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PDL 2022

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2022



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LOLLI, GHIZZONI, MELANDRI, BOBBA, BRANDOLINI, BRATTI, CONCIA, COSCIA, DE BIASI, ESPOSITO, FARINONE, FAVIA, FERRARI, FIANO, FONTANELLI, GINEFRA, GINOBLE, GIULIETTI, GNECCHI, LOVELLI, LUCÀ, MARCHI, MOSELLA, MOTTA, PICIERNO, PIZZETTI, QUARTIANI, RAZZI, ROSSA, RUBINATO, SARUBBI, SBROLLINI, SCHIRRU, SIRAGUSA, TRAPPOLINO, TULLO, VANNUCCI

Disciplina dello sport di cittadinanza

Presentata il 17 dicembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Al tradizionale novero dei diritti di cittadinanza (civile, politica, sociale) si sono aggiunte nuove forme di diritti, legati a bisogni emergenti nella sfera della personalità individuale, quali la domanda di promozione culturale, di qualità della vita.
      Lo sviluppo della pratica sportiva rappresenta un aspetto esemplare di tale dinamica. La pratica fisico-motoria e sportiva è oggi, infatti, un nuovo bisogno sociale.
      L'attività fisico-motoria e sportiva appare non più ancorata esclusivamente a forme dedicate alla competizione, bensì raccoglie domande individuali e collettive di benessere, di occasione di socializzazione e di strumento di educazione.
      Il riconoscimento del ruolo sociale che lo sport può svolgere passa inevitabilmente attraverso una diversa considerazione e definizione legislativa di un diritto e del suo relativo sostegno. Per questo si parla di sport come diritto di cittadinanza.
      Lo sport «di cittadinanza» svolge e, se adeguatamente riconosciuto e sostenuto, può svolgere maggiormente una funzione primaria in ambito sociale nell'assolvimento dei seguenti ruoli:

          a) un ruolo formativo, nell'ambito di un'educazione concepita come percorso che accompagna il cittadino attraverso tutto l'arco della sua vita, dall'infanzia all'età anziana;

          b) un ruolo di prevenzione sanitaria nei confronti dei danni derivanti dagli stili di vita non corretti. L'Organizzazione mondiale della sanità ha indicato nella sedentarietà una delle maggiori cause di malattie cardiovascolari, di diabete e di obesità;

          c) un ruolo di inclusione e coesione sociale. L'inclusione è la grande sfida dei prossimi decenni. Si pensi alle difficoltà di inclusione dei migranti in un contesto sociale caratterizzato da paure, incertezze e diffidenza per il diverso. La pratica sportiva è uno strumento efficace per affrontare e vincere tale sfida, come rilevato nello stesso Libro bianco sullo sport della Commissione europea. Né dobbiamo dimenticare un altro problema sociale cui la pratica sportiva può offrire risposta: è il problema della frammentazione della nostra società, che produce mancanza di relazioni, isolamento, distacco dal contesto sociale. Lo sport può infatti assolvere ad una funzione di socializzazione e coesione sociale, di particolare importanza quando riesce a coinvolgere persone anziane e diversamente abili e a favorire il dialogo intergenerazionale;

          d) un ruolo di educazione alla democrazia. Rispetto delle regole, rispetto dell'altro, assunzione di responsabilità, senso della collettività come primo passo per l'affermarsi della solidarietà: sono tutti valori il cui apprendimento è connaturato ad un'esperienza di vita condotta in una associazione sportiva di base.

      Lo sport di cittadinanza rappresenta un fenomeno ampiamente diffuso sul territorio attraverso le strutture delle associazioni e società sportive di base. La società sportiva è il luogo proprio e privilegiato in cui l'esperienza sportiva nasce e si configura in forme a misura dei bisogni, delle possibilità e delle aspirazioni dei suoi componenti, praticanti e operatori, che insieme concorrono a esprimere e realizzare valori di cui lo sport è portatore.
      Per questo suo ruolo fondamentale, la società sportiva deve essere difesa, valorizzata e sostenuta come condizione per raggiungere una soddisfacente diffusione dello sport di cittadinanza sul territorio.
      Lo sport di cittadinanza, di conseguenza, deve essere affermato, riconosciuto e valorizzato per assicurare i massimi benefìci dell'esperienza sportiva alle singole persone, ai gruppi sociali e alla collettività. Esso rappresenta una parte stabile del progetto di vita di giovani e anziani, uomini e donne, senza limiti di età, di censo, di provenienza geografica, di cultura, di abilità.
      Gli ultimi dati forniti dall'ISTAT (dati 2006, pubblicati il 20 giugno 2007) rilevano che sono circa 17 milioni e 170.000 le persone di tre e più anni (pari al 30,2 per cento) che dichiarano di praticare uno o più sport: il 20,1 per cento lo fa con continuità, il 10,1 per cento saltuariamente.
      Lo sport è praticato prevalentemente per passione o piacere (63,8 per cento degli sportivi), per mantenersi in forma (53,6 per cento) e per svago (50,4 per cento). Anche la diminuzione dello stress costituisce una motivazione molto importante (30,4 per cento); seguono la possibilità che lo sport offre di frequentare altre persone (25 per cento), i valori che lo sport trasmette (13,7 per cento), il contatto con la natura (12,7 per cento) e le potenzialità terapeutiche (11,5 per cento).
      Con riferimento alla dimensione competitiva solo il 36,40 per cento dei praticanti ha dichiarato di aver partecipato ad una o più competizioni ufficiali organizzate da federazioni sportive, dal CONI o da enti di promozione. Dall'analisi di questi dati emerge evidente come la finalità agonistica dello sport non costituisca, per la maggior parte dei praticanti sportivi, un elemento cardine e come l'attività a carattere agonistico non sia esclusivamente quella organizzata dalle federazioni sportive nazionali.
      Un primo riconoscimento dello sport per tutti come diritto dei cittadini fu operato dal Consiglio d'Europa (21-25 marzo 1975): lo sport non è più solo un affare privato, ma un fenomeno che i poteri pubblici devono governare e promuovere. Come affermato dal Comitato olimpico internazionale nel «Documento del centenario», «lo sport per tutti è responsabilità di tutti».
      L'11 luglio 2007 la Commissione europea ha approvato il Libro bianco sullo sport, in cui si evidenzia come l'attività sportiva, «oltre a migliorare la salute dei cittadini, ha una dimensione educativa e svolge un ruolo sociale, culturale e ricreativo».
      In particolare «lo sport contribuisce in modo significativo alla coesione economica e sociale e a una società più integrata. Tutti i componenti della società dovrebbero avere accesso allo sport: occorre pertanto tener conto [...] del ruolo particolare che lo sport può avere per i giovani, le persone con disabilità e quanti provengono da contesti sfavoriti. Lo sport promuove un senso comune di appartenenza e partecipazione e può quindi essere anche un importante strumento d'integrazione degli immigrati. Per questo, è importante mettere a disposizione spazi per lo sport e sostenere le attività relative allo sport, affinché immigrati e società di accoglienza possano interagire positivamente».
      La presente iniziativa legislativa persegue un duplice obiettivo: affermare il diritto all'associazionismo sportivo, garantendone il contenuto essenziale, e definire i requisiti che identificano le «associazioni per lo sport di cittadinanza».
      L'ordinamento giuridico riconosce il diritto di associarsi liberamente (articolo 18 della Costituzione) e l'ordinamento sportivo riconosce la libertà di esercizio dell'attività sportiva (l'articolo 1 della legge n. 91 del 1981 prevede, infatti, che «L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero».
      Il primo obiettivo, quindi, nasce dall'esigenza di garantire ai cittadini la libertà di associarsi per promuovere l'attività di sport di cittadinanza.
      La presente proposta di legge viene presentata, pur in presenza di una materia concorrente con le regioni, per normare un diritto e la sua attuazione attraverso indirizzi comuni.
      La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e politici rientra infatti nelle materie di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, così come rientra tra le materie di sua competenza esecutiva il sistema tributario, ai sensi del medesimo articolo 117, comma 2, lettera e).
      Infine la definizione dei requisiti statutari delle «associazioni per lo sport di cittadinanza» e dei requisiti per il relativo riconoscimento è decisa con legge statale in quanto riconducibile alla materia «ordinamento civile», comprendente la disciplina delle persone giuridiche di diritto privato, che rientra nelle materie di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, come ribadito dalla sentenza n. 301 del 2003 della Corte costituzionale.
      La proposta di legge individua innanzitutto le finalità dello sport di cittadinanza e le attività attraverso le quali si realizza (capo I).
      Il capo II ha l'obiettivo di riconoscere le associazioni per lo sport di cittadinanza al fine di promuoverne e monitorarne le attività.
      Alcune agevolazioni riconosciute ad altre tipologie associative (associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383 del 2000 e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002) sono estese alle associazioni per la promozione dello sport di cittadinanza.
      Ai sensi del capo III, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il registro delle associazioni nazionali per lo sport di cittadinanza, al quale possono iscriversi le associazioni in possesso di determinati requisiti statutari e di una determinata consistenza numerica.
      Nell'individuazione dei requisiti statutari si è tenuto conto delle disposizioni già vigenti in altri ambiti (in particolare, della legge n. 383 del 2000).
      Il capo III individua altresì le fonti di finanziamento riservate allo sport cittadinanza.
      Il capo IV prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinino il funzionamento dei registri cui si possono iscrivere le associazioni e società a rilevanza non nazionale, in possesso dei requisiti statutari di cui all'articolo 4, che promuovono finalità proprie dello sport di cittadinanza.
      Infine, il capo V prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale per lo sport di cittadinanza, composto da nove membri, quale organismo di indirizzo, ricerca e monitoraggio sullo sport di cittadinanza, e di un Comitato, composto da tre membri, con compiti di valutazione dei progetti e di vigilanza sulle associazioni.


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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato riconosce il valore sociale dello sport di cittadinanza, come espressione di partecipazione, inclusione, solidarietà e pluralismo, e garantisce il diritto di tutti all'esercizio dell'attività motoria e sportiva, quale espressione del diritto alla salute, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
      2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, e 18 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo volto alla promozione dello sport di cittadinanza e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni e società per lo sport di cittadinanza nonché i criteri cui devono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
      3. Lo Stato disciplina i requisiti delle associazioni per lo sport di cittadinanza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.
      4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali favoriscono la promozione e la realizzazione del diritto allo sport di cittadinanza da parte delle organizzazioni sportive, nel rispetto del principio di autonomia affermato dalla Carta europea dello sport, di cui alla raccomandazione n. R(92)13REV del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, per «sport di cittadinanza» si intende l'attività motorio-sportiva e ludico-ricreativa organizzata per il perseguimento delle seguenti finalità:

          a) garantire il diritto al gioco e al movimento ai cittadini di tutte le età, di diversa abilità e delle varie categorie sociali;

          b) promuovere stili di vita attivi, utili a prevenire patologie fisiche e psicologiche, individuali e di rilevanza sociale, e a mantenere un adeguato stato di salute;

          c) promuovere la funzione educativa dello sport come opportunità di crescita individuale e di sviluppo della collettività;

          d) favorire l'integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale;

          e) educare alla condivisione delle scelte in un contesto comunitario e ai princìpi di partecipazione, corresponsabilità, non violenza e sostenibilità;

          f) includere tutti i cittadini nella pratica motoria e sportiva senza discriminazioni né esclusioni in ragione della capacità tecnico-sportiva, in particolare con riguardo alle persone che manifestano condizioni di disagio e sofferenza, promuovendo la cultura della condivisione e della solidarietà;

          g) promuovere e organizzare un'attività motoria sportiva sostenibile, rispettosa delle persone, della società e dell'ambiente.

Art. 3.
(Attività).

      1. Le finalità della presente legge sono realizzate attraverso:

          a) l'educazione e la pratica dell'attività corporea ludico-ricreativa, motoria e sportiva;

          b) lo svolgimento di attività competitive, in ambito associativo, purché compatibili con i princìpi dello sport di cittadinanza;

          c) la formazione degli educatori e degli operatori sportivi dello sport di cittadinanza;

          d) la promozione di eventi sportivi organizzati per la promozione dello sport di cittadinanza;

          e) la progettazione e la gestione di spazi e impianti sportivi e ricreativi.

Capo II
ASSOCIAZIONI PER LO SPORT DI CITTADINANZA

Art. 4.
(Requisiti statutari delle associazioni).

      1. Alle associazioni per lo sport di cittadinanza è riconosciuta la più ampia autonomia statutaria, ferma restando l'osservanza dei seguenti princìpi statutari:

          a) democraticità della struttura;

          b) assenza di disposizioni che determinano discriminazioni, concernenti le condizioni economiche, sociali, religiose o di qualsiasi altra natura, in relazione all'ammissione degli associati;

          c) elettività delle cariche;

          d) obbligatorietà della redazione e dell'approvazione di bilanci annuali;

          e) assenza di fini di lucro e previsione che i proventi dell'attività non possano, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;

          f) obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, a fini di utilità sociale e sportiva.

      2. Gli statuti delle associazioni per lo sport di cittadinanza devono essere redatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o registrata.

Art. 5.
(Responsabilità civile).

      1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano un'associazione per lo sport di cittadinanza, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'ente associativo medesimo e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'ente.

Art. 6.
(Disciplina fiscale).

      1. Alle associazioni per lo sport di cittadinanza si applicano le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche.
      2. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto» sono inserite le seguenti «, nonché dalle associazioni e società per lo sport di cittadinanza».

Capo III
ASSOCIAZIONI NAZIONALI PER LO SPORT DI CITTADINANZA

Art. 7.
(Associazioni nazionali per lo sport di cittadinanza).

      1. Sono associazioni nazionali per lo sport di cittadinanza le associazioni, riconosciute o non riconosciute ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile, i cui scopi e le cui attività siano riconducibili alle finalità della presente legge, i cui statuti siano conformi a quanto previsto dall'articolo 4 e la cui consistenza numerica rispetti i parametri cui all'articolo 8.

Art. 8.
(Requisiti numerici).

      1. Le associazioni di cui all'articolo 7 devono essere in possesso, ai soli fini di ottenere il riconoscimento, dei seguenti requisiti numerici:

          a) avere come affiliate almeno 500 associazioni o società per lo sport di cittadinanza di base in possesso dei requisiti per qualificarsi come associazione per lo sport di cittadinanza;

          b) avere almeno 50.000 soci iscritti;

          c) operare in almeno dodici regioni e cinquanta province;

          d) promuovere lo svolgimento di attività sportiva di cittadinanza a carattere multidisciplinare da almeno quattro anni in forma autonoma.

Art. 9.
(Disciplina del procedimento per le iscrizioni al registro nazionale).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione delle norme della presente legge, le associazioni nazionali di sport di cittadinanza in possesso dei requisiti statutari e numerici di cui agli articoli 4 e 8 e le articolazioni territoriali delle medesime associazioni.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento che disciplina l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni di cui al comma 1 dal registro nazionale e le modalità per la sua periodica revisione, nel rispetto dei princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
      3. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge.

Art. 10
(Atti soggetti a iscrizione nel registro).

      1. Nel registro di cui all'articolo 9 devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto e la sede dell'associazione, nonché il suo ambito territoriale di attività.
      2. Ogni modifica relativa allo statuto e ogni variazione della sede legale o dell'ambito territoriale di attività devono essere comunicate al registro entro trenta giorni dall'adozione della relativa delibera.

Art. 11.
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni).

      1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione nel registro di cui all'articolo 9 e avverso i provvedimenti di cancellazione dal medesimo registro è ammesso ricorso gerarchico all'organismo competente, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 15, nonché ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide ai sensi dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Art. 12.
(Progetti nazionali).

      1. I progetti nazionali per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, predisposti dalle associazioni nazionali per lo sport di cittadinanza iscritte nel registro di cui all'articolo 9, sono finanziati dal Fondo per lo sport di cittadinanza, di cui all'articolo 2, comma 564, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
      2. Le modalità di finanziamento dei progetti di cui al comma 1 sono definite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Capo IV
ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ PER LO SPORT DI CITTADINANZA DI BASE

Art. 13.
(Associazioni e società per lo sport di cittadinanza di base).

      1. Sono associazioni e società per lo sport di cittadinanza di base le associazioni, riconosciute o non riconosciute ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile, le società cooperative, le società per azioni e le società a responsabilità limitata le cui finalità e attività e i cui statuti sono compatibili con i princìpi della presente legge.

Art. 14.
(Registri regionali o provinciali).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri delle associazioni e società per lo sport di cittadinanza di base, i procedimenti per l'adozione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione nei registri nonché la periodica revisione dei registri stessi, nel rispetto dei princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 15.
      2. Le associazioni e le società che risultano iscritte nel registro di cui all'articolo 9 sono iscritte di diritto nei registri istituiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, previa presentazione della relativa istanza.
      3. Le leggi regionali e provinciali di cui al comma 1 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente tale termine, l'iscrizione si intenda assentita.
      4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefìci previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 1.

Capo V
OSSERVATORIO NAZIONALE E COMITATO

Art. 15.
(Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale).

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per lo sport di cittadinanza, di seguito denominato «Osservatorio».
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati il presidente e i membri dell'Osservatorio.
      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni per lo sport di cittadinanza iscritte nel registro di cui all'articolo 9.
      4. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti eletti ai sensi del comma 3.
      5. L'Osservatorio si riunisce almeno una volta all'anno, dura in carica quattro anni e i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.
      6. Le spese per il funzionamento dell'Osservatorio sono poste a carico del Fondo di cui all'articolo 12.

Art. 16.
(Funzionamento e attribuzioni).

      1. Con regolamento, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate all'Osservatorio e i rapporti tra l'Osservatorio e la Presidenza del Consiglio dei ministri.
      2. All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) promozione di studi e ricerche sullo sport di cittadinanza in Italia e all'estero;

          b) promozione di studi e ricerche sulle figure professionali necessarie per promuovere le finalità dello sport di cittadinanza;

          c) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno dello sport di cittadinanza e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale in materia;

          d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge nonché dei progetti di informatizzazione e di costituzione di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;

          e) coordinamento con gli osservatori eventualmente istituiti a livello regionale;

          f) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e di promozione delle iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle associazioni per lo sport di cittadinanza al fine di valorizzarne il ruolo civile e sociale;

          g) organizzazione, con cadenza triennale, di una Conferenza nazionale sull'associazionismo relativo allo sport di cittadinanza, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessati.

Art. 17.
(Collaborazione dell'Istituto nazionale di statistica)

      1. L'Istituto nazionale di statistica fornisce all'Osservatorio adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale.

Art. 18.
(Comitato di valutazione dei progetti e di vigilanza).

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato di valutazione dei progetti e di vigilanza, composto di tre membri, di cui uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, uno dall'Istituto per il credito sportivo e uno dalle associazioni nazionali per lo sport di cittadinanza.
      2. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti;

          a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della tenuta e dell'aggiornamento del registro nazionale di cui all'articolo 9;

          b) verifica della permanenza dei requisiti statutari e numerici delle associazioni nazionali per lo sport di cittadinanza ed esercizio della vigilanza sulle medesime associazioni;

          c) valutazione dei progetti di cui all'articolo 12 ai fini dell'ammissione al finanziamento, favorendo l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate nel settore dello sport di cittadinanza.


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