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PDL 1481

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1481



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

REALACCI, CENNI, AGOSTINI, BARBA, BELLANOVA, BENAMATI, BERRETTA, BOCCI, BOCCUZZI, BOFFA, BRANDOLINI, BRATTI, CARELLA, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CECCUZZI, CODURELLI, COSCIA, DE BIASI, DI BIAGIO, EVANGELISTI, FADDA, FAVIA, FEDI, FERRARI, FIANO, FOGLIARDI, FRONER, GATTI, GHIZZONI, GIACHETTI, GINEFRA, GNECCHI, GOZI, GRASSI, GRAZIANO, IANNUZZI, JANNONE, LANZILLOTTA, LARATTA, LO MONTE, LOSACCO, LUCÀ, LUSETTI, MARANTELLI, MARGIOTTA, MARIANI, PIERDOMENICO MARTINI, MATTESINI, MIGLIOLI, MILO, MOTTA, MURER, NARDUCCI, OLIVERIO, LEOLUCA ORLANDO, PEDOTO, MARIO PEPE (Pd), PICCOLO, PIZZETTI, RAO, RAZZI, RIGONI, RUBINATO, SANGA, SBROLLINI, SCILIPOTI, SIRAGUSA, STRIZZOLO, TIDEI, TOUADI, TRAPPOLINO, VANNUCCI, VELO, ZAMPARUTTI, ZUCCHI

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità

Presentata il 14 luglio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La modernizzazione del sistema agro-alimentare ha favorito, negli ultimi decenni, la crescita ed il consolidamento di «filiere lunghe», modalità di distribuzione dominate da imprese di grandi dimensioni e che operano su mercati globali, in cui la necessità di standardizzazione e di flessibilità di approvvigionamento ha portato all'omologazione delle culture produttive agricole e alla conseguente uniformità dei gusti e dei consumi, al deterioramento della diversità biologica e culturale e ad un consistente impatto ecologico, nonché alla forte riduzione della possibilità per il cittadino-consumatore di esercitare un controllo diretto sull'origine e sulle modalità di produzione di ciò che acquista e consuma.
      Negli anni recenti, accanto a questi processi ed in conseguenza della crescente consapevolezza delle contraddizioni che ne sono scaturite, abbiamo però assistito anche al moltiplicarsi di iniziative volte a ricondurre il prodotto al suo luogo di origine e a restituire visibilità ai produttori. Nella gran parte dei casi, queste iniziative assumono configurazioni organizzative «corte», radicate nel territorio e quindi legate alle sue risorse naturali, culturali e sociali, e fondate su concezioni diverse del produrre e del consumare.
      Fra le esperienze più significative di accorciamento della filiera vanno ricordati, in questo contesto, i farmer's market (mercati contadini o mercatali) nati circa 20 anni fa negli Stati Uniti d'America. Secondo recenti studi, i farmer's market negli Stati Uniti sono cresciuti di quasi il 30 per cento negli ultimi cinque anni, passando da circa 3.000 agli attuali 3.700, con oltre 40.000 imprese agricole coinvolte in forme di commercializzazione diretta.
      La filiera corta è quindi quella modalità di distribuzione alimentare che prevede un rapporto diretto tra produttori e consumatori, singoli o organizzati: una procedura virtuosa che riduce il numero degli intermediari commerciali diminuendo, conseguentemente, il prezzo finale. Gli acquisti possono avvenire tramite vendita diretta, mercatini, gruppi di acquisto, cooperative di consumo o commercio elettronico. La filiera corta permette inoltre al consumatore una migliore conoscenza delle qualità intrinseche del prodotto e di chi lo produce oltre ad ottenere un prezzo vantaggioso per chi acquista ed una retribuzione equa per chi vende. Con la distribuzione tradizionale per ogni euro speso per l'acquisto di prodotti agricoli solo 17 centesimi vanno agli agricoltori, mentre 60 centesimi vanno a coprire i costi di trasporto e distribuzione. Numerose indagini hanno infatti testimoniato che i prezzi degli alimenti, dal produttore alla tavola, aumentano esponenzialmente: nel caso ad esempio degli articoli ortofrutticoli si registra una crescita media del 200 per cento mentre con la presenza di mercati locali i cittadini possono risparmiare il 30 per cento rispetto alla grande distribuzione.
      Oltre alle garanzie di qualità ed al risparmio, la filiera corta offre anche la possibilità di salvaguardare l'ambiente. È stato infatti stimato che un pasto medio percorre oltre 1.900 chilometri su camion, navi o aerei prima di arrivare sulla tavola. Utilizzare prodotti di filiera corta, originari del territorio e quindi a «chilometro zero», significa ridurre considerevolmente le emissioni di gas nocivi (in termini di emissioni annue una tonnellata di anidride carbonica per famiglia), i numerosi passaggi di imballaggio e confezionamento, oltre a promuovere modelli virtuosi ed ecocompatibili di agricoltura locale. Va infine ricordato che l'uso sostenibile delle risorse rappresenta uno degli elementi chiave della Strategia di Lisbona.
      In questi ultimi anni anche i consumatori italiani hanno mostrato un'attenzione sempre maggiore verso la filiera corta e i prodotti biologici. Secondo alcuni dati della Coldiretti quattro famiglie su dieci hanno acquistato, almeno una volta nel corso dell'anno, gli alimenti direttamente in campagna, una percentuale che cresce costantemente. Nel 2007 sono saliti a 57.530, con un aumento considerevole del 48 per cento rispetto al 2001 i frantoi, le cantine e le fattorie dove è possibile comperare direttamente per un fatturato di 2,5 miliardi di euro. I prodotti maggiormente acquistati sono la frutta e verdura (con il 28 per cento del totale e 15.940 aziende), il vino (con il 37 per cento del totale e 21.400 aziende), l'olio (con il 20 per cento del totale e 11.250 aziende), i formaggi (con l'11 per cento del totale e 6.250 aziende), le carni e i salumi (con l'8 per cento del totale del 4.680 aziende) e il miele (con il 3 per cento del totale e 1.940 aziende). Una rete di vendita capillare che è stata spesso valorizzata dai provvedimenti di carattere regionale e che necessita ora di norme quadro, di rilevanza nazionale, che incentivi i consumatori e sostenga i produttori.
      È in relazione alle finalità sopra espresse e per sostenere nuovi modelli di distribuzione già apprezzati dai consumatori italiani che portiamo alla vostra attenzione la presente proposta di legge finalizzata alla promozione del consumo di prodotti alimentari a «chilometro zero» provenienti da filiera corta. L'obiettivo prioritario delle norme proposte è, quindi, quello di incoraggiare l'acquisto di alimenti prodotti in ambito locale in cui devono essere consumati anche attraverso una informazione trasparente, puntuale ed efficace sul settore. Il progetto va quindi incontro all'evoluzione delle preferenze dei consumatori i quali, oltre a ricercare prodotti con prezzi più contenuti, sono particolarmente attenti alle caratteristiche di qualità nutrizionali, di sicurezza, di eticità e di ecocompatibilità degli alimenti.
      La presente proposta di legge ha inoltre la finalità di valorizzare le piccole e medie imprese agricole, per lo più a conduzione familiare, che operano e vivono sul territorio. Preservandone l'identità e la sopravvivenza e contribuendo, così, al loro mantenimento sul territorio. È in questa direzione che vengono quindi incentivate nuove forme di scambio capaci di veicolare e promuovere le filiere corte limitando il numero degli intermediari, a partire da opportunità di incontro e da strumenti di cooperazione basati sul rapporto diretto tra chi produce e chi consuma.
      Il provvedimento introduce inoltre le modalità di concessione del marchio di filiera denominato «Chilometro zero». Un segno distintivo ed una garanzia certificata che rappresentano un riconoscimento formale della provenienza e della qualità dei prodotti da utilizzare sia sugli articoli alimentari che sui menu degli esercizi di ristorazione. Va infine ricordato che la presente proposta di legge è conforme a quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che disciplina i mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
      Nello specifico, la proposta di legge si compone di sette articoli e di un allegato. Nel primo articolo sono indicate le finalità a cui si ispirano le norme introdotte, mentre l'articolo 2 contiene le definizioni dei concetti presenti ed in particolare la denominazione di «filiera corta» che mira a consentire l'individuazione dei prodotti che garantiscono un limitato apporto di emissioni inquinanti legate alla fase di movimentazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Gli articoli 3, 4 e 5 dettano poi le norme per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di prodotti di qualità ed ecocompatibili, la loro riconoscibilità e la trasparenza delle informazioni. A tali scopi vengono previste modalità di valorizzazione dei prodotti nell'ambito dei servizi di ristorazione pubblica, nel settore della grande distribuzione e nel circuito dei mercati comunali. L'articolo 6 e l'allegato 1 istituiscono e disciplinano inoltre la licenza d'uso del marchio «Chilometro zero»: un marchio di filiera che certifica il limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale. L'articolo 7 predispone infine la creazione, presso il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, di un apposito nucleo destinato ad assicurare i controlli e la prevenzione in materia di tutela della sostenibilità ambientale e della qualità dei prodotti.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge promuove la domanda e l'offerta dei prodotti alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti alimentari ecologici e di qualità, nonché lo sviluppo locale e una migliore conoscenza delle caratteristiche dei processi di trasformazione e delle tradizioni produttive.
      2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono adottare adeguati strumenti per assicurare la valorizzazione delle produzioni alimentari con elevati parametri di qualità, salubrità, sostenibilità ambientale ed eticità.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:

          a) prodotti alimentari a chilometro zero: i prodotti alimentari provenienti da areali di produzione appartenenti all'ambito regionale, o posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo previsto per il loro consumo, o quelli per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale;

          b) prodotti di qualità: i prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da coltivazioni biologiche, nonché i prodotti a denominazione protetta e i prodotti tipici e tradizionali riconosciuti ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;

          c) mercatali: i mercati riservati all'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli riservati ai soli imprenditori agricoli, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.

Art. 3.
(Impiego dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti di qualità).

      1. Ai fini di cui all'articolo 1, i bandi per gli appalti pubblici del servizio di mensa o di ristorazione collettiva, emanati dalla regione o da enti da essa controllati, partecipati o promossi, dalle province o dai comuni, possono prevedere, quale titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo di prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta, nonché di prodotti di qualità.
      2. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 deve essere documentato attraverso le fatture di acquisto, sulle quali sono riportate le indicazioni relative all'origine, la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati. L'apporto di emissioni inquinanti connesso alle fasi di movimentazione del prodotto, dalla produzione fino al momento del consumo finale, deve essere documentato attraverso i documenti di trasporto previsti dalla normativa vigente.
      3. L'impiego dei prodotti di cui al comma 1 nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei medesimi servizi.

Art. 4.
(Vendita dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti di qualità).

      1. I comuni possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.
      2. Al fine di favorire l'acquisto e il consumo di prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e di prodotti di qualità nonché di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità dei prodotti stessi, le strutture commerciali possono destinare alla vendita di tali prodotti almeno il 30 per cento della superficie totale.
      3. Ai fini di cui al comma 2, i comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano del commercio, destinano specifiche aree per la realizzazione di mercatali.
      4. Per la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta è assicurato uno spazio appositamente dedicato e allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche di eco-compatibilità dei medesimi prodotti.

Art. 5.
(Norme in materia di edilizia).

      1. Il contributo per il rilascio del permesso di costruire o di altri atti autorizzatori o concessori in materia di edilizia o urbanistica è ridotto del 50 per cento per le grandi strutture di vendita e per i centri commerciali nei quali si esercita anche la vendita di prodotti agricoli e agroalimentari e che, all'atto della richiesta, si impegnano a porre in vendita prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e prodotti di qualità in misura non inferiore, in termini di valore, al 30 per cento delle produzioni agricole e agroalimentari complessivamente acquistate su base annua.
      2. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1 del presente articolo comporta il pagamento integrale del contributo con un tasso di interesse superiore di due punti a quello legale decorrente dalla data di concessione delle agevolazioni previste dal medesimo comma 1.
      3. Al fine di orientare la programmazione commerciale per finalità di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, nell'istruttoria del procedimento per il rilascio del permesso di costruire o di altri atti autorizzatori o concessori in materia di edilizia o urbanistica deve essere valutato l'atto unilaterale di impegno del richiedente di porre in vendita, in misura congrua rispetto al totale dei prodotti, prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e prodotti di qualità.

Art. 6.
(Istituzione del marchio «Chilometro zero»).

      1. È istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il marchio di filiera «Chilometro zero» che garantisce la qualità ambientale superiore del prodotto alimentare, connessa al ridotto apporto di emissioni inquinanti derivanti dal trasporto in tutti gli stadi della filiera. Tale marchio può essere evidenziato, assieme alle caratteristiche ed ai vantaggi di tali prodotti, nello scontrino rilasciato nei mercatali e nelle strutture commerciali che vendono tali prodotti.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un albo delle imprese agricole e agroalimentari, delle imprese di acquacoltura e delle imprese commerciali che vendono prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e che hanno diritto all'attribuzione del marchio di cui al comma 1.
      3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 2 è gratuita, non è soggetta alla tassa di concessione governativa, è effettuata con le procedure e con le modalità indicate nell'allegato 1 annesso alla presente legge e dà diritto all'uso del logo previsto dal medesimo allegato 1.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano annualmente l'elenco aggiornato delle imprese iscritte all'albo di cui al comma 2.

Art. 7.
(Attività di controllo e sanzioni).

      1. Nell'ambito del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati della presente legge e, in particolare, per la tutela della sostenibilità ambientale delle filiere agricole e della qualità dei prodotti agroalimentari, nonché, dell'educazione e dell'informazione alimentari di carattere non sanitario.
      2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tali scopi, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.
      3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1o agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2005, in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati, le regioni si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale.

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ALLEGATO 1
(Articolo 6, comma 3)

1.  Disciplina del marchio «Chilometro zero».

      Possono iscriversi all'albo delle imprese caratterizzate dal marchio «Chilometro zero», istituto ai sensi dell'articolo 2, le imprese che ne fanno domanda e che garantiscono il rispetto delle norme della presente legge.
      Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ricevono le domande di iscrizione all'albo e, entro trenta giorni, esaminata la documentazione allegata e verificata la sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge, deliberano l'iscrizione delle imprese della filiera all'albo e ne danno comunicazione agli interessati.
      L'iscrizione all'albo è condizionata al permanere dei requisiti e dei presupposti di cui alla presente legge.
      Nell'ipotesi in cui vengano meno i requisiti e i presupposti prescritti è deliberata la cancellazione dall'albo previa comunicazione all'interessato.
      L'iscrizione all'albo dà diritto all'utilizzo del Logo di cui al punto 2.

2.  Logo «Chilometro zero».

      La licenza d'uso del logo «Chilometro zero» è concessa a titolo gratuito.
      La licenza d'uso è concessa dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
      Alla licenza d'uso è assegnato un numero di registrazione che è annotato, a cura dell'organismo competente, su un apposito registro.
      La licenza d'uso s'intende rinnovata automaticamente.

3.  Modalità d'uso del logo «Chilometro zero».

      L'utilizzo del logo «Chilometro zero» mira a rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nelle attività di sostenibilità ambientale e della filiera corta a chilometro zero, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e, in particolare, del presente allegato.
      Il logo può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari appartenenti alla filiera per la quale è stato concesso.
      L'uso del logo può avvenire a scopo occasionale (scopo pubblicitario di avvenimenti tecnici o commerciali, quali fiere, corsi, convegni) oppure a scopo continuativo (carta da lettera, brochure, imballaggi, materiale pubblicitario). Il logo può essere usato sia da solo sia affiancato a marchi propri dell'impresa autorizzata.
      L'utilizzo del logo è accompagnato dal riferimento del numero di registrazione dell'iscrizione all'albo.
      La concessione del diritto d'uso del logo non obbliga al suo utilizzo.
      Il licenziatario utilizza il logo nella forma e con le modalità anche grafiche stabilite dal decreto di cui all'articolo 6, comma 1. È comunque sempre consentita la riproduzione in bianco e nero.
      Il diritto d'uso del logo è strettamente riservato al licenziatario e non può essere ceduto o esteso ad altre imprese, anche facenti parte dello stesso gruppo o a qualunque titolo partecipate.

4.  Verifica della conformità.

      Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si riservano il diritto di svolgere le indagini necessarie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione all'albo e delle modalità d'uso del logo previste dal presente allegato.
      Le imprese licenziatarie sono tenute a fornire la documentazione richiesta atta a comprovare tale conformità.
      La rilevazione di violazioni di una delle condizioni d'uso del logo o delle norme della presente legge determinano la cancellazione dall'albo e la revoca della licenza d'uso del logo, che l'ufficio regionale o provinciale competente comunica all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.


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