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PDL 2149

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2149



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DIONISI, CERA, CICCANTI, CIOCCHETTI, COMPAGNON, ANNA TERESA FORMISANO, NUNZIO FRANCESCO TESTA

Modifica all'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale da parte dei candidati non eletti

Presentata il 3 febbraio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente iniziativa legislativa si intende intervenire su un aspetto della legge elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, riguardante la disciplina della rendicontazione delle spese sostenute dai candidati dei partiti politici per affrontare la campagna elettorale.
      Il dettato attualmente vigente prevede l'obbligo, per tutti i candidati, di trasmettere al Collegio regionale di garanzia elettorale le dichiarazioni riguardanti la raccolta dei fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale e la rendicontazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.
      L'articolo 7 della legge n. 515 del 1993, in particolare, dispone il deposito per tutti i candidati, indipendentemente dalla loro proclamazione a parlamentare della Repubblica.
      L'articolo 15 della medesima legge prevede, poi, per i candidati inadempienti, l'irrogazione di una sanzione, da parte del Collegio regionale di garanzia, per una serie di violazioni che vanno dalla mancata presentazione della documentazione al Collegio entro i termini fissati, alla violazione dei limiti previsti per le spese elettorali o ad altre irregolarità nelle dichiarazioni.
      A nostro avviso tale sanzionabilità appare fortemente penalizzante per i candi dati che, magari per spirito di servizio e appartenenza al partito, hanno accettato candidature «di servizio» a carattere meramente riempitivo, e si trovano poi a dover pagare sanzioni a volte anche eccessivamente onerose, cui spesso non possono fare fronte, per errori commessi nella maggior parte dei casi in buona fede.
      Si tratta di una modifica che crediamo possa incontrare il consenso di molti colleghi che hanno ricevuto in questi anni le rimostranze di coloro che, per amicizia o per servizio, hanno accettato candidature e non hanno realizzato neanche un cosiddetto «santino» per la loro campagna elettorale, e che si trovano ora in difficoltà per violazioni spesso involontarie e del tutto formali.
      La proposta di legge interviene modificando l'articolo 7 della citata legge n. 515 del 1993 al fine di escludere dagli obblighi di trasmissione della documentazione al Collegio regionale di garanzia elettorale i candidati non proclamati eletti e, conseguentemente, escluderli anche dall'applicabilità delle sanzioni previste.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 7 dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «7. I candidati non eletti non sono tenuti alla trasmissione delle dichiarazioni di cui al comma 6 al Collegio regionale di garanzia elettorale».


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