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PDL 1983

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1983



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PALOMBA

Modifica all'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, in materia di competenze dei comuni per la tutela della salute pubblica dall'inquinamento elettromagnetico

Presentata il 4 dicembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il continuo progredire della civiltà industriale genera tuttavia anche effetti negativi, a volte addirittura devastanti, sull'ambiente e sulla salute pubblica. In diversi casi si tratta di fenomeni inquinanti tuttora non completamente conosciuti: è il caso sicuramente dell'inquinamento elettromagnetico, detto anche «elettrosmog». In casi come questo il legislatore, in virtù degli obblighi costituzionali della tutela dell'ambiente (articolo 9 della Costituzione) e della tutela della salute (articolo 32 della Costituzione), deve intervenire quanto più rapidamente possibile per prevenire cautelativamente e prudenzialmente i danni alla salute pubblica, in particolare delle categorie di cittadini maggiormente a rischio (bambini, anziani eccetera). L'Organizzazione mondiale della sanità pone l'inquinamento elettromagnetico fra le principali emergenze ambientali contemporanee.
      Pur distinguendo fra campi elettromagnetici statici, a bassa frequenza (ELF) ed a radiofrequenza (RF), comprese le micro-onde, bisogna, infatti, evidenziare che, oltre trent'anni di ricerche epidemiologiche sul campo condotte nei Paesi industrializzati (Stati Uniti d'America, Canada, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Svezia, Finlandia, Danimarca eccetera) hanno portato ad almeno un dato certo: l'aumento dell'incidenza del rischio di leucemie infantili e di altri episodi tumorali nelle persone esposte ad emissioni pari o superiori a 0,2 micro Tesla (unità di misura dell'induzione magnetica). Infatti, l'Istituto superiore di sanità, massima autorità italiana in materia, afferma testualmente che «questi studi, caratterizzati da un'accurata valutazione dell'esposizione a campi ELF e dagli altri fattori di rischio dei tumori in esame, indicano in modo coerente un incremento di rischio di leucemia infantile in relazione ad esposizione a livelli di induzione magnetica superiori a 0,2 micro Tesla». L'Istituto superiore di unità ha raccolto e sintetizzato tutti i dati disponibili con specifiche indicazioni nei due rapporti Istisan sul rischio da campi elettromagnetici a frequenza industriale, 50-60 hertz (Hz) del 1995 e del 1999.
      L'Unione europea è intervenuta con la raccomandazione n. 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici da 0 hertz (Hz) a 300 giga-hertz (GHz), in pratica l'intera gamma di emissioni riscontrabili. La normativa italiana, con l'emanazione della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, e con i successivi provvedimenti attuativi di individuazione dei limiti di esposizione della popolazione alle emissioni elettromagnetiche, ha faticosamente avviato una prima attività di prevenzione e di riduzione del «rischio elettrosmog», attribuendo competenze alle regioni ed agli enti locali. Tuttavia si sconta ancora oggi una preoccupante carenza di intervento, soprattutto sul fronte delle minimizzazioni dei rischi relativi alle emergenze più evidenti. Si ricorda, ad esempio, che l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio fin dal 1999, con nota protocollo n. 3205/99/SIAR del 3 agosto 1999, aveva comunicato a tutte le imprese esercenti linee di trasporto di energia elettrica, agli altri Ministeri aventi competenze in materia e alle regioni che, in via cautelativa, non doveva essere superato il valore di induzione magnetica di 0,2 micro Tesla in prossimità di spazi destinati all'infanzia (scuole, asili nido, parchi eccetera), valore di riferimento anche per i piani di risanamento. Si trattava di un'applicazione importantissima derivante dal principio di precauzione sancito dall'articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
      La presente proposta di legge si inserisce proprio in questo ambito puntando a regolare alcuni degli aspetti maggiormente problematici attraverso la modifica all'articolo 8 della citata legge quadro n. 36 del 2001: si rende infatti obbligatoria la facoltà attribuita ai comuni della predisposizione e dell'approvazione del regolamento comunale sugli impianti produttivi di emissioni elettromagnetiche, se ne individuano le procedure di adozione e di approvazione definitiva e si prevede l'assoggettamento al procedimento di valutazione ambientale strategica come richiesto dagli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni comunitarie vigenti in materia (direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, sulla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente).


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, è sostituito dal seguente:
      «6. Al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione alle emissioni elettromagnetiche e per assicurare un corretto inserimento urbanistico-territoriale degli impianti produttivi di campi elettromagnetici di cui all'articolo 7, i comuni, entro il termine obbligatorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adottano uno specifico regolamento sugli impianti produttivi di emissioni elettromagnetiche, che costituisce parte integrante ad ogni effetto di legge degli strumenti urbanistici comunali. Il regolamento comunale sugli impianti produttivi di emissioni elettromagnetiche è corredato dalla relazione sugli impatti ambientali dell'atto di pianificazione, approvata in conformità alle procedure previste per la valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. In caso di inattività dell'amministrazione comunale, la regione provvede ad assegnare un ulteriore termine di trenta giorni per l'adozione del citato regolamento. Decorso inutilmente anche l'ulteriore termine, la regione provvede a nominare un commissario ad acta per lo svolgimento dei necessari adempimenti finalizzati all'approvazione definitiva del regolamento comunale sugli impianti produttivi di emissioni elettromagnetiche; gli oneri connessi alla nomina e all'attività del commissario ad acta sono posti a carico del bilancio del comune inadempiente».


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