conducente e l'immatricolazione delle autovetture da destinare all'esercizio.
      4. Ogni impresa professionale esercente l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente deve avere la disponibilità di almeno cinque autoveicoli, anche di modelli diversi, ad esclusione delle imprese aderenti a cooperative, per le quali è prescritta la disponibilità di un solo autoveicolo.
      5. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali di noleggio di autobus con conducente è altresì subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale. Tale attestato non è richiesto per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente.
      6. Le regioni stabiliscono la periodicità temporale delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 1.
      7. Una copia conforme dell'autorizzazione di cui al comma 1 è conservata a bordo di ogni autoveicolo che è stato immatricolato in base a tale autorizzazione.

Art. 6.
(Agevolazioni).

      1. Gli autoveicoli immatricolati per uso di terzi da noleggiare con conducente godono delle agevolazioni fiscali previste per i servizi di trasporto pubblico.
      2. Gli autoveicoli immatricolati per uso di terzi da noleggiare con conducente sono autorizzati al transito nelle corsie preferenziali e nelle zone a traffico limitato.
      3. Gli autoveicoli immatricolati per uso di terzi da noleggiare con conducente possono essere autorizzati all'installazione e all'uso di dispositivi supplementari acustici e luminosi, in occasione di servizi particolari, istituzionali o di soccorso.

Art. 7.
(Disposizioni concernenti i conducenti).

      1. I conducenti adibiti al servizio di noleggio di autoveicoli con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, nonché titolari, soci o collaboratori familiari di imprese, consorzi e cooperative, in possesso delle relative autorizzazioni.
      2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo risulta da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione nel libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di lavoro di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio o collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio.
      3. L'iscrizione al ruolo dei conducenti di autoveicoli pubblici non di linea istituito presso le CCIAA non è richiesta ai titolari soci o collaboratori nonché ai dipendenti delle imprese professionali di autonoleggio di autoveicoli con conducente.
      4. È consentito lo scambio temporaneo dei conducenti tra le imprese esercenti l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente.
      5. È consentito il rinnovo annuale della patente di guida categoria DK per i conducenti adibiti al servizio di noleggio di autoveicoli con conducente, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici effettuato dalla commissione medica provinciale, fino al compimento di settanta anni di età.
      6. I conducenti adibiti al servizio di noleggio di autoveicoli con conducente sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza all'interno dei centri urbani.

Art. 8.
(Tariffe).

      1. Le imprese esercenti l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente sono tenute, tramite le rispettive associazioni di categoria, a comunicare alla regione competente per territorio in base alla rispettiva sede, nel mese di ottobre di ciascun anno, le tariffe massime che esse intendono praticare l'anno successivo per i servizi di noleggio, determinate in base ai diversi modelli degli autoveicoli utilizzati.
      2. Le tariffe sono determinate in base al tempo di durata del servizio e ai chilometri percorsi.
      3. La prestazione del servizio di cui alla presente legge non è obbligatoria.

Art. 9.
(Sanzioni amministrative conseguenti e connesse).

      1. In caso di violazione delle disposizioni della presente legge l'autorità che procede all'applicazione della sanzione è tenuta a segnalare tale violazione alla regione che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autoveicoli con conducente all'impresa contravventrice, per l'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti previsti dalle rispettive disposizioni regionali da porre a carico della medesima impresa.
      2. Chiunque adibisce al servizio di noleggio con conducente un autoveicolo non destinato a tale uso è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 84, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché al sequestro immediato dell'autoveicolo e alla decurtazione di cinque punti dalla patente di guida del conducente.
      3. In caso di servizio abusivo, il titolare dell'impresa professionale esercente l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente e il committente rispondono individualmente delle violazioni e ad essi si applica un'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.

Art. 10.
(Norme transitorie).

      1. Le licenze per l'esercizio dell'attività di noleggio di autoveicolo con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali prima che le regioni abbiano provveduto ad approvare le nuove disposizioni in materia, sulla base degli elementi di tutela previsti dalla presente legge, conservano la loro efficacia nei limiti stabiliti dalla medesima legge.
      2. Le licenze di noleggio di autoveicoli con conducente rilasciate per l'attività esercitata mediante un unico autoveicolo restano in vigore fino alla loro naturale scadenza.
      3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le licenze di noleggio di cui al comma 1 non possono essere cedute se non a imprese in possesso dei requisiti e delle condizioni necessari per l'acquisizione delle nuove autorizzazioni ai sensi della medesima legge.
      4. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono attività di noleggio di autoveicoli con conducente e che sono iscritte alla CCIAA da almeno cinque anni, sono esentate dall'esame di idoneità. Le regioni rilasciano le relative autorizzazioni ai sensi del presente comma.

Art. 11.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore decorsi centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Le disposizioni dell'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


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