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PDL 2024

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2024


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LIVIA TURCO, ARGENTIN, BINETTI, BOSSA, BURTONE, CALGARO, D'INCECCO, GRASSI, LENZI, MIOTTO, MOSELLA, MURER, PEDOTO, SBROLLINI, BERRETTA, BOCCI, BOFFA, BORDO, BRANDOLINI, BUCCHINO, CARELLA, MARCO CARRA, CIRIELLO, CODURELLI, COLOMBO, COSCIA, DAL MORO, D'ANTONA, DE BIASI, DUILIO, FARINONE, FERRANTI, FERRARI, FIANO, FLUVI, FRANCESCHINI, GARAVINI, GHIZZONI, GINEFRA, GNECCHI, GRAZIANO, LAGANÀ FORTUGNO, LARATTA, LOLLI, LOVELLI, MADIA, MANTINI, MARANTELLI, MARCHI, MARCHIONI, PIERDOMENICO MARTINO, MATTESINI, MAZZARELLA, MELANDRI, GIORGIO MERLO, MIGLIOLI, MOGHERINI REBESANI, MOTTA, NARDUCCI, OLIVERIO, MARIO PEPE (PD), PIZZETTI, POMPILI, QUARTIANI, RAMPI, REALACCI, ROSSA, SAMPERI, SANI, SCHIRRU, SERENI, SERVODIO, TIDEI, TRAPPOLINO, TULLO, VANNUCCI, VIOLA, ZACCARIA, ZAMPA, ZUCCHI

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare

Presentata il 17 dicembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Dall'indagine campionaria «Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari» condotta dall'ISTAT emerge che in Italia 2.609.000 persone (pari al 4,8 per cento della fascia di popolazione con più di sei anni) sono affette da forme di disabilità. Considerando anche le 190.134 persone residenti nei presìdi socio-sanitari si giunge pertanto ad una stima complessiva di poco meno di 2.800.000 persone. Questa stima si basa su un criterio molto restrittivo, secondo cui vengono considerate persone con disabilità unicamente quelle che nel corso dell'intervista hanno riferito una totale mancanza di autonomia per almeno una funzione essenziale della vita quotidiana. Se invece consideriamo in generale le persone che hanno manifestato una apprezzabile difficoltà nello svolgimento di queste funzioni la stima sale allora a 6.606.000 persone, pari al 12 per cento della popolazione: un dato, questo, in linea con quello rilevato nei principali Paesi industrializzati. Sfuggono tuttavia le persone che, soffrendo di una qualche forma di disabilità non fisica ma mentale, sono in grado di svolgere tali attività essenziali, e tutti i bambini fino ai cinque anni, in quanto lo strumento utilizzato non è idoneo a fornire indicazioni utili per questa fascia di popolazione.
      È stimato che il fenomeno della disabilità interessi in complesso all'incirca il 15 per cento delle famiglie italiane. Per il disabile il sostegno familiare rappresenta da sempre la più efficace e completa delle soluzioni ai bisogni assistenziali e ai problemi dell'integrazione sociale: ben il 68,2 per cento degli aiuti ricevuti dai disabili proviene infatti da parenti più o meno stretti. Una situazione simile, tuttavia, rischia di produrre situazioni di netto svantaggio per tutti i membri della famiglia, che spesso, per accudire ed assistere il disabile convivente, riducono la quantità di tempo dedicata al lavoro, con una conseguente riduzione del reddito, oppure decidono di affidarsi a quelle figure che ormai da tempo rappresentano la prima fonte di sostegno ed assistenza per gli individui non più autosufficienti: le cosiddette badanti.
      L'elemento che da sempre preoccupa maggiormente i genitori di persone disabili riguarda il «dopo», il momento in cui essi diventeranno anziani e non potranno più assistere un figlio che non è in grado di far fronte autonomamente alle necessità della vita quotidiana e soprattutto il momento in cui i genitori non ci saranno più e il figlio disabile dovrà trovare chi lo assiste. Si tratta di una preoccupazione che riguarda i genitori quanto gli stessi figli disabili e che talvolta li può gettare nello scoramento e in gesti davvero estremi. Un caso di cronaca che è avvenuto a Roma ben rappresenta quale disperazione può prendere queste persone a fronte di un'improvvisa mancanza del loro primo ed unico punto di riferimento, la famiglia e i genitori: un ragazzo di una trentina d'anni, rimasto invalido da dieci anni in seguito ad un grave incidente stradale che lo aveva enormemente segnato anche da un punto di vista psicologico e da cui non era più stato in grado di riprendersi, di fronte alla morte del padre avvenuta in casa per un malore, non ha avuto la forza di andare avanti e l'idea di affrontare il futuro e di continuare a vivere senza la persona che lo accudiva e gli stava accanto lo ha gettato in una disperazione tale da spingerlo al suicidio.
      A fronte di una situazione simile, questa proposta di legge vuole essere una mano teso da parte dello Stato nei confronti di chi si trova a vivere in queste condizioni, per fare in modo che nessuno possa dire di essere rimasto solo. L'ansia che attanaglia i genitori e i figli per il «dopo» rappresenta senza dubbio uno problema enorme, che merita delle risposte chiare e nette, senza le quali le famiglie mostrano comprensibilmente un crescente atteggiamento di sfiducia, distacco e antagonismo nei confronti dei servizi. Tutto questo genera solamente tensioni, chiusure, regressioni e una forzata ricerca di soluzioni individuali che spesso si rivelano non adeguate, costose e a volte del tutto negative. L'obiettivo è dunque quello di finanziare una serie di progetti organizzati e gestiti da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e associazioni di volontariato senza finalità di lucro che abbiano l'obiettivo di fare in modo che il disabile possa essere assistito rimanendo nella propria abitazione, oppure che venga progressivamente inserito in comunità-familiari o case-famiglia, creando pertanto un percorso che si concluderà nel momento in cui avverrà la definitiva scomparsa dei genitori.
      Con questa proposta di legge vogliamo andare incontro alle necessità quotidiane, alle ansie ed ai timori di milioni di persone la cui vita è toccata dal fenomeno della disabilità. A milioni di persone che da tempo aspettano risposte chiare e concrete vogliamo lanciare questo semplice messaggio di speranza.
      La presente proposta si compone di otto articoli.
      L'articolo 1 prevede l'istituzione del «Fondo per l'assistenza alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare».
      L'articolo 2 individua, quali finalità del Fondo, il finanziamento: di programmi di intervento svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro volti alla cura e all'assistenza di persone affette da grave disabilità prive del sostegno familiare; di piani di apprendimento volti al recupero delle capacità di gestione della vita quotidiana; di progetti volti alla creazione di case-famiglia e famiglie-comunità, con particolare riferimento agli oneri relativi all'acquisto, alla locazione e alla ristrutturazione di immobili e delle apparecchiature volte alla loro messa in opera.
      L'articolo 3 disciplina il funzionamento del Fondo, prevedendo l'adozione di un decreto, entro il 31 dicembre di ogni anno, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, con cui si ripartiscono le risorse del Fondo tra le regioni. Il decreto dovrà altresì contenere i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti, la disciplina della loro eventuale revoca e, soprattutto, le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte.
      L'articolo 4 prevede la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sul territorio nazionale in riferimento alle prestazioni previste dalla proposta di legge.
      L'articolo 5 ha l'obiettivo di garantire la più ampia partecipazione al progetto, attraverso l'avvio, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di una campagna informativa in collaborazione con le autonomie territoriali, le aziende sanitarie regionali e locali e le aziende ospedaliere.
      L'articolo 6 apporta modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nella parte riguardante le erogazioni liberali a favore dei disabili gravi.
      L'articolo 7 prevede la copertura finanziaria, attraverso uno stanziamento di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2009.
      L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore della legge.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge prevede misure di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave che siano prive del sostegno familiare, in quanto prive del nucleo familiare o con famiglie sprovviste di mezzi economici e sociali per assisterle.

Art. 2.
(Istituzione Fondo per l'assistenza alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare).

      1. Nel rispetto degli articoli 3, 38, 117, secondo comma, lettera m), e 119 della Costituzione e in attuazione dei princìpi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone affette da disabilità grave, prive del sostegno familiare, è istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il «Fondo per l'assistenza alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare», di seguito denominato «Fondo».
      2. Ai sensi della presente legge, per soggetti con disabilità grave si intendono i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la cui situazione di gravità sia accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992.

Art. 3.
(Finalità del Fondo).

      1. Al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

          a) finanziamento di programmi di intervento, svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone affette da disabilità grave, volti alla cura e all'assistenza di tali persone;

          b) sviluppo di piani di apprendimento o di recupero di capacità di gestione della vita quotidiana in vista del momento in cui la famiglia non sarà più in grado di assistere le persone affette da disabilità grave;

          c) finanziamento di progetti volti alla creazione di famiglie-comunità e di case-famiglia in cui inserire progressivamente le persone affette da disabilità grave, in vista della graduale sollevazione della famiglia dall'impegno dell'assistenza, con particolare riferimento agli oneri di acquisto, locazione e ristrutturazione degli immobili necessari per l'apertura delle suddette strutture nonché agli oneri di acquisto e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento delle strutture stesse, arredamento compreso.

Art. 4.
(Funzionamento del Fondo).

      1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni.
      2. I decreti di cui al comma 1 definiscono i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

Art. 5.
(Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio).

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Art. 6.
(Campagne di informazione).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede ad avviare una campagna informativa presso le aziende sanitarie locali, gli ospedali, i consultori, tra i medici di medicina generale e nelle farmacie al fine di divulgare la conoscenza della presente legge.

Art. 7.
(Agevolazioni fiscali in favore di programmi di intervento per la tutela delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare).

      1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante detrazioni per oneri, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

      «1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano privi di un'adeguata assistenza, effettuate mediante assegno circolare o bancario, bonifico o carta di credito».

      2. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante deducibilità di oneri di utilità sociale, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente:

      «o-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.500 euro o al 3 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano privi di un'adeguata assistenza».

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede, per gli anni 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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