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PDL 2187

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2187


DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

dal ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)

e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(PRESTIGIACOMO)

Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi

Presentato l'11 febbraio 2009


      

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Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge reca misure urgenti per il sostegno dei settori inustriali in crisi.
      Articolo 1 (Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici). - L'articolo ha lo scopo di effettuare un nuovo e più incisivo programma di intervento ambientale sul parco circolante di autovetture ed autoveicoli.
      Tale azione mira a coniugare gli obiettivi di tutela ambientale con quelli di qualificazione dei consumi e di stimolo alla crescita e all'occupazione, particolarmente importanti in una situazione economica come quella attuale.
      Al comma 1 vengono proposti incentivi al rinnovo accelerato del parco circolante di autovetture ed autoveicoli attraverso la rottamazione di autovetture ed autoveicoli inquinanti e la contestuale sostituzione con autovetture ed autoveicoli «euro 4» ed «euro 5» a basse emissioni di anidride carbonica. Gli incentivi consistono in un contributo pari a 1.500 euro. Tali incentivi, rispetto a quanto previsto per il 2008, sono stati estesi alla rottamazione di tutte le autovetture ed autoveicoli «euro 2» immatricolati fino al 31 dicembre 1999 e non più solo a quelli immatricolati prima del 1o gennaio 1997. Tale estensione consente di rottamare autovetture ed autoveicoli che presentano ormai più di dieci anni di vita.
      Il comma 2 consente di accelerare il rinnovo del parco circolante di veicoli per trasporto promiscuo, autocarri leggeri entro le 3,5 tonnellate, veicoli per trasporti specifici, veicoli per uso speciale ed autocaravan attraverso la concessione di un contributo di 2.500 euro per l'acquisto di veicoli nuovi appartenenti alle categorie «euro 4» ed «euro 5» a fronte della contestuale rottamazione di veicoli appartenenti alle categorie «euro 0», «euro 1» ed «euro 2» immatricolati prima del 31 dicembre 1999.
      Il comma 3 riguarda gli incentivi all'acquisto di autovetture particolarmente ecologiche prevedendo una maggiorazione rispetto a quanto già previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di 1.500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato sia alimentato con gas metano, alimentazione elettrica o ad idrogeno e abbia emissioni non superiori a 120 grammi di anidride carbonica per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili con quelle di cui al comma 1.
      Il comma 4 prevede un innalzamento rispetto a quanto già previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del contributo fino a 4.000 euro per l'acquisto di veicoli commerciali leggeri fino a 3,5 tonnellate omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, con gas metano.
      Il comma 5 prevede un contributo di 500 euro per l'acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria «euro 3» a fronte della contestuale rottamazione di un motociclo o ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1».
      Il comma 6 prevede che le agevolazioni di cui ai commi precedenti abbiano validità per i veicoli nuovi acquistati entro il 31 dicembre 2009 e immatricolati entro il 31 marzo 2010.
      Il comma 7 prevede un innalzamento dei contributi per la conversione a gas di petrolio liquefatto (GPL) e a metano delle auto già previsti dall'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, a 500 euro per le installazioni di impianti a GPL e a 650 euro per le installazioni di impianti a metano.
      Il comma 8 prevede l'applicazione delle regole «de minimis» previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, per l'utilizzo degli incentivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.
      Il comma 9 rimanda per gli aspetti applicativi alle disposizioni già vigenti le quali, per altro, sono state ampiamente chiarite da alcune risposte fornite dai competenti uffici del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze a quesiti interpretativi ad essi inviati.
      Il comma 10 chiarisce, con una norma di carattere interpretativo, l'ambito di applicazione del limite annuale alla compensazione dei crediti d'imposta da agevolazioni, introdotto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
      Come noto, il richiamato comma 53 stabilisce che, a decorrere dal 1o gennaio 2008, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, mentre l'ammontare eccedente tale limite è compensabile per l'importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. La stessa disposizione, inoltre, esclude espressamente dall'applicazione di tale limite, con elenco tassativo, alcuni crediti d'imposta. In particolare, il limite non si applica né al credito d'imposta per le spese di ricerca e di sviluppo, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né al credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 1, comma 271, della medesima legge n. 296 del 2006, a partire dal 2010.
      Il comma 10 chiarisce che il tetto annuale alle compensazioni non trova applicazione per una particolare categoria di crediti d'imposta in cui i soggetti che utilizzano in compensazione il credito d'imposta non costituiscono i destinatari effettivi della misura agevolativa. A titolo esemplificativo, si fa riferimento, tra gli altri, al credito previsto per l'acquisto delle autoambulanze e dei mezzi antincendio da parte di organizzazioni di volontariato e di organizzazioni non lucrative di utilità sociali (di cui all'articolo 96, comma 1, della legge n. 342 del 2000, e successive modificazioni) nonché alle agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o a GPL (di cui al decreto-legge n. 324 del 1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1997), al credito d'imposta in favore dei gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica (di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998, e all'articolo 29 della legge n. 388 del 2000) nonché agli incentivi previsti per la rottamazione dei veicoli (di cui all'articolo 1, commi 226 e seguenti, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008).
      Si tratta di crediti d'imposta che prevedono la concessione di contributi in favore di utenti o di consumatori finali, mediante lo sconto sul prezzo di cessione di un bene o la prestazione di un servizio. L'utilizzo in compensazione degli importi corrispondenti agli sconti effettuati agli utenti o di consumatori finali, dunque, costituisce per gli operatori economici un vero e proprio rimborso di somme anticipate per conto dello Stato.
      Dunque, in base al descritto meccanismo di funzionamento, l'applicazione del limite dei 250.000 euro rischierebbe, in tali fattispecie, di penalizzare sotto il profilo finanziario gli operatori economici che, di fatto, «anticipano» il contributo agli utenti e ai consumatori, veri destinatari dell'agevolazione, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o di un servizio.
      I commi dall'11 al 17 prevedono, in considerazione degli impegni assunti dall'Italia di realizzare un piano che assicuri il rispetto dei limiti per il PM 10 (particelle microscopiche di diametro inferiore a 10 millesimi di millimetro) entro il 2011 e dell'elevato contributo alle emissioni di particolato che deriva dal parco circolante dei veicoli pesanti (bus e veicoli commerciali), l'incentivazione dell'adozione dei filtri anti-particolato per i suddetti veicoli destinati al trasporto pubblico su tutto il territorio nazionale.
      Gli incentivi previsti riguardano l'installazione di dispositivi per la riduzione delle emissioni di particolato dei gas di scarico (filtri anti-particolato) sui veicoli pesanti ad accensione spontanea (diesel), pubblici, appartenenti alle tipologie M3 (autobus di peso totale a terra superiore a 5 tonnellate e con più di 8 posti) e N3 (veicoli commerciali di peso superiore a 12 tonnellate) appartenenti alle categorie «euro 0», «euro 1» ed «euro 2».
      L'incentivo previsto è pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'installazione e per l'acquisto del dispositivo, con un massimo di 1.000 euro.
      Il finanziamento degli incentivi è erogato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
      L'erogazione del finanziamento alle regioni e alle province autonome richiede la notifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle misure di riduzione delle emissioni inquinanti nel settore della mobilità vigenti al momento dell'erogazione stessa.
      L'installazione del dispositivo riguarda circa 55.000 veicoli, con una spesa presunta, a carico dello Stato, di 55 milioni di euro per l'anno 2009.
      Articolo 2 (Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici). - La disciplina del presente articolo introduce una nuova detrazione dall'imposta lorda, per i contribuenti che già fruiscono della detrazione spettante per le spese sostenute dal 1o luglio 2008 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente a quelli effettuati - a partire dalla predetta data - sulle singole unità immobiliari residenziali. La detrazione è pari al 20 per cento delle spese documentate sostenute, dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica nonché di apparecchi televisivi e di elaboratori elettronici da destinare all'arredo della medesima unità immobiliare oggetto dei predetti interventi di recupero.
      Tale detrazione - da calcolare su di un importo massimo complessivo delle spese stesse non superiore a 10.000 euro e da ripartire in cinque quote annuali di pari importo - spetta sempreché il pagamento sia disposto con le medesime modalità previste dal «Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia», di cui al decreto 18 febbraio 1998, n. 41.
      La detrazione in commento non spetta, invece, con riferimento ai frigoriferi, ai congelatori e alle loro combinazioni, atteso che per tali elettrodomestici restano confermate le agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 353, della legge n. 296 del 2006, prorogata dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 244 del 2007. Tale ultima detrazione è pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010, per la sostituzione di frigoriferi, di congelatori e delle loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad «A+» fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio.
      Articolo 3 (Distretti produttivi e reti di imprese). - L'articolo 3 modifica l'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che estende l'applicazione delle disposizioni sui distretti produttivi, introdotte dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), alle «reti delle imprese e delle catene di fornitura», attribuendo la competenza di identificarle al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      In primo luogo, al comma 1, la disposizione interviene sul comma 2 dell'articolo 6-bis, estendendo anche alle reti delle imprese e delle catene di fornitura la disciplina prevista per i distretti in merito ai tributi dovuti agli enti locali, che era, invece, stata esclusa nella stesura definitiva dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008.
      La norma, al comma 2, ripristina le disposizioni originarie previste in tema di distretti dai numeri da 1) a 15) della lettera a) del comma 368 della citata legge finanziaria 2006, che erano state modificate sostanzialmente dalla lettera b) del comma 3 del medesimo articolo 6-bis che aveva disposto, da un lato, l'emanazione di un apposito regolamento per disciplinare semplificazioni contabili e procedurali per le imprese dei distretti, nel rispetto delle norme comunitarie (direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, che istituisce il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto) e, dall'altro, confermato la facoltà accordata alle regioni e agli enti locali di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di propri tributi nel rispetto delle norme comunitarie.
      Attraverso l'abrogazione implicita delle disposizioni testé richiamate e il ripristino dell'originaria formulazione si ritorna alla precedente disciplina che prevedeva un provvedimento di identificazione dei distretti (da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie), mai adottato, il quale avrebbe dovuto rappresentare, nelle intenzioni del legislatore del 2005, il piano fiscale su cui creare quella piattaforma industriale di cui il modello dei distretti industriali costituiva la base giuridico-economica.
      Con la finalità di far convergere la forma giuridica e la sostanza economica delle piattaforme industriali, sul piano fiscale furono previsti due diversi gradi di aggregazione (opzionali) in ordine di intensità crescente, ma entrambi informati ai princìpi di sussidiarietà e di mutualità che ora si ripropongono.
      Il primo grado di aggregazione è quello del consolidamento fiscale: le società di capitali che fanno parte dei distretti territoriali e funzionali sono sostanzialmente equiparate a un gruppo di società (rispetto ai tradizionali distretti territoriali, il distretto funzionale prescinde da uno specifico territorio e si sviluppa come integrazione dell'offerta di beni e di servizi da parte di imprese che svolgono attività complementari o comunque connesse).
      La tassazione consolidata si basa sul già noto istituto del consolidato nazionale disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le cui norme vengono richiamate in quanto applicabili. In luogo del gruppo di imprese controllate, l'unità fiscale di riferimento è il distretto, che provvede agli adempimenti dichiarativi e di pagamento, sulla base della sommatoria dei redditi delle società partecipanti.
      In tal modo, i principali vantaggi sono quelli di consentire la compensazione infradistrettuale delle perdite fiscali, nonché di beneficiare di maggiori possibilità di deduzione degli interessi passivi. Il secondo grado di aggregazione è quello della tassazione unitaria, cui possono accedere anche le imprese non soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES), con la conseguente affermazione della piattaforma industriale quale autonomo e unitario soggetto passivo delle imposte sui redditi e locali (nonché delle altre somme dovute agli enti locali). La tassazione unitaria si caratterizza per il ricorso al concordato preventivo triennale delle imposte dovute. L'istituto, peraltro, può essere applicato a prescindere dall'opzione per la tassazione unitaria, avendo riguardo alla posizione delle singole imprese e quindi in termini meno vantaggiosi.
      Il concordato avviene sulla base di elementi caratteristici relativi alla natura, alla tipologia e all'entità delle imprese partecipanti, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva.
      Con riferimento ai tributi dovuti agli enti locali, le disposizioni della citata legge finanziaria 2006 ripristinate nella sostanza, rimettono ogni competenza agli enti interessati, che procedono alla determinazione in cifra unica annuale del quantum dovuto previa consultazione dei distretti e delle categorie interessati.
      L'applicazione del concordato garantisce che i controlli fiscali siano limitati al monitoraggio e all'acquisizione di elementi obiettivi per affinare i parametri per la definizione dei futuri concordati.
      Va precisato che, in virtù della circostanza che la norma non incide su quanto stabilito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 6-bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il decreto interministeriale destinato a definire le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi (comma 366) dovrà essere adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate (in linea con le indicazioni della Corte costituzionale, sentenza n. 165 del 2007).
      Per effetto della circostanza che anche le successive lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 6-bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008 non sono state modificate, i decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 368, lettera b), numeri 1) e 2), della citata legge finanziaria 2006, concernenti le semplificazioni di carattere amministrativo applicabili ai distretti produttivi, dovranno essere adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate.
      Il comma 3 ripristina la possibilità, precedentemente soppressa dal comma 4 del citato articolo 6-bis, per gli sportelli unici delle imprese di avvalersi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. In particolare, l'articolo 23, comma 3, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, dispone che le funzioni di assistenza siano esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (si tratta della legge recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese: il comma 4 dell'articolo 36 precisa che i consorzi di sviluppo industriale sono enti pubblici economici controllati dalle regioni limitatamente ai piani economici e finanziari).
      Infine, il comma 4 stabilisce che dall'attuazione della disciplina sui distretti e sulle reti di imprese e di catene di forniture non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.
      Articolo 4 (Aggregazione tra imprese). - L'articolo introduce un'agevolazione fiscale in favore delle imprese che si propone di stimolare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale al fine di incentivare le imprese a incrementare le loro dimensioni per affrontare in modo più agevole l'attuale periodo di recessione e per risultare più competitive anche in un contesto di mercato più ampio di quello nazionale. Sono agevolate momentaneamente le operazioni di ristrutturazione effettuate nel corso dell'anno 2009. Tale agevolazione si sostanzia nel riconoscimento fiscale gratuito del maggiore valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto dell'imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio che emerge in sede di fusione o di scissione, nonché nel riconoscimento fiscale del maggiore valore iscritto sulla stessa tipologia di beni dalla società conferitaria in sede di conferimento di azienda.
      La norma di favore, pertanto, esclude la possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento.
      La disposizione deroga al principio di neutralità fiscale, tipico delle operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento d'azienda che, ordinariamente, non danno luogo all'emersione di maggiori valori fiscalmente riconosciuti.
      Il riconoscimento gratuito dei maggiori valori rileverà a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata realizzata l'operazione di aggregazione.
      È inoltre prevista, con finalità antielusive, la decadenza dall'agevolazione qualora la società risultante dall'aggregazione effettui ulteriori operazioni straordinarie ovvero ceda i beni iscritti o rivalutati nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione straordinaria. Trattandosi di una disposizione antielusiva il contribuente può presentare interpello disapplicativo ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
      In caso di decadenza dall'agevolazione, la società è tenuta a liquidare e a versare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la decadenza, l'IRES e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori fiscalmente riconosciuti. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovuti sanzioni né interessi.
      Possono fruire dell'agevolazione solo le società di capitali residenti, indipendentemente dalla dimensione, che risultano dalle operazioni di aggregazione aziendale a cui partecipano imprese che posseggano i seguenti requisiti:

          1) devono essere operative da almeno due anni;

          2) non devono fare parte dello stesso gruppo societario;

          3) non devono essere legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento;

          4) non devono essere indirettamente controllate dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile (cosiddetto «controllo di diritto»).

      Il beneficio si sostanzia nel riconoscimento ai fini fiscali del maggior valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto dell'imputazione in bilancio - secondo corretti princìpi contabili - del solo disavanzo da concambio o dei maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario. Il maggiore valore fiscalmente riconosciuto non può superare l'ammontare complessivo di 5 milioni di euro.
      Per l'individuazione delle attività cui può essere attribuito un maggiore valore occorrerà fare riferimento ai dati emergenti dalla relazione dell'organo amministrativo o degli esperti, nonché dall'eventuale perizia di stima. Non risulta possibile dare il riconoscimento fiscale al maggiore valore imputato ai beni del magazzino o alle partecipazioni.
      Articolo 5 (Rivalutazione sostitutiva immobili). - L'intervento normativo si propone di ridurre dal 7 al 3 per cento (dal 4 all'1,5 per cento per i beni non ammortizzabili) la misura dell'imposta sostitutiva prevista per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio su determinati immobili in base alle disposizioni dell'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
      Articolo 6 (Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali). - L'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengano stabilite le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE spa nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e di servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
      Con il presente articolo si dispone che con il medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengano stabilite anche le modalità per favorire l'intervento della SACE spa nella prestazione di garanzie nei confronti dei consumatori che, volendo acquistare un veicolo della tipologia ricompresa tra quelle che godono dell'incentivo di cui all'articolo 1 del presente decreto, in assenza di disponibilità di denaro contante, ricorrono a forme di finanziamento.
      Articolo 7 (Controlli fiscali). - La disposizione di cui al comma 1 è diretta a rendere più proficua l'attività di controllo eseguita riguardo alla fruizione delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta sulle successioni e donazioni.
      In particolare, concentrando l'azione nei confronti delle posizioni maggiormente significative si potrebbe ottenere un notevole risparmio di risorse, ottimizzando il loro impiego in attività potenzialmente più proficue.
      A tale fine la norma prevede che il controllo sia eseguito solo riguardo alle posizioni individuate in base ai criteri selettivi da approvare con atto del direttore dell'Agenzia delle entrate.
      I controlli, e le eventuali azioni di recupero, seguiranno l'impianto normativo e sanzionatorio contenuto nelle disposizioni previste nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in particolare nella tariffa allegata (come, ad esempio, quelle sulla cosiddetta «prima casa») e nelle singole norme agevolative quali, a titolo esemplificativo:

          1) legge 6 agosto 1954, n. 604 (articolo 1), per la disciplina della «piccola proprietà contadina»;

          2) decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, per la disciplina dell'imprenditoria agricola professionale;

          3) decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (articolo 5-bis), per la disciplina del «compendio unico»;

          4) testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (articoli 3 e 8), per l'esenzione sui trasferimenti ai discendenti di aziende o di rami di esse ovvero di quote sociali o di azioni;

          5) legge 15 dicembre 1998, n. 441 (articolo 14, commi 1 e 2), per la disciplina delle agevolazioni sulle successioni e donazioni in favore di giovani agricoltori.

      La circostanza che un atto del direttore dell'Agenzia delle entrate fissi criteri di selezione mirati consentirà un risparmio di risorse che lo stesso comma 1 dell'articolo in esame prevede siano destinate a un'azione di contrasto più incisiva dei fenomeni di utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
      Al fine di contrastare i suddetti fenomeni anche mediante un'adeguata azione dissuasiva, la disposizione di cui al comma 2 prevede, poi, che in tutte le ipotesi in cui, nel corso di uno stesso anno solare siano state effettuate compensazioni con crediti inesistenti per importi superiori alla prevista soglia, si applica la sanzione del duecento per cento dell'importo corrispondente al credito indebitamente compensato. Ciò in quanto valutazioni circa la gravità della violazione, per giudicare la quale si fa ordinariamente riferimento anche alle caratteristiche della condotta dell'agente, vengono dal legislatore correlate proprio all'entità quantitativa dei tributi, sanzioni, interessi e contributi la cui riscossione viene, nelle ipotesi in esame, artificiosamente impedita, attese le modalità oggettivamente insidiose della condotta. In taluni casi, infatti, i crediti d'imposta esposti nei modelli presentati per la compensazione con debiti di natura tributaria o contributiva sono risultati (dai dati esposti nei modelli di versamento unificato) essere stati originati in periodi d'imposta con riferimento ai quali non risultano addirittura presentate le dichiarazioni fiscali. In altri casi le illegittime compensazioni sono state operate da parte di contribuenti il cui specifico profilo fiscale esclude che possano aver conseguito crediti relativi a determinate imposte.
      Il comma 3 dispone di conseguenza la riduzione, per gli importi corrispondenti alle minori compensazioni, delle dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio».
      Articolo 8 (Copertura finanziaria). - L'articolo prevede le disposizioni finanziarie relative alla copertura degli oneri recati dal provvedimento.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Art. 1.
(Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici).

Comma 1 - Incentivi al rinnovo del parco veicoli.

        La norma propone incentivi al rinnovo accelerato del parco circolante di autovetture attraverso la rottamazione di auto inquinanti e la contestuale sostituzione con autovetture euro 4 ed euro 5 a basse emissioni di anidride carbonica. Gli incentivi consistono in un contributo pari a 1.500 euro e, rispetto a quanto previsto per il 2008, sono stati estesi alla rottamazione di tutte le auto euro 2 immatricolate fino al 31 dicembre 1999 e non più solo a quelle immatricolate prima del 1o gennaio 1997.
        Le stime sono state effettuate separatamente per le vetture euro 0/1 ed euro 2 ante 2000.
        Per le autovetture euro 0/1 si stima per il 2009 una domanda di auto nuove incentivate pari a circa 310.000 unità.
        Per le autovetture euro 2 ante 2000, si prevede che a fronte della rottamazione saranno acquistate vetture nuove incentivate pari a 222.000 unità.
        Applicando il bonus di 1.500 euro alle 310.000 euro 0/1 e alle 222.000 euro 2 autovetture interessate al provvedimento si perviene ad un onere pari a 465,0 e 333,0 milioni di euro rispettivamente per euro 0/1 ed euro 2 per un totale di 798,0 milioni di euro.
        Tale onere, tuttavia, verrà compensato dal gettito IVA aggiuntivo, dovuto all'incremento della domanda di vetture, che si stima in circa 126.000 unità per euro 0/1 e in circa 105.700 unità per euro 2 ante 2000.
        Pertanto, stimando un fatturato medio per vettura pari a 12.200 euro ed una percentuale, rispettivamente del 93,7 per cento per le auto euro 0/1 e dell'88,4 per cento per le auto euro 2 ante 2000, di acquirenti non aventi diritto alle detrazioni (consumatori finali, enti pubblici e privati, banche, assicurazioni, ospedali e altri settori esenti con IVA non detraibile), avremo un maggior gettito di 288,5 milioni di euro (euro 0/1) e di 227,9 milioni di euro (euro 2 ante 2000). Le imprese cui, sulla base della normativa vigente, è concessa una detraibilità IVA pari al 40 per cento, costituiscono il 6,3 per cento (auto euro 0/1) e l'11,6 per cento (euro 2 ante 2000) del totale dell'incremento di domanda e comportano un maggior gettito IVA pari a, rispettivamente, 11,6 milioni di euro (euro 0/1) e 18,0 milioni di euro (euro 2 ante 2000).
        Complessivamente il maggior gettito IVA aggiuntivo per incremento delle domande di autovetture si stima pari a 300,1 milioni di euro (euro 0/1) e a 245,9 milioni di euro (euro 2 ante 2000), per un totale complessivo di 546,0 milioni di euro.
        Per quanto concerne gli effetti di IRES, IRPEF ed IRAP in capo alle imprese, si stima una riduzione di gettito, in termini di cassa, di 2,2 milioni di euro nel 2010 e di 3,5 milioni di euro nel 2011 (autovetture euro 0/1), di 3,5 milioni di euro nel 2010 e di 5,4 milioni di euro nel 2011 (autovetture euro 2 ante 2000).
        Applicando alla domanda aggiuntiva un importo medio per l'imposta provinciale di trascrizione (IPT) pari a 181 euro e considerando che una quota della platea interessata, in mancanza di incentivo, avrebbe, in luogo della rottamazione, venduto la vettura ed acquistato un'auto nel mercato dell'usato, il maggior gettito per IPT sarà pari a rispettivamente 18,3 milioni di euro (euro 0/1) e a 15,3 milioni di euro (euro 2 ante 2000).
        Complessivamente la norma produrrà in termini di cassa, su base annua, in milioni di euro, i seguenti effetti:

  2009 2010 2011
Ires-Irap - -5,7 -8,9
IVA 546,0 - -
Bonus 1.500 euro -798,0 - -
IPT   33,6 - -
Totale -218,4 -5,7 -8,9

Comma 2 - Rinnovo del parco autocarri.

        La norma consente di accelerare il rinnovo del parco circolante di autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri leggeri entro le 3,5 tonnellate, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale e autocaravan attraverso la concessione di un contributo di 2.500 euro per l'acquisto di veicoli nuovi appartenenti alle categorie euro 4 ed euro 5 a fronte della contestuale rottamazione di veicoli appartenenti alle categorie euro 0, 1 e 2 immatricolati prima del 31 dicembre 1999 prorogando, quindi, con sostanziali differenze la precedente norma.
        L'elevazione del bonus porterà una domanda aggiuntiva di autocarri pari a 5.100 unità. Complessivamente, quindi, gli autoveicoli incentivati risulteranno pari a circa 23.100 unità comportando un onere pari a 57,9 milioni di euro.
        Per quanto concerne gli effetti di IRES, IRPEF e IRAP in capo alle imprese, si stima una riduzione di gettito, in termini di cassa, di 4,2 milioni di euro nel 2010 e di 6,6 milioni di euro nel 2011.
        Applicando alla domanda aggiuntiva un importo medio per l'IPT pari a 181 euro e considerando che una quota della platea interessata, in mancanza di incentivo, avrebbe comunque acquistato un autocarro usato, il maggior gettito per IPT sarà pari a 0,5 milioni di euro.
        Complessivamente la norma produrrà in termini di cassa, su base annua, in milioni di euro, i seguenti effetti:

  2009 2010 2011
Ires-Irpef-Irap - -4,2 -6,6
Bonus 2.500 euro -57,9 - -
IPT 0,5 - -
Totale -57,4 -4,2 -6,6

Comma 3 - Immatricolazione di veicoli a metano, elettrici eccetera.

        La norma riguarda gli incentivi all'acquisto di autovetture nuove e particolarmente ecologiche prevedendo una maggiorazione rispetto a quanto già previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di 1.500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato sia alimentato con gas metano, alimentazione elettrica o ad idrogeno e abbia emissioni non superiori a 120 grammi di anidride carbonica per chilometro.
        Sulla base della normativa vigente, si stima che nel 2009 verranno acquistate circa 55.550 vetture con emissione di anidride carbonica inferiore a 120 g/km. L'incremento di 1.500 euro del bonus, che passa da 2.000 a 3.500 euro, porterà ad una domanda aggiuntiva di vetture pari a 4.440, per cui, il maggior onere complessivo (1.500 euro per le vetture incentivate dalla precedente normativa e 3.500 euro per le nuove vetture aggiuntive incentivate dall'incremento del bonus) sarà pari a 98,9 milioni di euro.
        Tale onere, tuttavia, verrà compensato dal gettito IVA aggiuntivo, dovuto all'incremento della domanda di vetture, e stimando un fatturato medio per vettura pari a 17.000 euro ed una percentuale dell'88,4 per cento di acquirenti non aventi diritto alle detrazioni (consumatori finali, enti pubblici e privati, banche, assicurazioni, ospedali e altri settori esenti con IVA non detraibile), avremo un maggior gettito di 13,3 milioni di euro. Le imprese cui, sulla base della normativa vigente, è concessa una detraibilità IVA pari al 40 per cento, costituiscono l'11,6 per cento del totale dell'incremento di domanda e comportano un maggior gettito IVA pari a, rispettivamente, 1,1 milioni di euro.
        Complessivamente il maggior gettito IVA aggiuntivo per incremento delle domande di autovetture si stima pari a 14,4 milioni di euro.
        Per quanto concerne gli effetti di IRES, IRPEF ed IRAP in capo alle imprese, si stima una riduzione di gettito, in termini di cassa, di 0,2 milioni di euro nel 2010 e di 0,3 milioni di euro nel 2011.
        Applicando alla domanda aggiuntiva un importo medio per l'IPT pari a 181 euro e considerando che una quota della platea interessata, in mancanza di incentivo, si sarebbe rivolta al mercato dell'usato, il maggior gettito per IPT sarà pari a 0,6 milioni di euro.

        Complessivamente la norma produrrà in termini di cassa, su base annua, in milioni di euro, i seguenti effetti:

  2009 2010 2011
Ire-Ires-Irap - -0,2 -0,3
IVA 14,4 - -
Bonus -98,9 - -
IPT 0,6 - -
Totale -83,9 -0,2 -0,3

Comma 4 - Immatricolazione di veicoli solo a metano.

        La norma prevede un innalzamento rispetto a quanto già previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del contributo fino a 4.000 euro per l'acquisto di veicoli commerciali leggeri fino a 3,5 tonnellate omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, con gas metano.
        Sulla base della normativa vigente, si stima che nel 2009 verranno acquistati circa 5.050 veicoli commerciali leggeri a metano. L'incremento di 2.400 euro del bonus, che passa da una media di 1.600 a 4.000 euro, porterà ad una domanda aggiuntiva di vetture pari a 400, per cui il maggior onere complessivo (2.400 euro per le vetture incentivate dalla precedente normativa e 4.000 euro per le nuove vetture aggiuntive incentivate dall'incremento del bonus) sarà pari a 13,7 milioni di euro.
        Per quanto concerne gli effetti di IRES, IRPEF ed IRAP in capo alle imprese, si stima una riduzione di gettito, in termini di cassa, di 0,3 milioni di euro nel 2010 e di 0,5 milioni di euro nel 2011.
        Complessivamente la norma produrrà in termini di cassa, su base annua, in milioni di euro, i seguenti effetti:

  2009 2010 2011
Ire-Ires-Irap - -0,3 -0,5
Bonus -13,7 - -
Totale -13,7 -0,3 -0,5

Comma 5 - Incentivi al rinnovo del parco motoveicoli.

        La norma modifica le agevolazioni previste in tema di rottamazioni dei motocicli prevedendo il contributo di 500 euro per un nuovo motociclo euro 3 di cilindrata inferiore ai 400 cc, a fronte della rottamazione non solo di un motociclo o ciclomotore euro 0, ma anche di un motociclo o ciclomotore euro 1.
        Ai fini della stima, si è ipotizzato un comportamento coerente con quello dei soggetti che hanno beneficiato degli incentivi alla rottamazione delle autovetture nell'anno 2008.
        Nel 2009 i motocicli che usufruiranno dell'incentivo, considerando l'estensione anche agli euro 1, si stimano pari ad oltre 188.400 unità, di cui 70.600 provenienti da rottamazioni di motocicli e 117.700 da rottamazioni di ciclomotori.
        I motoveicoli interessati al bonus di 500 euro produrranno oneri pari a 94,2 milioni di euro, di cui 58,9 milioni di euro provenienti dalla rottamazione di ciclomotori e 35,3 milioni di euro dalla rottamazione di motocicli.
        Tale onere, tuttavia, verrà compensato dal gettito IVA aggiuntivo, dovuto all'incremento della domanda, che si stima in circa 119.700 unità, di cui 74.800 provenienti dalla rottamazione dei ciclomotori.
        Pertanto, stimando un costo medio per motociclo pari a 4.000 euro ed una percentuale del 98 per cento di acquirenti non aventi diritto alla detrazione (consumatori finali e attività economiche con IVA indetraibile), avremo un maggior gettito di 93,9 milioni di euro.
        Per quanto concerne gli effetti di IRES, IRPEF ed IRAP in capo alle imprese (2 per cento del totale dei soggetti interessati), si stima una riduzione di gettito, in termini di cassa, rispettivamente di 0,4 milioni di euro nel 2010 e di 0,7 milioni di euro nel 2011.
Complessivamente la norma produrrà in termini di cassa, in milioni di euro, i seguenti effetti su base annua:

  2009 2010 2011
Iva 93,9 0,0 0,0
Ires-Irpef-Irap 0,0 -0,4 -0,7
Bonus 500 -94,2 0,0 0,0
Totale -0,3 -0,4 -0,7

Comma 6 - Estensione del campo di applicazione degli eco-incentivi alle locazioni finanziarie.

        La norma ribadisce l'interpretazione amministrativa che estende alle locazioni finanziarie il campo di applicazione degli eco-incentivi sugli autoveicoli; non produce, pertanto, effetti sul gettito.

Comma 7 - Aumento dell'incentivo per la trasformazione in impianti a gas.

        La norma propone l'aumento degli importi unitari degli incentivi attualmente in vigore per la trasformazione degli autoveicoli a GPL e a metano come segue:

            500 euro per le trasformazioni a GPL (+ 150 euro dagli attuali 350 euro)

            650 euro per le trasformazioni a metano (+ 150 euro dagli attuali 500 euro)

        Tale aumento non arreca ulteriori aggravi per le casse dello Stato in quanto realizzato nei limiti delle risorse di cui al comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come ulteriormente incrementata dal comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

        Complessivamente le norme dell'articolo 1, commi da 1 a 7, producono, in termini di cassa, in milioni di euro, i seguenti effetti:

Incentivi settore auto fino al 31.12.2009 (effetti di cassa)
    2009 2010 2011
  Oggetto proposta
milioni di euro
1 Proroga al 2009 incentivi autovetture e elevazione bonus da euro 700 a euro 1.500 ed estensione rottamazione euro 2 dal '96 al '99 -252,0 -5,7 -8,9
  IRE-IRES-IRAP (maggiori ammortamenti) 0,0 -5,7 -8,9
  Effetto indotto diretto IVA 546,0 0,0 0,0
  Bonus 1.500 euro -798,0 0,0 0,0
  IPT 33,6 0,0 0,0
2 Elevazione bonus da euro 2.000 a euro 3.500 per acquisto auto metano/elettriche < 120g CO2 -84,5 -0,2 -0,3
  IRE-IRES-IRAP (maggiori ammortamenti) 0,0 -0,2 -0,3
  Effetto indotto diretto IVA 14,4
  Bonus -98,9
  IPT 0,6
 
Veicoli leggeri
3a Incentivi 2.500 euro per acquisto di veicoli commerciali leggeri fino a 3,5 T a fronte della rottamazione -57,9 -4,2 -6,6
  IRE-IRES-IRAP (maggiori ammortamenti) 0,0 -4,2 -6,6
  Bonus -57,9
  IPT 0,5
3b Incentivo 4.000 euro veicoli commerciali metano < 3,5 T -13,7 -0,3 -0,5
  IRE-IRES-IRAP (maggiori ammortamenti)   -0,3 -0,5
  Bonus -13,7
4 Bonus 500 euro per motoveicoli con cilindrata inferiore ai 400 cc (proroga incentivo articolo 29, c. 2, DL 248/2007) E 0 e E 1 -0,3 -0,4 -0,7
  IRE-IRES-IRAP (maggiori ammortamenti) 0,0 -0,4 -0,7
  Effetto indotto diretto IVA 93,9
  Bonus 500 -94,2
  Totale netto -408,5 -10,9 -17,1
  Totale oneri -1.062,7 -10,9 -17,1
  Totale compensazioni (autocopertura) 654,3 0,0 0,0
  Netto -408,5 -10,9 -17,1

N.B. Nei totali non sono considerati gli effetti positivi dell'IPT pari a 34,7 milioni di euro per il solo 2009.

Comma 11- Contributo straordinario per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di gas di scarico.

        La norma prevede un finanziamento straordinario finalizzato a diminuire le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, stabilito nel limite di spesa per l'anno 2009 di 11 milioni di euro, per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico. Trattandosi di una modalità di erogazione dei contributi regolata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con appositi provvedimenti, è da ritenere che da tale iniziativa non derivino effetti peggiorativi su fabbisogno e indebitamento netto.

Articolo 2.
(Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici).

        La proposta normativa in oggetto prevede l'introduzione di una detrazione dall'imposta del 20 per cento delle spese documentate sostenute, a partire dal 7 febbraio 2009 fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili destinati all'arredo, nonché di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché di apparecchi televisivi e computer, per i contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1o luglio 2008. La proposta fissa un limite massimo di spesa detraibile per immobile pari a 10.000 euro e la ripartizione della detrazione in cinque rate annuali di pari importo. La detrazione introdotta è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
        In base ad una stima dell'Agenzia delle entrate (Fisco Oggi), il numero di dichiarazioni di inizio lavori inviate al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate per l'anno 2008 risulta pari a circa 400.000. Tali dichiarazioni sono relative al numero di immobili per i quali viene richiesta l'agevolazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio.
        Considerando che la norma stabilisce che gli interventi in esame sono quelli a partire dal 1o luglio 2008, si stima che da tale data fino al 31 dicembre 2008 sia stato iniziato il 50 per cento di interventi in un anno, e che poiché, a quella data, alcune spese sono già state sostenute, solo il 25 per cento sia interessato dall'agevolazione. Pertanto la stima del numero di immobili utile alla quantificazione risulta pari a 450.000 (400.000 x 50 per cento x 25 per cento + 400.000).
        Sulla base di elaborazioni su dati provvisori contenuti nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2008, si stima che il 13 per cento degli interventi di recupero del patrimonio edilizio nell'anno 2007 sia relativo a spese sostenute da condomini e che, in assenza di specifiche indicazioni della norma in esame, venga escluso dalla stima dell'agevolazione. Pertanto, riducendo prudenzialmente tale percentuale al 10 per cento e applicandola al dato relativo agli immobili in esame, si ottiene il numero degli interventi per recupero del patrimonio edilizio pari a circa 405.000 (450.000 x (1-10 per cento)) relativo alle abitazioni. Ai fini della presente stima si ipotizza che per tutti gli interventi venga effettuata una spesa per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.
        Ipotizzando che la spesa media sostenuta sia pari al limite di 10.000 euro, si stima una spesa complessiva relativa all'agevolazione in esame pari a circa 4.050 milioni di euro (405.000 x 10.000). Applicando l'aliquota del 20 per cento e ripartendo la detrazione così ottenuta nelle cinque rate annuali di pari importo, si ottiene una stima della perdita di gettito IRPEF di competenza annua pari a circa -162 milioni di euro (4.050 x 20 per cento / 5).
        Si stima, inoltre, che una quota pari al 10 per cento del mercato in esame sia relativa ad un incremento degli investimenti nel settore e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette.
        A partire dell'ammontare della spesa totale sopra determinata, si stima che la parte relativa all'effetto incentivante sia pari a 405 milioni di euro (4.050 x 10 per cento) a cui corrisponde, utilizzando l'aliquota al 20 per cento, una base emersa netta dell'IVA di 337,5 milioni di euro; applicando a questo ammontare l'aliquota IVA media del 20 per cento si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +67,5 milioni di euro. Considerando il 50 per cento della suddetta base emersa come stima del maggior reddito imponibile e degli investimenti effettuati, ed applicando un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30 per cento (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26 per cento e IRAP del 4 per cento), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma pari a circa +50,6 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.
        L'effetto totale sul gettito di competenza risulta quindi il seguente (milioni di euro):

  2009 2010 2011 2012 2013
IRPEF -162 -162 -162 -162 -162
IRPEF/IRES/IRAP +50,6 0 0 0 0
IVA +67,5 0 0 0 0
Totale -43,9 -162 -162 -162 -162

        Il gettito di cassa sarà il seguente (milioni di euro):

  2009 2010 2011 2012 2013
IRPEF -24,3 -259,2 -162 -162 -162
IRPEF/IRES/IRAP 0 +88,5 -38 0 0
IVA +67,5 0 0 0 0
Totale +43,2 -170,7 -200 -162 -162

Articolo 3.
(Distretti produttivi e reti di imprese).

        La disposizione modifica l'articolo 1, comma 368, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, prevedendo la tassazione unitaria delle imprese operanti nei distretti produttivi di cui al comma 366 della stessa legge. In tal caso le imprese interessate possono esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo, concordando in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti al gruppo da versare in ciascun esercizio. La ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di mutualità.
        I parametri oggettivi per la determinazione delle imposte vengono determinati dall'Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti
        Dall'attuazione della presente disposizione, nonché dell'articolo 1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificato dal presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.
        Per quanto sopra esposto, e in considerazione della espressa previsione di un limite di spesa, non si stimano ulteriori oneri finanziari rispetto a quanto stanziato.

Articolo 4.
(Aggregazione tra imprese).

        L'agevolazione in esame prevede, per le imprese di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e per le stabili organizzazioni di imprese non residenti, risultanti da operazioni di fusione o scissione, effettuate nel 2009, il riconoscimento, ai fini fiscali (dopo un esercizio), del valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell'imputazione del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l' importo di euro 5 milioni. La stessa agevolazione è prevista nel caso di operazioni di conferimento di azienda. Ai fini fiscali, infine, la decorrenza degli effetti è a partire dal primo esercizio successivo a quello nel quale è avvenuta l'aggregazione (il 2010, pertanto, per le aggregazioni effettuate nel 2009).
        Ai fini della stima degli effetti in termini di gettito sono stati utilizzati la metodologia e i dati di base impiegati per la redazione della relazione tecnica al provvedimento originario.
        Per effettuare la stima si è proceduto analizzando i dati tratti dalla dichiarazione Unico 2005 società di capitali. Dall'analisi dei quadri RC (scissioni), RR (fusioni) e RQ (cessioni e conferimenti) sono stati ottenuti i dati relativi al:

            disavanzo da concambio, per la quota attribuita alle voci dell'attivo, delle operazioni di fusione e di scissione;

            conferimento in azienda.

        Nella stima del disavanzo da concambio sono state escluse, attraverso l'incrocio con i dati del consolidato fiscale, le operazioni di aggregazioni che hanno coinvolto imprese appartenenti allo stesso gruppo.
        Il disavanzo così ottenuto è stato comunque considerato soltanto per i soggetti che hanno proceduto ad aumento di capitale per concambio, sempre in base ai dati dei quadri RR e RC. Per ogni singolo contribuente è stata poi stimata la quota di tale disavanzo che poteva rientrare nel limite di importo di 5 milioni di euro.
        Per quanto attiene ai conferimenti di azienda l'analisi è stata condotta seguendo lo stesso metodo applicato in precedenza, applicando una riduzione per tener conto dei conferimenti all'interno del gruppo.
        Nell'ipotesi di stima la struttura patrimoniale su cui distribuire il disavanzo è rappresentata per un terzo da beni materiali e per due terzi da avviamento e altri beni immateriali, a loro volta ripartiti utilizzando la composizione media delle immobilizzazioni immateriali così come dedotte dall'analisi dei dati dei bilanci Cerved 2004, da cui risulta che il 67,5 per cento delle immobilizzazioni immateriali è rappresentato dall'avviamento. Poiché non è possibile affrancare il disavanzo da concambio attribuito all'avviamento, si è ipotizzato che venga «spalmato» su altri beni dell'attivo patrimoniale producendo un ammortamento medio di poco inferiore a quattro anni.
        Considerando il limite di 5 milioni di euro ed assumendo, in via prudenziale, un incremento delle operazioni dal 2004 di circa il 10 per cento - considerando un potenziale effetto incentivante - si è ottenuto un importo massimo di disavanzo da concambio annuo per il 2009 pari a circa 924 milioni di euro ed un valore medio di periodo di ammortamento di poco inferiore ai quattro anni.
        Utilizzando una aliquota IRES del 27,5 per cento e un'aliquota IRAP del 3,9 per cento, la perdita di gettito di competenza massima potenziale è (in milioni di euro):

COMPETENZA 2010 2011 2012
IRES (924 X 27,33 per cento X 27,5 per cento = - 69,5 milioni di euro) - 69,5 -69,5 -69,5
IRAP (924 X 27,33 per cento X 3,9 per cento = - 9,8 milioni di euro) - 9,8 -9,8 -9,8

        Di cassa, con un acconto del 75 per cento ai fini IRES e dell'85 per cento ai fini IRAP, l'andamento del gettito è il seguente (in milioni di euro):

CASSA 2009 2010 2011 2012 2013 2014
IRES - - -121,6 -69,5 -69,5 -69,5
IRAP - - -18,2 - 9,8 -9,8 -9,8
TOTALE - - -139,8 -79,3 -79,3 -79,3

Articolo 5.
(Rivalutazione sostitutiva immobili).

        All'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «con la misura del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili» sono sostitute dalle seguenti: «con la misura del 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili».
        Le modifiche proposte riducono le aliquote dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione ed il riallineamento volontario dei valori contabili degli immobili non merce (dal 7 per cento al 3 per cento per gli immobili ammortizzabili, dal 4 per cento all'1,5 per cento per quelli non ammortizzabili).
        Ai fini della stima degli effetti di gettito si evidenzia che sono state utilizzate come base di partenza la metodologia e le ipotesi contenute nella relazione tecnica al provvedimento originario, integrata dalla relazione tecnica all'emendamento approvato in sede di conversione del provvedimento: in particolare, per quanto concerne il tasso di adesione, si incrementa di un ulteriore 60 per cento la stima dell'importo originario interessato in considerazione del fatto che la normativa proposta è più appetibile, stante la riduzione delle aliquote dell'imposta sostitutiva.
        L'andamento del gettito secondo la normativa proposta è pertanto il seguente: in considerazione di quanto sopra esposto, si stima un gettito da imposta sostitutiva da rivalutazione pari a circa (2,1 + 0,54) x 1,33 x 1,6 x 3 per cento + (0,68 + 0,3) x 1,33 x 1,6 x 1,5 per cento = 199,8 milioni di euro.
        Si ricorda che le disposizioni in oggetto consentono altresì di affrancare, dietro pagamento di una imposta sostitutiva del 10 per cento, le riserve vincolate del saldo attivo di rivalutazione (al netto della imposta sostitutiva), consentendo pertanto la distribuzione delle stesse sotto forma di dividendi senza ulteriori aggravi di imposta.
        In base ai dati del quadro RY di UNICO 2006 società di capitali si è constatato che i contribuenti non IAS hanno affrancato circa il 35 per cento del saldo attivo. Ne consegue una stima di maggiore gettito da imposta sostitutiva al 10 per cento pari a circa [(2,1 + 0,54) x 1,33 x 1,6 x 97 per cento + (0,68 + 0,3) x 1,33 x 1,6 x 98,5 per cento] x 35 per cento x 10 per cento = 262,6 milioni di euro.
        Di cassa, ipotizzando che sia interessato alla rateizzazione il 50 per cento di tali importi (462,4 milioni di euro), si ottiene una stima di gettito pari a circa 308,3 milioni di euro nel 2009, a 79,4 milioni di euro nel 2010 e a 81,7 milioni di euro nel 2011 (tenuto altresì conto degli interessi sulle rate successive alla prima).
        Per quanto concerne gli effetti negativi di gettito si evidenzia che sugli immobili strumentali, assumendo un periodo medio di ammortamento di quindici anni, si ottiene, a partire dal periodo di imposta 2013, una perdita di gettito IRES/IRPEF di circa 103 milioni di euro e di gettito IRAP di circa 14,6 milioni di euro.
        Di seguito, pertanto, si riporta l'andamento del gettito di competenza, in milioni di euro:

COMPETENZA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Imposta sostitutiva + 462,4 - - - - -
IRES/IRPEF (plusv. ed ammortamenti) - - - - - -103,0
IRAP (ammortamenti) - - - - - -14,6
TOTALE + 462,4 - - - - -117,6

        L'andamento del gettito di cassa è il seguente (in milioni di euro):

CASSA 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Imposta sostitutiva + 308,3 + 79,4 + 81,7 - - -
IRES/IRPEF (plusv. ed ammortam.) - - - - - -180,2
IRAP (ammortamenti) - - - - - -27,0
Totale legislazione proposta + 308,3 + 79,4 + 81,7 - - -207,2
Totale RT originaria emendata + 304,0 + 78,3 + 80,6 - - -129,5
DIFFERENZA risp. legisl. vigente + 4,3 + 1,1 + 1,1 - - -77,7

Art. 7.
(Controlli fiscali).

        La stima del gettito potenziale muove dalla considerazione dei dati relativi alle compensazioni effettuate nel biennio 2007-2008 per il pagamento di imposte, contributi ed altre somme dovute mediante l'utilizzo di crediti IVA, IRPEG, IRAP, IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF e tiene conto di quella correlata all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
        Tale ultima stima si basava sull'incidenza delle misure introdotte in relazione alla stima dei crediti inesistenti che, approssimata per difetto, è pari a circa il 5 per cento delle compensazioni a rischio (circa 1.000 milioni di euro rispetto ai circa 23.000 milioni di euro) e quantificava una contrazione del fenomeno, con effetti di maggior gettito (da minori compensazioni che determinano maggiori versamenti), prudenzialmente stimata in via crescente nel triennio 2009, 2010 e 2011 in 110 milioni di euro (10 per cento) per il 2009, in 165 milioni di euro (15 per cento) per il 2010 e in 220 milioni di euro (20 per cento) dal 2011.
        Le nuove disposizioni, prevedendo l'intensificazione dei controlli (grazie alle risorse rese disponibili per effetto della disposizione di cui al comma 1) e più incisive misure sanzionatorie, consentono di stimare una ulteriore contrazione del fenomeno in parola, prudenzialmente stimabile in misura limitata in prima battuta, e progressivamente assai più consistente fino a raggiungere complessivamente oltre il 50 per cento nel 2012 (circa 530 milioni di euro).
        Il maggior gettito prevedibile ammonterebbe quindi a circa 10 milioni di euro per il 2009, a circa 100 milioni di euro per il 2010, a circa 200 milioni di euro per il 2011 e a circa 310 milioni di euro dal 2012.
        Per quanto attiene alla copertura finanziaria, si segnala che le relative previsioni di spesa sono subordinate all'acquisizione in entrata delle disponibilità relative ai residui conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, secondo le modalità evidenziate nel seguente prospetto riassuntivo delle modalità di copertura degli oneri netti recati dal provvedimento, fino al 2013.

     
Saldo netto da finanziare
Fabbisogno-indebitamento netto
      2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
totale oneri netti da coprire
(compreso f. garanzia art. 8, comma 2)
    -382,0 -311,0 -405,8 -404,3 -308,4 -371,0 -311,0 -405,8 -404,3 -308,4
Copertura:                        
Revoche L. 488/1992 Residui cap. 7420/mise S K -99,5                  
Revoche L. 488/1992 Residui cap. 7342/mise S K -833,5                  
LF n. 296/2006
art. 1, comma 1121
Fondo mobilità
sostenibile
S K 11,0         3,0 4,0 4,0    
LF n. 296/2006
art. 1, comma 890
Distretti produttivi S K 50,0         50,0        
totale residui da versare:     -933,0                  
  Versamento all'entrata
residui mise
E Ext 311,1                  
  Utilizzo contabilità
speciale fino al 2012
E Ext   211,0 215,0 95,9   311,1 211,0 214,6 95,9  
  Versamenti entrata fino
al 2012 + rid.aut.spesa
S K 372,1 211,0 215,0 95,9   364,1 215,0 219,0 95,9  
articolo 7, comma 3 controlli fiscali -
minori rimborsi
S c 10,0 100,0 200,0 310,0 310,0          
  controlli fiscali -
minori rimborsi
E T           10,0 100,0 200,0 310,0 310,0
  Saldo (oneri-copertura)     0,0 0,0 -9,2 -1,6 -1,6 -3,1 -4,0 -13,2 -1,6 -1,6

        Ai fini del prospetto di copertura, non è stato considerato il maggior gettito dell'IPT, che non ha effetti in termini di saldo netto e non viene evidenziato in termini di indebitamento e di fabbisogno.
        Ciò premesso, l'utilizzazione delle suddette somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente sul capitolo 7420 e sul capitolo 7342, tiene conto di quanto

previsto, tra l'altro, dall'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, che ha previsto revoche di economie delle suddette agevolazioni di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992.
        Pertanto, si considera la possibilità del riutilizzo di dette risorse, nel rispetto degli effetti già stimati per ciascun anno per la medesima norma di provenienza (in particolare con l'articolo 11 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009) che per il primo anno è valutabile in circa un terzo della spesa autorizzata (311,1 milioni di euro).
        In tale senso, nell'anno 2009, la quota di tali risorse non destinata alla copertura degli oneri recati nel medesimo esercizio, valutata in circa 621,9 milioni di euro (circa i restanti due terzi delle disponibilità), viene versata su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nei successivi anni 2010, 2011, 2012 e 2014, seguendo il richiamato profilo di cassa del possibile riutilizzo delle risorse revocate.
        Per quanto riguarda il maggior onere previsto per il 2014, si ritiene possibile utilizzare parte delle disponibilità non utilizzate ai fini della copertura nel 2010 (100 milioni di euro), relative ai richiamati residui, prevedendo di posticipare al 2014 quota dei predetti versamenti all'entrata, al fine di compensare gli effetti valutati in termini di minori accertamenti di entrate, recati dalla modifica delle aliquote sull'imposta sostitutiva per la rivalutazione di immobili (77,8 milioni di euro).
        Le restanti modalità di copertura attengono, rispettivamente, all'introduzione di ulteriori misure di impulso dell'utilizzo di strumenti per la tutela dei crediti tributari, i cui effetti sono recati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del presente decreto, nonché, quanto a 61 milioni di euro complessivi per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 890 e 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
        Infine, si segnala che l'articolo 8, comma 2, destina al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1997 le disponibilità sulla contabilità speciale, pari a 80,5 milioni di euro per l'anno 2010 e a 95,9 milioni di euro per l'anno 2012, nonché le ulteriori risorse che saranno reperite a seguito di nuove revoche delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, al fine di dare attuazione all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, anche se con una diversa tempistica.
        Resta fermo il limite complessivo di 450 milioni di euro previsto dal predetto articolo 11 del decreto-legge n. 185 del 2008, compatibilmente con gli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto. Pertanto, da tale disposizione si ritiene che non derivino effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.

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Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

    
(omissis)

        Articolo 6-bis. - (Distretti produttivi e reti d'imprese).

(omissis)

        2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene di fornitura, quali libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni concernenti i distretti produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali.

(omissis)

    

Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

        Articolo 1.

(omissis)

        368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni:

            a) fiscali:

                1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti alla effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, delle legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;

                2) rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri;

(omissis)

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(omissis)

Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capo IV
CONFERIMENTI AI COMUNI E SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

        Articolo 23. - (Conferimento di funzioni ai comuni).

        1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
        2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
        3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive.

(omissis)

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

(omissis)

        Articolo 15. - (Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili).

(omissis)

        20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.

(omissis)

Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

        Articolo 27. - (Accertamenti).

(omissis)

        18. L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.


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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2009.

Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale del settore industriale e in particolare del comparto automobilistico, anche in relazione all'importanza di questi settori nel sistema produttivo nazionale ed ai riflessi di carattere occupazionale sulle famiglie e sulle imprese;

        Ritenuta la necessità di collocare in un quadro unitario le disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e di salvaguardia ambientale;

        Considerate, altresì, le particolari ragioni di urgenza, connesse con la contingente situazione economico-finanziaria delle imprese e del loro indotto e con la necessità di sostenere la domanda di beni durevoli, di favorirne il ricambio con finalità di carattere ambientale e di assicurare obiettivi di rilancio occupazionale;

        Rilevata, infine, l'esigenza di potenziare le misure fiscali e finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto e dalle linee guida per le politiche nazionali di riduzione delle emissioni di gas-serra;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici).

        1. Fermo restando le misure incentivanti di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro5» che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio, è concesso un contributo di euro 1500.
        2. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», è concesso un contributo di euro 2500.
        3. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è aumentato di 1500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.
        4. Per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è incrementato fino ad euro 4000. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 2.
        5. In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è concesso un contributo di euro 500.
        6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.
        7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano, nei limiti della disponibilità prevista dal comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come ulteriormente incrementata dal comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
        8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
        9. Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
        10. Il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.
        11. Al fine di diminuire le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, è stabilito, nel limite di spesa per l'anno 2009 di 11 milioni di euro, un finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, omologati secondo il decreto del Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, e che garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiori al 90 per cento, su veicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) di categoria N3 ed M3 di classe euro 0, euro 1, euro 2 proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità attraverso l'impiego di veicoli appartenenti alle suddette categorie.
        12. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 è finalizzato alla concessione di contributi per l'installazione dei dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11.
        13. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 12 sono regolate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con appositi provvedimenti emanati entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano prioritariamente le risorse alle aziende di cui al comma 12 che effettuano servizio nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
        14. I contributi di cui al comma 12 sono concessi in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione del dispositivo per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11 e comunque in misura non superiore a 1.000 euro per ciascun dispositivo.
        15. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 è ripartito, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico.
        16. I contributi di cui al comma 12 non sono cumulabili con altri contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.
        17. L'erogazione del finanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, come ripartito ai sensi del comma 15, è subordinata alla notifica da parte della regione o della provincia autonoma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di misure di riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore della mobilità, vigenti al momento dell'erogazione del finanziamento stesso.

Articolo 2.
(Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici).

        1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1o luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
        2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.
        3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto; nel protocollo sono definiti gli impegni assunti in ordine alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, alle modalità con le quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con fornitori e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonché allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.

Articolo 3.
(Distretti produttivi e reti di imprese).

        1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono soppresse.
        2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            «a) fiscali:

                1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;

                2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;

                3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;

                4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;

                5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le disposizioni che seguono;

                6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

                7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;

                8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;

                9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

                10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

                11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;

                12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

                13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

                14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;

                15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato;».

        3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».
        4. Dall'attuazione del comma 1, nonché dell'articolo 1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati dal presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

Articolo 4.
(Aggregazione tra imprese).

        1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate nell'anno 2009, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
        2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'anno 2009, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
        3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei commi precedenti è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.
        4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.
        5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
        6. La società risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
        7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 6, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

Articolo 5.
(Rivalutazione sostitutiva immobili).

        1. All'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «con la misura del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili» sono sostitute dalle seguenti: «con la misura del 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili».

Articolo 6.
(Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali).

        1. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalità per favorire l'intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'articolo 1.

Articolo 7.
(Controlli fiscali).

        1. Il controllo delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, fruite in sede di liquidazione o autoliquidazione dell'imposta principale, è eseguito sulla base di criteri selettivi approvati con atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che tengono conto di specifiche analisi di rischio circa l'indebito utilizzo delle agevolazioni medesime. La conseguente maggiore capacità operativa per l'Agenzia delle entrate viene destinata all'esecuzione di specifici controlli volti al contrasto dell'utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
        2. Al comma 18 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «È punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.».
        3. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 10 milioni di euro per l'anno 2009, di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Articolo 8.
(Copertura finanziaria).

        1. Ai maggiori oneri derivanti dal presente decreto, valutati rispettivamente in euro 382 milioni per l'anno 2009, euro 230,5 milioni per l'anno 2010, euro 405,8 milioni di euro per l'anno 2011, euro 308,4 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013 ed euro 386,2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede:

            a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni di euro per l'anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzazione delle somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, quantificate in euro 933 milioni complessivi, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente quanto ad euro 99,5 milioni sul capitolo 7420 e quanto ad euro 833,5 milioni sul capitolo 7342. A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro è versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni di euro è versata su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro. Una quota delle somme riversate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente pari a 80,5 milioni di euro nell'anno 2010 e 95,9 milioni di euro nell'anno 2012 è riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di cui al comma 2 del presente articolo;

            b) quanto ad euro 10 milioni di euro per il 2009, 100 milioni di euro per l'anno 2010, 200 milioni di euro per l'anno 2011 ed euro 308,4 milioni dall'anno 2012, in relazione agli interventi previsti ai sensi dell'articolo 7;

            c) quanto a 49.955.833 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

            d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        2. Conseguentemente all'utilizzo delle risorse provenienti dalle revoche disposto dal comma 1, lettera a) del presente articolo, il rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assicurato con gli importi di 80,5 milioni di euro e di 95,9 milioni di euro riassegnati, rispettivamente, negli anni 2010 e 2012 ai sensi del comma 1, lettera a), ultimo periodo, nonché con le ulteriori disponibilità accertate a seguito di revoche disposte dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il limite complessivo di 450 milioni di euro previsto dal predetto articolo 11 compatibilmente con gli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Articolo 9.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 10 febbraio 2009.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Scajola, Ministro dello sviluppo economico.
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.


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