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PDL 2198-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2198-A



DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
l'11 febbraio 2009 (v. stampato Senato n. 1305)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro per i rapporti con il parlamento
(VITO)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 12 febbraio 2009

(Relatori: VOLPI, per la I Commissione
TOCCAFONDI, per la V Commissione)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 2198.
Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), il 17 febbraio 2009, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 2198.


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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2198 e rilevato che:

                esso - già nei 45 articoli originari (raccolti in 14 capi) e ancor più a seguito dell'inserimento al Senato di ulteriori otto articoli e numerosi commi aggiuntivi - reca disposizioni di contenuto eterogeneo che incidono su distinti settori dell'ordinamento, risultando unificate nella maggior parte dei casi dalla finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti o anche di prolungare l'applicazione di discipline transitorie;

                al consueto intervento su termini di prossima scadenza relativi ad ambiti normativi assolutamente disparati - secondo una modalità legislativa che, da tempo, si ripete puntualmente con decreti-legge a cadenza annuale o semestrale (n. 411 nel 2001, n. 236 nel 2002, n. 147 e n. 355 nel 2003, n. 266 e n. 314 nel 2004, n. 273 nel 2005, n. 173 e n. 300 nel 2006, n. 248 del 2007 e, infine n. 97 del 2008) - il provvedimento accompagna numerose misure sia di carattere ordinamentale sia di natura finanziaria, volte a correggere ovvero a completare o integrare quanto disposto dai decreti-legge in materia economica n. 112 del 2008 e n. 185 del 2008 (quest'ultimo convertito in legge il 29 gennaio 2009) e dalla legge finanziaria per il 2009 (si veda, ad esempio, l'articolo 2, comma 2-bis, concernente il cosiddetto patto di stabilità interno e l'articolo 23, comma 1-quater, che opera una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente per il 2009, incidendo su disposizioni della legge finanziaria per il 2009); come il Comitato ha già avuto modo in passato di rilevare (in particolare, in relazione al decreto legge n. 248 del 2007, che presentava analoghe caratteristiche), siffatta modalità di produzione normativa, connotata dalla sua incidenza - in modo puntuale e per finalità disparate - su un amplissimo spettro di materie, talune delle quali definite con gli strumenti di manovra finanziaria approvati dalle Camere in tempi recentissimi e, nel caso della legge finanziaria, non ancora vigenti al momento dell'emanazione del decreto (la legge finanziaria è entrata infatti in vigore il 1o gennaio 2009), configura un uso anomalo della decretazione d'urgenza suscettibile di determinare, sul piano della qualità del processo legislativo e della stessa coerenza ordinamentale, evidenti effetti negativi, anche in rapporto alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

                nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il decreto-legge non effettua, salvo che in rari casi, un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano dunque oggetto di modifiche non testuali, sia laddove sarebbe stato sufficiente aggiornare la data al fine di prorogare il termine (ad esempio, gli articoli 16, comma 1-bis; 29, comma 1-octies; 35, comma 14), sia nei casi in cui, invece, si inseriscono anche modifiche sostanziali alla normativa vigente; peraltro, l'articolo 29, comma 1-octies, l'articolo 35, commi 5 e 6, e l'articolo 41, comma 14, modificano implicitamente testi unici (rispettivamente, il T.U. in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, il T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.P.R. n. 385 del 1993 ed il T.U. delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986), compromettendone così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività;

                il provvedimento dispone la proroga di taluni termini legislativi la cui scadenza è già stata numerose volte rinviata e che, in alcuni casi, riguardano l'entrata a regime di una disciplina su una materia per la quale continuano ad operare norme transitorie (ad esempio, l'articolo 10, comma 2-bis) o, addirittura, disposizioni derogatorie di norme transitorie: ad esempio, l'articolo 14, comma 1, sposta al 2015 la scadenza del termine di vigenza delle «modifiche del regime transitorio in tema di promozioni annuali» degli ufficiali, mentre il comma 8 proroga di ulteriori due anni un periodo transitorio per il quale era già prevista una durata di undici anni; inoltre, all'articolo 44, che reca una novellazione al Codice in materia di protezione dei dati personali (di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003), è stata introdotta una disposizione di deroga temporanea al medesimo codice, in relazione all'utilizzo di banche dati telefoniche per fini promozionali;

                il decreto reca disposizioni che appaiono idonee a produrre effetti retroattivi (ad esempio all'articolo 41, comma 16-decies), in alcuni casi esplicitandone il carattere interpretativo (articolo 42-ter) ed in altri casi non precisando, invece, se ci si trovi in presenza di norme di interpretazione autentica (ad esempio, l'articolo 23, comma 1-bis, e l'articolo 31), in difformità da quanto prescritto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui «deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo»; peraltro, il citato articolo 23, comma 1-bis, dispone esplicitamente «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212», richiamando dunque impropriamente la norma dello Statuto del contribuente secondo cui «l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica»; inoltre, l'articolo 41, comma 16-decies, esplica retroattivamente effetti «a decorrere dal 1o febbraio 2009»;

                esso incide su discipline contenute in fonti normative di rango subordinato, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti in quanto ne deriva l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001); peraltro, mentre l'articolo 21, comma 1, e l'articolo 29, comma 1-duodecies incidono su norme contenute in atti secondari, l'articolo 42, che ai commi 7-ter e 7-quinquies novella disposizioni contenute in regolamenti di delegificazione, incide su norme già parzialmente oggetto di intervento da parte del legislatore (segnatamente, con l'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006) proseguendo nell'opera di rilegificazione in modo frazionato di materie già deferite alla fonte normativa secondaria, difformemente da quanto prescritto al punto 3, lettera e) della sopra citata circolare; inoltre, l'articolo 41, comma 10, dispone una disciplina derogatoria ad eventuali regolamenti di organizzazione dei singoli ministeri;

                il decreto contiene diverse norme il cui contenuto è analogo a disposizioni già oggetto di approvazione da parte della Camera dei deputati e che risultano attualmente all'esame del Senato (ad esempio, l'articolo 6 verte sulla medesima materia già oggetto dell'articolo 7 dell'atto C.1441-quater, approvato dalla Camera il 28 ottobre 2008; l'articolo 9, comma 1, è di tenore analogo all'articolo 13, comma 4, del disegno di legge C.1441-ter approvato in data 4 novembre 2008 dalla Camera; l'articolo 21, comma 1, riproduce nella sostanza l'articolo 26 del citato disegno di legge C.1441-ter; peraltro, l'articolo 41-bis, comma 3, prevede un parere parlamentare su un regolamento di delegificazione adottato in materia di editoria, che risulta già oggetto di disciplina nell'articolo 33, comma 3, del medesimo disegno di legge C 1441-ter che stabiliva il carattere vincolante del medesimo parere parlamentare; per altro verso, l'articolo 42, comma 7, pone una disciplina transitoria «in attesa della approvazione parlamentare del disegno di legge recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale», approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera);

                il provvedimento reca alcune norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato dalla loro entrata in vigore (l'articolo 34-bis, comma 5, dispone «a decorrere dal 1o luglio 2009»; l'articolo 35, comma 2, abroga una disposizione che è destinata ad entrare in vigore nel 2010, l'articolo 41, comma 6-bis, lettera a) introduce modifiche a stanziamenti di risorse relative al periodo dal 2012 al 2015); per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti preliminari (che, nei casi di specie non sono espressamente indicati ma solo implicitamente previsti);

                esso inoltre, utilizza all'articolo 3, comma 1-bis, una formula abrogativa esplicita innominata (che, ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, andrebbe evitata in quanto «superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale»); peraltro, sono rinvenibili anche espressioni imprecise (ad esempio, all'articolo 41, il comma 16-sexiesdecies fa riferimento alle «regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria», benché l'unica regione a statuto ordinario confinante con l'Austria risulti essere il Veneto; all'articolo 42, comma 7-bis, è utilizzata l'espressione «è prorogato» in luogo di quella - più corretta, in relazione ad un termine già scaduto - «è differito») o locuzioni errate (l'articolo 29, al comma 3-quater utilizza una denominazione del dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per gli accertamenti in oggetto che non corrisponde a quella recentemente introdotta dal D.P.R. n. 211 del 2008: Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici);

                infine, il decreto-legge reca capi e rubriche delle disposizioni che, anche in conseguenza delle ampie modifiche al Senato, non risultano sempre coerenti con il loro contenuto (si segnalano, ad esempio, la rubrica dell'articolo 16 [«Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni»], che non tiene conto del comma 1-bis, aggiunto al Senato, relativo alla ricerca nel settore elettrico, e quella dell'articolo 21 [«Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL)»], che non tiene conto del comma 1-bis, introdotto al Senato, in materia di offerta di servizi elettrici;

                il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e non è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in difformità con quanto prescritto dal «regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione» (D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170), che pure consente che taluni atti siano esentati dalla suddetta relazione; secondo l'articolo 9, comma 3 del citato regolamento, in questi casi, «la relazione illustrativa contiene il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative e indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative», elementi che non sono invece rinvenibili nella relazione di accompagnamento;

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                si sopprimano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, all'articolo 29, comma 1-duodecies, e all'articolo 42, commi 7-ter e 7-quinquies, in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato; al riguardo, tenuto altresì conto della circostanza che il citato comma 7-ter novella termini contenuti in un regolamento di delegificazione che in alcuni casi sono già stati modificati con lo strumento legislativo (segnatamente, dall'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006), si dovrebbe verificare, in un'ottica più sistematica, l'esigenza di ricondurre alla disciplina della fonte primaria la materia in questione, visto che essa è stata già oggetto di disposizioni di rango legislativo contenute in provvedimenti d'urgenza, e dunque, in questa chiave, valutare la soppressione del comma 7-quater dell'articolo 42, ove si prevede che «resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui al comma 136 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 42, comma 7-decies - volto ad escludere dall'esecuzione forzata titoli, valori, crediti, conti, libretti ed «altre attività intestati «Fondo unico giustizia» ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143» - si proceda a correggere il riferimento normativo, atteso che i suddetti articoli 3 e 4 del citato decreto n. 143 recano esclusivamente la copertura finanziaria e la clausola di entrata in vigore, mentre il Fondo unico giustizia è invece oggetto dell'articolo 2 del decreto, i cui commi 2 e 3 fanno effettivamente riferimento alle risorse che affluiscono in esso.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 4 - ove si dispone la proroga al 30 giugno 2009 del termine previsto dalla cosiddetta norma «taglia-enti» di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 - dovrebbe valutarsi l'esigenza di effettuare un'analoga proroga del termine fissato dall'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008 che, nel dettare un'ulteriore norma «taglia-enti», prevede che «Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

                all'articolo 7-bis - ove si affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 luglio 2009, la definizione di «criteri e parametri di misurabilità dei risultati dell'azione amministrativa da applicare ai fini dell'erogazione di trattamento economico accessorio al personale delle amministrazioni, di cui all'articolo 67, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112» - dovrebbe chiarirsi se essa determini una riattivazione dell'erogazione del trattamento economico accessorio, atteso che il citato articolo 67 ne aveva disposto la disapplicazione per l'intero 2009;

                all'articolo 41, comma 14 - che dispone, in termini generali, il differimento da uno a due anni, ove ricorrano talune condizioni, del termine «per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» - dovrebbe valutarsi l'esigenza di procedere ad una novella testuale del Testo unico, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del citato corpo normativo;

                all'articolo 41, comma 16-decies - secondo cui «a decorrere dal 1o febbraio 2009» è soppresso l'ultimo periodo dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, concernente il «Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali» - dovrebbe chiarirsi la portata normativa di tale disposizione che abroga retroattivamente la previsione in base alla quale «il programma di intervento di cui al presente articolo ha l'obiettivo di terminare entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 2, comma 2-bis - che novella il comma 48 della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203 del 2008) in materia di patto di stabilità interno e prevede l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica «ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400» volto a stabilire «criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali, nonché i termini e le modalità per l'invio delle stesse» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare a quale tipologia di atto si intenda fare riferimento;

                all'articolo 12-bis - che novella gli articoli 18, comma 1, e 67, comma 1, della legge n. 354 del 1975 in materia di ordinamento penitenziario, al fine di consentire che detenuti ed internati possano anche avere colloqui presso gli istituti penitenziari e corrispondenza anche con il «garante dei diritti dei detenuti», cui è consentito anche visitare le carceri senza autorizzazione - dovrebbe valutarsi l'opportunità di definire compiutamente la figura nazionale cui è riconosciuta la qualifica di «garante dei diritti dei detenuti», atteso che esso non è previsto in ambito nazionale, mentre risulta presente in alcune realtà territoriali;

                agli articoli 26 e 32, comma 2-ter - entrambi volti a autorizzare il Governo ad adottare regolamenti di delegificazione in materia, rispettivamente, di organizzazione del Corpo delle capitanerie di porto e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - dovrebbe valutarsi l'opportunità di formulare le disposizioni in conformità al modello di delegificazione codificato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, esplicitando dunque, in particolare, le norme generali regolatrici della materia che, invece, nell'articolo 26 sono indicate essenzialmente con riguardo all'oggetto ed alle finalità dell'intervento normativo e che all'articolo 32, comma 2-ter, sono individuate in modo implicito rinviandosi a testi normativi con cui operare il coordinamento;

                all'articolo 34-bis, comma 1, si valuti l'opportunità di verificare il richiamo ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005, atteso che il riferimento sembra essere piuttosto al comma 4 del medesimo articolo 1, visto che il citato comma 4-bis si limita, invece, a disporre la relativa autorizzazione di spesa.

        Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

            sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

                si considerino con particolare attenzione le prescrizioni contenute nell'articolo 15 della citata legge n. 400 del 1988 che, nell'intento di razionalizzare l'esercizio della potestà normativa del Governo, stabiliscono - in ragione delle peculiarità dello strumento - che il contenuto dei decreti-legge deve essere specifico e omogeneo, nonché rispondente al titolo. La ratio della citata norma, oltre che ribadire quella sottesa all'articolo 77 della Costituzione, mira ad evitare che nei decreti-legge possano confluire interventi che, sulla base di indici intrinseci ed estrinseci, quali l'epigrafe, il preambolo ovvero il contenuto prevalente dell'articolato (come sottolineato della sentenza della Corte costituzionale n. 171/2007), non siano intrinsecamente correlati alle ragioni di straordinaria necessità ed urgenza che giustificano l'esercizio del potere di decretazione d'urgenza nelle fattispecie concrete.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

            preso atto, in relazione all'esame del decreto-legge presso il Senato, della conferma della prassi ormai consolidata, pur nel mutamento delle maggioranze di governo, di inserire in decreti-legge disposizioni eterogenee rispetto al contenuto originario dei decreti medesimi, incidendo sostanzialmente sulle prerogative dell'altro ramo del Parlamento e, in particolare, delle Commissioni competenti per le materie oggetto di quelle disposizioni;

            rilevato che l'articolo 12-bis, introdotto al Senato, attribuisce al Garante dei diritti dei detenuti, che peraltro non è stato ancora istituito a livello nazionale ma solo - in alcuni casi - a livello regionale e comunale, la possibilità di accedere alle carceri senza alcuna preventiva autorizzazione, estendendo la normativa prevista dall'ordinamento penitenziario per i parlamentari nonché per altri organi pubblici a organi la cui disciplina è rimessa alla mera discrezionalità degli enti locali;

            osservato che all'articolo 44, in materia di tutela della riservatezza, il Senato ha introdotto il comma 1-bis diretto ad autorizzare coloro che prima del 1o agosto 2005 hanno costituito banche dati sulla base di elenchi telefonici pubblici, a utilizzare - entro il 31 dicembre del 2009 e in deroga alle disposizioni del Codice della privacy relative all'informazione e al consenso degli interessati - i dati personali contenuti in tali elenchi per fini promozionali;

            ritenuto che la predetta disposizione non tiene conto della Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, che demanda agli Stati il compito di assicurare che «gli abbonati abbiano la possibilità di decidere se i loro dati personali - e, nell'affermativa, quali - debbano essere riportati in un elenco pubblico» (articolo 12), nonché di adottare «le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta [...] non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate» (articolo 13);

            preso atto che l'articolo 44-bis sull'edilizia penitenziaria, per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento, e, comunque, fino al 31 dicembre 2010, attribuisce al Capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il potere di procedere a nuove costruzioni di penitenziari o ampliare la capienza di quelli esistenti, redigendo un programma degli interventi necessari, al quale faranno seguito dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che determineranno le opere necessarie per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei tempi di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e del quadro finanziario dello stesso;

            ritenuto che il Parlamento, così come avviene per i piani di edilizia penitenziaria e per i programmi straordinari di essa, debba essere messo in condizione di conoscere le modalità di intervento in un settore estremamente delicato sia per la sicurezza che per la tutela dei diritti delle persone, come quello dell'edilizia penitenziaria;

            auspicato, per le ragioni di cui sopra, che il Governo, in occasione dell'esame in Assemblea del disegno di legge di conversione, accolga un ordine del giorno, che sarà presentato da deputati della Commissione Giustizia, volto ad impegnarlo a che informi le Commissioni parlamentari competenti in merito ai criteri che intenderà adottare sia per la redazione del programma di interventi considerati necessari dal Capo del dipartimento per l'amministrazione penitenziaria sia per determinare successivamente le opere necessarie per l'attuazione del programma stesso,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            le Commissioni di merito valutino l'opportunità di adeguare quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 44 alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, in materia di trattamento dei dati personali.


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato per le parti di propria competenza il testo del disegno di legge n. 2198, recante conversione in legge del decreto-legge n. 297 del 2008 «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria», approvato dal Senato con modificazioni,

            preso atto di quanto disposto dall'articolo 10 del provvedimento in esame che prevede il rinvio delle elezioni dei COMITES e quindi del CGIE ad una data entro la fine del 2010;

            sottolineato che tale termine è da considerarsi come limite massimo e che pertanto le predette elezioni potrebbero avere luogo prima, ove ne maturassero le condizioni;

            richiamato l'ordine del giorno approvato dalla stessa Commissione in occasione dell'ultima sessione di bilancio;

            ribadito che la motivata posticipazione di tali scadenze elettorali è funzionale ad una complessiva e tempestiva riforma del sistema della rappresentanza degli italiani all'estero,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti,

            rilevato che:

                l'articolo 13 del sopra menzionato decreto-legge proroga al 31 marzo 2009 il termine per l'emanazione del regolamento, di cui all'articolo 2, comma 70 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) e in corso di emanazione, che disciplina i termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e indennizzi per i danni subiti da coloro che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse, tra l'altro, all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito; la norma mantiene a tal fine l'iscrizione nel bilancio del 2009 delle somme non impegnate in applicazione dell'articolo 2, comma 78, della legge finanziaria per il 2008;

                l'articolo 14, commi da 1 a 7, reca disposizioni urgenti per la proroga di termini in materia di regime transitorio delle promozioni annuali degli ufficiali di ogni Forza armata; in materia di transito di ufficiali nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri; per la chiusura di unità produttive gestite dall'Agenzia Industrie Difesa e dei contratti di lavoro da questa stipulati, nonché un differimento del divieto, di cui alla legge n. 244 del 2007 (Legge finanziaria per il 2008), per le pubbliche amministrazioni di erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze;

                l'articolo 14, comma 7-bis, autorizza un contributo di 1,5 milioni di euro all'anno per il triennio 2009-2011, destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero della difesa;

                nella piena condivisione di quanto stabilito al successivo comma 8 dell'articolo 14 - che proroga di due anni il periodo transitorio per il personale militare da collocare in ausiliaria - e sottolineato che in sede di esercizio della delega legislativa, di cui alla legge n. 247 del 2007, sia valorizzato l'istituto dell'ausiliaria, in considerazione della specificità e dell'alto valore della professionalità militare;

                l'articolo 15, in materia di proroga di termini in materia di accantonamenti, dispone il mantenimento nel bilancio per il 2009 in conto residui degli stanziamenti correlati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo dei vigili del fuoco e dei corpi di polizia, ai sensi della legge finanziaria per il 2007 e già conservati nel conto residui dell'anno 2008;

                l'articolo 35, comma 16, novella l'articolo 4-septies, comma 4 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per prevedere che il militare rientrante nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dal rientro ha diritto alla ricostruzione di carriera, anche con eventuale collocamento in posizione di soprannumero. Al riguardo, sarebbe auspicabile che si pervenisse al più presto, in analogia con quanto previsto dalla disposizione in esame, alla definizione di una disciplina uniforme concernente la ricostruzione della carriera dei militari collocati fuori ruolo al momento del loro rientro presso le Amministrazioni di appartenenza,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            con riferimento all'articolo 14, comma 8, del decreto-legge in esame, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire le modalità applicative della norma e la sua compatibilità con il principio d'invarianza, di cui al comma 3;

            valutino altresì le Commissioni di merito, con riferimento all'articolo 35, comma 16, l'opportunità di definire gli aspetti di copertura finanziaria della norma.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 2198, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 207 del 2008, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti»;

            considerato che l'articolo 29, comma 1-quater, reca una serie di disposizioni relative alla disciplina dell'attività di noleggio con conducente che, se, da un lato, forniscono un opportuno inquadramento normativo della materia, rischiano, dall'altro, di introdurre vincoli eccessivi allo svolgimento di tale attività, che possono determinare conseguenze negative sulla concorrenzialità del settore, in particolare nell'attuale fase di crisi economica, nonché comportare una non adeguata soddisfazione di specifici settori di utenza,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2198, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», approvato dal Senato,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare il Governo ad integrare le norme che subordinano il rilascio del permesso di costruire all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel senso di prevedere in un successivo provvedimento d'urgenza una norma sanzionatoria per i comuni che non adegueranno i propri regolamenti, eventualmente prevedendo la possibilità di ricorrere ai poteri sostitutivi ovvero alla nomina di commissari ad acta. Ciò ai fini del raggiungimento degli obiettivi comunitari relativi al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2198 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti»;

            considerato che il provvedimento in esame reca diverse disposizioni che interessano le materie di competenza della Commissione, tra cui assumono particolare rilievo:

                a) la proroga al 1o gennaio 2010 del termine a partire dal quale si applicherà la nuova disciplina in materia di limitazione alla guida per i neopatentati, prevista dal decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160; tale proroga risulta opportuna in considerazione delle difficoltà connesse all'applicazione della citata disciplina, che dovrebbe essere complessivamente ridefinita;

                b) l'introduzione di rilevanti sanzioni pecuniarie a carico di chi conduce unità da diporto sotto effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;

                c) la proroga, fino al 31 dicembre 2009, delle convenzioni attualmente in corso con Tirrenia di Navigazione S.p.A. e le società da questa controllate, in modo da pervenire entro tale data alla privatizzazione del gruppo e alla completa privatizzazione del settore;

                d) la previsione di una ridefinizione della struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo delle capitanerie di porto-Guardiacostiera, da attuare mediante regolamento di delegificazione;

                e) la puntualizzazione dei tempi e delle modalità con le quali saranno assegnati i finanziamenti ai trasporti ferroviari previsti dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, precisando che il fondo per gli investimenti del gruppo Ferrovie dello Stato, per il quale il citato decreto-legge ha stanziato 960 milioni di euro per l'anno 2009, debba essere destinato per quota parte all'acquisto di nuovo materiale rotabile, in conformità con quanto richiesto da atti di indirizzo discussi e approvati in materia sia dall'Assemblea della Camera dei deputati sia dalla Commissione trasporti;

                f) la proroga di un anno del termine per l'adozione della nuova disciplina in materia di diritti aeroportuali e del termine per la conclusione dei procedimenti di concessione della gestione aeroportuale;

                g) la previsione di misure di sostegno al settore dell'autotrasporto, mediante la riduzione, per un importo complessivo di 42 milioni di euro annui, dei premi INAIL a carico delle imprese con dipendenti;

                h) la modifica della disciplina dettata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di procedure di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e all'omologazione dei veicoli, in modo da prevedere che tale accertamento possa essere effettuato non soltanto su singoli veicoli, ma anche su gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo, e da semplificare le procedure attualmente vigenti;

            considerato che l'articolo 29, comma 1-quater, reca disposizioni che, nel modificare la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente, introducono vincoli assai stringenti per quanto concerne in particolare l'accesso al territorio di comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione e le modalità di esercizio dell'attività, con la previsione dell'obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso la rimessa situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione;

            tali disposizioni, oltre a intervenire in modo dettagliato su materia sulla quale non è prevista una competenza legislativa statale, ostacolano gravemente lo sviluppo delle imprese che prestano il servizio di noleggio con conducente, con pesanti conseguenze per gli utenti, e compromettono le condizioni essenziali di concorrenza nel settore;

            ritenuto pertanto che, in ogni caso, il Parlamento e il Governo debbano tempestivamente intervenire per rivedere, anche abrogandole, le disposizioni introdotte dal citato articolo 29, comma 1-quater;

            ribadita più in generale l'esigenza che questioni di particolare importanza siano oggetto di una legislazione organica, definita con l'intervento delle Commissioni competenti nel settore, piuttosto che essere affrontate in provvedimenti «omnibus»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sopprimere il comma 1-quater dell'articolo 29.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il testo del decreto legge n. 207 del 2008, già approvato dal Senato della Repubblica, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (C.  2198 Governo, approvato dal Senato),

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il comma 1-bis dell'articolo 21, disposizione che reca, in modo inopportuno, la previsione di un atto di indirizzo del Governo in relazione ad una attività riservata all'autonomia dell'Autorità competente.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2198, di conversione in legge del decreto-legge n. 207 del 2008;

            considerato che il provvedimento è volto - come è ormai consuetudine - a prorogare diversi termini previsti da disposizioni legislative ed a dettare una serie di disposizioni urgenti in materia finanziaria;

            preso atto che il differimento di numerosi dei termini richiamati appare opportuno, da un lato, per consentire agli operatori del settore un più graduale adeguamento alle nuove disposizioni legislative e, dall'altro, per favorire un'idonea manutenzione normativa della disciplina di determinati settori;

            osservato, peraltro, che occorre fornire le necessarie garanzie su taluni punti del provvedimento, al fine di assicurare, anche a fronte delle esigenze di proroga, un coerente percorso di attuazione delle misure legislative vigenti in alcuni settori, con particolare riferimento a quello della sicurezza del lavoro,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            con riferimento all'articolo 32, relativo alle proroghe di termini in materia di sicurezza del lavoro, si raccomanda di considerare i nuovi limiti temporali come termini non più valicabili, entro i quali occorre agire - con ogni possibile anticipo - per la definitiva attuazione delle relative previsioni; in particolare, si auspica che siano considerate ultimative le proroghe di cui ai commi 2-bis e 2-ter, che rinviano di un anno il termine per l'adozione dei decreti chiamati a dare attuazione all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di definire limiti e modi di applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in taluni settori (quali, in particolare, forze armate e di polizia, vigili del fuoco, soccorso pubblico, protezione civile, strutture giudiziarie e penitenziarie, università, istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, organizzazioni di volontariato, mezzi di trasporto aerei e marittimi, archivi, biblioteche e musei).


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2198 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 207 del 2008 «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito, al comma 16-sexiesdecies dell'articolo 41, l'opportunità di prevedere che le agevolazioni per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione siano definite nel rispetto della normativa comunitaria, con particolare riferimento ai livelli minimi di imposizione fissati dalla direttiva 2003/96/CE;

            b) valutino inoltre le Commissioni di merito l'opportunità di estendere le citate agevolazioni anche ai territori confinanti con la Repubblica di San Marino;

            c) all'articolo 44, comma 1-bis, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che le disposizioni concernenti l'utilizzo, per fini promozionali, dei dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici formati prima del 1o agosto 2005 assicurino il rispetto delle tutele e garanzie fissate dalla direttiva 2002/58/CE.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, in corso di esame presso le Commissioni I e V della Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla 1a Commissione del Senato in data 21 gennaio 2009;

            considerato che il testo in esame si colloca nel quadro di una serie di provvedimenti di portata generale che il Governo in più occasioni ha adottato al fine di attivare una pluralità di proroghe relative a diversi settori, talune oggetto di una o più precedenti proroghe anch'esse disposte con decretazione d'urgenza;

            valutato che il testo risulta connesso ad una pluralità di materie, contemplando norme che incidono su una molteplicità di discipline in prevalenza riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, e rilevato che le norme recanti proroghe di termini in alcuni settori quali la tutela della salute, la pesca, il governo del territorio, le infrastrutture e reti di trasporto, attengono a materie attribuite alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sia stabilito nel testo del decreto-legge in esame che le disposizioni ivi recate debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere, all'articolo 2 del decreto-legge, comma 2-bis, capoverso comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al primo periodo, le parole: «appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze»;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di collaborazione e concertazione tra lo Stato e gli enti locali in relazione alla disciplina del servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 29, comma 1-quater, nonché in relazione alla disciplina delle infrastrutture carcerarie di cui all'articolo 44-bis.


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