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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1481 |
1. La presente legge promuove la domanda e l'offerta dei prodotti alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti alimentari ecologici e di qualità, nonché lo sviluppo locale e una migliore conoscenza delle caratteristiche dei processi di trasformazione e delle tradizioni produttive.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono adottare adeguati strumenti per assicurare la valorizzazione delle produzioni alimentari con elevati parametri di qualità, salubrità, sostenibilità ambientale ed eticità.
1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:
a) prodotti alimentari a chilometro zero: i prodotti alimentari provenienti da areali di produzione appartenenti all'ambito regionale, o posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo previsto per il loro consumo, o quelli per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale;
b) prodotti di qualità: i prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da coltivazioni biologiche, nonché i prodotti a denominazione protetta e i prodotti tipici e tradizionali riconosciuti ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;
c) mercatali: i mercati riservati all'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli riservati ai soli imprenditori agricoli, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.
1. Ai fini di cui all'articolo 1, i bandi per gli appalti pubblici del servizio di mensa o di ristorazione collettiva, emanati dalla regione o da enti da essa controllati, partecipati o promossi, dalle province o dai comuni, possono prevedere, quale titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo di prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta, nonché di prodotti di qualità.
2. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 deve essere documentato attraverso le fatture di acquisto, sulle quali sono riportate le indicazioni relative all'origine, la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati. L'apporto di emissioni inquinanti connesso alle fasi di movimentazione del prodotto, dalla produzione fino al momento del consumo finale, deve essere documentato attraverso i documenti di trasporto previsti dalla normativa vigente.
3. L'impiego dei prodotti di cui al comma 1 nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei medesimi servizi.
1. I comuni possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.
2. Al fine di favorire l'acquisto e il consumo di prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e di prodotti di qualità nonché di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità dei prodotti stessi, le strutture commerciali possono destinare alla vendita di tali prodotti almeno il 30 per cento della superficie totale.
3. Ai fini di cui al comma 2, i comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano del commercio, destinano specifiche aree per la realizzazione di mercatali.
4. Per la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta è assicurato uno spazio appositamente dedicato e allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche di eco-compatibilità dei medesimi prodotti.
1. Il contributo per il rilascio del permesso di costruire o di altri atti autorizzatori o concessori in materia di edilizia o urbanistica è ridotto del 50 per cento per le grandi strutture di vendita e per i centri commerciali nei quali si esercita anche la vendita di prodotti agricoli e agroalimentari e che, all'atto della richiesta, si impegnano a porre in vendita prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e prodotti di qualità in misura non inferiore, in termini di valore, al 30 per cento delle produzioni agricole e agroalimentari complessivamente acquistate su base annua.
2. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1 del presente articolo comporta il pagamento integrale del contributo con un tasso di interesse superiore di due punti a quello legale decorrente
dalla data di concessione delle agevolazioni previste dal medesimo comma 1.
3. Al fine di orientare la programmazione commerciale per finalità di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, nell'istruttoria del procedimento per il rilascio del permesso di costruire o di altri atti autorizzatori o concessori in materia di edilizia o urbanistica deve essere valutato l'atto unilaterale di impegno del richiedente di porre in vendita, in misura congrua rispetto al totale dei prodotti, prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e prodotti di qualità.
1. È istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il marchio di filiera «Chilometro zero» che garantisce la qualità ambientale superiore del prodotto alimentare, connessa al ridotto apporto di emissioni inquinanti derivanti dal trasporto in tutti gli stadi della filiera. Tale marchio può essere evidenziato, assieme alle caratteristiche ed ai vantaggi di tali prodotti, nello scontrino rilasciato nei mercatali e nelle strutture commerciali che vendono tali prodotti.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un albo delle imprese agricole e agroalimentari, delle imprese di acquacoltura e delle imprese commerciali che vendono prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e che hanno diritto all'attribuzione del marchio di cui al comma 1.
3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 2 è gratuita, non è soggetta alla tassa di concessione governativa, è effettuata con le procedure e con le modalità indicate nell'allegato 1 annesso alla presente legge e dà diritto all'uso del logo previsto dal medesimo allegato 1.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano annualmente l'elenco aggiornato delle imprese iscritte all'albo di cui al comma 2.
1. Nell'ambito del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati della presente legge e, in particolare, per la tutela della sostenibilità ambientale delle filiere agricole e della qualità dei prodotti agroalimentari, nonché, dell'educazione e dell'informazione alimentari di carattere non sanitario.
2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tali scopi, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.
3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1o agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2005, in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati, le regioni si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale.
ALLEGATO 1
(Articolo 6, comma 3)
1. Disciplina del marchio «Chilometro zero».
Possono iscriversi all'albo delle imprese caratterizzate dal marchio «Chilometro zero», istituto ai sensi dell'articolo 2, le imprese che ne fanno domanda e che garantiscono il rispetto delle norme della presente legge.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ricevono le domande di iscrizione all'albo e, entro trenta giorni, esaminata la documentazione allegata e verificata la sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge, deliberano l'iscrizione delle imprese della filiera all'albo e ne danno comunicazione agli interessati.
L'iscrizione all'albo è condizionata al permanere dei requisiti e dei presupposti di cui alla presente legge.
Nell'ipotesi in cui vengano meno i requisiti e i presupposti prescritti è deliberata la cancellazione dall'albo previa comunicazione all'interessato.
L'iscrizione all'albo dà diritto all'utilizzo del Logo di cui al punto 2.
2. Logo «Chilometro zero».
La licenza d'uso del logo «Chilometro zero» è concessa a titolo gratuito.
La licenza d'uso è concessa dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Alla licenza d'uso è assegnato un numero di registrazione che è annotato, a cura dell'organismo competente, su un apposito registro.
La licenza d'uso s'intende rinnovata automaticamente.
3. Modalità d'uso del logo «Chilometro zero».
L'utilizzo del logo «Chilometro zero» mira a rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nelle attività di sostenibilità ambientale e della filiera corta a chilometro zero, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e, in particolare, del presente allegato.
Il logo può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari appartenenti alla filiera per la quale è stato concesso.
L'uso del logo può avvenire a scopo occasionale (scopo pubblicitario di avvenimenti tecnici o commerciali, quali fiere, corsi, convegni) oppure a scopo continuativo (carta da lettera, brochure, imballaggi, materiale pubblicitario). Il logo può essere usato sia da solo sia affiancato a marchi propri dell'impresa autorizzata.
L'utilizzo del logo è accompagnato dal riferimento del numero di registrazione dell'iscrizione all'albo.
La concessione del diritto d'uso del logo non obbliga al suo utilizzo.
Il licenziatario utilizza il logo nella forma e con le modalità anche grafiche stabilite dal decreto di cui all'articolo 6, comma 1. È comunque sempre consentita la riproduzione in bianco e nero.
Il diritto d'uso del logo è strettamente riservato al licenziatario e non può essere ceduto o esteso ad altre imprese, anche facenti parte dello stesso gruppo o a qualunque titolo partecipate.
4. Verifica della conformità.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si riservano il diritto di svolgere le indagini necessarie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione all'albo e delle modalità d'uso del logo previste dal presente allegato.
Le imprese licenziatarie sono tenute a fornire la documentazione richiesta atta a comprovare tale conformità.
La rilevazione di violazioni di una delle condizioni d'uso del logo o delle norme della presente legge determinano la cancellazione dall'albo e la revoca della licenza d'uso del logo, che l'ufficio regionale o provinciale competente comunica all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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