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PDL 1589

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1589


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LIVIA TURCO, VIOLA

Disciplina del rapporto tra uomo e cane per la prevenzione delle morsicature e la gestione dei cani ad aggressività non controllata

Presentata il 31 luglio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni gravi episodi di aggressione alle persone, in particolare ai soggetti più vulnerabili quali i bambini, da parte di cani ad aggressività non controllata hanno reso necessaria, dal dicembre 2001, l'emanazione di provvedimenti con carattere d'urgenza (ordinanze) allo scopo di prevenire tali fenomeni.
      Con la presente proposta di legge, recante «Disciplina del rapporto tra uomo e cane per la prevenzione delle morsicature e la gestione dei cani ad aggressività non controllata», si mira a regolamentare con un atto normativo stabile il rapporto tra uomo e cane al fine di prevenire e di ridurre il rischio di episodi di morsicature e, quindi, di tutelare l'incolumità pubblica e nello stesso tempo migliorare le condizioni di benessere del cane stesso.
      Nella presente proposta di legge sono stati ripresi i contenuti dell'ordinanza del Ministro della salute 12 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007 e recante «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani» (riprodotta, quasi interamente, dall'ordinanza del Ministro della salute 14 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2008), includendo anche numerosi altri aspetti che incidono sul complesso rapporto tra uomo e cane.
      In particolare sono state previste disposizioni riguardanti il possesso responsabile dei cani da parte dei proprietari o dei detentori di tali animali, ribadendo, tra l'altro, l'obbligo di identificazione del cane e di registrazione nell'anagrafe canina, già sancito attraverso altre norme; sono stati disciplinati l'allevamento, il commercio e l'addestramento dei cani relativamente agli aspetti che potrebbero avere un'influenza sull'aggressività non controllata e quindi sugli episodi di morsicatura. Sono state, inoltre, stabilite e riaffermate regole precise per l'importazione dei cani ed è stata regolamentata la detenzione degli stessi nei canili sanitari e nei rifugi al fine di agire ad ampio raggio nella prevenzione dei fenomeni di aggressione da parte di cani con disturbi comportamentali.
      Al fine di migliorare la convivenza con l'uomo sono state indicate le corrette regole di gestione del cane e sono stati previsti appositi corsi di formazione per migliorare la conoscenza dell'etologia e del comportamento canini per tutti coloro che detengono i cani a qualunque titolo (proprietari, allevatori, addestratori, commercianti).
      Per i cani morsicatori dichiarati ad aggressività non controllata sono stati previsti dei percorsi di valutazione e di rieducazione, nonché l'obbligo di segnalazione nell'anagrafe canina.
      I criteri e i parametri per la valutazione e la classificazione del rischio dei cani ad aggressività non controllata, per l'individuazione dei percorsi di rieducazione e delle caratteristiche dei corsi di formazione saranno successivamente indicati con apposito decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
      È inoltre prevista l'istituzione presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, di un Comitato nazionale di valutazione e di controllo, con il compito di monitorare e valutare i dati riguardanti le morsicature e quelli relativi ai cani dichiarati ad aggressività non controllata, anche al fine della revisione dell'elenco delle razze riportate in allegato alla presente proposta di legge.
      Il testo della presente proposta di legge è stato discusso con un gruppo di lavoro costituito dai rappresentati delle regioni e province autonome e dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allo scopo di condividerne i contenuti; successivamente si è tenuto un incontro con le associazioni dei medici veterinari e di quelle animaliste più rappresentative. La presente proposta di legge si compone di diciassette articoli e dell'allegato A, che disciplinano le seguenti tematiche:

          articolo 1 (Finalità), con tale articolo si individua l'obiettivo della legge, ovvero stabilire le regole per la corretta convivenza tra le persone e i cani per la tutela dell'incolumità pubblica;

          articolo 2 (Definizioni), in tale articolo vengono riportate le definizioni necessarie per l'applicazione della legge;

          articolo 3 (Princìpi fondamentali), questo articolo riporta i principali divieti mediante i quali sono tutelati la salute e la sicurezza delle persone nonché il benessere dei cani. In particolare viene fatto un richiamo alla legge n. 281 del 1991 e all'accordo 6 febbraio 2003, tra lo Stato, le regioni e le province autonome recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003, relativamente al divieto di detenzione di cani senza le prescritte identificazione e registrazione nell'anagrafe canina. Con questo articolo è riconosciuta valida, ai fini della registrazione nell'anagrafe canina, l'iscrizione dei cani al Libro genealogico del cane di razza tenuto dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) a condizione che l'identificazione avvenga ad opera di un medico veterinario e che vi sia un preventivo accordo con le autorità regionali di competenza. Rivestono un ruolo di particolare rilevanza il divieto di addestramento e di selezione dei cani intesi ad esaltare l'aggressività e il divieto di sottoporre gli animali al doping. Sono inoltre vietati gli interventi di conchetomia (taglio delle orecchie) e di recisione delle corde vocali per scopi diversi da quelli terapeutici.
      Relativamente al taglio della coda è stato concordato con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concedere un periodo transitorio, individuato in tre anni, durante il quale tale intervento è ancora consentito per i cani appartenenti a razze riconosciute dalla Federazione cinologica internazionale (FCI) con caudomia prevista dallo standard. In tale periodo transitorio l'ENCI, oltre ad adeguare i disciplinari di razza, nel senso di non discriminare in fase di valutazione i soggetti non amputati rispetto a quelli amputati, dovrà elaborare una relazione tecnico-scientifica e di impatto, sulla base della quale saranno assunte successive determinazioni da parte dei Ministeri interessati;

          articolo 4 (Doveri e responsabilità del detentore), l'articolo richiama alle responsabilità civili e penali assunte dal detentore di cani e stabilisce i principali doveri dello stesso al fine di garantire, da una parte, il benessere e lo stato di salute del cane (assicurandogli cibo, acqua, libertà di movimento, ricovero adeguato, igiene ambientale e controllo della riproduzione) e, dall'altra parte, la tutela dell'incolumità delle persone. A tale scopo si rende obbligatorio l'uso contestuale del guinzaglio e della museruola per le razze e per i tipi genetici riportati in allegato e per tutti i cani riconosciuti ad aggressività non controllata, oltre che nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto, anche nelle vie e nei luoghi aperti al pubblico. Tuttavia sono esentati da tale obbligo i cani addestrati come guida per non vedenti o i non udenti e quelli che, pur appartenendo alle suddette razze o tipi genetici, abbiano superato un apposito corso con il rispettivo detentore. Viene infine mantenuto l'obbligo, già previsto dalle ordinanze emanate in materia, della stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi sia per i cani appartenenti alle razze elencate nell'allegato A, che per quelli ad aggressività non controllata indipendentemente dalla razza stessa;

          articolo 5 (Attività di prevenzione, controllo e servizio al cittadino), l'articolo prevede che presso i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, delle regioni e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sia garantito un livello organizzativo e di coordinamento per le attività di prevenzione, tutela e controllo delle popolazioni di animali da compagnia;

          articolo 6 (Valutazione e rieducazione dei cani), con questo articolo è sancito l'obbligo di segnalazione al servizio veterinario territorialmente competente dei casi di morsicatura e di aggressione da parte di cani al fine di consentire un'appropriata valutazione comportamentale dei soggetti morsicatori e di prevedere, se necessario, un adeguato percorso di rieducazione per cani dichiarati ad aggressività non controllata. L'obbligo di un percorso di rieducazione prevede la partecipazione del detentore del cane affinché questi acquisisca la capacità di gestione e di controllo del proprio animale. Il Ministro del lavoro, dalla salute e delle politiche sociali con apposito decreto, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, stabilirà i criteri necessari alla valutazione ed individuerà i percorsi di rieducazione dei cani al fine di ottenere l'uniformità dell'applicazione della norma sul territorio nazionale;

          articolo 7 (Registrazione all'anagrafe canina nazionale), questo articolo prevede che il servizio veterinario territorialmente competente segnali nella banca dati dell'anagrafe canina regionale, raccordata con quella nazionale, i cani ad aggressività non controllata, gli episodi di morsicatura e i risultati della valutazione del rischio;

          articolo 8 (Comitato nazionale di valutazione e di controllo), con questo articolo è istituito presso la citata Direzione generale dalla sanità animale e del farmaco veterinario un Comitato nazionale deputato a monitorare e a valutare i casi di morsicatura relativi a cani ad aggressività non controllata, anche allo scopo di una revisione dell'elenco delle razze e dei tipi genetici elencati nell'allegato A;

          articolo 9 (Elenco delle razze), l'articolo stabilisce che l'elenco delle razze e dei tipi genetici soggetti a maggiori restrizioni può essere modificato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

          articolo 10 (Obbligo della formazione), l'articolo prevede che le regioni e le province autonome mettano in atto sistemi di valutazione dei cani morsicatori e percorsi di rieducazione per i cani ad aggressività non controllata e per i relativi detentori; inoltre tali enti dovranno prevedere idonei corsi di formazione per tutti i soggetti interessati (allevatori, educatori cinofili, commercianti di animali) e campagne di informazioni, sulla base dei criteri indicati con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui all'articolo 6, comma 5;

          articolo 11 (Norme per gli allevatori), con questo articolo è regolamentata l'attività di allevamento, stabilendo che chiunque intenda intraprendere tale attività deve frequentare un apposito corso di formazione. Inoltre sono imposti i divieti di selezione, di incrocio e di riproduzione dei tipi genetici elencati nell'allegato A e di incrocio tra le razze di cui all'allegato stesso. Per quanto riguarda l'allevamento di tali razze, esso è consentito esclusivamente ad allevatori iscritti nell'apposito registro tenuto dall'ENCI; che sono tenuti a partecipare a un apposito corso organizzato dallo stesso ENCI sulla base di linee guida emanate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

          articolo 12 (Norme per gli educatori e addestratori cinofili), anche per gli educatori cinofili è prevista una specifica formazione, attraverso la quale gli stessi devono acquisire cognizioni per la prevenzione delle aggressioni. Questo articolo prevede, inoltre, che l'addestramento dei cani per i disabili e per la pet-terapy sia effettuato da persone specificatamente formate da enti o da istituzioni riconosciuti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

          articolo 13 (Commercio e importazione di cani), l'articolo disciplina sia l'attività commerciale di vendita di animali da compagnia, che le importazioni di cani; chiunque esercita l'attività di vendita deve acquisire cognizioni minime di gestione degli animali attraverso i corsi previsti all'articolo 10. In merito alle importazioni, l'articolo richiama al rispetto della normativa vigente relativamente all'identificazione e alle certificazioni sanitarie per tutti i cani introdotti a scopi commerciali, nonché alla conformità alle disposizioni della legge circa i divieti di mutilazioni a scopi non terapeutici;

          articolo 14 (Canili e rifugi), questo articolo stabilisce le norme minime che devono essere applicate nei canili sanitari e nei rifugi al fine di prevenire disturbi comportamentali dei cani ospitati e di gestire i cani ad aggressività controllata, inoltre prevede l'applicazione di buone pratiche, finalizzata soprattutto all'affidamento dei cani, nonché un'adeguata formazione del personale addetto alla cura e alla custodia degli animali. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali saranno stabilite le condizioni minime di benessere dei cani ospitati nei canili, nei rifugi e negli allevamenti;

          articolo 15 (Sanzioni), attraverso questo articolo sono quantificate le sanzioni relative alle violazioni delle diverse disposizioni della legge; in particolare la mancata registrazione nell'anagrafe e l'omessa custodia del cane comportano una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 300 e 3.000 euro. Sono considerati più gravi l'addestramento e la selezione intesi a esaltare l'aggressività, la sottoposizione dei cani a doping e gli interventi chirurgici che modificano l'aspetto del cane per fini non terapeutici (taglio delle orecchie, recisione delle corde vocali), pertanto in tali casi sono previste sanzioni più elevate, da 1.000 a 10.000 euro. Il mancato rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 8, relative alla corretta gestione del cane ai fini della convivenza con l'uomo, ivi incluso l'obbligo di polizza assicurativa di responsabilità civile, nonché la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, concernente l'obbligo di rieducazione del cane ad aggressività non controllata, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 200 a 1.000 euro. Gli allevatori, gli educatori cinofili, i commercianti e gli importatori che non rispettano le previsioni di cui agli articoli 11, 12 e 13, quali l'obbligo di idonea formazione, il divieto di riproduzione e di incrocio delle razze e dei tipi genetici elencati nell'allegato A, il divieto di importazioni di cani non identificati, privi delle prescritte certificazioni e non conformi rispetto ai divieti di mutilazione, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 5.000 euro. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e destinate a interventi finalizzati all'attuazione della presente legge;

          articolo 16 (Clausola di invarianza finanziaria), l'articolo prevede che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica;

          articolo 17 (Entrata in vigore), l'articolo stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

          allegato A, riporta l'elenco delle razze e dei tipi genetici soggetti a maggiori restrizioni ed è perfettamente sovrapponibile a quello delle citate ordinanze del Ministro della salute 12 dicembre 2006 e 14 gennaio 2008.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge disciplina la corretta convivenza tra le persone e i cani ai fini della salute pubblica, del benessere animale e della tutela dell'incolumità delle persone, nel quadro di promozione di azioni di prevenzione veterinaria esercitate dal Sevizio sanitario nazionale.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si definisce:

          a) cane ad aggressività non controllata: il cane che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore dello stesso cane;

          b) cane ben socializzato: il cane che interagisce in modo equilibrato con i propri consimili, con gli altri animali e con l'uomo;

          c) detentore: chiunque detiene un cane o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene;

          d) allevamento di cani: la detenzione di cani, anche ai fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici o a trenta cuccioli per anno;

          e) commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività economica, quale, tra le altre, gli esercizi commerciali di vendita di animali, le pensioni per animali e le attività di toelettatura e di addestramento di animali a fini di lucro;

          f) educazione e addestramento cinofili: qualsiasi attività che promuove una buona socializzazione del cane ai fini di un'equilibrata interazione con i propri consimili, con gli altri animali e con l'uomo.

Art. 3.
(Princìpi fondamentali).

      1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali e la tutela della salute e dell'incolumità pubbliche sono vietati:

          a) la detenzione dei cani, a qualsiasi titolo, senza l'identificazione effettuata da un medico veterinario e la conseguente registrazione all'anagrafe canina, ai sensi della normativa vigente. Ai fini della registrazione nell'anagrafe canina è riconosciuta valida l'iscrizione al Libro genealogico del cane di razza, tenuto dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI); in tale caso l'identificazione operata per l'iscrizione, effettuata esclusivamente da un medico veterinario, è considerata equivalente a quella prevista dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, e dall'accordo, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stipulato il 6 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003 e recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003, e l'ENCI provvede a trasmettere all'anagrafe canina regionale, secondo le modalità concordate con le autorità regionali di competenza, le informazioni sui cani identificati;

          b) lasciare incustodito in luogo pubblico o aperto al pubblico il cane di cui si è detentore o non adottare tutte le misure adeguate a impedirne la fuga o a garantirne il controllo;

          c) l'addestramento inteso a esaltare l'aggressività dei cani, nonché l'addestramento con metodi di coercizione violenta, compreso l'uso di collari elettrici o di altri strumenti atti a determinare scosse o impulsi elettrici;

          d) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di esaltarne l'aggressività;

          e) la sottoposizione di cani a doping, come definito dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

          f) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, e in particolare:

              1) il taglio delle orecchie;

              2) la recisione delle corde vocali.

      2. Il taglio della coda è consentito esclusivamente per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla Federazione cinologica internazionale (FCI) con caudotomia prevista dallo standard della medesima Federazione. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministero della politiche agricole alimentari e forestali assumono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinazioni in ordine alla caudotomia, anche sulla base della valutazione di una relazione tecnico-scientifica e di impatto prodotta dall'ENCI che, nelle more, adegua i propri disciplinari prevedendo che non vi siano discriminazioni in fase di valutazione zootecnica tra soggetti amputati e non amputati.
      3. Il taglio della coda e delle orecchie e la recissione delle corde vocali sono consentiti nel caso di interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

Art. 4.
(Doveri e responsabilità del detentore).

      1. I detentori sono responsabili civilmente e penalmente dei danni e delle lesioni provocati dal proprio cane. In particolare devono:

          a) prendere ogni possibile precauzione per impedire la fuga del proprio cane;

          b) garantire la tutela delle persone e di altri animali da aggressioni da parte del proprio cane.

      2. Il detentore è responsabile della salute e dello stato di benessere del proprio cane, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici. In particolare deve:

          a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente;

          b) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico e di socializzazione;

          c) garantirgli un ricovero adeguato;

          d) assicurare l'igiene degli ambienti e degli spazi di dimora del proprio cane e, in particolare, la rimozione quotidiana degli escrementi e dei residui di cibo;

          e) attrezzarsi per rimuovere adeguatamente e tempestivamente gli escrementi del proprio cane nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

          f) gestire l'attività riproduttiva del proprio cane in maniera consapevole, garantendo il benessere dei riproduttori e della cucciolata;

          g) prevenire, nei limiti del possibile, la nascita di cuccioli del proprio cane ai quali non si possa garantire una sicura sistemazione;

          h) adottare misure adeguate a controllare il disturbo a causa dei vocalizzi del proprio animale.

      3. Il detentore ha l'obbligo di:

          a) applicare la museruola o il guinzaglio al proprio cane quando si trova nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, con eccezione degli spazi dedicati ai cani;

          b) applicare la museruola e il guinzaglio al cane condotto nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.

      4. I detentori di cani ad aggressività non controllata e i detentori di cani delle razze e dei tipi genetici elencati nell'allegato A annesso alla presente legge devono applicare sia il guinzaglio che la museruola ai propri cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico.
      5. Gli obblighi di cui al comma 4 non si applicano ai cani per non vedenti o per non udenti, addestrati come cani guida.
      6. Gli obblighi di cui al comma 4 non si applicano, altresì, ai cani appartenenti alle razze e ai tipi genetici elencati nell'allegato A annesso alla presente legge se essi superano, con i rispettivi detentori, i test di uno specifico corso di formazione volto al controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio del cane e della capacità di controllo dell'animale da parte del detentore.
      7. I corsi di cui al comma 6 sono realizzati dall'ENCI per i cani iscritti al Libro genealogico del cane di razza e dalle autorità sanitarie regionali negli altri casi; tali corsi devono comunque sempre prevedere la presenza di almeno un medico veterinario esperto in etologia e in comportamento canino.
      8. I detentori di cani appartenenti a una delle razze o ai tipi genetici elencati nell'allegato A annesso alla presente legge e di cani ad aggressività non controllata hanno l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

Art. 5.
(Attività di prevenzione, controllo e servizio al cittadino).

      1. Presso i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio, delle regioni e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è garantito un livello organizzativo di coordinamento per le attività di prevenzione, tutela e controllo delle popolazioni di animali da compagnia, con riferimento alla valutazione dei rischi sanitari collegati alla popolazione di animali da compagnia, all'anagrafe canina regionale e nazionale, all'educazione sanitaria, alla tutela del benessere animale, nonché alla prevenzione e al controllo del randagismo, degli incidenti e delle morsicature.

Art. 6.
(Valutazione e rieducazione dei cani).

      1. Ai fini della valutazione del rischio e dei successivi provvedimenti di prevenzione e di polizia veterinaria, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate ai servizi veterinari della ASL competente per territorio.
      2. I cani morsicatori e quelli segnalati per aggressività non controllata sono sottoposti a controllo e a valutazione del rischio da parte del servizio veterinario della ASL competente per territorio. In base ai risultati della valutazione il servizio veterinario stabilisce le eventuali misure di prevenzione e la necessità o meno di un percorso di rieducazione.
      3. Tutti i cani dichiarati ad aggressività non controllata devono obbligatoriamente seguire, con i rispettivi detentori, il percorso di rieducazione individuato dal servizio veterinario della ASL presso strutture riconosciute dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. La durata e la gradualità del percorso di rieducazione e la specifica terapia comportamentale sono stabilite in relazione all'esito della valutazione.
      4. Al termine del percorso di rieducazione, il servizio veterinario della ASL accerta la valutazione finale, adattando o revocando le prescrizioni impartite.
      5. I criteri e i parametri per la valutazione e per la classificazione del rischio dei cani morsicatori e di quelli segnalati per aggressività non controllata nonché l'individuazione dei percorsi di rieducazione per la prevenzione delle morsicature e dei programmi di base per l'attuazione dei corsi di formazione sono indicati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. Qualora, al termine del percorso di rieducazione, i servizi veterinari delle ASL certifichino l'incapacità di gestione del cane da parte del detentore, l'autorità sanitaria territorialmente competente adotta un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca dello stesso cane.
      7. Il detentore ha la facoltà di rinunciare alla custodia del cane dichiarato ad aggressività non controllata, fermo restando l'obbligo a suo carico di sostenere le spese di rieducazione e di mantenimento del cane in un canile sanitario o in rifugio, fino al momento di un'eventuale nuovo affidamento dell'animale.
      8. Al fine di ridurre il rischio di aggressività non controllata il medico veterinario dei servizi delle ASL, eventualmente previa consultazione con un medico veterinario esperto in materia di etologia e di comportamento canino, può disporre l'obbligo della sterilizzazione e di un'idonea terapia farmacologica del cane.
      9. Qualora un cane ad aggressività non controllata sia dichiarato irrecuperabile, si applica l'articolo 2, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281.

Art. 7.
(Registrazione nell'anagrafe canina nazionale).

      1. Le segnalazioni dei cani ad aggressività non controllata, gli episodi di morsicatura e i risultati della valutazione del rischio effettuata ai sensi dell'articolo 6, sono registrati dal servizio veterinario della ASL competente per il territorio in un apposito registro informatizzato della banca dati dell'anagrafe canina regionale, raccordato con l'anagrafe canina nazionale.

Art. 8.
(Comitato nazionale di valutazione e di controllo).

      1. È istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Comitato nazionale di valutazione e di controllo dei dati riguardanti le morsicature e i cani ad aggressività non controllata, anche ai fini della revisione delle razze e dei tipi genetici elencati nell'allegato A annesso alla presente legge.

Art. 9.
(Revisione dell'elenco delle razze e dei tipi genetici).

      1. Alla revisione delle razze e dei tipi genetici elencati nell'allegato A annesso alla presente legge si provvede con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 10.
(Obbligo di formazione).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano appositi percorsi per la valutazione e per la rieducazione dei cani morsicatori e ad aggressività non controllata, corsi di formazione per tutti i soggetti interessati a qualunque titolo alla detenzione di cani nonché campagne di informazione al fine di accrescere l'educazione civica e il senso di responsabilizzazione nei confronti degli animali di compagnia, secondo i criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 5. I costi degli interventi previsti dal presente comma sono posti a carico dei soggetti interessati.
      2. Le ASL incentivano la formazione specialistica in materia di etologia e di scienza del comportamento canino per i medici veterinari dei servizi delle ASL.

Art. 11.
(Norme per gli allevatori).

      1. Coloro che intendono intraprendere l'attività di allevatori di cani devono frequentare corsi di formazione specifici.
      2. La formazione dell'allevatore dei cani include cognizioni di base di etologia, di custodia e di gestione degli animali ed è finalizzata all'applicazione di buone pratiche di allevamento tra le quali particolare rilievo deve essere dato alla sezione orientata verso la valorizzazione di soggetti equilibrati e ben socializzati.
      3. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio o di riproduzione di cani appartenenti ai tipi genetici elencati nell'allegato A annesso alla presente legge, nonché di incrocio di soggetti appartenenti alle razze elencate nel medesimo allegato.
      4. Le razze elencate nell'allegato A annesso alla presente legge possono essere allevate esclusivamente da allevatori iscritti nell'apposito registro degli allevatori e dei detentori di cani tenuto dai servizi veterinari delle ASL competenti per territorio.
      5. L'allevatore di cani di cui al comma 4 è tenuto a partecipare ad un corso di formazione, organizzato dall'ENCI sulla base delle linee guida emanate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al termine del quale è rilasciato il relativo attestato di idoneità.

Art. 12.
(Norme per gli educatori e addestratori cinofili).

      1. Coloro che intendono intraprendere l'attività di educatori e addestratori cinofili devono frequentare appositi corsi di formazione.
      2. I corsi di formazione per coloro che intendono intraprendere l'attività di educatori e addestratori cinofili prevedono, in particolare, cognizioni relative alla prevenzione dell'aggressività e finalizzate all'ottenimento dell'equilibrio e della docilità dei cani.
      3. L'addestramento di animali da compagnia per i disabili o per la pet-therapy deve essere effettuato esclusivamente da persone che hanno competenze specifiche in materia nonché un'adeguata preparazione acquisita presso enti e istituzioni di formazione ufficialmente riconosciuti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 13.
(Commercio e importazione di cani).

      1. Chiunque esercita l'attività di commercio di animali da compagnia è tenuto ad acquisire cognizioni di base di etologia, di custodia e di gestione degli animali nonché elementi necessari a indirizzare i clienti verso un acquisto responsabile, al fine della prevenzione degli abbandoni, attraverso la frequenza dei corsi di formazione di cui all'articolo 10.
      2. È vietata l'introduzione nel territorio nazionale di cani destinati alle attività commerciali che:

          a) non sono identificati e certificati conformemente alle norme vigenti;

          b) hanno subìto interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare il taglio delle orecchie e la recisione delle corde vocali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.

Art. 14.
(Canili e rifugi).

      1. I canili sanitari di prima accoglienza e i rifugi per cani applicano buone pratiche di affidamento che tengono conto delle caratteristiche comportamentali del cane.
      2. I cani sono dati in affidamento previa valutazione sanitaria e comportamentale documentata.
      3. Previa autorizzazione del servizio veterinario della ASL competente per territorio, specifici settori dei canili sanitari e dei rifugi, aventi caratteristiche adeguate allo scopo, sono destinati al ricovero e alla custodia di cani ad aggressività non controllata.
      4. Allo scopo di prevenire i disturbi del comportamento, che possono dare luogo a episodi di aggressività non controllata, i canili sanitari e i rifugi per cani devono presentare requisiti in grado di rispondere ai bisogni etologici dei cani e il personale addetto alla cura e alla custodia dei cani stessi deve essere adeguatamente formato.
      5. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni minime di benessere negli allevamenti, nei canili sanitari e nei rifugi, necessarie alla detenzione dei cani per la prevenzione e per il controllo dei disturbi del comportamento.

Art. 15.
(Sanzioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca reato:

          a) il detentore di cani che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000;

          b) il detentore di cani che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d), e) e f), e all'articolo 3, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000;

          c) il detentore di cani che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 8, e all'articolo 6, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.000;

          d) chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, all'articolo 12, commi 1 e 3, e all'articolo 13, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.

      2. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e sono destinate alla realizzazione di interventi finalizzati all'attuazione della presente legge e, in particolare, delle disposizioni sulla formazione, sull'informazione e sulla gestione dei cani.

Art. 16.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica statale.

Art. 17.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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ALLEGATO A
(Articolo 4, comma 4)

ELENCO DELLE RAZZE CANINE E DEI TIPI GENETICI

American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estreilla;
Dogo argentino;
Fila brazileiro;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pit bull mastiff;
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato
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