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PDL 1929-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1929-A



DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 19 novembre 2008 (v. stampato Senato n. 1073)

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

dal ministro della giustizia
(ALFANO)

dal ministro della difesa
(LA RUSSA)

dal ministro per i beni e le attività culturali
(BONDI)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 novembre 2008

(Relatori: LO PRESTI per la II Commissione;
Leoluca ORLANDO per la III Commissione)


NOTA: Le Commissioni permanenti II (Giustizia) e III (Affari esteri), il 19 febbraio 2009, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 1929. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.


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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo, quale risultante dall'esame degli emendamenti, del disegno di legge n. 1929 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

            considerato che esso interviene nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato»; «difesa e Forze armate» e «sicurezza dello Stato»; «ordine pubblico e sicurezza»; «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento civile e penale»; e «tutela dei beni culturali», che l'articolo 117, secondo comma, alle lettere, rispettivamente, a), d), h), l) e s), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 1929 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno», così come risultante dall'esame degli emendamenti approvati presso le Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri;

            nel sottolineare che la rilevanza del provvedimento in esame è connessa al riconoscimento del bene culturale come fattore essenziale per la facilitazione dei processi di pace e di ricostruzione post conflitto, in linea peraltro con un indirizzo già praticato dalle Forze Armate italiane impegnate in missioni all'estero;

            condivisa pertanto la necessità di contribuire ad una celere ratifica del II Protocollo in titolo al fine di innalzare gli standard di tutela internazionale sui beni culturali;

            ritenendo il provvedimento complessivamente significativo nell'ambito delle competenze della Commissione Difesa e in particolare per quanto attiene le norme sulla protezione rafforzata dei beni culturali e per l'individuazione della fattispecie della necessità militare imperativa, di cui agli articoli 10 e 11 del II Protocollo;

            preso atto con favore della previsione, di cui all'articolo 5 del disegno di legge di ratifica, che dispone che il Ministero della difesa sia sentito dal Ministero per i beni e le attività culturali nella compilazione della lista dei beni da sottoporre a tutela rafforzata;

            apprezzata la nuova formulazione dell'articolo 15 del disegno di legge in esame, recante la norma di coordinamento tra le nuove disposizioni e il codice penale militare di guerra, che dispone in ogni caso l'applicabilità delle nuove norme in tema di protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, anche qualora le medesime fattispecie siano previste dal codice penale militare di guerra;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1929 recante ratifica del II Protocollo alla Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale il provvedimento in esame è ricompreso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

        all'articolo 16, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE



TESTO
del disegno di legge
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TESTO
delle Commissioni
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il II Protocollo relativo alla Convenzione de L'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999.

      Identico.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo l, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 43 del Protocollo stesso.

      Identico.

Art. 3.
(Definizioni).

Art. 3.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

      Identico.

          a) «Convenzione», la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata a L'Aja il 14 maggio 1954, ratificata ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 279;

          b) «Protocollo», il II Protocollo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmato a L'Aja il 26 marzo 1999, di cui la presente legge autorizza la ratifica;

          c) «illecitamente», in violazione del diritto nazionale del territorio occupato o del diritto internazionale;

          d) «beni culturali», i beni culturali di cui all'articolo 1 della Convenzione, ovunque essi si trovino;

          e) «protezione rafforzata», il sistema di protezione stabilito dagli articoli 10 e 11 del Protocollo.

Art. 4.
(Salvaguardia dei beni culturali).

Art. 4.
(Salvaguardia dei beni culturali).

      1. Ai fini dell'adozione delle misure propedeutiche di salvaguardia dei beni culturali ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'articolo 5 del Protocollo, si applicano:

      1. Identico:

          a) le norme riguardanti l'obbligo di catalogazione dei beni culturali previsto dalle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio;

          a) identica;

          b) le norme tecniche dettate dalla disciplina legislativa e regolamentare in materia di sicurezza e di prevenzione incendi;

          b) le norme tecniche dettate dalla disciplina legislativa e regolamentare in materia di sicurezza e di prevenzione degli incendi;

          c) le disposizioni regolamentari di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali che individuano gerarchicamente e territorialmente le strutture competenti in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale, nell'ambito delle cui attribuzioni sono da intendere comprese le attività di salvaguardia dei beni culturali in caso di conflitto armato;

          c) identica;

          d) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che individuano enti e strutture cui sono attribuite competenze in materia di sicurezza e tutela del patrimonio culturale.

          d) identica.

Art. 5.
(Criteri per l'applicazione dell'articolo 10 del Protocollo).

Art. 5.
(Criteri per l'applicazione dell'articolo 10 del Protocollo).

      1. Nell'ambito dei beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale, sottoposti alle misure di tutela previste dal decreto legislativo di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attività culturali individua i beni, di proprietà pubblica e

      1. Nell'ambito dei beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale, sottoposti alle misure di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attività culturali individua i beni, di proprietà pubblica e privata, in possesso dei requisiti di cui

privata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del Protocollo da inserire nella lista indicata all'articolo 11, paragrafo 1, del Protocollo, in quanto meritevoli di tutela rafforzata in virtù della loro massima importanza per l'umanità, sentito il Ministero della difesa in ordine al requisito di cui all'articolo 10, lettera c), del Protocollo. all'articolo 10 del Protocollo da inserire nella lista indicata all'articolo 11, paragrafo 1, del Protocollo, in quanto meritevoli di tutela rafforzata in virtù della loro massima importanza per l'umanità, sentito il Ministero della difesa in ordine al requisito di cui all'articolo 10, lettera c), del Protocollo.

Art. 6.
(Ambito di applicazione).

Art. 6.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni penali della presente legge si applicano a chiunque commette il fatto in danno di beni situati nel territorio dello Stato nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali.

      1. Identico.

      2. Le disposizioni penali della presente legge si applicano altresì quando nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali:       2. Identico:

          a) il fatto è commesso dal cittadino italiano in danno di beni situati in territorio estero;

          a) identica;

          b) i fatti previsti dagli articoli 7, comma 2, 8, comma 2, e 9, sono commessi dallo straniero in danno di beni situati in territorio estero, sempre che lo straniero si trovi nel territorio dello Stato.

          b) il fatto è commesso in danno di beni situati in territorio estero dallo straniero, qualora lo stesso si trovi nel territorio dello Stato.

Art. 7.
(Attacco e distruzione di beni culturali).

Art. 7.
(Attacco e distruzione di beni culturali).

      1. Chiunque attacca un bene culturale protetto dalla Convenzione è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

      1. Identico.

      2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.       2. Identico.
      3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto consegue la distruzione del bene.       3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del bene.
Art. 8.
(Utilizzo illecito di un bene culturale protetto).
Art. 8.
(Utilizzo illecito di un bene culturale protetto).

      1. Chiunque utilizza un bene culturale protetto dalla Convenzione ovvero la zona circostante a sostegno di un'azione militare è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

      1. Identico.

      2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è della reclusione da due a sette anni.       2. Identico.
      3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto consegue la distruzione del bene.       3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del bene.

Art. 9.
(Devastazione e saccheggio di beni culturali protetti).

Art. 9.
(Devastazione e saccheggio di beni culturali protetti).

      1. Chiunque commette fatti di devastazione ai danni di beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo, è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

      Identico.

      2. Le pene stabilite dal comma 1 si applicano anche a chiunque saccheggia beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo.

Art. 10.
(Impossessamento illecito e danneggiamento di un bene culturale protetto).

Art. 10.
(Impossessamento illecito e danneggiamento di un bene culturale protetto).

      1. Chiunque illecitamente si impossessa di un bene culturale protetto dalla Convenzione, ovvero, avendone a qualunque titolo la disponibilità, se ne appropria, ovvero lo distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile, è punito con la reclusione da due a otto anni.

      1. Chiunque illecitamente si impossessa di un bene culturale protetto dalla Convenzione, ovvero, avendone a qualunque titolo la disponibilità, se ne appropria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

        2. Chiunque illecitamente distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile un bene culturale protetto dalla Convenzione, è punito con la reclusione da due a otto anni.
      2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.       3. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono commessi su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è, rispettivamente, della reclusione da due a otto anni o da quattro a dieci anni.

Art. 11.
(Esportazione e trasferimento illecito di beni culturali protetti).

Art. 11.
(Esportazione e trasferimento illecito di beni culturali protetti).

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque nel corso delle attività di cui all'articolo 6 esporta, rimuove o trasferisce illecitamente la proprietà di beni protetti dalla Convenzione o dal Protocollo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esporta, rimuove o trasferisce illecitamente la proprietà di beni protetti dalla Convenzione o dal Protocollo è punito con la reclusione da due a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni se il bene culturale è sottoposto a protezione rafforzata.

      2. La pena stabilita dal comma 1 è aumentata se al fatto consegue la distruzione del bene.       2. Identico.

Art. 12.
(Alterazione o modificazione d'uso di beni culturali protetti).

Art. 12.
(Alterazione o modificazione d'uso di beni culturali protetti).

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nel corso delle attività di cui all'articolo 6, altera o modifica arbitrariamente l'uso di un bene protetto dalla Convenzione ovvero illecitamente effettua scavi archeologici, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque altera o modifica arbitrariamente l'uso di un bene protetto dalla Convenzione ovvero illecitamente effettua scavi archeologici, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

        2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è della reclusione da due a sette anni.
      2. La pena stabilita dal comma 1 è aumentata se al fatto consegue la distruzione del bene.       3. Identico.

Art. 13.
(Causa di esclusione della punibilità).

Art. 13.
(Causa di esclusione della punibilità).

      1. Non è punibile chi commette i fatti di cui agli articoli 7 e 8 per esservi costretto da una necessità militare imperativa ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo.

      Identico.
Art. 14.
(Reati militari, giurisdizione e competenza).

Art. 14.
(Reati militari, giurisdizione e competenza).

      1. I reati di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono reati militari. Si applica l'articolo 27, primo comma, del codice penale militare di pace.

      Identico.

      2. Nei casi in cui i reati di cui al comma 1 sono commessi all'estero e la giurisdizione è attribuita all'autorità giudiziaria militare, è competente il tribunale militare di Roma.
      3. Nei casi in cui i reati di cui al comma 1 sono commessi all'estero e la giurisdizione è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria, è competente il tribunale di Roma.

Art. 15.
(Norma di coordinamento).

Art. 15.
(Norma di coordinamento).

      1. Le disposizioni della presente legge si osservano anche quando è disposta l'applicazione del codice penale militare di guerra, salvo che questo preveda sanzioni più gravi.

      1. Le disposizioni della presente legge si osservano anche quando è disposta l'applicazione del codice penale militare di guerra.

Art. 16.
(Copertura finanziaria).

Art. 16.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 8.980 per l'anno 2008, di euro 4.890 per l'anno 2009 e di euro 8.980 a decorrere dal 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 8.980 per l'anno 2008, di euro 4.890 per l'anno 2009 e di euro 8.980 a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali « della missione « Fondi da ripartire « dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte

  corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       2. Identico.

Art. 17.
(Entrata in vigore).

Art. 17.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.


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