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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1415-290-406-1510-1555-1977-A |
La I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1415 Governo, recante «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
esaminato l'articolo 1, comma 2, lettera a), sotto il profilo del principio del giudice naturale previsto dall'articolo 25 della Costituzione;
considerato, al riguardo, che la disposizione in questione modifica l'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale, aggiungendo ai casi di sostituzione del pubblico ministero quello in cui lo stesso pubblico ministero abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli e il caso in cui risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale di cui è titolare;
esaminato inoltre l'articolo 5, comma 1, lettera c), sotto il profilo del principio del diritto alla difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione e dei princìpi recati dall'articolo 111 della Costituzione in materia di giusto processo;
rilevato, in proposito, che la disposizione in questione sostituisce i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, intervenendo sul profilo della trasmissione dei verbali e delle registrazioni al pubblico ministero, nonché del deposito dei medesimi e sulle facoltà dei difensori, prevedendosi esplicitamente al comma 6 il divieto di rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti;
tenuto conto del fatto che tale disposizione non prevede che venga svolta una valutazione in merito alla rilevanza, alla serietà o alla gravità dei fatti contestati al magistrato;
esprime
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, comma 2, lettera a), l'opportunità di subordinare l'ipotesi di sostituzione del magistrato ivi disposta ad una valutazione in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti;
valuti la Commissione di merito, all'articolo 5, comma 1, lettera c), comma 6, l'opportunità di consentire in ogni caso il rilascio delle copie dei verbali, dei supporti e dei decreti ai difensori delle parti.
La VII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 1415 Governo, adottato come testo base, e abbinate, recante «Norme in materia di intercettazioni telefoniche telematiche e ambientali, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;
considerato che la previsione della pena detentiva prevista per i reati commessi dai giornalisti appare non rispettosa del principio di proporzione della pena, rispetto alle fattispecie criminose individuate dal provvedimento in esame,
esprime
con la seguente condizione:
appare necessario ridurre al minimo la pena detentiva prevista per reati commessi dai giornalisti, stabilendo altresì l'alternatività della medesima con la pena pecuniaria, allo scopo di consentire di valutare di volta in volta la gravità concreta del comportamento posto in essere dai giornalisti.
La IX Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante: «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali» (C. 1415 Governo e abbinate);
considerato, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, che l'articolo 15 estende ai siti informatici le procedure di rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti coinvolti, prevedendo che «per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;
osservato che tale previsione, in quanto riferita ad un termine generico come «siti informatici», sembra porre l'obbligo di rettifica a carico, piuttosto che degli autori dei contenuti diffamatori, dei gestori di piattaforme che ospitano contenuti realizzati da terzi, che, in considerazione del volume dei contenuti ospitati dalla piattaforma, non sarebbero in grado di far fronte a tale obbligo;
ritenuto pertanto che l'obbligo di rettifica, di cui all'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dall'articolo 15 del provvedimento in esame, piuttosto che essere riferito genericamente «ai siti informatici», debba essere riferito ai giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 47 del 1948,
esprime
con la seguente condizione:
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, capoverso, sostituire le parole: «Per i siti informatici» con le seguenti: «Per i giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5»,
conseguentemente:
alla lettera d) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «per quanto riguarda i siti informatici», ovunque ricorrano, con le seguenti: «per quanto riguarda i giornali e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del medesimo quarto comma»;
alla lettera e) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «o delle trasmissioni informatiche o telematiche» con le seguenti: «o dei giornali e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del quarto comma».
La XI Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1415 e abbinate, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti;
preso atto delle finalità complessive del provvedimento, inteso a introdurre nell'ordinamento una nuova disciplina delle intercettazioni disposte nel procedimento penale, rendendo più rigorosi i divieti di pubblicazione degli atti, gli obblighi di astensione del giudice e i casi di sostituzione del pubblico ministero;
rilevato positivamente che il nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito (nella parte in cui modifica l'articolo 266 del codice di procedura penale) conferma l'utilizzo delle intercettazioni anche per i delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
osservato che - sotto il profilo delle competenze della XI Commissione - il provvedimento reca la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, che modifica il comma 2 dell'articolo 115 del codice di procedura penale, relativo alla responsabilità dei pubblici dipendenti per la violazione del divieto di pubblicazione;
preso atto che la richiamata disposizione presenta un contenuto più puntuale rispetto all'attuale formulazione del citato articolo 115, comma 2, del codice;
esprime
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 1415 Governo recante «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali», quale risultante dagli emendamenti approvati;
valutato positivamente quanto previsto all'articolo 266 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 3 del disegno di legge citato, in base al quale le intercettazioni sono consentite nei procedimenti relativi a tutti i reati di «allarme sociale», con particolare riferimento a quelli commessi contro le donne e i minori,
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di conciliare il testo del disegno di legge in premessa citato, con modalità investigative sempre più efficaci nei procedimenti relativi ai reati commessi a mezzo del telefono o delle reti informatiche ai danni di minori.
TESTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: |
1. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: |
2. Identico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti»; |
a) al primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 »; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo, sentito il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11, se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito a un procedimento pendente presso il loro ufficio». |
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l'annotazione, l'informativa, anche verbale, e l'utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5».
1. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
1. Identico.
«2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare».
2. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:
«6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato».
2. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:
3. Identico:
«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271».
«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione,
3. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
4. Identico:
«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».
«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».
1. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
1. Identico:
«Art. 266. - (Limiti di ammissibilità). - 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
«Art. 266. - (Limiti di ammissibilità). - 1. Identico:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dell'articolo 4;
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a);
Soppressa
c) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo
b) identica;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
d) reati di ingiuria, minaccia, usura, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono.
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono;
g) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 1 del medesimo codice.
2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.
2. Identico».
1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
a) identico:
«1. Il pubblico ministero richiede al tribunale nella composizione di cui all'articolo
«1. Il pubblico ministero, con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica,
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»;
c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Nei procedimenti contro ignoti, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l'autore del reato.
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal tribunale in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi»;
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1»;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero secondo le previsioni del comma 2»;
«3-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
h) identica».
«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».
1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
a) identica;
«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.
b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
b) identica;
«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;
c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
c) identico:
«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.
«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.
d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
d) identica;
«6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.
e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
e) identico:
«7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
«7. Identico.
1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
Identico.
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;
c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale».
1. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
Identico.
«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».
1. All'articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis».
Identico.
«1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266».
1. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
Identico
«2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».
1. All'articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione, richiamata per contenuto nell'ordinanza per l'applicazione delle misure».
1. All'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d'indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d'indagine».
Identico.
«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».
1. Alla parte seconda, libro V, titolo I, del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente:
«Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
1. All'articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: «e), e-bis),».
Identico.
1. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico.
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall'articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti».
2. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Identico.
a) al comma 1, dopo le parole: «dell'imputazione» sono inserite le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il pubblico ministero invia l'informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l'informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all'invio dell'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 del codice.
d) il comma 3-bis è abrogato.
3. All'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico:
a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
a) identico:
«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
b) all'articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;
b) identica;
c) all'articolo 617 del codice penale, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni».
«Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). - Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;
d) all'articolo 684, le parole: «fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750»;
e) all'articolo 684, le parole: « con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.»;
e) all'articolo 684, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
f) all'articolo 684 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall'articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.
g) al libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 1, del codice penale, dopo l'articolo 685 è aggiunto il seguente:
«Art. 685-bis. - (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 27, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all'articolo
1. Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
1. Identico:
«Art. 25-novies. - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote».
«Art. 25-novies. - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote».
1. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Identico.
a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;
b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo
d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo
comma,» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;
e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».
1. Al titolo I, capo VI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
«Art. 90-bis - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). - 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».
1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di appello. Il procuratore generale della Corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.
1. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.
1. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Identico.
a) il comma 5 dell'articolo 139 è sostituito dal seguente:
«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c)»;
«5-bis. Nell'esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c), e 154, comma 1, lettera e), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell'interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.
c) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5-bis,».
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
1. Identico.
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