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PDL 2117

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2117


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BELLOTTI

Modifica all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e altre disposizioni per l'abbattimento delle nutrie

Presentata il 28 gennaio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende consentire la possibilità alle autonomie locali di approntare interventi di salvaguardia del territorio e dell'equilibrio ambientale delle zone rurali e fluviali interessate dal problema delle nutrie.
      La nutria o coipo (Myocastor coypus) è un roditore particolarmente dannoso in quanto la sua ampia diffusione nelle zone rurali e fluviali provoca l'ingenerarsi di numerosi problemi, tra cui è opportuno menzionare la distruzione delle rive dei fiumi e dei canali di irrigazione, dovuta alla costruzione di chilometri di cunicoli sotto gli argini, pericolosissimi nelle stagioni a rischio di alluvioni, il danneggiamento delle colture agricole, il disturbo, se non la predazione, a carico delle nidiate di avifauna acquatica e la minaccia alla biodiversità.
      Inoltre, recenti studi hanno dimostrato che la nutria è uno dei maggiori responsabili della diffusione della leptospirosi, una malattia con un alto grado di mortalità per l'uomo se non viene diagnosticata in tempo.
      La necessità di un contenimento demografico e di una modifica alla normativa vigente in materia sulla base delle valutazioni maturate nel tempo, connessa con l'impatto gravissimo esercitato dalla specie in oggetto sulle realtà sociale e naturale dei nostri territori, è ormai universalmente riconosciuta.
      La nutria ha fatto la sua comparsa recentemente in alcuni ambienti umidi in Italia, fuggendo da allevamenti e occupando con successo le nicchie ecologiche lasciate da altri animali oppure mai occupate.
      Essendo una specie originaria di un altro continente, non è disponibile e facilmente reperibile una sufficiente quantità di notizie sulla sua etologia.
      Gli enti locali delle zone interessate hanno da tempo preso coscienza della pericolosità del fenomeno e della necessità di mettere in atto strategie di prevenzione e di controllo della specie completamente diverse rispetto al totale fallimento delle varie sperimentazioni basate sull'uso di gabbie per intrappolare gli animali e per procedere, successivamente, alla loro eliminazione, effettuate in molti territori durante gli ultimi anni.
      Alla luce di quanto rilevato appare evidente l'esigenza di escludere le nutrie dall'ambito di applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché di consentire alle competenti autorità di intervenire con ampia discrezionalità in modo da bloccare il proliferare indiscriminato di questa specie, con l'eventuale supporto del Corpo forestale dello Stato.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle nutrie».

Art. 2.

      1. Al fine di bloccare l'incontrollata riproduzione delle nutrie, le regioni possono predisporre piani di abbattimento che prevedono l'utilizzo di metodi finalizzati alla selezione delle stesse.
      2. Per l'esecuzione dei piani di cui al comma 1 le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato.
      3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei parchi naturali e nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, d'intesa con l'ente parco o con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta.


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